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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/11/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. TO ON Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa RI CI GA Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 202/2023
da
(P.Iva n. ), Parte_1 P.IVA_1
avente sede legale in Gela nella via Canada n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv.
AB GE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Gela presso lo studio legale e tributario GE & Partners con sede in Gela nella via Tevere n. 153;
Appellante
contro
(P.Iva n. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gela, via
Savona 6, elettivamente domiciliata in Gela, alla via Niscemi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Davide Limoncello, (C.F. ), che la CodiceFiscale_3
rappresenta e difende;
Appellata
e nei confronti di
con riferimento al rischio assunto Parte_3
con il certificato n. A115C131672, (C.F. E P.IVA ), con sede legale P.IVA_3
in Bruxelles (Belgio) Place Du Champ De Mars, n. 5, quale successore nella titolarità dei contratti, con effetto a decorrere dal 01.01.2021 e dei diritti controversi riferibili a detti contratti, in conformità al provvedimento della High
Court of Justice Business and Property Court of England anche Controparte_2
(all. A,B e C) del 25.11.20 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del
[...]
mercato in persona della dott.ssa in qualità di Pt_3 Controparte_3
Procuratore di domiciliata per la carica in Parte_3
Milano, corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Berra (C.F.
) del Foro di Milano, con studio in Magenta (MI), via IV C.F._4
Giugno n. 41, presso cui dichiarano di eleggere domicilio.
2 Appellato-terzo chiamato in causa
e nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_4 C.F._5
Appellato-terzo chiamato in causa- contumace
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, respinta
ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti
conclusioni:
- ritenere e dichiarare ammissibile il presente appello;
- ritenere e dichiarare fondati i motivi tutti esposti in narrativa;
- conseguentemente e per l'effetto, in via principale riformare la sentenza
impugnata per i motivi sopra esposti con ogni statuizione consequenziale;
- in ogni caso, condannare l'odierna appellata al pagamento delle spese legali
relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come
per legge”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello
principale perché introitato oltre i termini di impugnazione previsti;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione
dell'art. 342 c.p.c. e/o perché manifestamente infondato;
3) Nel merito, rigettare integralmente l'appello perché infondato e confermare la
3 sentenza impugnata.
4) In ogni caso, condannare l'appellante a rifondere le spese legali in favore
dell'odierna appellata, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara
antistatario”.
Per l'appellata “Dichiararsi Parte_3
preliminarmente inammissibile l'appello avverso la sentenza n° 668/2022 emessa
dal Tribunale di Gela nel giudizio iscritto al numero di R.G. 32/2017 per tutti i
motivi dedotti nel presente atto.
In difetto rigettarsi l'appello in quanto infondato ed in ogni caso dichiararsi la
sentenza n° 668/2022 emessa dal Tribunale di Gela passata in giudicato (interno
parziale) per acquiescenza in relazione a tutte le questioni che hanno interessato
il ed i CP_4 Pt_3
Ove venissero proposti appelli incidentali ed in subordine i chiedono Pt_3
l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado:
in via principale
1) Dichiararsi l'inoperatività della polizza A115C131672 in quanto i fatti di
causa – sono noti – stante la denuncia già formulata e negata all'assicurato dagli
che hanno assunto il rischio di cui al diverso certificato Parte_4
assicurativo numero A114C81329 così come ampiamente esposto nel presente
atto;
2) Dichiararsi in ogni caso non operativa la polizza A115C131672 per tutte le
voci oggetto di ingiunzione e come non in relazione all'attività espletata
4 dall'assicurato;
in via subordinata
3) Dichiararsi infondate in fatto e in diritto qualunque domanda svolta nei
confronti dell'Architetto ; CP_4
4) Dichiararsi prescritta/decaduta l'azione/domanda ex art. 2939 c.c. per tutti i
motivi esposti nel presente atto;
in via ulteriormente subordinata
5) Nella davvero denegatissima ipotesi di mancato accoglimento di tutte le
domande di cui sopra limitarsi l'operatività della polizza A115C131672 per i soli
fatti/danni addebitabili all'assicurato, nei limiti del massimale di polizza e della
franchigia, previa esclusione dell'attivazione di una o più cause di inoperatività;
in ogni caso
6) Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Gela, con sentenza n. 668/2022 pubblicata il 31.12.2022, resa a definizione del procedimento n. 32/2017 R.G. - avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 440/2016, proposta dalla contro Parte_5
l' accoglieva parzialmente l'opposizione, Parte_1
revocando il provvedimento monitorio opposto e condannando la Società
opponente al pagamento, in favore dell' Parte_1
della somma di € 32.250,00, oltre agli interessi di mora, ai sensi del D. Lgs.
231/2002, fino al soddisfo.
5 Con la medesima pronuncia, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per vizi e difetti delle opere proposta dalla nei confronti dell' Parte_5 Parte_1
Rigettava, invece, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da ritardo nell'esecuzione dei lavori avanzata dalla stessa opponente nei confronti della società opposta.
In parziale accoglimento poi della domanda proposta dalla Controparte_1
ei confronti del chiamato in causa Arch. , quale direttore
[...] Controparte_4
dei lavori, il Tribunale condannava quest'ultimo al pagamento, in favore della cooperativa, della somma di € 10.634,16, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di ultimazione dei lavori fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo.
Ed infine, il giudice di primo grado condannava gli che Parte_4
avevano assunto il rischio di cui al certificato n. A115C131672, a garantire e tenere indenne dalla condanna emessa a suo carico per Controparte_4
responsabilità professionale nei confronti della previa Controparte_1
detrazione della franchigia prevista in contratto, nella misura finale di € 8.134,16,
oltre agli accessori riconosciuti sulla sorte capitale del credito risarcitorio.
Avverso la superiore sentenza proponeva appello l' Parte_1
affidando le proprie censure a due motivi di impugnazione.
[...]
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza per vizio motivazionale,
lamentando che il Giudice di primo grado non avesse adeguatamente valutato
6 l'intero compendio probatorio acquisito, fondando la propria decisione esclusivamente sulla consulenza tecnica d'ufficio, sulla scorta della quale aveva ridotto la pretesa creditoria, invocando per converso la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Evidenziava, invero, come gli assegni oggetto del parziale adempimento si riferissero non al contratto di appalto del 15.9.2010, ma ad altro diverso, seppur coevo, contratto di illuminazione e che la opponente non aveva dato CP_1
prova della dedotta imputabilità delle somme oggetto dei titoli di pagamento.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava inoltre la statuizione sulle spese di lite, chiedendone la riforma e invocando la condanna della controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva nel presente giudizio, con comparsa di risposta del 4 dicembre 2023,
in relazione al rischio assunto con il certificato Parte_3
n. A115C131672, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello, in quanto costituente mera riproposizione delle argomentazioni già
esposte in primo grado.
In via principale, chiedeva il rigetto del gravame poiché infondato, oltre alla dichiarazione di passaggio in giudicato (interno parziale) della sentenza impugnata, per intervenuta acquiescenza, in relazione a tutte le questioni concernenti i rapporti tra l'Arch. e la medesima compagnia CP_4
assicuratrice, da ritenersi estranee alla vicenda creditoria intercorrente tra l'appellante e la cooperativa.
7 Eccepiva, poi, la non operatività del contratto assicurativo n. A115C131672, per tutte le voci oggetto di ingiunzione.
In subordine, chiedeva infine dichiararsi infondate in fatto e in diritto qualunque domanda svolta nei confronti dell'Architetto oltre che prescritta o CP_4
comunque decaduta l'azione ex art. 2939 c.c.
Con ulteriore comparsa di risposta dell'8 dicembre 2023, provvedeva a costituirsi nel presente giudizio anche la la quale, in via Parte_5
preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per essere stato notificato oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., nonché per inosservanza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, ne contestava la fondatezza, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
La Corte, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 30.10.2025, svolta in modalità cartolare, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti sostitutive dell'udienza di discussione, poneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. ultimo comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico e giuridico, risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, sollevata dalla parte appellata,
[...]
Controparte_1
Il rilievo è fondato.
8 Ed invero, a mente dell'art. 327 c.p.c. “Indipendentemente dalla notificazione,
l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei
numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi decorsi sei mesi dalla
pubblicazione della sentenza […]”, così individuando la decorrenza del termine per impugnare nella pubblicazione e non anche nella comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. civ. sent. n. 32777/2022),
“che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione”
(Cass. civ., sez. I, n. 3372/2022).
Nel caso in esame, la sentenza oggetto di impugnazione è stata pubblicata il
31.12.2022, sebbene comunicata in data 03.01.2023, così che – in difetto di una sua notifica – trova applicazione, nella fattispecie, il termine di impugnazione semestrale e, dunque, il termine lungo dell'art. 327 c.p.c., che veniva in scadenza in data 30 giugno 2023, a fronte di una notifica dell'atto di appello, avvenuta soltanto il 03 luglio 2023.
Va rammentato che le disposizioni di cui all'art. 327, cit., costituiscono
“espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale,
certezza e stabilità ai rapporti giuridici” e rispondono ad “esigenze di coerenza
del sistema e di necessaria armonia del regime impugnatorio” (cfr. Cass. sent. n.
19622/2021; nello stesso senso, Cass. sent. n. 13012/1997).
Ed invero, l'ammissibilità di un'impugnazione tardiva è configurabile solo nell'ipotesi di ignoranza del processo (cfr. ex plurimis, Cass. sent. n. 25904/2020;
Cass. n. 25727/2019; Cass. n. 24899/2018; Cass., n. 14746/2017) e solo alla
9 ricorrenza del duplice requisito, oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, e soggettivo, correlato all'ignoranza del processo in ragione di detta nullità, il cui onere della prova incombe sull'impugnante; a meno che non ricorra la diversa fattispecie dell'inesistenza della notifica, nel qual caso l'ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l'inammissibilità dell'impugnazione, l'onere della prova della conoscenza del processo (cfr. Cass. sent. n. 8/2019; Cass. n. 19574/2015; Cass. n. 14232/2014;
Cass. n. 2030/2012).
Evenienze, quelle appena indicate, non ravvisabili nel caso in esame, posto che,
l'appellante ha, se pur tardivamente, proposto impugnazione, così dimostrando piena conoscenza del processo, cui aveva regolarmente preso parte, e della relativa sentenza con cui lo stesso è stato definito.
Peraltro, la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è un corollario del principio secondo cui,
trascorso un determinato lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, trovando fondamento nella necessità di sottrarre la pronuncia del giudice ad ogni questione sulla sua incontrovertibilità.
Sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo risulterebbe contraddittorio con la logica del processo,
ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è
10 comunicata ex officio.
Trova, dunque, applicazione la regola generale della coincidenza tra il deposito e la pubblicazione della sentenza nel momento in cui avviene l'inserimento del provvedimento nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti – inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (cfr.
Cass., Sez. Un. n. 18569 del 2016).
Se, dunque, “l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al
procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né
integrativo dell'efficacia di essa” (cfr. Cass. civ. n. 5946/17), del tutto irrilevante risulta la circostanza che, nel caso di specie, la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza con biglietto di cancelleria sia stata trasmessa successivamente alla pubblicazione della stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione alle parti, rientrando nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state poste in essere attività processuali a sua insaputa.
Il principio è stato anche di recente ribadito dalla Suprema Corte laddove ha chiarito che “la decadenza da un termine processuale, incluso quello per
impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in
termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si
dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della
11 sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla
pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal
rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e
che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state
compiute attività processuali a sua insaputa” (cfr. Cass. ord. n. 36369/2023).
Non può considerarsi, dunque, scusabile l'errore in cui è incorsa l'odierna società
appellante, che ha invocato, a giustificazione del proprio ritardo, una sorta di
“disfunzione del sistema”, rimasta tuttavia oggetto di allegazione astratta e generica (v. note di trattazione scritta del 30.10.2025).
Deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine decadenziale di legge di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado ex art. 327 c.p.c.
La suddetta declaratoria di inammissibilità preclude il vaglio del merito delle ulteriori questioni, che ne risultano assorbite.
Quanto alle spese di lite, la pronuncia di inammissibilità dell'appello, per consolidato orientamento della Suprema Corte, integra una situazione di soccombenza, dovendosi quindi escludere che costituisca un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. civ. ord.
n. 15847/2024).
Le spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. modifiche in € 3.473,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge
(esclusa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa ed applicati i
12 criteri tabellari minimi per il mancato vaglio nel merito) per ciascuna parte appellata costituita seguono la soccombenza e devono porsi a carico dell'appellante.
Nulla deve, invece, disporsi rispetto all'appellato , rimasto Controparte_4
contumace nel presente grado, atteso che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, “La condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia
difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere
disposta” (cfr. Cass. civ. ord. n. 13253/2024).
In ragione dell'inammissibilità dell'appello principale, sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione, in danno dell'appellante, dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 668/2022 del Tribunale di Gela pubblicata in data 31.12.2022;
- condanna la società la società appellante alla rifusione, in favore delle società
appellate e della somma di Parte_3 Controparte_1
€ 3.473,00 ciascuno, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge,
da distrarsi, in relazione alla società da ultimo menzionata, in favore dell'avv. Davide
Limoncello, dichiaratosi antistatario;
- pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
13 contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ove dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il
30.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RI CI GA TO ON
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