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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 9457 dell'anno 2024
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZILLI GIOVANNA, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE;
- Resistente –
In data 24/3/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12/12/2024 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile, ai quali aveva diritto CP_1 con decorrenza dall'1/11/2023, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 27/6/2024. Costituendosi in giudizio, l' deduceva che nelle more del giudizio era intervenuto CP_1 il pagamento richiesto.
******* Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere. E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla CP_1 parte ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
1 Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti per una integrale compensazione delle spese processuali, in quanto la parte ricorrente contestualmente al deposito del ricorso giudiziario non ha depositato né la prova della notifica del decreto di omologa all' CP_1 né la prova della trasmissione del modello AP70; in ogni caso non ha fornito la prova della data di tali trasmissioni;
pertanto non vi sono i presupposti per verificare la tardività della liquidazione dell' . CP_1 A ciò si aggiunga che il pagamento dell' avvenuto in corso di causa ha esonerato CP_1 la ricorrente dall'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti per ottenere il pagamento della prestazione richiesta, quale il requisito reddituale (tenuto conto che alcuna documentazione è stata depositata a tal fine), consentendo una accelerata definizione del processo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12/12/2024 da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese processuali.
Così deciso in Trani in data 24/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 9457 dell'anno 2024
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZILLI GIOVANNA, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE;
- Resistente –
In data 24/3/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12/12/2024 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile, ai quali aveva diritto CP_1 con decorrenza dall'1/11/2023, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 27/6/2024. Costituendosi in giudizio, l' deduceva che nelle more del giudizio era intervenuto CP_1 il pagamento richiesto.
******* Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere. E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla CP_1 parte ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
1 Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti per una integrale compensazione delle spese processuali, in quanto la parte ricorrente contestualmente al deposito del ricorso giudiziario non ha depositato né la prova della notifica del decreto di omologa all' CP_1 né la prova della trasmissione del modello AP70; in ogni caso non ha fornito la prova della data di tali trasmissioni;
pertanto non vi sono i presupposti per verificare la tardività della liquidazione dell' . CP_1 A ciò si aggiunga che il pagamento dell' avvenuto in corso di causa ha esonerato CP_1 la ricorrente dall'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti per ottenere il pagamento della prestazione richiesta, quale il requisito reddituale (tenuto conto che alcuna documentazione è stata depositata a tal fine), consentendo una accelerata definizione del processo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12/12/2024 da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese processuali.
Così deciso in Trani in data 24/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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