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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AR FA PI Presidente
Dott.ssa NT RR Giudice rel.
Dott. Mattia Caputo Giudice
all'esito dell'udienza collegiale in presenza del 4 dicembre 2025
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine al n. 5784/2025 avente ad oggetto “ricorso per la nullità,
l'annullamento, l'inefficacia e la sospensiva della deliberazione del consiglio comunale”
TRA
costituito dai cittadini Parte_1
residenti nel Comune di Maiori, in persona del coordinatore, legale rappresentante
p.t., prof. nato a [...] il [...] (CF Parte_2 CodiceFiscale_1
) anche nella qualità di componente del detto comitato e nella qualità di cittadino
[...]
elettore del Comune di Maiori, rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto – congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ST AGOSTO (CF:
) e (CF ) con i quali C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domicilia, presso lo studio del primo in Salerno, alla Via G.V. Quaranta;
- RICORRENTE –
1
CONTRO
(P.IVA , con sede in Corso Regina 71, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco p.t., Sig. , rappresentato e difeso – giusta procura in calce Persona_1
– dall'Avv. Lorenzo LENTINI (C.F. e dall'Avv. Feliciana CodiceFiscale_4
TI ( ) con i quali elettivamente domicilia;
CodiceFiscale_5
- RESISTENTE –
PUBBLICO MINISTERO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
- intervenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 30.07.2025, con contestuale ricorso cautelare il in persona del coordinatore e Parte_1
legale rappresentante p.t., , anche nella qualità di componente del detto Parte_2
comitato, chiedeva dichiararsi la nullità, l'annullamento, l'inefficacia e la sospensiva: 1)
della deliberazione del consiglio comunale di Maiori (SA) n. 37 del 26.9.2024 pubblicata in data 28.10.2024, ad oggetto “richiesta indizione referendum abrogativo, discussione e
provvedimenti”, con la quale si è deliberato di non attivare il procedimento per l'indizione del referendum abrogativo richiesto dal ricorrente;
2) della nota del segretario Pt_1
comunale prot. del 9.10.2024, comunicata in data 23.10.2024; 3) della nota del 23 ottobre del segretario comunale;
4) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali. Il comitato deduceva: che era stata presentata istanza di attivare le procedure referendarie ai sensi dello Statuto e del Regolamento (artt. 78-79 Statuto e art. 6 del Regolamento comunale); che si tratta di opere pubbliche, quali il depuratore in località Demanio e il traforo tra il Comune di Maiori e in località San Francesco, CP_2
assolutamente devastanti sia sotto il profilo ambientale, paesaggistico e idrogeologico,
nonché economico, in aree soggette a vincoli ambientali, paesaggistici, culturali,
archeologici ed idrogeologici assoluti;
che la richiesta referendaria segue ben 2 petizioni
2 popolari su entrambe le opere pubbliche, con cui sono state raccolte oltre 1.000 firme ciascuna, rimaste prive di riscontro da parte dell'Ente comunale e mai valutate dagli organi comunali ai fini dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi alle progettazioni in corso, anche in violazione della normativa comunitaria e nazionale su opere pubbliche ed appalti in cui è previsto il coinvolgimento della popolazione;
che,
pertanto, lo strumento referendario risulta istituto di ultima ed estrema istanza per la popolazione fermamente contraria a dette opere. Il comitato rappresentava inoltre, che a seguito della richiesta del 14 agosto 2024 di attivazione del procedimento statutario referendario, il ancora oggi non ha mai convocato la Commissione per i CP_1
Referendum prevista dall'art. 79 dello Statuto da convocarsi “entro 15 giorni” (art. 6
Regolamento) dalla richiesta del Comitato promotore. Successivamente adiva il T.A.R.
Salerno che, tuttavia, con decisione n. 143/2025, dichiarava il difetto di giurisdizione,
statuendo che le controversie referendari e investono posizioni di “diritto soggettivo”.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: 1) accertare e
dichiarare la violazione del diritto soggettivo dei cittadini firmatari costituenti il Comitato
all'istruttoria della proposta referendaria in concreto avanzata in data 14 agosto 2024 e del diritto
soggettivo di voto degli elettori ai sensi degli artt. 78-79 Statuto ed art. 6 Regolamento per i
referendum vigente ratione temporis e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto degli esponenti
alla convocazione della Commissione prevista dall'art. 79 dello Statuto del di Maiori ed CP_1
alla valutazione della proposta di referendum da parte della predetta Commissione conformemente
all'art. 79 dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento, previamente alla raccolta delle firme
autenticate del 13% degli elettori ai fini della tutela del diritto soggettivo dei cittadini elettori a
partecipare al procedimento referendario ed esprimere il diritto di voto;
1.1) in ogni caso, ordinare
la sospensiva della delibera n. 37 del 26.9.2024 pubblicata in data 28.10.2024 ad oggetto “ richiesta
indizione referendum abrogativo, discussione e provvedimenti”, e di tutti gli atti prodromici,
correlati e consequenziali per violazione degli artt. 78 e/o 79 dello Statuto del Controparte_1
e/o dell'art. 6 del Regolamento per i referendum comunali e per il pericolo di non potere più
svolgere il referendum nelle more dello svolgimento del procedimento giudiziale dichiarando il
diritto degli esponenti alla convocazione della Commissione prevista dall'art. 79 dello Statuto del
3 ed alla valutazione della proposta di referendum da parte della predetta Controparte_1
Commissione conformemente all'art. 79 dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento, previamente
alla raccolta delle firme autenticate del 13% degli elettori ai fini della tutela del diritto soggettivo
dei cittadini elettori a partecipare al procedimento referendario ed esprimere il diritto di voto;
2)
condannare il – in nome del legale rapp. p.t. - al pagamento delle spese di lite Controparte_1
inclusive di onorari, contributi, imposte, tasse e contributi come per Legge, con attribuzione ai
costituiti procuratori antistatari.
In data 21.11. 2025 si costituiva si costituiva il evidenziando che: le Controparte_1
opere oggetto del quesito referendario hanno natura e rilevanza sovracomunale delle opere coinvolgendo una pluralità di Autorità Pubbliche diverse dal Controparte_1
l'intero impianto del si fonda su una argomentazione sbagliata quale quella di Pt_1
una asserita incompetenza del Consiglio Comunale a provvedere sulla istanza referendaria che sarebbe riservata invia esclusiva alla Commissione, ex art. 79 dello
Statuto; non sussistono i requisiti di cui all'art. 78 co 4 dello Statuto che disciplina in modo puntuale le modalità di presentazione della proposta referendaria. Formulava le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge. Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 04.12.2025 nella quale il Collegio
riservava in trenta giorni il deposito della la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc .
Preliminarmente, il Collegio dà atto che il Pubblico Ministero in sede è stato posto nelle condizioni di intervenire nel presente giudizio facendo pervenire il proprio parere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Ciò premesso si osserva che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva, che, per consolidata
4 giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”.
(Cassazione civile , sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni -
prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass.9
luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974
n.1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14
novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n.2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6
giugno 1998 n. 5594).
5 Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Pertanto, la presente sentenza viene emessa solo al fine di decidere in merito alla liquidazione delle spese processuali reclamate dalla parte ricorrente sulla base del principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale il COMITATO PROMOTORE
REFERENDUM POPOLARE costituito dai cittadini residenti nel Comune di Maiori, in persona del coordinatore, legale rappresentante p.t.,
prof. anche nella qualità di componente del detto comitato e nella Parte_2
qualità di cittadino elettore del di Maiori, hanno chiesto l'annullamento CP_1
della deliberazione del consiglio comunale di Maiori (SA) n. 37 del 26.9.2024
pubblicata in deliberazione del consiglio comunale di Maiori (SA) n. 37 del
26.9.2024 pubblicata in data 28.10.2024, avente ad oggetto “richiesta indizione referendum abrogativo, discussione e richiesta indizione referendum abrogativo, discussione e provvedimenti”, con la quale si è
deliberato di non attivare il procedimento per l'indizione del referendum abrogativo richiesto dal ricorrente nonché degli atti consequenziali. Pt_1
Nello specifico il Comitato, costituito in data 14 agosto 2024 per la indizione di due referendum abrogativi nel di Maiori, ha presentato istanza di CP_1
6 attivare le procedure referendarie ai sensi dello Statuto e del regolamento (artt.
78-79 Statuto e art. 6 del Regolamento comunale) per evitare la realizzazione di due opere pubbliche, quali il depuratore in località Demanio e il traforo tra il e in località San Francesco, ritenute dai ricorrenti Controparte_1 CP_2
devastanti sotto il profilo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, nonché
economico. I ricorrenti deducevano che a seguito della richiesta del 14 agosto
2024 di attivazione del procedimento statutario referendario, il Comune alla data di introduzione della domanda non aveva ancora convocato la Commissione per i Referendum prevista dall'art. 79 dello Statuto da convocarsi “entro 15 giorni”
(art. 6 Regolamento) dalla richiesta del Comitato promotore.
Dal canto suo il el contestare la domanda ha dedotto che l'art. Controparte_1
8 (comma 4) TUEL ha radicato un limite invalicabile all'autonomia statutaria e regolamentare.
Le consultazioni ed i referendum “devono riguardare materie di esclusiva competenza locale”.
Deduceva che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e controllo politico-
amministrativo (art. 42 TUEL), ha un potere-dovere di delibare preliminarmente la riconducibilità della richiesta referendaria nel perimetro della materia di competenza esclusiva dell'Ente Locale attraverso un vaglio di "pertinenza" e,
dunque, di "ricevibilità" della istanza referendaria, rispetto al perimetro inderogabile, definito dalla disciplina di fonte primaria, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale.
In data 2.12.2025 il ha depositato attestato a firma del Controparte_1
Segretario comunale dal quale risulta che in data 1 dicembre 2025 si è insediata la Commissione per valutare l'ammissibilità dei quesiti referendari ai sensi dell'art. 79 dello Statuto.
Deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere risultando ottenuto,
come dedotto dal ricorrente in udienza, il bene della vita mediante la convocazione della commissione. Tanto premesso, passando alla liquidazione
7 delle spese del presente giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale,
avendo parte attrice chiesto una pronuncia in tal senso si osserva che la convocazione della Commissione ai sensi dell'art. 79 dello Statuto dopo l'introduzione del giudizio e dopo la pronuncia del provvedimento cautelare che ha rigettato la domanda solo per assenza del periculum ma non del fumus induce il tribunale a prevedere la condanna dell'ente comunale al rimborso delle spese di lite. Infatti laddove il giudizio fosse stato deciso nel merito sarebbe stato accolto apparendo palese la violazione dell'art. 79 dello Statuto. Come peraltro evidenziato anche dal giudice nella fase cautelare sussisterebbe il diritto dei ricorrenti ad ottenere un provvedimento di sospensione dell'efficacia della
Delibera del Consiglio Comunale di Maiori n. 37 del 26/9/2024 pubblicata in data
28/10/2024 con cui è stata dichiarata l'irricevibilità della richiesta di referendum formulata da parte ricorrente e, di conseguenza, la successiva convocazione della
Commissione di cui all'articolo 79 dello Statuto del al fine Controparte_1
di valutare l'ammissibilità preventiva della proposta di referendum. Lo Statuto
del all'articolo 79 stabilisce che “l'ammissibilità delle Controparte_1
richiesta è valutata PREVENTIVAMENTE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME e
secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento da UNA COMMISSIONE composta
dal Difensore civico comunale, che la presiede, dal sindaco, da un consigliere di
maggioranza e uno di minoranza, nominati dal consiglio comunale, dal segretario
comunale e da due membri scelti tra avvocati segnalati dall'ordine professionale o
magistrati anche in pensione. Nel caso in cui il Difensore civico manchi, il suo ruolo sarà
ricoperto da un Magistrato anche in pensione”, di talché appare evidente che la
Delibera n. 37/2024 adottata dal Consiglio Comunale di Maiori impugnata nel giudizio di merito dalla parte ricorrente è affetta dal vizio di incompetenza relativa, essendo stata adottata da un organo, il Consiglio Comunale, privo del potere di valutare l'ammissibilità della richiesta referendaria, demandata invece dallo Statuto Comunale ad un'apposita Commissione, costituita solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio.
8 Ne consegue che le spese della presente fase vanno poste a carico del CP_1
e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento ( valore
[...]
indeterminabile) di cui al DM 55/2014 e successive modifiche in complessivi euro
2.906 ( euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 1453
per la fase decisionale) con distrazione in favore degli avvocati Parte_3
e ST TO dichiaratisi antistatari . Diversamente le spese della fase cautelare svoltasi in corso di causa vanno compensate integralmente in quanto il ricorso cautelare è stato respinto solo per assenza del periculum avendo il
Giudice ritenuto sussistente il fumus.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere .
2) Condanna il al pagamento delle spese processuali liquidate Controparte_1
in complessivi euro 2.906 ( euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 1453 per la fase decisionale) oltre euro 27.00 a titolo di contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli avvocati e ST TO dichiaratisi antistatari. Parte_3
3) Compensa integralmente le spese della fase cautelare.
Salerno, 4.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa NT RR
Il Presidente
Dott.ssa AR FA PI
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