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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1183/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 1183/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il 19.12.2023
d a
con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del Parte_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore Dott. , P.I. Parte_2
Mutuo
quale mandataria di , nato a P.IVA_1 Parte_3
Salerno il 15.10.62, C.F. rappresentata e difesa C.F._1 P.IVA_2
nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco domiciliatario con Studio
in Foggia alla Via Lustro n. 29 per mandato in calce al ricorso ex art. 702
bis cpc
APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Bergamo, via Stoppani n.15, Controparte_1
CF in persona del procuratore speciale, avv. P.IVA_3 CP_2
con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini , entrambi del Foro
[...]
di Brescia, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni via telefax al n. 030.3758423, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata , con domicilio eletto presso il Email_1
loro Studio in Brescia, Piazza della Loggia, 5, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 4453 del
31.10.23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede ammettersi consulenza tecnica contabile cui sottoporre i quesiti di cui alla perizia di parte e,
comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme dovute alla Società ricorrente, in caso di usura, a titolo di interessi e spese ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
Nel merito a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di € 4.707,86 in favore del mutuatario e per esso della Società
ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
Dell'appellata
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:
in via principale: rigettare il presente appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto,
confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Bergamo il 29.11.2023 a definizione del giudizio R.G. 5971/2022.
Spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.9.22 quale rappresentante di citava Parte_1 Parte_3
in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, . Controparte_1
In particolare affermava di avere stipulato in data 29.5.06 il contratto di finanziamento n° 22154 con per un importo finanziato di € Controparte_1
12.000 in linea capitale, estinto in data 30.8.11. Lamentava che, come risultante da perizia allegata, il prestito era usurario in quanto, computando nel Taeg anche le spese assicurative obbligatorie, esso superava il tasso soglia vigente nel periodo. Domandava pertanto la restituzione di interessi e altri costi del prestito, quantificati in complessivi € 4.707,86.
si costituiva in data 13.1.23 e rilevava che in data 31 luglio Controparte_1
2019 si era dichiarata disponibile a riconoscere a favore del cliente la somma di € 843,22, che quest'ultimo aveva accettato a tacitazione di ogni sua altra spettanza in data 1.10.19, dichiarando in particolare “di aderire
alla proposta formulata da che in risposta al reclamo n. Controparte_1
RE/2019/5398 QS si è offerta di inviare un assegno vidimato non
trasferibile di € 843,22 a completa tacitazione di ogni diritto, ragione,
azione e pretesa, dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata
(anche non espressamente menzionata o ribadita in sede di reclamo,)
derivante dal contratto di finanziamento n.93117, dalle condizioni
contrattuali ed economiche del prestito e dalla sua anticipata estinzione”;
inoltre dichiarava che “con la sottoscrizione della presente, cui è
attribuito effetto novativo, dà atto e riconosce, ora per allora, che con il
corretto adempimento da parte di dell'impegno assunto Controparte_1
circa l'invio dell'assegno vidimato non trasferibile, non ha null'altro da
pretendere nei confronti di sue danti o aventi causa”. Controparte_1
Ne conseguiva che la domanda era inammissibile, perché già oggetto di una transazione novativa. In secondo luogo, contestava che il mutuatario avesse provato i fatti oggetto di doglianza, poiché si era limitato ad allegare una perizia di parte priva di valore probatorio;
le doglianze attoree erano inoltre comunque infondate in quanto nel calcolo del TAEG
elaborato da controparte erano stati inclusi impropriamente anche gli oneri fiscali, oltre alla voce relativa all'assicurazione. Tale ultima voce non era da includersi nel calcolo del TAEG ai sensi delle all'epoca vigenti
Istruzioni di Banca d'Italia, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 54 del
DPR 180/50; non rilevava inoltre la sua inclusione nelle successive istruzioni, in quanto in tal modo si realizzava, tuttalpiù, usura sopravvenuta. Le istruzioni costituivano norme tecniche autorizzate e fonti integrative del diritto per la determinazione del tasso soglia;
pertanto anche per esse valeva il principio iura novit curia. I costi assicurativi non erano infine da includere nel TEG in quanto non comportavano alcun vantaggio economico in capo all'Istituto mutuante essendo un costo corrisposto a terzi, ossia la compagnia assicurativa.
Precisava che le sole somme eventualmente da restituire ai sensi dell'art.1815 cc erano quelle relative agli interessi corrisposti alla data di estinzione anticipata del contratto (€ 1.571,56), posto che aveva CP_1
abbuonato gli interessi non maturati (€ 504,87) come risultava da conteggio di estinzione. Inoltre, in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, domandava considerarsi la somma di € 843,22 già corrisposta a parte ricorrente con assegno vidimato emesso in data 14.12.2019.
In data 21.11.2023 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con ordinanza ex art 702 bis cpc n. 4453/23 respingeva integralmente la domanda e condannava l'attore a pagare le spese del grado.
In particolare, il Tribunale rilevava che le lamentele attoree erano infondate poiché l'inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo del
TEG non era previsto, trattandosi di stipula imposta dalla legge ex art. 54
DPR n.80/1950, né l'inclusione era prevista dalle Istruzioni di Banca
d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto, esplicitamente vincolanti in materia di calcolo del tasso soglia usura;
pertanto i risultati raggiunti nella perizia di parte erano comunque del tutto inattendibili fermo restando il cosiddetto principio di simmetria. Pertanto Pt_3
era integralmente soccombente e le spese seguivano la
[...]
soccombenza.
In data 19.12.2023 , rappresentato da ha proposto Pt_3 Parte_1
appello avverso l'ordinanza insistendo per la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del finanziamento in quanto usurai e per la condanna alla conseguente restituzione della somma di euro 4.707,86,
oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese.
Si è costituita insistendo per l'integrale reiezione delle Controparte_1
domande di con vittoria di spese. Pt_1
All'udienza del 24.4.24 sono stati assegnati i termini ex art 352 c.p.c. per il deposito delle conclusioni, conclusionali e repliche e all'udienza del
21.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità del provvedimento di primo grado nella parte in cui esso afferma che la domanda di usurarietà
degli interessi era infondata, in quanto il TEG conteggiato senza le spese di assicurazione del finanziamento era inferiore al TSU del periodo, il quale, secondo le istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione temporis, non le contemplava.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha espressamente esaminato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.180/1950, e il preteso carattere non remunerativo della polizza, sostiene che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta. Tale caratteristica andrebbe pertanto accertata in concreto e,
qualora riscontrata, i relativi costi sarebbero da includere nel calcolo del
TEG ai fini della verifica del tasso soglia, ai sensi dell'art. 644 cp, e, in caso di riscontrato superamento, sarebbero ripetibili ai sensi dell'art. 1815,
comma secondo, c.c.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente va dato atto che a seguito della lettera di reclamo inviata da quale mandataria del , in data 31 luglio 2019 Pt_1 Pt_3 CP_1
si è dichiarata disponibile a riconoscere a favore del cliente la somma di €
843,22, a titolo di rimborso pro rata temporis delle commissioni finanziarie e degli oneri assicurativi corrisposti e non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto (spese up front). Il ha Pt_3
accettato la proposta e sottoscritto in data 1.10.2019 un atto di
“accettazione e quietanza liberatoria” con il quale ha dichiarato “di
aderire alla proposta formulata da che in risposta al Controparte_1
reclamo n. RE/2019/5398 QS si è offerta di inviare un assegno vidimato
non trasferibile di € 843,22 a completa tacitazione di ogni diritto, ragione,
azione e pretesa, dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata
(anche non espressamente menzionata o ribadita in sede di reclamo,)
derivante dal contratto di finanziamento n.93117, dalle condizioni
contrattuali ed economiche del prestito e dalla sua anticipata estinzione”;
ha altresì dichiarato che “con la sottoscrizione della presente, cui è
attribuito effetto novativo, dà atto e riconosce, ora per allora, che con il
corretto adempimento da parte di dell'impegno assunto Controparte_1
circa l'invio dell'assegno vidimato non trasferibile, non ha null'altro da
pretendere nei confronti di sue danti o aventi causa”. Controparte_1
, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha eccepito la CP_1
inammissibilità della domanda proposta da stante la Parte_3
transazione novativa intervenuta tra le parti, che non permetterebbe di avanzare più pretese di ammontare più elevato per lo stesso titolo nè per un titolo diverso sebbene riguardante le medesime commissioni, spese ed interessi, in quanto l'accordo transattivo era volto a risolvere il contenzioso prospettato e a prevenire eventuali altre azioni giudiziarie relative alle medesime voci;
l'eccezione, rimasta assorbita nel rigetto della domanda, è stata dall'appellata riproposta in questo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
(cfr. note di udienza in primo grado depositate il 17.01.2023) Parte_1
ha contestato l'eccezione, a sua volta eccependo, alla prima difesa successiva, la nullità o annullabilità della transazione ai sensi dell'art. 1972 c.c., in quanto avente ad oggetto patti illeciti o nulli.
L'eccezione di inammissibilità della domanda è infondata.
L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2) (cfr. Cass. 23064/16; Cass. 20.04.2020 n.
7963).
Non vi è dubbio che la pattuizione di interessi usurari configuri l'ipotesi di illiceità del contratto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 644 c.p., che prevede e punisce il reato di usura, e alla legge 108 del 1996
che vieta la promessa di interessi usurari a tutela di esigenze di interesse collettivo sotteso alla tutela penale;
ne discende che tale illiceità del contratto con cui le parti abbiano pattuito un interesse superiore al tasso soglia non può essere sanata in via transattiva stante il divieto di transigere un contratto illecito previsto dal primo comma dell'art. 1972c.c..
Ove venisse, quindi, accertata la dedotta usurarietà della pattuizione relativa agli interessi in quanto comprensiva anche del costo dell'assicurazione, si rientrerebbe nella ipotesi della illiceità del contratto di cui al primo comma dell'art. 1972 c.c., con la conseguenza che la transazione novativa intervenuta tra le parti sarebbe nulla nella parte in cui intendeva sanare tale nullità.
La domanda proposta da è quindi ammissibile, non trovando Parte_1
impedimento nell'intervenuta transazione il cui effetto novativo con riferimento alla clausola relativa agli interessi rimane subordinato alla verifica del mancato superamento del tasso soglia usura.
Tanto premesso e venendo al tema centrale della causa, e cioè alla questione se, ai fini della verifica circa l'eventuale superamento del TSU,
nel calcolo del TEG debba oppure no essere compresa la spesa assicurativa sostenuta in occasione della stipula del contratto del contratto di cessione del quinto dello stipendio, il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, al quale ha già aderito in altri precedenti di questa Corte, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tale spesa ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla
Suprema Corte (cfr. ord. n. 13536/2023): <
dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n.
8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è
quello dell'oggetto dell'assicurazione (…), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione>>.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare
(cfr. ord. n. 29501/2023) che non <<… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse,
avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva>>.
Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti
Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che <
dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo>>.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme,
invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato inoltre confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022).
Nel caso di specie, nel “contratto di mutuo rimborsabile mediante
conferimento di mandato irrevocabile a trattenere n. 120 quote della
retribuzione mensile” stipulato dal e quale mandataria Pt_3 CP_1
di Finecobank S.p.a., è previsto che “gli interessi e le spese connesse all'erogazione del finanziamento sono trattenuti in un'unica soluzione al momento dell'erogazione medesima” e che “Il Mutuatario, in sede di liquidazione del prestito, verserà, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo: … e) i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizza di assicurazione … per un importo totale del premio pari a euro 1.006,96; è stato, inoltre specificato che il TAEG è pari al 18,67%, mentre il TAEG ed il TEG al netto della polizza assicurativa e degli oneri erariali è pari al 13,64%”. Nelle
condizioni contrattuali del finanziamento è poi previsto che il diritto del finanziatore al rimborso del prestito è assistito da polizza assicurativa contro il rischio di perdita dell'impiego anche a causa di morte nonchè
l'obbligo per il mutuatario di assumere in favore della banca i costi per l'assicurazione; scopo di tale pattuizione è evidentemente quello di garantire il mutuante dal potenziale pregiudizio che potrebbe conseguire da tali eventi, per l'elevato rischio del conseguente inadempimento del mutuatario (o dei suoi eredi) all'obbligo di procedere al regolare pagamento delle rate di rimborso.
Ritiene pertanto il collegio che i contraenti abbiano in tal modo concepito l'obbligazione in discorso (quella della stipula dell'assicurazione contro il rischio di morte e di perdita dell'impiego) ritenendo che soltanto grazie ad essa la mutuante avrebbe potuto ritenere garantita la regolare restituzione della somma mutuata con i relativi interessi;
la stipulazione della polizza assicurativa veniva quindi ad essere necessaria ai fini dell'erogazione del credito, altrimenti non concedibile.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”
(v. doc. 3 fascicolo di parte convenuta di primo grado)>>, va rilevato che la Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del
TEG e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette
Istruzioni.
Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, dei costi delle polizze assicurative la Corte ha precisato che tale omissione <
stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>> (Cass. Ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità
sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Quanto, poi, alla mancata inclusione nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM dei costi delle polizze assicurative la Suprema Corte ha ritenuto che tale omissione < decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che,
pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria,
imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità
dei decreti e disapplicarli>> (Cass 3025/2022).
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
L'appellante ha dedotto che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta,
che il TEG ricalcolato è pari al 18,49% e risulta essere superiore al tasso soglia pari invece al 16,74% (cfr. perizia di parte prodotta da in Pt_1
primo grado).
Al fine di accertare la fondatezza della censura di usurarietà del mutuo è
pertanto necessario ed opportuno rimettere la causa sul ruolo per effettuare una consulenza tecnica d'ufficio come da separata ordinanza, precisandosi sin da ora che nel caso di accertata usurarietà dell'interesse, e di conseguente applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c., le somme eventualmente da restituirsi dovranno determinarsi nel loro importo nominale, perciò non rivalutate, trattandosi di credito di valuta e non di valore, oltre s'intende agli interessi legali,
secondo la disciplina di cui alla ripetizione di indebito (art.2033 cc). La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile - non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
rappresentato come in epigrafe avverso l'ordinanza del Tribunale di
Bergamo n. 4453 del 31.10.23 nel contraddittorio con , così Controparte_1
provvede:
1) in parziale accoglimento del gravame, dichiara che il costo assicurativo,
così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del TEG;
2) essendo necessario procedere ad attività istruttoria al fine di verificare la fondatezza o meno della domanda di accertamento dell'usurarietà per superamento del TSU degli interessi pattuiti nel mutuo per cui è causa,
dispone procedersi al prosieguo della causa disponendone la rimessione in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1183/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 1183/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il 19.12.2023
d a
con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del Parte_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore Dott. , P.I. Parte_2
Mutuo
quale mandataria di , nato a P.IVA_1 Parte_3
Salerno il 15.10.62, C.F. rappresentata e difesa C.F._1 P.IVA_2
nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco domiciliatario con Studio
in Foggia alla Via Lustro n. 29 per mandato in calce al ricorso ex art. 702
bis cpc
APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Bergamo, via Stoppani n.15, Controparte_1
CF in persona del procuratore speciale, avv. P.IVA_3 CP_2
con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini , entrambi del Foro
[...]
di Brescia, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni via telefax al n. 030.3758423, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata , con domicilio eletto presso il Email_1
loro Studio in Brescia, Piazza della Loggia, 5, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 4453 del
31.10.23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede ammettersi consulenza tecnica contabile cui sottoporre i quesiti di cui alla perizia di parte e,
comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme dovute alla Società ricorrente, in caso di usura, a titolo di interessi e spese ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
Nel merito a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di € 4.707,86 in favore del mutuatario e per esso della Società
ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
Dell'appellata
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:
in via principale: rigettare il presente appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto,
confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Bergamo il 29.11.2023 a definizione del giudizio R.G. 5971/2022.
Spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.9.22 quale rappresentante di citava Parte_1 Parte_3
in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, . Controparte_1
In particolare affermava di avere stipulato in data 29.5.06 il contratto di finanziamento n° 22154 con per un importo finanziato di € Controparte_1
12.000 in linea capitale, estinto in data 30.8.11. Lamentava che, come risultante da perizia allegata, il prestito era usurario in quanto, computando nel Taeg anche le spese assicurative obbligatorie, esso superava il tasso soglia vigente nel periodo. Domandava pertanto la restituzione di interessi e altri costi del prestito, quantificati in complessivi € 4.707,86.
si costituiva in data 13.1.23 e rilevava che in data 31 luglio Controparte_1
2019 si era dichiarata disponibile a riconoscere a favore del cliente la somma di € 843,22, che quest'ultimo aveva accettato a tacitazione di ogni sua altra spettanza in data 1.10.19, dichiarando in particolare “di aderire
alla proposta formulata da che in risposta al reclamo n. Controparte_1
RE/2019/5398 QS si è offerta di inviare un assegno vidimato non
trasferibile di € 843,22 a completa tacitazione di ogni diritto, ragione,
azione e pretesa, dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata
(anche non espressamente menzionata o ribadita in sede di reclamo,)
derivante dal contratto di finanziamento n.93117, dalle condizioni
contrattuali ed economiche del prestito e dalla sua anticipata estinzione”;
inoltre dichiarava che “con la sottoscrizione della presente, cui è
attribuito effetto novativo, dà atto e riconosce, ora per allora, che con il
corretto adempimento da parte di dell'impegno assunto Controparte_1
circa l'invio dell'assegno vidimato non trasferibile, non ha null'altro da
pretendere nei confronti di sue danti o aventi causa”. Controparte_1
Ne conseguiva che la domanda era inammissibile, perché già oggetto di una transazione novativa. In secondo luogo, contestava che il mutuatario avesse provato i fatti oggetto di doglianza, poiché si era limitato ad allegare una perizia di parte priva di valore probatorio;
le doglianze attoree erano inoltre comunque infondate in quanto nel calcolo del TAEG
elaborato da controparte erano stati inclusi impropriamente anche gli oneri fiscali, oltre alla voce relativa all'assicurazione. Tale ultima voce non era da includersi nel calcolo del TAEG ai sensi delle all'epoca vigenti
Istruzioni di Banca d'Italia, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 54 del
DPR 180/50; non rilevava inoltre la sua inclusione nelle successive istruzioni, in quanto in tal modo si realizzava, tuttalpiù, usura sopravvenuta. Le istruzioni costituivano norme tecniche autorizzate e fonti integrative del diritto per la determinazione del tasso soglia;
pertanto anche per esse valeva il principio iura novit curia. I costi assicurativi non erano infine da includere nel TEG in quanto non comportavano alcun vantaggio economico in capo all'Istituto mutuante essendo un costo corrisposto a terzi, ossia la compagnia assicurativa.
Precisava che le sole somme eventualmente da restituire ai sensi dell'art.1815 cc erano quelle relative agli interessi corrisposti alla data di estinzione anticipata del contratto (€ 1.571,56), posto che aveva CP_1
abbuonato gli interessi non maturati (€ 504,87) come risultava da conteggio di estinzione. Inoltre, in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, domandava considerarsi la somma di € 843,22 già corrisposta a parte ricorrente con assegno vidimato emesso in data 14.12.2019.
In data 21.11.2023 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con ordinanza ex art 702 bis cpc n. 4453/23 respingeva integralmente la domanda e condannava l'attore a pagare le spese del grado.
In particolare, il Tribunale rilevava che le lamentele attoree erano infondate poiché l'inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo del
TEG non era previsto, trattandosi di stipula imposta dalla legge ex art. 54
DPR n.80/1950, né l'inclusione era prevista dalle Istruzioni di Banca
d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto, esplicitamente vincolanti in materia di calcolo del tasso soglia usura;
pertanto i risultati raggiunti nella perizia di parte erano comunque del tutto inattendibili fermo restando il cosiddetto principio di simmetria. Pertanto Pt_3
era integralmente soccombente e le spese seguivano la
[...]
soccombenza.
In data 19.12.2023 , rappresentato da ha proposto Pt_3 Parte_1
appello avverso l'ordinanza insistendo per la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del finanziamento in quanto usurai e per la condanna alla conseguente restituzione della somma di euro 4.707,86,
oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese.
Si è costituita insistendo per l'integrale reiezione delle Controparte_1
domande di con vittoria di spese. Pt_1
All'udienza del 24.4.24 sono stati assegnati i termini ex art 352 c.p.c. per il deposito delle conclusioni, conclusionali e repliche e all'udienza del
21.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità del provvedimento di primo grado nella parte in cui esso afferma che la domanda di usurarietà
degli interessi era infondata, in quanto il TEG conteggiato senza le spese di assicurazione del finanziamento era inferiore al TSU del periodo, il quale, secondo le istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione temporis, non le contemplava.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha espressamente esaminato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.180/1950, e il preteso carattere non remunerativo della polizza, sostiene che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta. Tale caratteristica andrebbe pertanto accertata in concreto e,
qualora riscontrata, i relativi costi sarebbero da includere nel calcolo del
TEG ai fini della verifica del tasso soglia, ai sensi dell'art. 644 cp, e, in caso di riscontrato superamento, sarebbero ripetibili ai sensi dell'art. 1815,
comma secondo, c.c.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente va dato atto che a seguito della lettera di reclamo inviata da quale mandataria del , in data 31 luglio 2019 Pt_1 Pt_3 CP_1
si è dichiarata disponibile a riconoscere a favore del cliente la somma di €
843,22, a titolo di rimborso pro rata temporis delle commissioni finanziarie e degli oneri assicurativi corrisposti e non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto (spese up front). Il ha Pt_3
accettato la proposta e sottoscritto in data 1.10.2019 un atto di
“accettazione e quietanza liberatoria” con il quale ha dichiarato “di
aderire alla proposta formulata da che in risposta al Controparte_1
reclamo n. RE/2019/5398 QS si è offerta di inviare un assegno vidimato
non trasferibile di € 843,22 a completa tacitazione di ogni diritto, ragione,
azione e pretesa, dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata
(anche non espressamente menzionata o ribadita in sede di reclamo,)
derivante dal contratto di finanziamento n.93117, dalle condizioni
contrattuali ed economiche del prestito e dalla sua anticipata estinzione”;
ha altresì dichiarato che “con la sottoscrizione della presente, cui è
attribuito effetto novativo, dà atto e riconosce, ora per allora, che con il
corretto adempimento da parte di dell'impegno assunto Controparte_1
circa l'invio dell'assegno vidimato non trasferibile, non ha null'altro da
pretendere nei confronti di sue danti o aventi causa”. Controparte_1
, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha eccepito la CP_1
inammissibilità della domanda proposta da stante la Parte_3
transazione novativa intervenuta tra le parti, che non permetterebbe di avanzare più pretese di ammontare più elevato per lo stesso titolo nè per un titolo diverso sebbene riguardante le medesime commissioni, spese ed interessi, in quanto l'accordo transattivo era volto a risolvere il contenzioso prospettato e a prevenire eventuali altre azioni giudiziarie relative alle medesime voci;
l'eccezione, rimasta assorbita nel rigetto della domanda, è stata dall'appellata riproposta in questo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
(cfr. note di udienza in primo grado depositate il 17.01.2023) Parte_1
ha contestato l'eccezione, a sua volta eccependo, alla prima difesa successiva, la nullità o annullabilità della transazione ai sensi dell'art. 1972 c.c., in quanto avente ad oggetto patti illeciti o nulli.
L'eccezione di inammissibilità della domanda è infondata.
L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2) (cfr. Cass. 23064/16; Cass. 20.04.2020 n.
7963).
Non vi è dubbio che la pattuizione di interessi usurari configuri l'ipotesi di illiceità del contratto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 644 c.p., che prevede e punisce il reato di usura, e alla legge 108 del 1996
che vieta la promessa di interessi usurari a tutela di esigenze di interesse collettivo sotteso alla tutela penale;
ne discende che tale illiceità del contratto con cui le parti abbiano pattuito un interesse superiore al tasso soglia non può essere sanata in via transattiva stante il divieto di transigere un contratto illecito previsto dal primo comma dell'art. 1972c.c..
Ove venisse, quindi, accertata la dedotta usurarietà della pattuizione relativa agli interessi in quanto comprensiva anche del costo dell'assicurazione, si rientrerebbe nella ipotesi della illiceità del contratto di cui al primo comma dell'art. 1972 c.c., con la conseguenza che la transazione novativa intervenuta tra le parti sarebbe nulla nella parte in cui intendeva sanare tale nullità.
La domanda proposta da è quindi ammissibile, non trovando Parte_1
impedimento nell'intervenuta transazione il cui effetto novativo con riferimento alla clausola relativa agli interessi rimane subordinato alla verifica del mancato superamento del tasso soglia usura.
Tanto premesso e venendo al tema centrale della causa, e cioè alla questione se, ai fini della verifica circa l'eventuale superamento del TSU,
nel calcolo del TEG debba oppure no essere compresa la spesa assicurativa sostenuta in occasione della stipula del contratto del contratto di cessione del quinto dello stipendio, il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, al quale ha già aderito in altri precedenti di questa Corte, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tale spesa ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla
Suprema Corte (cfr. ord. n. 13536/2023): <
dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n.
8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è
quello dell'oggetto dell'assicurazione (…), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione>>.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare
(cfr. ord. n. 29501/2023) che non <<… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse,
avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva>>.
Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti
Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che <
dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo>>.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme,
invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato inoltre confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022).
Nel caso di specie, nel “contratto di mutuo rimborsabile mediante
conferimento di mandato irrevocabile a trattenere n. 120 quote della
retribuzione mensile” stipulato dal e quale mandataria Pt_3 CP_1
di Finecobank S.p.a., è previsto che “gli interessi e le spese connesse all'erogazione del finanziamento sono trattenuti in un'unica soluzione al momento dell'erogazione medesima” e che “Il Mutuatario, in sede di liquidazione del prestito, verserà, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo: … e) i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizza di assicurazione … per un importo totale del premio pari a euro 1.006,96; è stato, inoltre specificato che il TAEG è pari al 18,67%, mentre il TAEG ed il TEG al netto della polizza assicurativa e degli oneri erariali è pari al 13,64%”. Nelle
condizioni contrattuali del finanziamento è poi previsto che il diritto del finanziatore al rimborso del prestito è assistito da polizza assicurativa contro il rischio di perdita dell'impiego anche a causa di morte nonchè
l'obbligo per il mutuatario di assumere in favore della banca i costi per l'assicurazione; scopo di tale pattuizione è evidentemente quello di garantire il mutuante dal potenziale pregiudizio che potrebbe conseguire da tali eventi, per l'elevato rischio del conseguente inadempimento del mutuatario (o dei suoi eredi) all'obbligo di procedere al regolare pagamento delle rate di rimborso.
Ritiene pertanto il collegio che i contraenti abbiano in tal modo concepito l'obbligazione in discorso (quella della stipula dell'assicurazione contro il rischio di morte e di perdita dell'impiego) ritenendo che soltanto grazie ad essa la mutuante avrebbe potuto ritenere garantita la regolare restituzione della somma mutuata con i relativi interessi;
la stipulazione della polizza assicurativa veniva quindi ad essere necessaria ai fini dell'erogazione del credito, altrimenti non concedibile.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”
(v. doc. 3 fascicolo di parte convenuta di primo grado)>>, va rilevato che la Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del
TEG e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette
Istruzioni.
Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, dei costi delle polizze assicurative la Corte ha precisato che tale omissione <
stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>> (Cass. Ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità
sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Quanto, poi, alla mancata inclusione nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM dei costi delle polizze assicurative la Suprema Corte ha ritenuto che tale omissione < decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che,
pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria,
imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità
dei decreti e disapplicarli>> (Cass 3025/2022).
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
L'appellante ha dedotto che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta,
che il TEG ricalcolato è pari al 18,49% e risulta essere superiore al tasso soglia pari invece al 16,74% (cfr. perizia di parte prodotta da in Pt_1
primo grado).
Al fine di accertare la fondatezza della censura di usurarietà del mutuo è
pertanto necessario ed opportuno rimettere la causa sul ruolo per effettuare una consulenza tecnica d'ufficio come da separata ordinanza, precisandosi sin da ora che nel caso di accertata usurarietà dell'interesse, e di conseguente applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c., le somme eventualmente da restituirsi dovranno determinarsi nel loro importo nominale, perciò non rivalutate, trattandosi di credito di valuta e non di valore, oltre s'intende agli interessi legali,
secondo la disciplina di cui alla ripetizione di indebito (art.2033 cc). La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile - non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
rappresentato come in epigrafe avverso l'ordinanza del Tribunale di
Bergamo n. 4453 del 31.10.23 nel contraddittorio con , così Controparte_1
provvede:
1) in parziale accoglimento del gravame, dichiara che il costo assicurativo,
così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del TEG;
2) essendo necessario procedere ad attività istruttoria al fine di verificare la fondatezza o meno della domanda di accertamento dell'usurarietà per superamento del TSU degli interessi pattuiti nel mutuo per cui è causa,
dispone procedersi al prosieguo della causa disponendone la rimessione in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli