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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. NI NG Presidente;
2) Dr. ES ES RI LM Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2762/25 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 5.11.2025, avente ad oggetto opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento tra:
- (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore e l.r.p.t. (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'avvocato Giulio di Gioia (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente in riassunzione -
e
- , in persona del Controparte_3
curatore p.t., Controparte_4
-resistente in riassunzione, non costituita - nonché
- (C.F.: ), nella sua qualità di liquidatore della CP_5 C.F._3
(C.F. e P.I.: ), cancellata dal Controparte_6 P.IVA_2
1 registro delle imprese in data 26.11.2024, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro
MA (C.F.: ) C.F._4
- resistente in riassunzione–
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
A seguito di ricorso ex art 6 R.D. n° 267/42, proposto dalla il Controparte_6
Tribunale di Napoli, con sentenza n° 195/2019, pubblicata in data 18.11.2019, dichiarava il fallimento della , società già cancellata Controparte_1
dal registro delle imprese in data 3.12.2018.
Contro tale pronuncia la società fallita sporgeva reclamo ex art. 18 D. n° 267/42.
Con sentenza n° 51/2020, pubblicata in data 28.4.2020, la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'impugnazione in quanto sporta direttamente dalla società reclamante, sebbene cancellata dal registro delle imprese e, quindi, priva di legittimazione attiva, e non dal liquidatore in proprio oppure dai singoli soci.
A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla Controparte_1
, la Suprema Corte, con ordinanza n° 14345/2025, pubblicata in data 29.5.2025,
[...]
ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio, osservando che è proprio dalla possibilità di chiedere il fallimento di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese che consegue che, per fictio iuris, la conservazione da parte della società stessa della capacità processuale nel procedimento prefallimentare e nelle eventuali successive fasi di impugnazione.
A seguito di tale pronuncia la ha Controparte_1
proposto, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il ricorso in riassunzione in questa sede in esame, chiedendo il rigetto della richiesta di fallimento.
Tale ricorso è stato proposto contro la curatela fallimentare e contro la
[...]
, pur evidenziando la stessa ricorrente che anche quest'ultima Controparte_6
società è stata nel frattempo cancellata dal registro delle imprese (in data 26.11.2024).
La curatela fallimentare è rimasta contumace, mentre si è costituita , nella sua CP_5
qualità di liquidatore della chiedendo, in via principale, la Controparte_6
dichiarazione di interruzione del processo, stante l'estinzione della società, ed in via subordinata la conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento.
2 Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 5.11.2025, con le quali le parti hanno concluso in conformità dei loro rispettivi atti di ricorso e di costituzione.
All'esito osserva questa Corte quanto segue.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente evidenziato che è pacifico tra le parti (e comunque documentato) che la convenuta (la società creditrice che aveva Controparte_6
instato per la dichiarazione di fallimento) è stata cancellata dal registro delle imprese in data
26.11.2024.
Ragione per la quale, causando la cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione della società, il presente ricorso in riassunzione, in quanto promosso successivamente a tale estinzione, avrebbe dovuto essere indirizzato nei confronti dei soci, e non nei confronti della società cancellata (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 6070 del 12/03/2013; Cass., sez. lavoro, n° 19580 del 04/08/2017).
Con l'ulteriore conseguenza che, essendo esso stato comunque instaurato nei termini almeno nei confronti di uno dei litisconsorti necessari (la curatela fallimentare) ed essendo quindi in tal modo stata scongiurata la tardività della riassunzione (cfr. Cass., sez. 3, n°
28333 del 04/11/2024: “Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2,
c.p.c.”), nei confronti dei soci della società estinta si sarebbe dovuta ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., norma da ritenersi applicabile perlomeno in via analogica anche nel procedimento di reclamo fallimentare (cfr., in relazione all'art. 18
R.D. n° 267/1942, Cass., sez. 1, n° 2796 del 28/03/1997; Cass., sez. 1, n°
5907 del 12/03/2018).
Tuttavia, come si dirà da qui a breve, il ricorso è manifestamente infondato, il che rende inutile tale integrazione del contraddittorio, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare e di impedire comportamenti che siano di
3 ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e di formalità superflue, quali, per l'appunto, la fissazione di termini per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di notifiche nulle o inesistenti a fronte di ricorsi manifestamente infondati (cfr. Cass., sez. 3, n°
11825 del 05/05/2025).
Va però ulteriormente precisato che la costituzione effettuata dalla liquidatrice , CP_5
nella sua qualità di liquidatrice della società oramai cancellata (e non in proprio), non può considerarsi validamente effettuata, anche se tale costituzione è stata effettuata per chiedere, in via principale, l'interruzione del giudizio: infatti, la cancellazione della società, estinguendola, la priva di soggettività giuridica e della capacità di stare in giudizio ed è pertanto pacifico che, quando la cancellazione è intervenuta prima del conferimento del mandato difensivo, tale mandato è radicalmente inesistente, perché rilasciato da soggetto privo, a monte, del relativo potere (nel caso di specie, per l'appunto, la procura è stata rilasciata da - nella sua qualità di liquidatrice della società oramai cancellata CP_5
e non in proprio – per la costituzione nel giudizio di rinvio, e quindi in data successiva alla cancellazione della società); diverso è ovviamente il caso, affrontato dalla Suprema Corte proprio nel giudizio che ha dato origine al rinvio in questa sede in esame, della conservazione della capacità processuale da parte della società di cui si chiede la dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, dove è proprio da questa possibilità di chiederne comunque il fallimento che consegue, per fictio iuris, la conservazione da parte della società stessa della capacità processuale nel procedimento prefallimentare e nelle eventuali successive fasi di impugnazione (cfr. Cass., sez. 1, n° 24968 del 06/11/2013; Cass., sez. 1, n° 22449 del 06/08/2021).
…
Nel merito il reclamo è – come già si è anticipato – manifestamente infondato.
La società reclamante sostiene che non avrebbe potuto essere dichiarata fallita atteso che essa, pur essendosi cancellata dal registro delle imprese in data 3.12.2018 (e, quindi, entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento), aveva in realtà cessato di fatto l'attività molti anni prima.
Il motivo è manifestamente infondato.
4 L'art. 10 del R.D. n° 267/42 individua il dies a quo del termine annuale entro il quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti nella data della cancellazione dal registro delle imprese, e non in quella in cui essi hanno di fatto cessato l'attività: solo per il creditore o per il pubblico ministero (e per le sole ipotesi di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi) il comma 2 fa salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.
Costituisce, pertanto, principio assolutamente pacifico che, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale possa essere dichiarato il fallimento di un'impresa, occorra fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendosi dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (cfr. tra le tante, per le imprese societarie, Cass., sez. 1, n° 24549 del 01/12/2016; per l'imprenditore individuale, Cass., sez. 6, n° 17377 del 20/08/2020).
…
La reclamante sostiene, poi, di non avere i requisiti per poter essere dichiarata fallita, non essendo state superate le soglie di fallibilità stabilite dalla normativa.
Il motivo è manifestamente infondato.
E' pur vero che dagli ultimi tre bilanci redatti dalla società reclamante, tra cui quello finale di liquidazione, non emergono i requisiti dimensionali di fallibilità, ma tuttavia, al di là del fatto che si tratta di bilanci non depositati presso il registro delle imprese, dirimente è la considerazione che la loro inattendibilità è palesata dalla circostanza che da essi non emergono né il debito nei confronti della società istante per la dichiarazione di fallimento né gli altri debiti emersi in sede di accertamento dello stato passivo.
…
La società reclamante contesta, infine, il suo stato di insolvenza.
Sennonché, premesso che “In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva” (cfr. Cass., sez. 6, n°
9297 del 03/04/2019), nel caso di specie la società reclamante non ha per nulla chiarito come essa intenda far fronte alla sua esposizione debitoria, visto e considerato, peraltro, che si tratta di società che ha concluso la sua fase di liquidazione, che si è anche cancellata
5 dal registro delle imprese e che non sono state indicate nuove poste attive emerse dopo la conclusione del procedimento di liquidazione.
In conclusione, va confermata la sentenza dichiarativa del fallimento.
…
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali.
Trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, tenendo conto:
- che nulla spetta alla curatela fallimentare, che non si è mai costituita, nemmeno nei precedenti gradi di giudizio;
- che nulla spetta nemmeno alla per il presente giudizio di Controparte_6
rinvio, atteso che, per le ragioni indicate in premessa, la sua costituzione per tale giudizio è da considerarsi inefficace;
- che a favore della possono invece essere liquidati spese ed Controparte_6
onorari per l'originario giudizio di reclamo in quanto parte vincitrice all'esito globale del giudizio;
- che, quanto al giudizio di legittimità, ritiene questa Corte che vi siano gravi ragioni per pervenire ad una pronuncia di compensazione delle spese, tenuto conto che la
[...]
, per quanto poi risultata soccombente nel Controparte_1
presente giudizio di rinvio, ha prevalso in quella sede, ottenendo l'annullamento della sentenza impugnata per essere state ritenute fondate le sue doglianze circa la pronuncia di inammissibilità del reclamo: per cui, se da un lato, pur risultando vincitrice nel giudizio di legittimità, essa non può beneficiare di una condanna a sé favorevole per le spese della detta fase (dovendosi valutare la soccombenza sulla base dell'esito globale del giudizio), tuttavia la fondatezza delle sue doglianze fatte valere in quella sede può costituire una grave ragione giustificativa di una pronuncia di compensazione (cfr. Cass., sez. 6, n°
7146 del 20/03/2017: “La compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, per gravi ed eccezionali ragioni, non collidendo con il principio dell'infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni
6 relative all'onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa”);
- che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022);
- che tali nuove tabelle vanno applicate anche alle fasi di giudizio che si sono svolte antecedentemente alla loro entrata in vigore, atteso che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez.
6, n° 31884 del 10/12/2018);
- che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n° 147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n°
16300 del 24/07/2007);
- che, alla luce della non particolare difficoltà della controversia, nella liquidazione degli onorari ci si potrà attenere ai valori minimi
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n° 14345/2025 e del conseguente ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dalla Controparte_1
, così provvede:
[...]
- conferma la dichiarazione di fallimento della Controparte_1
, dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza n° 195/2019, pubblicata in data
[...]
18.11.2019;
- condanna la al pagamento, in favore Controparte_1
della e con distrazione al difensore dichiaratosi Controparte_6 Controparte_1
7 antistatario, di spese ed onorari del giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di Appello, liquidati in euro 4.996,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- per il giudizio di legittimità dichiara interamente compensate le spese processuali tra
[...]
e ; Controparte_1 Controparte_6
- nulla a provvedere per le spese processuali, relativamente a tutte le fasi di giudizio, nei confronti della curatela fallimentare, in quanto non costituita, e relativamente al presente giudizio di rinvio nei confronti della , in quanto Controparte_6
non validamente costituitasi.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES ES RI LM NI NG
8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. NI NG Presidente;
2) Dr. ES ES RI LM Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2762/25 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 5.11.2025, avente ad oggetto opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento tra:
- (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore e l.r.p.t. (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'avvocato Giulio di Gioia (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente in riassunzione -
e
- , in persona del Controparte_3
curatore p.t., Controparte_4
-resistente in riassunzione, non costituita - nonché
- (C.F.: ), nella sua qualità di liquidatore della CP_5 C.F._3
(C.F. e P.I.: ), cancellata dal Controparte_6 P.IVA_2
1 registro delle imprese in data 26.11.2024, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro
MA (C.F.: ) C.F._4
- resistente in riassunzione–
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
A seguito di ricorso ex art 6 R.D. n° 267/42, proposto dalla il Controparte_6
Tribunale di Napoli, con sentenza n° 195/2019, pubblicata in data 18.11.2019, dichiarava il fallimento della , società già cancellata Controparte_1
dal registro delle imprese in data 3.12.2018.
Contro tale pronuncia la società fallita sporgeva reclamo ex art. 18 D. n° 267/42.
Con sentenza n° 51/2020, pubblicata in data 28.4.2020, la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'impugnazione in quanto sporta direttamente dalla società reclamante, sebbene cancellata dal registro delle imprese e, quindi, priva di legittimazione attiva, e non dal liquidatore in proprio oppure dai singoli soci.
A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla Controparte_1
, la Suprema Corte, con ordinanza n° 14345/2025, pubblicata in data 29.5.2025,
[...]
ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio, osservando che è proprio dalla possibilità di chiedere il fallimento di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese che consegue che, per fictio iuris, la conservazione da parte della società stessa della capacità processuale nel procedimento prefallimentare e nelle eventuali successive fasi di impugnazione.
A seguito di tale pronuncia la ha Controparte_1
proposto, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il ricorso in riassunzione in questa sede in esame, chiedendo il rigetto della richiesta di fallimento.
Tale ricorso è stato proposto contro la curatela fallimentare e contro la
[...]
, pur evidenziando la stessa ricorrente che anche quest'ultima Controparte_6
società è stata nel frattempo cancellata dal registro delle imprese (in data 26.11.2024).
La curatela fallimentare è rimasta contumace, mentre si è costituita , nella sua CP_5
qualità di liquidatore della chiedendo, in via principale, la Controparte_6
dichiarazione di interruzione del processo, stante l'estinzione della società, ed in via subordinata la conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento.
2 Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 5.11.2025, con le quali le parti hanno concluso in conformità dei loro rispettivi atti di ricorso e di costituzione.
All'esito osserva questa Corte quanto segue.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente evidenziato che è pacifico tra le parti (e comunque documentato) che la convenuta (la società creditrice che aveva Controparte_6
instato per la dichiarazione di fallimento) è stata cancellata dal registro delle imprese in data
26.11.2024.
Ragione per la quale, causando la cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione della società, il presente ricorso in riassunzione, in quanto promosso successivamente a tale estinzione, avrebbe dovuto essere indirizzato nei confronti dei soci, e non nei confronti della società cancellata (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 6070 del 12/03/2013; Cass., sez. lavoro, n° 19580 del 04/08/2017).
Con l'ulteriore conseguenza che, essendo esso stato comunque instaurato nei termini almeno nei confronti di uno dei litisconsorti necessari (la curatela fallimentare) ed essendo quindi in tal modo stata scongiurata la tardività della riassunzione (cfr. Cass., sez. 3, n°
28333 del 04/11/2024: “Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2,
c.p.c.”), nei confronti dei soci della società estinta si sarebbe dovuta ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., norma da ritenersi applicabile perlomeno in via analogica anche nel procedimento di reclamo fallimentare (cfr., in relazione all'art. 18
R.D. n° 267/1942, Cass., sez. 1, n° 2796 del 28/03/1997; Cass., sez. 1, n°
5907 del 12/03/2018).
Tuttavia, come si dirà da qui a breve, il ricorso è manifestamente infondato, il che rende inutile tale integrazione del contraddittorio, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare e di impedire comportamenti che siano di
3 ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e di formalità superflue, quali, per l'appunto, la fissazione di termini per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di notifiche nulle o inesistenti a fronte di ricorsi manifestamente infondati (cfr. Cass., sez. 3, n°
11825 del 05/05/2025).
Va però ulteriormente precisato che la costituzione effettuata dalla liquidatrice , CP_5
nella sua qualità di liquidatrice della società oramai cancellata (e non in proprio), non può considerarsi validamente effettuata, anche se tale costituzione è stata effettuata per chiedere, in via principale, l'interruzione del giudizio: infatti, la cancellazione della società, estinguendola, la priva di soggettività giuridica e della capacità di stare in giudizio ed è pertanto pacifico che, quando la cancellazione è intervenuta prima del conferimento del mandato difensivo, tale mandato è radicalmente inesistente, perché rilasciato da soggetto privo, a monte, del relativo potere (nel caso di specie, per l'appunto, la procura è stata rilasciata da - nella sua qualità di liquidatrice della società oramai cancellata CP_5
e non in proprio – per la costituzione nel giudizio di rinvio, e quindi in data successiva alla cancellazione della società); diverso è ovviamente il caso, affrontato dalla Suprema Corte proprio nel giudizio che ha dato origine al rinvio in questa sede in esame, della conservazione della capacità processuale da parte della società di cui si chiede la dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, dove è proprio da questa possibilità di chiederne comunque il fallimento che consegue, per fictio iuris, la conservazione da parte della società stessa della capacità processuale nel procedimento prefallimentare e nelle eventuali successive fasi di impugnazione (cfr. Cass., sez. 1, n° 24968 del 06/11/2013; Cass., sez. 1, n° 22449 del 06/08/2021).
…
Nel merito il reclamo è – come già si è anticipato – manifestamente infondato.
La società reclamante sostiene che non avrebbe potuto essere dichiarata fallita atteso che essa, pur essendosi cancellata dal registro delle imprese in data 3.12.2018 (e, quindi, entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento), aveva in realtà cessato di fatto l'attività molti anni prima.
Il motivo è manifestamente infondato.
4 L'art. 10 del R.D. n° 267/42 individua il dies a quo del termine annuale entro il quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti nella data della cancellazione dal registro delle imprese, e non in quella in cui essi hanno di fatto cessato l'attività: solo per il creditore o per il pubblico ministero (e per le sole ipotesi di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi) il comma 2 fa salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.
Costituisce, pertanto, principio assolutamente pacifico che, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale possa essere dichiarato il fallimento di un'impresa, occorra fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendosi dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (cfr. tra le tante, per le imprese societarie, Cass., sez. 1, n° 24549 del 01/12/2016; per l'imprenditore individuale, Cass., sez. 6, n° 17377 del 20/08/2020).
…
La reclamante sostiene, poi, di non avere i requisiti per poter essere dichiarata fallita, non essendo state superate le soglie di fallibilità stabilite dalla normativa.
Il motivo è manifestamente infondato.
E' pur vero che dagli ultimi tre bilanci redatti dalla società reclamante, tra cui quello finale di liquidazione, non emergono i requisiti dimensionali di fallibilità, ma tuttavia, al di là del fatto che si tratta di bilanci non depositati presso il registro delle imprese, dirimente è la considerazione che la loro inattendibilità è palesata dalla circostanza che da essi non emergono né il debito nei confronti della società istante per la dichiarazione di fallimento né gli altri debiti emersi in sede di accertamento dello stato passivo.
…
La società reclamante contesta, infine, il suo stato di insolvenza.
Sennonché, premesso che “In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva” (cfr. Cass., sez. 6, n°
9297 del 03/04/2019), nel caso di specie la società reclamante non ha per nulla chiarito come essa intenda far fronte alla sua esposizione debitoria, visto e considerato, peraltro, che si tratta di società che ha concluso la sua fase di liquidazione, che si è anche cancellata
5 dal registro delle imprese e che non sono state indicate nuove poste attive emerse dopo la conclusione del procedimento di liquidazione.
In conclusione, va confermata la sentenza dichiarativa del fallimento.
…
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali.
Trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, tenendo conto:
- che nulla spetta alla curatela fallimentare, che non si è mai costituita, nemmeno nei precedenti gradi di giudizio;
- che nulla spetta nemmeno alla per il presente giudizio di Controparte_6
rinvio, atteso che, per le ragioni indicate in premessa, la sua costituzione per tale giudizio è da considerarsi inefficace;
- che a favore della possono invece essere liquidati spese ed Controparte_6
onorari per l'originario giudizio di reclamo in quanto parte vincitrice all'esito globale del giudizio;
- che, quanto al giudizio di legittimità, ritiene questa Corte che vi siano gravi ragioni per pervenire ad una pronuncia di compensazione delle spese, tenuto conto che la
[...]
, per quanto poi risultata soccombente nel Controparte_1
presente giudizio di rinvio, ha prevalso in quella sede, ottenendo l'annullamento della sentenza impugnata per essere state ritenute fondate le sue doglianze circa la pronuncia di inammissibilità del reclamo: per cui, se da un lato, pur risultando vincitrice nel giudizio di legittimità, essa non può beneficiare di una condanna a sé favorevole per le spese della detta fase (dovendosi valutare la soccombenza sulla base dell'esito globale del giudizio), tuttavia la fondatezza delle sue doglianze fatte valere in quella sede può costituire una grave ragione giustificativa di una pronuncia di compensazione (cfr. Cass., sez. 6, n°
7146 del 20/03/2017: “La compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, per gravi ed eccezionali ragioni, non collidendo con il principio dell'infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni
6 relative all'onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa”);
- che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022);
- che tali nuove tabelle vanno applicate anche alle fasi di giudizio che si sono svolte antecedentemente alla loro entrata in vigore, atteso che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez.
6, n° 31884 del 10/12/2018);
- che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n° 147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n°
16300 del 24/07/2007);
- che, alla luce della non particolare difficoltà della controversia, nella liquidazione degli onorari ci si potrà attenere ai valori minimi
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n° 14345/2025 e del conseguente ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dalla Controparte_1
, così provvede:
[...]
- conferma la dichiarazione di fallimento della Controparte_1
, dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza n° 195/2019, pubblicata in data
[...]
18.11.2019;
- condanna la al pagamento, in favore Controparte_1
della e con distrazione al difensore dichiaratosi Controparte_6 Controparte_1
7 antistatario, di spese ed onorari del giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di Appello, liquidati in euro 4.996,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- per il giudizio di legittimità dichiara interamente compensate le spese processuali tra
[...]
e ; Controparte_1 Controparte_6
- nulla a provvedere per le spese processuali, relativamente a tutte le fasi di giudizio, nei confronti della curatela fallimentare, in quanto non costituita, e relativamente al presente giudizio di rinvio nei confronti della , in quanto Controparte_6
non validamente costituitasi.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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