TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1033/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate dalle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata;
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 R.G. N. 1033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art 281
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1033/2023 promossa da:
P. IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Fonni (NU), , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_3 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Murgia (C.F. ) e Corrado Lecis, CodiceFiscale_2
(C.F. ), del Foro di Cagliari, presso il cui Studio legale in Cagliari, via CodiceFiscale_3
Alfredo Catalani, 28, ha eletto domicilio,
parte opponente
contro
P. Iva: ), con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Oliena, vicolo Marzabotto n. 13, in persona della amministratrice pro tempore, Sig.ra CP
, nata a [...] il [...] e residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Magliocchetti (C.F.: ) del foro di C.F._5
Nuoro, presso il cui Studio in Nuoro, alla via Convento n.60, è elettivamente domiciliata
parte opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di noleggio
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
2 Nell'interesse di parte opponente (note autorizzate del 24.05.2024):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzioni: in via preliminare: 1) sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora;
in via principale nel merito: 2) accertata la nullità del contratto di noleggio, revocare e/o dichiarare illegittimo e/o invalido e/o inefficace il decreto di ingiunzione opposto per la assoluta mancanza dei presupposti di legge stante la falsità delle firme apposte sul contratto di noleggio;
3) accertare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della società ricorrente e per l'effetto, 4) revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le avverse pretese siccome infondate con ogni conseguenziale pronuncia;
in via subordinata: 5) in caso di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande ridurre
l'importo dovuto dall'opponente nella misura che il Giudice riterrà giusta e di equità in ragione del comportamento complessivo delle parti;
in via ulteriormente subordinata: 6) rimettere la causa in istruttoria per lo svolgimento delle dedotte prove orali e segnatamente: “A) deduce interrogatorio formale alla legale rappresentante della società opposta sui seguenti capi: 1) “vero che nel maggio 2022 concordava con il GN Pt_4
la riconsegna del furgone AM targato EY096RM presso la sede del ” 2) “vero
[...] Parte_5 che a seguito degli accordi presi con il sig. nel maggio 2022 i GNi e Pt_3 CP_3 Parte_6 onducevano il furgone AM targato EY096RM presso la sede del sito in Nuoro,
[...] Parte_5 via della resistenza, 71, e dopo averlo posteggiato consegnavano le chiavi alla OR ?”. Parte_7
Deduce prova per testi sui seguenti capi: 3) “vero che nel maggio 2022 concordava con la OR
la riconsegna del furgone AM targato EY096RM presso la sede del sito CP Parte_5 in Nuoro, via della resistenza, 71?” 4) “vero che a seguito degli accordi presi con la sig.ra CP
, nel maggio 2022 i GNi e conducevano il furgone AM
[...] CP_3 Parte_6 targato EY096RM presso la sede del sito in Nuoro, via della resistenza, 71, e dopo averlo Parte_5 posteggiato consegnavano le chiavi alla OR ”. Indica come teste il GN Parte_7 Pt_4
domiciliato in Fonni, via del lavoro, 5/a. 5) “vero che nel maggio 2022 conduceva il furgone
[...]
AM targato EY096RM presso il sito in Nuoro, via della resistenza, 71, e ne consegnava Parte_5 le chiavi alla OR ”. Indica come testi i GNi e Parte_7 CP_3 Parte_6 domiciliati in Fonni, via del lavoro, 5/a. 6) “vero che a seguito degli accordi presi con la sig.ra CP
ed il GN , nel maggio 2022 i GNi e
[...] Parte_4 CP_3 Parte_6 conducevano il furgone AM targato EY096RM presso la sede del sito in Nuoro, via Parte_5
3 della resistenza, 71, e dopo averlo posteggiato le consegnavano le chiavi?” Indica come teste la OR domiciliata in Nuoro, via della resistenza, 71”; Parte_7 in ogni caso: 7) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rifusione spese generali, cassa avvocati ed IVA.”
Nell'interesse di parte opposta (note autorizzate del 27.05.2024):
“Voglia il Tribunale di Nuoro, contrariis reiectis,
- rigettare l'opposizione proposta e per l'effetto, previa declaratoria di efficacia del contratto di locazione del furgone Citroen, modello AM, tg. EY096RM del 07.02.2020 delle ore 08:00, tra la societa e la confermare il d.i. opposto e quindi condannare la al CP_1 Parte_1 Pt_1 pagamento di quanto ivi ingiunto – condannare parte opponente ai sensi dell'art. 96 cpc 1°-3° comma al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad €
5.000,00 o quella somma veriera risultata in corso di causa oltre che al pagamento ai sensi dell'art
96 comma 4°, non inferiore a € 5.000,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, a favore della cassa delle ammende.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
In caso di rimessione in istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti con la memoria ex art 171 ter nr 2 cpc”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.11.2023, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio l'odierna opposta al fine di ottenere la revoca del decreto
[...] ingiuntivo n. 167/2023, emesso dal Tribunale di Nuoro nel procedimento n. 392/2023 RG, in data
06.10.2023, con il quale la società intimava alla società il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 28.406,48, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, per complessivi € 33.143,45.
A fondamento della domanda la ha esposto che: Pt_1
• corrisponde al vero che la società opposta è proprietaria del furgone targato EY096RM e che tale furgone è stato utilizzato dalla società opponente. Tuttavia, la firma presente sul contratto di noleggio non è stata apposta dal legale rappresentante della società opponente e se ne disconosce pertanto l'autenticità ex art. 214 c.p.c.;
• il contratto ha trovato applicazione unicamente perché la legale rappresentante della società ricorrente, OR , era all'epoca coniugata con il GN , figlio CP Parte_4 del legale rappresentante della società opponente e dipendente della stessa;
4 • il mezzo, a seguito di accordi verbali tra la OR ed il GN , è stato CP Parte_4 riconsegnato alla società opposta già nel maggio 2022, con consegna delle chiavi del mezzo da parte dei GNi e dipendenti della società opponente, alla CP_3 Parte_6 OR presso il sito in Nuoro, via della resistenza, 71. I proprietari di Parte_7 Parte_5 tale bar, gestito dalla società SAF srl, sono due società, entrambe correnti in Nuoro, amministrate dalla OR;
CP
• la riconsegna del mezzo, pur eseguita con forme non sacramentali, era, quindi, circostanza nota alla parte ricorrente che aveva la disponibilità materiale del proprio mezzo e, in virtù della nullità del contratto, anche quella giuridica;
• immediatamente dopo la consegna del mezzo presso il nel maggio 2022, la società Parte_5 odierna opponente ha provveduto al pagamento del noleggio (fattura n. 3 del 31 maggio 2022) per il tempo in cui il mezzo è stato nella sua disponibilità;
• si evidenzia, inoltre, che la società opposta intende addebitare all'odierna opponente una serie di danni indicati genericamente e neanche quantificati di cui si contesta fin da ora la riconducibilità alla condotta della Pt_1
Per quanto sopra esposto, la società opponente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
*
In data 12.01.2024, si costituiva in giudizio la negando Controparte_4 veridicità ad ogni avverso assunto, domanda ed eccezione, eccependo l'infondatezza e la temerarietà delle contrarie difese e, in particolare, deducendo che:
• l'asserito disconoscimento della firma da parte dell'amministratore delegato non assumeva alcun rilievo giacché non fu lui a sottoscrivere il contratto di noleggio bensì , Parte_4 oggi e per quel che qui rileva, procuratore della con atto di nomina del 1.3.2021 ( Pt_1
a rogito Notaio Repertorio n: 10095 Registrato al nr 700 il 02/03/2021) Persona_1 con il quale gli è stato conferito il potere, tra gli altri, di “stipulare (e risolvere) contratti di locazione finanziaria (leasing) e/o di affitto e/o di noleggio di beni mobili”;
• fu , all'epoca procuratore di fatto della presentandosi all'esterno Parte_4 Pt_1 come tale e occupandosi personalmente delle operazioni e degli affari della società, a sottoscrivere il contratto di locazione del veicolo targato EY096RM e a compiere un atto perfettamente valido ed efficace nei confronti della società Pt_1
• fu sempre a curare ogni rapporto commerciale con la Parte_4 Controparte_4 nonché ad occuparsi dei rapporti con la compagnia assicurativa in relazione alla stipulazione
5 del contratto RCA e alla richiesta di risarcimento per atti vandalici commessi a danno della società riguardanti il mezzo in questione;
• del tutto infondata doveva ritenersi pertanto l'eccezione di illegittimità/inefficacia o invalidità del contratto, atteso che la società opponente aveva dato esecuzione allo stesso, riconoscendogli piena efficacia e pagando la fattura di noleggio del mezzo del 31.05.2022 n.
3 di € 9.821,00;
• del tutto irrilevante era l'assunto che il fosse coniugato con la sig.ra , Pt_3 CP trattandosi di rapporto commerciale (locazione di mezzo commerciale) che interessava unicamente due società di capitali;
• inveritiera era anche la circostanza che la avesse avuto “la disponibilità materiale del CP_1 proprio mezzo” prima della data del verbale di consegna. Il veicolo, infatti, era stato consegnato il 31.1.2023 alle ore 16.15, come da verbale di constatazione dei danni depositato in giudizio e sottoscritto da un delegato della società opponente, e la copiosa corrispondenza intercorsa tra il e la provava che il mezzo non era stato riconsegnato a maggio Pt_3 CP
2022, come affermato dalla società opponente;
Tanto premesso, la società opposta evidenziava la malafede processuale della controparte, atteso che l'opposizione era stata proposta al solo fine di dilatare il tempo del possibile pagamento, con formulazione di eccezioni irrilevanti e, per tali ragioni, ne chiedeva la condanna ai sensi dell'art 96 cpc. Nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*
Alla prima udienza, tenutasi in data 04.04.2024, le parti confermavano le rispettive difese chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti con le memorie ex art 171 ter cpc. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.06.2024, con termine per note fino a venti giorni prima.
La predetta udienza, visto il carico del ruolo e l'esigenza di trattenere in decisione i procedimenti di più risalente iscrizione, veniva differita d'ufficio all'udienza del 18.12.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve incontrare il rigetto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, è bene evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale incombe sull'opposto, attore in senso sostanziale,
l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata, mentre l'opponente ha l'onere di
6 provare i fatti estintivi e modificativi eventualmente dedotti, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 cc.
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, sulla base degli atti e della documentazione versata in causa, si ritiene che parte opposta abbia assolto integralmente agli oneri probatori sulla stessa gravanti, producendo in giudizio i seguenti documenti:
• contratto di noleggio, avente ad oggetto il furgone Citroen, modello AM, tg. EY096RM, concluso tra le odierne parti in causa in data 07.02.2020;
• verbale di riconsegna del mezzo datato 31.01.2023;
• fatture emesse in relazione alla locazione del suddetto veicolo, non onorate dalla società opposta, per un importo complessivo pari a euro 28.406,48;
• corrispondenza intercorsa tra le parti dalla quale si evince come la società bbia Parte_1 utilizzato il veicolo per i propri scopi aziendali fino alla riconsegna.
Ciò premesso, le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla validità ed efficacia del contratto di noleggio prodotto in atti non possono trovare accoglimento, atteso che lo stesso ha trovato piena e volontaria esecuzione tra le parti.
Deve infatti rilevarsi l'infondatezza della eccezione di nullità sollevata dalla e Parte_1
l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dal legale rappresentante della stessa, sull'assunto che la firma apposta al contratto non sarebbe allo stesso ascrivibile, posto che il comportamento stragiudiziale tenuto dalla società opponente risulta del tutto incompatibile con la volontà di disconoscere il contratto manifestata in giudizio.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina
l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. (cft. Cass. Civ.
25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012).
Ne consegue che “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo”
(Cass. civ. Sez. III, n. 10849 del 28.06.2012; Cass. civ. n. 25047 del 2009 e n. 18748 del 2004)”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il contratto ha avuto esecuzione, avendo peraltro parte opponente ammesso di aver utilizzato il bene e di averlo riconsegnato ad una certa data, provvedendo anche al pagamento di una parte del noleggio (vedi doc. allegato alle memorie 183, n.
2, parte opposta).
7 L'istanza di disconoscimento deve essere pertanto rigettata, trattandosi di incombente probatorio del tutto superfluo, avendo lo stesso opponente sostanzialmente ammesso, pur disconoscendo la sottoscrizione del documento prodotto dall'opposta, di aver dato esecuzione al contratto.
In particolare, nel proprio atto introduttivo la società opponente rileva che “corrisponde al vero che la ricorrente è proprietaria del furgone targato EY096RM e che tale furgone è stato utilizzato dalla resistente. (…) il contratto di cui sopra ha trovato applicazione unicamente perché la legale rappresentante della società ricorrente, OR , era all'epoca coniugata con il GN CP
, nato a [...] il 1° marzo 1981, figlio del legale rappresentante della società Parte_4 opponente e dipendente della stessa (…)”. Inoltre, continua la difesa evidenziando che “è bene precisare che, immediatamente dopo la consegna del mezzo presso il nel maggio 2022, la Parte_5 società odierna opponente ha provveduto al pagamento del noleggio (fattura n. 3 del 31 maggio
2022) per il tempo in cui il mezzo è stato nella sua disponibilità”.
Pertanto, considerato che il potere di disconoscere la scrittura ex art. 214 c.p.c. presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di noleggio deve ritenersi inammissibile, in quanto lo stesso ha avuto esecuzione da parte della società opponente.
Esecuzione che comporta altresì ratifica del contratto eventualmente concluso dal falso procuratore, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, che sul punto precisa che “(…) il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto (Cassazione civile sez. VI, 13/09/2022, n.26871).
Alcun rilievo assumono, viceversa, i rapporti intercorsi tra il e la , vertendo l'odierno Pt_3 CP giudizio su un contratto commerciale concluso tra due società di capitali, che esula totalmente dalla vicenda personale degli ex coniugi.
*
Accertata la sussistenza di un contratto di noleggio stipulato tra le parti, occorre esaminare la fondatezza della pretesa azionata, sotto il profilo del quantum richiesto.
Con riguardo alla prova dell'inadempimento, è pacifico il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento sia tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.,
SS.UU., sent. 13533/2001).
8 Ciò posto, nel caso in esame, a fronte dell'allegato inadempimento, parte opponente non ha dimostrato di aver adempiuto al contratto, attraverso la corresponsione del corrispettivo richiesto, né ha fornito prova idonea a dimostrare l'asserita riconsegna del mezzo in data antecedente a quella indicata nel verbale del 31.01.2023.
Sul punto, appare opportuna una breve disamina in ordine agli obblighi incombenti sulle parti nella fattispecie in esame.
Come è noto, il noleggio è un contratto atipico, con cui una parte (noleggiatore) conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte: “Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme” (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 28/11/2003, n. 18229).
Dunque, con specifico riguardo alla fattispecie del contratto di noleggio senza conducente, che qui viene in rilievo, e sulla scorta del principio sopra menzionato, deve ritenersi applicabile nel caso di specie quanto previsto dal codice civile per la locazione di beni mobili (cfr. artt. 1571 ss. c.c.), seppur con la precisazione che il noleggio non configura un contratto di locazione di beni, ma di servizi.
In particolare, si ritiene che oggetto dell'obbligazione del noleggiatore non sia solo la messa a disposizione di una cosa mobile, ma la prestazione di un servizio più complesso, che ricomprende la consegna del bene in buono stato di manutenzione, la conservazione della cosa in stato da servire all'uso convenuto e la garanzia del pacifico godimento della res in capo al noleggiante durante il rapporto contrattuale.
Costituiscono, viceversa, obblighi del noleggiante quello di prendere in consegna la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, pagare il corrispettivo concordato nei termini pattuiti e restituire la cosa al termine del contratto (cfr. Corte appello Milano, sez. II, 15/03/2016).
Nella fattispecie esaminata, è pacifico che il veicolo in questione sia stato riconsegnato dalla società noleggiante al noleggiatore, mentre sono in contestazione la data di riconsegna e il pagamento del corrispettivo pattuito, posto a fondamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base dei principi sopra richiamati, l'onere della riconsegna del bene incombe sul noleggiante che deve restituire il bene al noleggiatore, al termine del contratto, nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo dello stesso oggetto, nonché restituirlo nel luogo dove è stato consegnato (ex art 1590 c.c.).
9 Tale onere probatorio non risulta assolto.
In proposito, non appare verosimile, in quanto contrastante con la documentazione prodotta in atti, la ricostruzione dei fatti offerta dalla società opponente in ordine ad una presunta riconsegna del mezzo nel maggio 2022, per la quale le chiavi del veicolo noleggiato sarebbero state consegnate da parte dei GNi e dipendenti della società opponente, alla OR CP_3 Parte_6 Parte_7 presso il sito in Nuoro, via della Resistenza 71. Parte_5
In primo luogo, è evidente, sul piano contrattuale, la violazione, da parte del noleggiante dell'obbligo impostogli dal contratto di noleggio della riconsegna del mezzo nelle mani del noleggiante, nel luogo in cui lo stesso è stato consegnato.
Inoltre, la società opposta ha depositato in atti, riversando nel fascicolo telematico i documenti prodotti nel giudizio monitorio, il verbale di riconsegna del mezzo, sottoscritto da un dipendente della e non contestato da parte opponente, nel quale si dà espressamente atto che la riconsegna Parte_1
è avvenuta in data 30.01.2023.
Allo stesso modo, in relazione al pagamento del prezzo pattuito, la società opponente ha sempre sostenuto di aver pagato solo la fattura n. 3 del 31 maggio 2022, per un importo di € 9.821,00, che, in ogni caso, non risulta tra le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di quanto sopra esposto, il credito della società opposta è da considerarsi certo, liquido ed esigibile, poiché fondato su fatture correttamente emesse in relazione al contratto di noleggio sopra menzionato.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Con riguardo alla domanda di condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. formulata dall'opposta, la stessa non può viceversa trovare accoglimento, atteso che, per quanto le eccezioni e le difese sollevate dall'opponente siano risultate infondate, la mera proposizione di una opposizione, seppur infondata, non appare sufficiente a giustificare una pronuncia in tal senso.
Si richiama sul punto, l'orientamento giurisprudenziale, al quale la scrivente intende dare continuità, secondo cui « la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost..»(Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
*
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M.
147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 167/2023, emesso dal tribunale di Nuoro in data 6 ottobre 2023;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta che liquida in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali;
Così deciso in Nuoro, il 16.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate dalle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata;
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 R.G. N. 1033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art 281
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1033/2023 promossa da:
P. IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Fonni (NU), , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_3 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Murgia (C.F. ) e Corrado Lecis, CodiceFiscale_2
(C.F. ), del Foro di Cagliari, presso il cui Studio legale in Cagliari, via CodiceFiscale_3
Alfredo Catalani, 28, ha eletto domicilio,
parte opponente
contro
P. Iva: ), con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Oliena, vicolo Marzabotto n. 13, in persona della amministratrice pro tempore, Sig.ra CP
, nata a [...] il [...] e residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Magliocchetti (C.F.: ) del foro di C.F._5
Nuoro, presso il cui Studio in Nuoro, alla via Convento n.60, è elettivamente domiciliata
parte opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di noleggio
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
2 Nell'interesse di parte opponente (note autorizzate del 24.05.2024):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzioni: in via preliminare: 1) sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora;
in via principale nel merito: 2) accertata la nullità del contratto di noleggio, revocare e/o dichiarare illegittimo e/o invalido e/o inefficace il decreto di ingiunzione opposto per la assoluta mancanza dei presupposti di legge stante la falsità delle firme apposte sul contratto di noleggio;
3) accertare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della società ricorrente e per l'effetto, 4) revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le avverse pretese siccome infondate con ogni conseguenziale pronuncia;
in via subordinata: 5) in caso di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande ridurre
l'importo dovuto dall'opponente nella misura che il Giudice riterrà giusta e di equità in ragione del comportamento complessivo delle parti;
in via ulteriormente subordinata: 6) rimettere la causa in istruttoria per lo svolgimento delle dedotte prove orali e segnatamente: “A) deduce interrogatorio formale alla legale rappresentante della società opposta sui seguenti capi: 1) “vero che nel maggio 2022 concordava con il GN Pt_4
la riconsegna del furgone AM targato EY096RM presso la sede del ” 2) “vero
[...] Parte_5 che a seguito degli accordi presi con il sig. nel maggio 2022 i GNi e Pt_3 CP_3 Parte_6 onducevano il furgone AM targato EY096RM presso la sede del sito in Nuoro,
[...] Parte_5 via della resistenza, 71, e dopo averlo posteggiato consegnavano le chiavi alla OR ?”. Parte_7
Deduce prova per testi sui seguenti capi: 3) “vero che nel maggio 2022 concordava con la OR
la riconsegna del furgone AM targato EY096RM presso la sede del sito CP Parte_5 in Nuoro, via della resistenza, 71?” 4) “vero che a seguito degli accordi presi con la sig.ra CP
, nel maggio 2022 i GNi e conducevano il furgone AM
[...] CP_3 Parte_6 targato EY096RM presso la sede del sito in Nuoro, via della resistenza, 71, e dopo averlo Parte_5 posteggiato consegnavano le chiavi alla OR ”. Indica come teste il GN Parte_7 Pt_4
domiciliato in Fonni, via del lavoro, 5/a. 5) “vero che nel maggio 2022 conduceva il furgone
[...]
AM targato EY096RM presso il sito in Nuoro, via della resistenza, 71, e ne consegnava Parte_5 le chiavi alla OR ”. Indica come testi i GNi e Parte_7 CP_3 Parte_6 domiciliati in Fonni, via del lavoro, 5/a. 6) “vero che a seguito degli accordi presi con la sig.ra CP
ed il GN , nel maggio 2022 i GNi e
[...] Parte_4 CP_3 Parte_6 conducevano il furgone AM targato EY096RM presso la sede del sito in Nuoro, via Parte_5
3 della resistenza, 71, e dopo averlo posteggiato le consegnavano le chiavi?” Indica come teste la OR domiciliata in Nuoro, via della resistenza, 71”; Parte_7 in ogni caso: 7) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rifusione spese generali, cassa avvocati ed IVA.”
Nell'interesse di parte opposta (note autorizzate del 27.05.2024):
“Voglia il Tribunale di Nuoro, contrariis reiectis,
- rigettare l'opposizione proposta e per l'effetto, previa declaratoria di efficacia del contratto di locazione del furgone Citroen, modello AM, tg. EY096RM del 07.02.2020 delle ore 08:00, tra la societa e la confermare il d.i. opposto e quindi condannare la al CP_1 Parte_1 Pt_1 pagamento di quanto ivi ingiunto – condannare parte opponente ai sensi dell'art. 96 cpc 1°-3° comma al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad €
5.000,00 o quella somma veriera risultata in corso di causa oltre che al pagamento ai sensi dell'art
96 comma 4°, non inferiore a € 5.000,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, a favore della cassa delle ammende.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
In caso di rimessione in istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti con la memoria ex art 171 ter nr 2 cpc”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.11.2023, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio l'odierna opposta al fine di ottenere la revoca del decreto
[...] ingiuntivo n. 167/2023, emesso dal Tribunale di Nuoro nel procedimento n. 392/2023 RG, in data
06.10.2023, con il quale la società intimava alla società il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 28.406,48, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, per complessivi € 33.143,45.
A fondamento della domanda la ha esposto che: Pt_1
• corrisponde al vero che la società opposta è proprietaria del furgone targato EY096RM e che tale furgone è stato utilizzato dalla società opponente. Tuttavia, la firma presente sul contratto di noleggio non è stata apposta dal legale rappresentante della società opponente e se ne disconosce pertanto l'autenticità ex art. 214 c.p.c.;
• il contratto ha trovato applicazione unicamente perché la legale rappresentante della società ricorrente, OR , era all'epoca coniugata con il GN , figlio CP Parte_4 del legale rappresentante della società opponente e dipendente della stessa;
4 • il mezzo, a seguito di accordi verbali tra la OR ed il GN , è stato CP Parte_4 riconsegnato alla società opposta già nel maggio 2022, con consegna delle chiavi del mezzo da parte dei GNi e dipendenti della società opponente, alla CP_3 Parte_6 OR presso il sito in Nuoro, via della resistenza, 71. I proprietari di Parte_7 Parte_5 tale bar, gestito dalla società SAF srl, sono due società, entrambe correnti in Nuoro, amministrate dalla OR;
CP
• la riconsegna del mezzo, pur eseguita con forme non sacramentali, era, quindi, circostanza nota alla parte ricorrente che aveva la disponibilità materiale del proprio mezzo e, in virtù della nullità del contratto, anche quella giuridica;
• immediatamente dopo la consegna del mezzo presso il nel maggio 2022, la società Parte_5 odierna opponente ha provveduto al pagamento del noleggio (fattura n. 3 del 31 maggio 2022) per il tempo in cui il mezzo è stato nella sua disponibilità;
• si evidenzia, inoltre, che la società opposta intende addebitare all'odierna opponente una serie di danni indicati genericamente e neanche quantificati di cui si contesta fin da ora la riconducibilità alla condotta della Pt_1
Per quanto sopra esposto, la società opponente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
*
In data 12.01.2024, si costituiva in giudizio la negando Controparte_4 veridicità ad ogni avverso assunto, domanda ed eccezione, eccependo l'infondatezza e la temerarietà delle contrarie difese e, in particolare, deducendo che:
• l'asserito disconoscimento della firma da parte dell'amministratore delegato non assumeva alcun rilievo giacché non fu lui a sottoscrivere il contratto di noleggio bensì , Parte_4 oggi e per quel che qui rileva, procuratore della con atto di nomina del 1.3.2021 ( Pt_1
a rogito Notaio Repertorio n: 10095 Registrato al nr 700 il 02/03/2021) Persona_1 con il quale gli è stato conferito il potere, tra gli altri, di “stipulare (e risolvere) contratti di locazione finanziaria (leasing) e/o di affitto e/o di noleggio di beni mobili”;
• fu , all'epoca procuratore di fatto della presentandosi all'esterno Parte_4 Pt_1 come tale e occupandosi personalmente delle operazioni e degli affari della società, a sottoscrivere il contratto di locazione del veicolo targato EY096RM e a compiere un atto perfettamente valido ed efficace nei confronti della società Pt_1
• fu sempre a curare ogni rapporto commerciale con la Parte_4 Controparte_4 nonché ad occuparsi dei rapporti con la compagnia assicurativa in relazione alla stipulazione
5 del contratto RCA e alla richiesta di risarcimento per atti vandalici commessi a danno della società riguardanti il mezzo in questione;
• del tutto infondata doveva ritenersi pertanto l'eccezione di illegittimità/inefficacia o invalidità del contratto, atteso che la società opponente aveva dato esecuzione allo stesso, riconoscendogli piena efficacia e pagando la fattura di noleggio del mezzo del 31.05.2022 n.
3 di € 9.821,00;
• del tutto irrilevante era l'assunto che il fosse coniugato con la sig.ra , Pt_3 CP trattandosi di rapporto commerciale (locazione di mezzo commerciale) che interessava unicamente due società di capitali;
• inveritiera era anche la circostanza che la avesse avuto “la disponibilità materiale del CP_1 proprio mezzo” prima della data del verbale di consegna. Il veicolo, infatti, era stato consegnato il 31.1.2023 alle ore 16.15, come da verbale di constatazione dei danni depositato in giudizio e sottoscritto da un delegato della società opponente, e la copiosa corrispondenza intercorsa tra il e la provava che il mezzo non era stato riconsegnato a maggio Pt_3 CP
2022, come affermato dalla società opponente;
Tanto premesso, la società opposta evidenziava la malafede processuale della controparte, atteso che l'opposizione era stata proposta al solo fine di dilatare il tempo del possibile pagamento, con formulazione di eccezioni irrilevanti e, per tali ragioni, ne chiedeva la condanna ai sensi dell'art 96 cpc. Nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*
Alla prima udienza, tenutasi in data 04.04.2024, le parti confermavano le rispettive difese chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti con le memorie ex art 171 ter cpc. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.06.2024, con termine per note fino a venti giorni prima.
La predetta udienza, visto il carico del ruolo e l'esigenza di trattenere in decisione i procedimenti di più risalente iscrizione, veniva differita d'ufficio all'udienza del 18.12.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve incontrare il rigetto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, è bene evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale incombe sull'opposto, attore in senso sostanziale,
l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata, mentre l'opponente ha l'onere di
6 provare i fatti estintivi e modificativi eventualmente dedotti, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 cc.
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, sulla base degli atti e della documentazione versata in causa, si ritiene che parte opposta abbia assolto integralmente agli oneri probatori sulla stessa gravanti, producendo in giudizio i seguenti documenti:
• contratto di noleggio, avente ad oggetto il furgone Citroen, modello AM, tg. EY096RM, concluso tra le odierne parti in causa in data 07.02.2020;
• verbale di riconsegna del mezzo datato 31.01.2023;
• fatture emesse in relazione alla locazione del suddetto veicolo, non onorate dalla società opposta, per un importo complessivo pari a euro 28.406,48;
• corrispondenza intercorsa tra le parti dalla quale si evince come la società bbia Parte_1 utilizzato il veicolo per i propri scopi aziendali fino alla riconsegna.
Ciò premesso, le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla validità ed efficacia del contratto di noleggio prodotto in atti non possono trovare accoglimento, atteso che lo stesso ha trovato piena e volontaria esecuzione tra le parti.
Deve infatti rilevarsi l'infondatezza della eccezione di nullità sollevata dalla e Parte_1
l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dal legale rappresentante della stessa, sull'assunto che la firma apposta al contratto non sarebbe allo stesso ascrivibile, posto che il comportamento stragiudiziale tenuto dalla società opponente risulta del tutto incompatibile con la volontà di disconoscere il contratto manifestata in giudizio.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina
l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. (cft. Cass. Civ.
25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012).
Ne consegue che “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo”
(Cass. civ. Sez. III, n. 10849 del 28.06.2012; Cass. civ. n. 25047 del 2009 e n. 18748 del 2004)”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il contratto ha avuto esecuzione, avendo peraltro parte opponente ammesso di aver utilizzato il bene e di averlo riconsegnato ad una certa data, provvedendo anche al pagamento di una parte del noleggio (vedi doc. allegato alle memorie 183, n.
2, parte opposta).
7 L'istanza di disconoscimento deve essere pertanto rigettata, trattandosi di incombente probatorio del tutto superfluo, avendo lo stesso opponente sostanzialmente ammesso, pur disconoscendo la sottoscrizione del documento prodotto dall'opposta, di aver dato esecuzione al contratto.
In particolare, nel proprio atto introduttivo la società opponente rileva che “corrisponde al vero che la ricorrente è proprietaria del furgone targato EY096RM e che tale furgone è stato utilizzato dalla resistente. (…) il contratto di cui sopra ha trovato applicazione unicamente perché la legale rappresentante della società ricorrente, OR , era all'epoca coniugata con il GN CP
, nato a [...] il 1° marzo 1981, figlio del legale rappresentante della società Parte_4 opponente e dipendente della stessa (…)”. Inoltre, continua la difesa evidenziando che “è bene precisare che, immediatamente dopo la consegna del mezzo presso il nel maggio 2022, la Parte_5 società odierna opponente ha provveduto al pagamento del noleggio (fattura n. 3 del 31 maggio
2022) per il tempo in cui il mezzo è stato nella sua disponibilità”.
Pertanto, considerato che il potere di disconoscere la scrittura ex art. 214 c.p.c. presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di noleggio deve ritenersi inammissibile, in quanto lo stesso ha avuto esecuzione da parte della società opponente.
Esecuzione che comporta altresì ratifica del contratto eventualmente concluso dal falso procuratore, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, che sul punto precisa che “(…) il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto (Cassazione civile sez. VI, 13/09/2022, n.26871).
Alcun rilievo assumono, viceversa, i rapporti intercorsi tra il e la , vertendo l'odierno Pt_3 CP giudizio su un contratto commerciale concluso tra due società di capitali, che esula totalmente dalla vicenda personale degli ex coniugi.
*
Accertata la sussistenza di un contratto di noleggio stipulato tra le parti, occorre esaminare la fondatezza della pretesa azionata, sotto il profilo del quantum richiesto.
Con riguardo alla prova dell'inadempimento, è pacifico il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento sia tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.,
SS.UU., sent. 13533/2001).
8 Ciò posto, nel caso in esame, a fronte dell'allegato inadempimento, parte opponente non ha dimostrato di aver adempiuto al contratto, attraverso la corresponsione del corrispettivo richiesto, né ha fornito prova idonea a dimostrare l'asserita riconsegna del mezzo in data antecedente a quella indicata nel verbale del 31.01.2023.
Sul punto, appare opportuna una breve disamina in ordine agli obblighi incombenti sulle parti nella fattispecie in esame.
Come è noto, il noleggio è un contratto atipico, con cui una parte (noleggiatore) conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte: “Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme” (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 28/11/2003, n. 18229).
Dunque, con specifico riguardo alla fattispecie del contratto di noleggio senza conducente, che qui viene in rilievo, e sulla scorta del principio sopra menzionato, deve ritenersi applicabile nel caso di specie quanto previsto dal codice civile per la locazione di beni mobili (cfr. artt. 1571 ss. c.c.), seppur con la precisazione che il noleggio non configura un contratto di locazione di beni, ma di servizi.
In particolare, si ritiene che oggetto dell'obbligazione del noleggiatore non sia solo la messa a disposizione di una cosa mobile, ma la prestazione di un servizio più complesso, che ricomprende la consegna del bene in buono stato di manutenzione, la conservazione della cosa in stato da servire all'uso convenuto e la garanzia del pacifico godimento della res in capo al noleggiante durante il rapporto contrattuale.
Costituiscono, viceversa, obblighi del noleggiante quello di prendere in consegna la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, pagare il corrispettivo concordato nei termini pattuiti e restituire la cosa al termine del contratto (cfr. Corte appello Milano, sez. II, 15/03/2016).
Nella fattispecie esaminata, è pacifico che il veicolo in questione sia stato riconsegnato dalla società noleggiante al noleggiatore, mentre sono in contestazione la data di riconsegna e il pagamento del corrispettivo pattuito, posto a fondamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base dei principi sopra richiamati, l'onere della riconsegna del bene incombe sul noleggiante che deve restituire il bene al noleggiatore, al termine del contratto, nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo dello stesso oggetto, nonché restituirlo nel luogo dove è stato consegnato (ex art 1590 c.c.).
9 Tale onere probatorio non risulta assolto.
In proposito, non appare verosimile, in quanto contrastante con la documentazione prodotta in atti, la ricostruzione dei fatti offerta dalla società opponente in ordine ad una presunta riconsegna del mezzo nel maggio 2022, per la quale le chiavi del veicolo noleggiato sarebbero state consegnate da parte dei GNi e dipendenti della società opponente, alla OR CP_3 Parte_6 Parte_7 presso il sito in Nuoro, via della Resistenza 71. Parte_5
In primo luogo, è evidente, sul piano contrattuale, la violazione, da parte del noleggiante dell'obbligo impostogli dal contratto di noleggio della riconsegna del mezzo nelle mani del noleggiante, nel luogo in cui lo stesso è stato consegnato.
Inoltre, la società opposta ha depositato in atti, riversando nel fascicolo telematico i documenti prodotti nel giudizio monitorio, il verbale di riconsegna del mezzo, sottoscritto da un dipendente della e non contestato da parte opponente, nel quale si dà espressamente atto che la riconsegna Parte_1
è avvenuta in data 30.01.2023.
Allo stesso modo, in relazione al pagamento del prezzo pattuito, la società opponente ha sempre sostenuto di aver pagato solo la fattura n. 3 del 31 maggio 2022, per un importo di € 9.821,00, che, in ogni caso, non risulta tra le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di quanto sopra esposto, il credito della società opposta è da considerarsi certo, liquido ed esigibile, poiché fondato su fatture correttamente emesse in relazione al contratto di noleggio sopra menzionato.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Con riguardo alla domanda di condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. formulata dall'opposta, la stessa non può viceversa trovare accoglimento, atteso che, per quanto le eccezioni e le difese sollevate dall'opponente siano risultate infondate, la mera proposizione di una opposizione, seppur infondata, non appare sufficiente a giustificare una pronuncia in tal senso.
Si richiama sul punto, l'orientamento giurisprudenziale, al quale la scrivente intende dare continuità, secondo cui « la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost..»(Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
*
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M.
147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 167/2023, emesso dal tribunale di Nuoro in data 6 ottobre 2023;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta che liquida in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali;
Così deciso in Nuoro, il 16.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
11