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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1015/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20/11/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1015/2018
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.ta in Pomilgiano d'Arco (NA) alla via Felice Parte_1
Terracciano n. 165, presso la sede della Parte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti
[...]
AL PI e OL GL
- ATTRICE
e
, elett.te dom.to in , Controparte_1 Controparte_1
alla Piazza Municipio n. 1, assistito e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ROMANO ANTONIETTA e BALSAMO ROSA in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
avente ad OGGETTO: lesioni personale, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1 del convenuto per le lesioni subite a causa del sinistro verificatosi il giorno
14.03.2016 alle ore 15:00 circa, allorquando l'attrice, percorrendo a piedi la via
RC CA con direzione via Felice Terracciano, in , Controparte_1 rovinava a terra a causa di un dissesto del piano di calpestio del marciapiede.
Chiedeva, pertanto, condannarsi il al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti, con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si costitutiva in giudizio il , il quale resisteva con Controparte_1 le argomentazioni in atti, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
In via del tutto preliminare, il Tribunale ritiene che la fattispecie in concreto dedotta debba essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato sul principio della pag. 2/4 domanda, con la precisazione che “il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere- dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con
i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire
d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (Cass. 15904/09, Cass. civile, sezione III, sentenza n. 13945, del 3.08.2012).
Notoriamente l'inquadramento nel campo applicativo dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, laddove, sul piano probatorio, è onere del danneggiato che agisca ex art. 2043 c.c. dimostrare l'illecito subito, il nesso eziologico ed i profili di colpa del convenuto;
invece, ove sia invocata una ipotesi di responsabilità oggettiva, sul danneggiato grava l'onere di provare il danno e la sua derivazione causale dalla res, mentre il custode, per superare la presunzione di colpa a suo carico posta dalla norma, ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito (cd. inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale)
(ex pluribus, Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 21684 del 2005).
Tanto chiarito in punto di diritto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, già dalla versione dei fatti prospettata da parte attrice non sia emerso alcun profilo di responsabilità del nei sensi dianzi chiariti, con Controparte_1 conseguente infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c.
Ed, invero, secondo la versione fornita dall'attrice, la stessa è inciampata a causa di un dissesto sul calpestio del marciapiede, mancando tuttavia, nel caso di specie, la dimostrazione della sussistenza di una insidia giuridicamente rilevante.
Infatti, lo scarno quadro probatorio, costituito dalle sole disposizioni testimoniali, non appare bastevole a dimostrare adeguatamente il fatto storico posto a pag. 3/4 fondamento della domanda attorea, né tantomeno l'insidiosità del luogo ove è avvenuto il sinistro, specie ove si consideri l'assenza, agli atti del giudizio, di documentazione fotografica effigiante lo stato dei luoghi, ciò che pure sarebbe apparso utile al fine di apprezzare l'effettiva sussistenza della dedotta insidia.
Tali carenze probatorie non appaiono superate dalle risultanze di cui alla prova testimoniale svolta nel corso del giudizio, dal momento che i testi escussi (cfr, verbale di udienza del 8.10.2019) si sono limitati genericamente a riferire della sussistenza di un avvallamento/buca/disconnessione (definizioni neppur del tutto compatibili tra loro), senza peraltro null'altro aggiungere sulle dimensioni, caratteristiche e posizione della stessa.
A tanto si aggiunga che, secondo la stessa versione attorea, il sinistro si è verificato alle 15.00 circa, del mese di marzo e, quindi, in orario in cui verosimilmente le condizioni di luce risultavano buone (né è stato dedotto alcunché circa la sussistenza di condizioni metereologiche avverse che potessero, in ipotesi, limitare la visibilità del calpestio).
Ne consegue, alla luce di tutto quanto illustrato, il rigetto della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20/11/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1015/2018
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.ta in Pomilgiano d'Arco (NA) alla via Felice Parte_1
Terracciano n. 165, presso la sede della Parte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti
[...]
AL PI e OL GL
- ATTRICE
e
, elett.te dom.to in , Controparte_1 Controparte_1
alla Piazza Municipio n. 1, assistito e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ROMANO ANTONIETTA e BALSAMO ROSA in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
avente ad OGGETTO: lesioni personale, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1 del convenuto per le lesioni subite a causa del sinistro verificatosi il giorno
14.03.2016 alle ore 15:00 circa, allorquando l'attrice, percorrendo a piedi la via
RC CA con direzione via Felice Terracciano, in , Controparte_1 rovinava a terra a causa di un dissesto del piano di calpestio del marciapiede.
Chiedeva, pertanto, condannarsi il al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti, con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si costitutiva in giudizio il , il quale resisteva con Controparte_1 le argomentazioni in atti, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
In via del tutto preliminare, il Tribunale ritiene che la fattispecie in concreto dedotta debba essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato sul principio della pag. 2/4 domanda, con la precisazione che “il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere- dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con
i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire
d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (Cass. 15904/09, Cass. civile, sezione III, sentenza n. 13945, del 3.08.2012).
Notoriamente l'inquadramento nel campo applicativo dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, laddove, sul piano probatorio, è onere del danneggiato che agisca ex art. 2043 c.c. dimostrare l'illecito subito, il nesso eziologico ed i profili di colpa del convenuto;
invece, ove sia invocata una ipotesi di responsabilità oggettiva, sul danneggiato grava l'onere di provare il danno e la sua derivazione causale dalla res, mentre il custode, per superare la presunzione di colpa a suo carico posta dalla norma, ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito (cd. inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale)
(ex pluribus, Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 21684 del 2005).
Tanto chiarito in punto di diritto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, già dalla versione dei fatti prospettata da parte attrice non sia emerso alcun profilo di responsabilità del nei sensi dianzi chiariti, con Controparte_1 conseguente infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c.
Ed, invero, secondo la versione fornita dall'attrice, la stessa è inciampata a causa di un dissesto sul calpestio del marciapiede, mancando tuttavia, nel caso di specie, la dimostrazione della sussistenza di una insidia giuridicamente rilevante.
Infatti, lo scarno quadro probatorio, costituito dalle sole disposizioni testimoniali, non appare bastevole a dimostrare adeguatamente il fatto storico posto a pag. 3/4 fondamento della domanda attorea, né tantomeno l'insidiosità del luogo ove è avvenuto il sinistro, specie ove si consideri l'assenza, agli atti del giudizio, di documentazione fotografica effigiante lo stato dei luoghi, ciò che pure sarebbe apparso utile al fine di apprezzare l'effettiva sussistenza della dedotta insidia.
Tali carenze probatorie non appaiono superate dalle risultanze di cui alla prova testimoniale svolta nel corso del giudizio, dal momento che i testi escussi (cfr, verbale di udienza del 8.10.2019) si sono limitati genericamente a riferire della sussistenza di un avvallamento/buca/disconnessione (definizioni neppur del tutto compatibili tra loro), senza peraltro null'altro aggiungere sulle dimensioni, caratteristiche e posizione della stessa.
A tanto si aggiunga che, secondo la stessa versione attorea, il sinistro si è verificato alle 15.00 circa, del mese di marzo e, quindi, in orario in cui verosimilmente le condizioni di luce risultavano buone (né è stato dedotto alcunché circa la sussistenza di condizioni metereologiche avverse che potessero, in ipotesi, limitare la visibilità del calpestio).
Ne consegue, alla luce di tutto quanto illustrato, il rigetto della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 4/4