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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 463/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cavalli (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
- sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione avviso di addebito.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti scritti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 28 febbraio 2023
si opponeva all'avviso di addebito n. 322 2022 00052328 84 000, Parte_1 emesso dall' il 24 dicembre 2022 e a lei notificato in data 24 gennaio CP_1 2023, con cui l'ente previdenziale le intimava il pagamento della somma di euro
3.196,25 a titolo “contributi gestione commercianti”, relativi al periodo gennaio - dicembre 2021.
Più precisamente, adduceva che: Pt_1
1) essa era stata socia di “Pet s.r.l.” (già “La , C.F. Controparte_2
, con sede a Manerbio (BS), avente quale oggetto sociale il P.IVA_1 commercio di prodotti per animali, giardinaggio e altro dal 4 agosto 2020 al 23 febbraio 2022, data in cui aveva ceduto la propria quota di partecipazione (doc. 2 e doc. 3);
2) era stata consigliere delegato della medesima società per soli venti giorni circa, dal 27 agosto al 15 settembre 2020 (atto trascritto presso la competente camera di commercio in data 29 settembre 2020, cfr. doc. 2 visura camerale, pag. 11);
3) la ricorrente aveva stipulato contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con questa società con decorrenza dal 26 ottobre 2020 (doc.
4), cessato il 30 novembre 2022;
4) nel corso del rapporto di lavoro subordinato, aveva svolto mansioni Pt_1 impiegatizie di addetto al marketing, occupandosi della gestione della pubblicità del punto vendita di Manerbio (BS), nonché della comunicazione a mezzo dei social network (Instagram, Facebook, Tik tok,
YouTube e Google my business);
5) essa era stata costantemente sottoposta alle direttive dell'amministratore della società (inizialmente in seguito ), il CP_3 Parte_2 quale, di volta in volta, le dava indicazioni precise sulle attività da svolgere
(es: pubblicazione sui social di prodotti in offerta o particolari iniziative promozionali del punto vendita);
6) non aveva mai effettivamente amministrato la società, neppure durante la breve carica di consigliere delegato;
7) il giorno 8 febbraio 2021 la società, in conseguenza della stipula di detto contratto di lavoro, comunicava all' la cancellazione della posizione CP_1 di quale socio lavorante (doc. 5); Pt_1
2 8) il 3 marzo 2021, l' comunicava, mediante il cassetto fiscale, che CP_1
l'iscrizione della ricorrente non era stata cancellata poiché risulta essere socio lavoratore della (doc. 6); CP_2
9) con ricorso amministrativo, proposto nel mese di marzo 2021 (doc. 7), contestava il provvedimento di reiezione della domanda di Pt_1 cancellazione alla gestione I.N.P.S. Commercianti (chiedendone l'annullamento e/o la revoca);
10) l'ente previdenziale non si era ancora pronunciato, nonostante i plurimi solleciti;
11) in data 24 gennaio 2023 aveva ricevuto la notifica dell'avviso di Pt_1 addebito n. 322 2022 00052328 84 000, relativo alla richiesta di contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (sanzioni e interessi) relativamente all'anno 2021;
12) essa, a mezzo del suo difensore, inviava prontamente comunicazione a mezzo P.E.C. all' in cui richiamava tutto quanto esposto nel ricorso CP_1 amministrativo e sottolineava di non essere più socia di “Pet s.r.l.” da oltre un anno (doc. 9);
13) nonostante ciò, mediante il cassetto fiscale, le era richiesto il pagamento del contributi I.V.S. fissi anche per il periodo successivo alla cessione delle quote (doc. 10).
La ricorrente sosteneva l'illegittimità della pretesa contributiva dell' in CP_1 quanto nel 2021 era legata a “Pet s.r.l.” da un contratto di lavoro subordinato, anche se nel frattempo era socia della medesima società, nemmeno di maggioranza;
non aveva mai amministrato effettivamente l'ente. Pertanto, per il periodo successivo al 26 ottobre 2020 (data di stipulazione del contratto di lavoro subordinato) non poteva più essere considerata valida la sua iscrizione nella
Gestione Commercianti. chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di Pt_1 addebito opposto e, nel merito, rassegnava le seguenti conclusioni: in via principale, per tutti i motivi esposti in ricorso, accertare e dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o disporre la revoca
3 dell'avviso di addebito n. 322 2022 000523 28 84 000 e/o dell'iscrizione a ruolo per i motivi di cui al presente ricorso e comunque, dichiarare l'atto impugnato inefficacie e improduttivo di ogni effetto, assolvendo la ricorrente da ogni domanda di cui all'avviso opposto;
- sempre in via principale:
a) accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso
l'insussistenza/inesistenza/illegittimità della pretesa creditoria dell' di cui CP_1 all'avviso di addebito opposto e per l'effetto annullare e/o revocare il predetto avviso e l'iscrizione a ruolo effettuata dall' CP_1
b) per i motivi esposti in ricorso dichiarare l'illegittimità della permanenza dell'iscrizione della signora nella gestione commercianti (e/o comunque Pt_1
l'illegittimità del provvedimento di diniego della cancellazione della sua posizione dalla gestione commercianti) successivamente alla data del
26.10.2020 e/o da quell'altra data ritenuta di giustizia, anche all'esito del presente giudizio, dichiarandone e ordinandone la contestuale cancellazione;
c) accertare e dichiarare l'infondatezza/illegittimità della pretesa creditoria dell' per asseriti contributi previdenziali i.v.s. non versati e/o sanzioni CP_4
e/o interessi relativamente agli anni dal 2020 a 2023 (e/o quell'altra data ritenuta di giustizia) e per l'effetto assolvere la ricorrente da ogni domanda avversaria.
Con vittoria delle spese e compensi di lite>.
2. Con il decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice disponeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato sino all'udienza di discussione.
3. Si costituiva in giudizio con memoria ritualmente depositata su Consolle l'11 settembre 2023 l' sede di Brescia, la quale contestava la fondatezza CP_1 dell'opposizione in fatto e in diritto ed esponeva quanto segue:
a) nel periodo oggetto di causa la ricorrente era stata socia di “Pet s.r.l.”, società attiva e svolgente attività commerciale, come risultava dalla visura camerale (doc.
3 fasc. resistente);
4 b) con delibera telematica della C.C.I.A.A. era comunicata all' la CP_1 sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti (doc. 4 fasc. resistente), per cui - conformemente alla sua richiesta (doc. 5 fasc. Pt_1 resistente) - era iscritta alla Gestione Commercianti con decorrenza 8/2020
(docc. 6 - 7 fasc. resistente);
c) era quindi pienamente provato lo svolgimento di attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza all'interno della società, presupposto legale per l'iscrizione alla Gestione Commercianti (art. 1 comma 202 e ss. l. n. 662/1996);
d) ciò era confermato dalle stesse deduzioni della ricorrente in ordine alle prestazioni lavorative da lei svolte all'interno della società;
e) il rapporto di lavoro subordinato svolto da per “Pet s.r.l.” era a tempo Pt_1 parziale per venti ore settimanali (doc. 8 fasc. resistente), di talché era compatibile con l'attività di socio lavoratore svolta dalla medesima.
Era citata sul punto giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di quanto sopra, parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
Nel merito: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso
e tutte le domande ivi contenute e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e dichiarare dovuto il credito ivi indicato, integralmente o nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite>.
4. All'udienza del 2 ottobre 2023 il Giudice confermava la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato sino alla decisione.
Erano ammesse le istanze istruttorie di prova orale avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 15 aprile 2024 erano escussi tre testimoni.
5. In vista dell'udienza del 10 luglio 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni esposte negli atti introduttivi.
La Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva in decisione.
5 6. Reputa la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Un primo rilievo: presupposto fondamentale per la iscrizione alla “Gestione
Commercianti” dell' è lo svolgimento, da parte dell'interessato, di attività CP_1 commerciale.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla l. 23 dicembre 1996, n.
662, la quale all'art. 1, comma 203 - che sostituisce la l. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 - così testualmente prevede:
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli>.
Quindi, il legislatore ha disposto che solo quando si verifichi il concorso di due requisiti essenziali sorga l'obbligo di iscrizione alla “Gestione Commercianti”.
6 Il primo ha natura oggettiva, poiché deve sussistere un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare coadiuvante o anche dal socio di società; in particolare, tutti coloro che esercitano, anche in forma societaria, le attività che, a norma dell'art. 49, comma 1, lett. d) l. 9 marzo 1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali e artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dall'1 gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 202 l. n. 662, cit., a iscriversi nella c.d. “Gestione Commercianti”.
La norma in questione, infatti, recita: A decorrere dal 1 gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti>.
Il secondo requisito ha natura soggettiva, giacché è necessario che il partecipante all'impresa fornisca il proprio personale apporto in maniera abituale e prevalente.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, per partecipazione personale al lavoro aziendale si intende lo svolgimento di una vera e propria attività lavorativa, in ragione del principio di effettività che regola il rapporto contributivo.
Infatti, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la l.
n. 160 del 1975, art. 29, la qualità di socio o di amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, dal momento che si esige anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha statuito che perché sorga l'obbligo di iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi
7 necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore> (così si legge in Cass. n. 23360/2016).
Ciò che rileva, infatti, non è la mera qualità di socio, bensì lo svolgimento di attività lavorativa nell'ambito dell'impresa.
8. Inoltre, con particolare riguardo alla vicenda che occupa, si rammenta che è consolidato è l'orientamento ermeneutico di legittimità che ammette la possibilità per un socio di società di capitali di stipulare con la stessa un rapporto di lavoro subordinato. Sul punto, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 6827 del 2 luglio
1999 (Rv. 528217 - 01), secondo cui La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative>.
In seguito, la Suprema Corte ha confermato il principio nel caso peculiare in cui il socio lavoratore sia inserito in una società di capitali composta da soli due soci, entrambi amministratori [Sez. Lav., sentenza n. 7465 del 21 maggio
2002 (Rv. 554608 - 01), così massimata: La qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da soli due soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci>].
Ancora, la regola è stata ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui il socio lavoratore fosse titolare della quota di maggioranza [così Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n.
21759 del 17 novembre 2004 (Rv. 578059 - 01), che statuisce: In tema di
8 rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione>].
In modo conforme, più recentemente, con particolare riguardo alle ricadute del principio in ambito fiscale, si è sottolineata l'incompatibilità in caso il socio lavoratore eserciti anche compiti amministrativi - cfr. Cass. Civ., Sez. 5, sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021 (Rv. 663056 - 01), la quale stabilisce che In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, sussiste l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente
9 della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo
e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita>.
10. Nel caso di specie, alcuni aspetti fattuali sono pacifici, siccome risultanti per tabulas non contestati.
In primo luogo, è certo che fosse socia di “Pet s.r.l.” (in origine denominata Pt_1
“La Genesi Pet s.r.l.”) dal 4 agosto 2020 al 23 febbraio 2022, per una quota pari inizialmente al 50% del capitale sociale versato di euro 10.000 (ossia 5.000 euro), poi ridotta al 40% dall'8 aprile 2021, allorché cedeva il 10% del capitale sociale
(pari a euro 1.000) ad - cfr. visura camerale e atto di Controparte_5 cessione quote, all. 2, 2 bis e 3 fasc. ricorrente.
In secondo luogo, è inconfutabile che essa rivestisse la funzione di consigliere delegato per un limitatissimo periodo all'esordio della vita dell'ente (costituito il
10 ottobre 2019 e iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano -
Monza Brianza - Lodi l'1 giugno 2020): infatti, rimaneva in carica dal 27 Pt_1 agosto 2020 al 15 settembre 2020, congiuntamente ad Dopo CP_3 questa fugace parentesi, la ricorrente si dimetteva dal Consiglio di
Amministrazione e era nominata amministratore unico (sempre con CP_3 atto 15 settembre 2020). Infine, per quanto qui interessa, quest'ultima dismetteva l'incarico il 27 gennaio 2021 in favore di , il quale in pari data Parte_2 diveniva il nuovo amministratore unico.
In terzo luogo, è inoppugnabile che sia stata assunta, con contratto di Pt_1 lavoro a tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, dalla medesima società, dal 26 ottobre 2020 quale impiegata al livello IV del C.C.N.L. Commercio, siglato il 23 ottobre 2020 (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), in essere fino al 30 novembre 2022.
11. Ciò posto, reputa la Decidente che l'onere probatorio gravante sull' CP_1 non possa ritenersi assolto.
10 Si rammenta che viene in considerazione solo l'anno solare 2021, cui si riferiscono per competenza i contributi previdenziali di cui il convenuto chiedeva il pagamento con l'avviso di addebito opposto.
Ebbene, per questo lasso temporale si staglia la carenza del necessario profilo soggettivo, dal momento che non si è raggiunta positiva evidenza del compimento da parte di in favore della società di attività amministrativa ovvero Parte_1 materiale, esulante dalle mansioni da essa legittimamente svolte in forza di contratto di lavoro subordinato.
Infatti, sul punto l'ente previdenziale si limitava a formulare una presunzione, giacché desumeva che garantisse un apporto ulteriore rispetto a quello Pt_1 derivante dal suo rapporto di lavoro subordinato sulla base del semplice fatto che fosse anche socia.
Epperò, come si è visto: la partecipazione sociale della ricorrente era minoritaria;
essa aveva rinunciato al ruolo gestorio sin dal 15 settembre 2020, ossia circa quaranta giorni prima di essere assunta da “La Genesi Pet s.r.l.” (antesignana di
“Pet s.r.l.”); la funzione amministrativa era stata circoscritta a una fase di esigua durata (venti giorni), era collocata dal punto di vista storico al momento del suo ingresso nella compagine sociale ed era stata condivisa con colei che, immediatamente dopo, subentrava in modo stabile ed esclusivo - CP_3
Invece, dal 26 ottobre 2020 e per un biennio - che abbraccia anche il periodo in cui si assume realizzata l'evasione contributiva, in tesi di parte convenuta - Pt_1
era dedita a esclusivamente a compiti di marketing aziendale, rimanendo
[...] sottoposta a un vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ossia l'amministratore unico pro tempore.
Tanto emerge con limpidezza dalla prova orale espletata nel corso del giudizio, con audizione di tre testi, della cui affidabilità non è dato dubitare.
Da un lato, si apprezzano il tenore piano e lineare delle loro propalazioni, la chiarezza, la precisione e la dovizia di minuziosi particolari;
essi ricostruivano con lucidità l'atteggiarsi sul posto di lavoro di senza incorrere in aporie o Pt_1 lacune. Se ne ricava un'elevata coerenza intrinseca dei loro narrati, caratterizzati da logicità e armonia.
11 Dall'altro lato, si sottolinea la collimanza degli asserti, che dipingono in modo univoco l'assetto di rapporti aziendali.
Dall'altro lato ancora, si evidenzia che non ricorrono elementi sintomatici di un mendacio calunnioso, che non avrebbe ragion d'essere, stante l'assenza di ragioni di astio o rancore o di interessi personali.
La credibilità dei narrati impone di ritenere superata la presunzione invocata dall' poiché è emerso con nitore che era trattata alla stregua di una CP_1 Pt_1 semplice lavoratrice subordinata.
Nel dettaglio, sovviene la deposizione di la quale dichiarava: Io CP_3 ero amministratrice dell'azienda di Manerbio e quello che facevo Controparte_2 io era fare gli ordini alla sulle mansioni da svolgere (…) lei faceva Parte_1 marketing cioè le pubblicità del negozio io le davo ogni settimana la pubblicità da mettere sui nostri canali social e anche in negozio (…) lei lavorava in negozio
(…) era lei che si occupava dei social Facebook Instagram, , YouTube e CP_6 utilizzava Google per la ricerca (…) io ho lavorato lì nel 2020 sino al 2021 (…) a febbraio 2020 sono entrata come amministratore e se non ricordo male alla fine dell'anno 2020 sono uscita e ho fatto l'impiegata (…) non sono sicura del periodo, io sono entrata come amministratore a febbraio del 2020 questo è certo
(…) lei per un periodo faceva mattina e pomeriggio dalle 8,30 alle 12 e dalle
14,30 e 17,30 poi ha cambiato e allora faceva tutte le mattine sino al venerdì mentre martedì e giovedì lavorava anche dalle 14,30 alle 17,30 (…) sì aveva un orario di lavoro (…) sì io ero presente in negozio era sempre lì (…) certo ero io che verificavo che gli orari fossero rispettati dai dipendenti perché non avevamo un sistema di timbratura automatica l'orario era verificato da me (…) ad esempio se come in questo periodo io facevo la campagna antiparassitaria io le comunicavo che “questa settimana mettiamo in promozione questo prodotto con questa scontistica” e lei organizzava quelle che io volevo che venisse pubblicato e lo metteva in pratica (…) sì certo lei aveva una postazione di computer portatile
e poi aveva anche quello che serviva a plastificare il volantino quello per fare le foto del negozio con i prodotti che avevamo e poi faceva su i vari video CP_6
12 che realizzava lei (…) ero io che le autorizzavo permessi e ferie se aveva un rientro più tardi o se voleva uscire prima la sera lo chiedeva a me>.
asseriva: sono amministratore della “Pet s.r.l.”, prima Parte_2
“ (…) sono il fratello della (…) sono diventato Controparte_2 Pt_1 amministratore nell'inverno del 2021 sono io che ho sostituito la (…) CP_3 no io prima del 2021 non lavoravo lì (...) certo lavoravo anche in negozio, facevo la gestione della azienda mi occupavo di ufficio, del negozio ecc. (…) diciamo che
l'80 per cento del mio lavoro era in ufficio/negozio perché era tutto insieme (…) sì certo sono titolare (…) adesso sono al 100 per cento all'epoca ero amministratore e dopo sono diventato titolare al 100 % (…) in quel momento sia io che mia sorella avevamo delle quote (…) sì lei era impiegata nel negozio faceva la parte del marketing, dei siti e per la parte interna al negozio, faceva la pubblicità in senso generico (…) sì lei doveva fare l'orario del negozio che poi era uguale all'orario dell'ufficio, gli orari erano uguali per tutti: dalle 9/12 e dalle
14,30/18,30 e in alcuni periodi si chiudeva prima dipendeva dalla stagione a volte si chiudeva alle 18,00 lei aveva gli stessi orari di lavoro come tutti i dipendenti (…) non c'era timbratura c'ero solo io che arrivavo per primo e me ne andavo per ultimo quasi tutti i giorni (…) diciamo il lavoro era sempre basato sulle mie direttive si raggiungeva l'obiettivo e tutto il lavoro era direzionato da me (…) per esempio tutti tutti i lunedì facevamo delle riunioni con lei per decidere la strategia del marketing, ma ero io che le davo i prezzi da pubblicizzare, lo sconto o il bonus da dare al cliente era tutto deciso da me e poi applicava lei visto che io in internet non sono in grado di fare nulla (…) ferie e permessi li autorizzavo io come facevo con tutti gli altri dipendenti>.
riferiva: Sì ho lavorato per la dal 2019 al luglio Tes_1 Controparte_2
2023 (…) sì certo lavoravo lì anche nel 2021 (…) io ero magazziniere e addetto alle consegne in quel periodo facevano giardinaggio e io ero spesso fuori a fare i giardini (…) conoscevo la (…) la signora era un ufficio e si Pt_1 Pt_1 occupava del discorso della pubblicità e era lei che gestiva i vari social ma non si occupava della mia mansione (…) sì certo posso confermare che lei prendeva ordini tanto quanto me (…) quando non facevo i giardini io facevo orario di negozio dalle 9,00 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 18 e preciso che abbiamo
13 cambiato gli orari un po' di volte (…) sì certo lei faceva anche l'orario del negozio anche se lavorava in ufficio (…) non avevamo timbrature, ma quando arrivavo in ufficio cioè nel magazzino che era nella stessa struttura c'era
che verificava le presenze (…) sì era l'amministratore che verificava Parte_2 le presenze>.
Si constata che non sono stati enucleati dalla convenuta elementi che smentiscano o infirmino la veridicità di tali dichiarazioni.
Si ricava da quanto esposto che lungi dall'assumere decisioni in proprio Pt_1 sull'organizzazione del proprio lavoro, riceveva costantemente indicazioni puntigliose e vincolanti dall'amministratore in carica circa le sue attività; aveva un orario di lavoro che doveva rispettare;
era assoggettata al potere di vigilanza, di controllo e disciplinare dell'amministratore, che verificava l'osservanza sia delle clausole contrattuali, sia delle sue disposizioni, cui non poteva derogare a piacimento;
poteva godere di ferie e deroghe alla disposizione oraria della sua prestazione lavorativa solo previa autorizzazione dell'amministratore; aveva un luogo fisso dove svolgere il proprio incarico (l'ufficio e il negozio).
Queste notazioni sono sintomatiche del vincolo di subordinazione che legava la ricorrente all'impresa, mentre essa è risultata estranea al suo governo - assunto in modo formale e cessato in epoca di gran lunga antecedente a quella oggi soggetta a scrutinio.
Ancora, ritiene la Giudice che questi approdi non possano essere inficiati dal dato evocato dalla resistente circa la natura a tempo parziale del rapporto lavorativo di che le avrebbe consentito di operare su un doppio binario - al contempo Pt_1 come prestatrice d'opera e come amministratrice, in virtù della sua partecipazione alla compagine sociale.
Osserva infatti la Giudice che questa rappresenta una mera contingenza, che in linea teorica avrebbe potuto favorire la commistione;
tuttavia, il maggior spazio di manovra offerto da una compressione oraria del contratto di lavoro non si sposava a un ambito di azione effettivo, come si è visto in base al narrato dei testi, di talché, in assenza di ulteriori elementi circostanziali di pregnante significato che scolpiscano un apporto qualificato all'amministrazione sociale, la circostanza
14 è anodina e priva di attitudine rivelatrice di un impiego delle energie di Pt_1
anche su questo versante.
[...]
Giacché è pacifico che ai fini dell'iscrizione alla “Gestione Commercianti” sia necessaria la compresenza sia del requisito oggettivo, sia di quello soggettivo previsti dalla legge e che, nel caso di specie, il secondo difetti, la ricorrente non avrebbe dovuto essere iscritta alla “Gestione Commercianti”.
In conclusione, deve essere mandata esente dal pagamento dei Parte_1 contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto, con conseguente annullamento dello stesso.
10. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, va dichiarata soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime tre fasi (studio, introduttiva e istruttoria), atteso che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i patroni delle parti costituite si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse, già formulate nel ricorso e nella comparsa di costituzione.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 213,00 per la fase di studio, 213,00 euro per quella introduttiva ed euro 426,00 per la fase istruttoria, così, complessivamente, euro 852,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso del Contributo Unificato per euro 43,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
15 1) in accoglimento del ricorso, accerta l'insussistenza dell'obbligo contributivo e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
2) condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 852,00, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché rimborso del Contributo Unificato per euro 43,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 luglio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cavalli (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
- sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione avviso di addebito.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti scritti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 28 febbraio 2023
si opponeva all'avviso di addebito n. 322 2022 00052328 84 000, Parte_1 emesso dall' il 24 dicembre 2022 e a lei notificato in data 24 gennaio CP_1 2023, con cui l'ente previdenziale le intimava il pagamento della somma di euro
3.196,25 a titolo “contributi gestione commercianti”, relativi al periodo gennaio - dicembre 2021.
Più precisamente, adduceva che: Pt_1
1) essa era stata socia di “Pet s.r.l.” (già “La , C.F. Controparte_2
, con sede a Manerbio (BS), avente quale oggetto sociale il P.IVA_1 commercio di prodotti per animali, giardinaggio e altro dal 4 agosto 2020 al 23 febbraio 2022, data in cui aveva ceduto la propria quota di partecipazione (doc. 2 e doc. 3);
2) era stata consigliere delegato della medesima società per soli venti giorni circa, dal 27 agosto al 15 settembre 2020 (atto trascritto presso la competente camera di commercio in data 29 settembre 2020, cfr. doc. 2 visura camerale, pag. 11);
3) la ricorrente aveva stipulato contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con questa società con decorrenza dal 26 ottobre 2020 (doc.
4), cessato il 30 novembre 2022;
4) nel corso del rapporto di lavoro subordinato, aveva svolto mansioni Pt_1 impiegatizie di addetto al marketing, occupandosi della gestione della pubblicità del punto vendita di Manerbio (BS), nonché della comunicazione a mezzo dei social network (Instagram, Facebook, Tik tok,
YouTube e Google my business);
5) essa era stata costantemente sottoposta alle direttive dell'amministratore della società (inizialmente in seguito ), il CP_3 Parte_2 quale, di volta in volta, le dava indicazioni precise sulle attività da svolgere
(es: pubblicazione sui social di prodotti in offerta o particolari iniziative promozionali del punto vendita);
6) non aveva mai effettivamente amministrato la società, neppure durante la breve carica di consigliere delegato;
7) il giorno 8 febbraio 2021 la società, in conseguenza della stipula di detto contratto di lavoro, comunicava all' la cancellazione della posizione CP_1 di quale socio lavorante (doc. 5); Pt_1
2 8) il 3 marzo 2021, l' comunicava, mediante il cassetto fiscale, che CP_1
l'iscrizione della ricorrente non era stata cancellata poiché risulta essere socio lavoratore della (doc. 6); CP_2
9) con ricorso amministrativo, proposto nel mese di marzo 2021 (doc. 7), contestava il provvedimento di reiezione della domanda di Pt_1 cancellazione alla gestione I.N.P.S. Commercianti (chiedendone l'annullamento e/o la revoca);
10) l'ente previdenziale non si era ancora pronunciato, nonostante i plurimi solleciti;
11) in data 24 gennaio 2023 aveva ricevuto la notifica dell'avviso di Pt_1 addebito n. 322 2022 00052328 84 000, relativo alla richiesta di contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (sanzioni e interessi) relativamente all'anno 2021;
12) essa, a mezzo del suo difensore, inviava prontamente comunicazione a mezzo P.E.C. all' in cui richiamava tutto quanto esposto nel ricorso CP_1 amministrativo e sottolineava di non essere più socia di “Pet s.r.l.” da oltre un anno (doc. 9);
13) nonostante ciò, mediante il cassetto fiscale, le era richiesto il pagamento del contributi I.V.S. fissi anche per il periodo successivo alla cessione delle quote (doc. 10).
La ricorrente sosteneva l'illegittimità della pretesa contributiva dell' in CP_1 quanto nel 2021 era legata a “Pet s.r.l.” da un contratto di lavoro subordinato, anche se nel frattempo era socia della medesima società, nemmeno di maggioranza;
non aveva mai amministrato effettivamente l'ente. Pertanto, per il periodo successivo al 26 ottobre 2020 (data di stipulazione del contratto di lavoro subordinato) non poteva più essere considerata valida la sua iscrizione nella
Gestione Commercianti. chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di Pt_1 addebito opposto e, nel merito, rassegnava le seguenti conclusioni: in via principale, per tutti i motivi esposti in ricorso, accertare e dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o disporre la revoca
3 dell'avviso di addebito n. 322 2022 000523 28 84 000 e/o dell'iscrizione a ruolo per i motivi di cui al presente ricorso e comunque, dichiarare l'atto impugnato inefficacie e improduttivo di ogni effetto, assolvendo la ricorrente da ogni domanda di cui all'avviso opposto;
- sempre in via principale:
a) accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso
l'insussistenza/inesistenza/illegittimità della pretesa creditoria dell' di cui CP_1 all'avviso di addebito opposto e per l'effetto annullare e/o revocare il predetto avviso e l'iscrizione a ruolo effettuata dall' CP_1
b) per i motivi esposti in ricorso dichiarare l'illegittimità della permanenza dell'iscrizione della signora nella gestione commercianti (e/o comunque Pt_1
l'illegittimità del provvedimento di diniego della cancellazione della sua posizione dalla gestione commercianti) successivamente alla data del
26.10.2020 e/o da quell'altra data ritenuta di giustizia, anche all'esito del presente giudizio, dichiarandone e ordinandone la contestuale cancellazione;
c) accertare e dichiarare l'infondatezza/illegittimità della pretesa creditoria dell' per asseriti contributi previdenziali i.v.s. non versati e/o sanzioni CP_4
e/o interessi relativamente agli anni dal 2020 a 2023 (e/o quell'altra data ritenuta di giustizia) e per l'effetto assolvere la ricorrente da ogni domanda avversaria.
Con vittoria delle spese e compensi di lite>.
2. Con il decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice disponeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato sino all'udienza di discussione.
3. Si costituiva in giudizio con memoria ritualmente depositata su Consolle l'11 settembre 2023 l' sede di Brescia, la quale contestava la fondatezza CP_1 dell'opposizione in fatto e in diritto ed esponeva quanto segue:
a) nel periodo oggetto di causa la ricorrente era stata socia di “Pet s.r.l.”, società attiva e svolgente attività commerciale, come risultava dalla visura camerale (doc.
3 fasc. resistente);
4 b) con delibera telematica della C.C.I.A.A. era comunicata all' la CP_1 sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti (doc. 4 fasc. resistente), per cui - conformemente alla sua richiesta (doc. 5 fasc. Pt_1 resistente) - era iscritta alla Gestione Commercianti con decorrenza 8/2020
(docc. 6 - 7 fasc. resistente);
c) era quindi pienamente provato lo svolgimento di attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza all'interno della società, presupposto legale per l'iscrizione alla Gestione Commercianti (art. 1 comma 202 e ss. l. n. 662/1996);
d) ciò era confermato dalle stesse deduzioni della ricorrente in ordine alle prestazioni lavorative da lei svolte all'interno della società;
e) il rapporto di lavoro subordinato svolto da per “Pet s.r.l.” era a tempo Pt_1 parziale per venti ore settimanali (doc. 8 fasc. resistente), di talché era compatibile con l'attività di socio lavoratore svolta dalla medesima.
Era citata sul punto giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di quanto sopra, parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
Nel merito: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso
e tutte le domande ivi contenute e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e dichiarare dovuto il credito ivi indicato, integralmente o nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite>.
4. All'udienza del 2 ottobre 2023 il Giudice confermava la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato sino alla decisione.
Erano ammesse le istanze istruttorie di prova orale avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 15 aprile 2024 erano escussi tre testimoni.
5. In vista dell'udienza del 10 luglio 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni esposte negli atti introduttivi.
La Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva in decisione.
5 6. Reputa la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Un primo rilievo: presupposto fondamentale per la iscrizione alla “Gestione
Commercianti” dell' è lo svolgimento, da parte dell'interessato, di attività CP_1 commerciale.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla l. 23 dicembre 1996, n.
662, la quale all'art. 1, comma 203 - che sostituisce la l. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 - così testualmente prevede:
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli>.
Quindi, il legislatore ha disposto che solo quando si verifichi il concorso di due requisiti essenziali sorga l'obbligo di iscrizione alla “Gestione Commercianti”.
6 Il primo ha natura oggettiva, poiché deve sussistere un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare coadiuvante o anche dal socio di società; in particolare, tutti coloro che esercitano, anche in forma societaria, le attività che, a norma dell'art. 49, comma 1, lett. d) l. 9 marzo 1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali e artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dall'1 gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 202 l. n. 662, cit., a iscriversi nella c.d. “Gestione Commercianti”.
La norma in questione, infatti, recita: A decorrere dal 1 gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti>.
Il secondo requisito ha natura soggettiva, giacché è necessario che il partecipante all'impresa fornisca il proprio personale apporto in maniera abituale e prevalente.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, per partecipazione personale al lavoro aziendale si intende lo svolgimento di una vera e propria attività lavorativa, in ragione del principio di effettività che regola il rapporto contributivo.
Infatti, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la l.
n. 160 del 1975, art. 29, la qualità di socio o di amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, dal momento che si esige anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha statuito che perché sorga l'obbligo di iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi
7 necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore> (così si legge in Cass. n. 23360/2016).
Ciò che rileva, infatti, non è la mera qualità di socio, bensì lo svolgimento di attività lavorativa nell'ambito dell'impresa.
8. Inoltre, con particolare riguardo alla vicenda che occupa, si rammenta che è consolidato è l'orientamento ermeneutico di legittimità che ammette la possibilità per un socio di società di capitali di stipulare con la stessa un rapporto di lavoro subordinato. Sul punto, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 6827 del 2 luglio
1999 (Rv. 528217 - 01), secondo cui La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative>.
In seguito, la Suprema Corte ha confermato il principio nel caso peculiare in cui il socio lavoratore sia inserito in una società di capitali composta da soli due soci, entrambi amministratori [Sez. Lav., sentenza n. 7465 del 21 maggio
2002 (Rv. 554608 - 01), così massimata: La qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da soli due soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci>].
Ancora, la regola è stata ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui il socio lavoratore fosse titolare della quota di maggioranza [così Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n.
21759 del 17 novembre 2004 (Rv. 578059 - 01), che statuisce: In tema di
8 rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione>].
In modo conforme, più recentemente, con particolare riguardo alle ricadute del principio in ambito fiscale, si è sottolineata l'incompatibilità in caso il socio lavoratore eserciti anche compiti amministrativi - cfr. Cass. Civ., Sez. 5, sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021 (Rv. 663056 - 01), la quale stabilisce che In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, sussiste l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente
9 della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo
e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita>.
10. Nel caso di specie, alcuni aspetti fattuali sono pacifici, siccome risultanti per tabulas non contestati.
In primo luogo, è certo che fosse socia di “Pet s.r.l.” (in origine denominata Pt_1
“La Genesi Pet s.r.l.”) dal 4 agosto 2020 al 23 febbraio 2022, per una quota pari inizialmente al 50% del capitale sociale versato di euro 10.000 (ossia 5.000 euro), poi ridotta al 40% dall'8 aprile 2021, allorché cedeva il 10% del capitale sociale
(pari a euro 1.000) ad - cfr. visura camerale e atto di Controparte_5 cessione quote, all. 2, 2 bis e 3 fasc. ricorrente.
In secondo luogo, è inconfutabile che essa rivestisse la funzione di consigliere delegato per un limitatissimo periodo all'esordio della vita dell'ente (costituito il
10 ottobre 2019 e iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano -
Monza Brianza - Lodi l'1 giugno 2020): infatti, rimaneva in carica dal 27 Pt_1 agosto 2020 al 15 settembre 2020, congiuntamente ad Dopo CP_3 questa fugace parentesi, la ricorrente si dimetteva dal Consiglio di
Amministrazione e era nominata amministratore unico (sempre con CP_3 atto 15 settembre 2020). Infine, per quanto qui interessa, quest'ultima dismetteva l'incarico il 27 gennaio 2021 in favore di , il quale in pari data Parte_2 diveniva il nuovo amministratore unico.
In terzo luogo, è inoppugnabile che sia stata assunta, con contratto di Pt_1 lavoro a tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, dalla medesima società, dal 26 ottobre 2020 quale impiegata al livello IV del C.C.N.L. Commercio, siglato il 23 ottobre 2020 (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), in essere fino al 30 novembre 2022.
11. Ciò posto, reputa la Decidente che l'onere probatorio gravante sull' CP_1 non possa ritenersi assolto.
10 Si rammenta che viene in considerazione solo l'anno solare 2021, cui si riferiscono per competenza i contributi previdenziali di cui il convenuto chiedeva il pagamento con l'avviso di addebito opposto.
Ebbene, per questo lasso temporale si staglia la carenza del necessario profilo soggettivo, dal momento che non si è raggiunta positiva evidenza del compimento da parte di in favore della società di attività amministrativa ovvero Parte_1 materiale, esulante dalle mansioni da essa legittimamente svolte in forza di contratto di lavoro subordinato.
Infatti, sul punto l'ente previdenziale si limitava a formulare una presunzione, giacché desumeva che garantisse un apporto ulteriore rispetto a quello Pt_1 derivante dal suo rapporto di lavoro subordinato sulla base del semplice fatto che fosse anche socia.
Epperò, come si è visto: la partecipazione sociale della ricorrente era minoritaria;
essa aveva rinunciato al ruolo gestorio sin dal 15 settembre 2020, ossia circa quaranta giorni prima di essere assunta da “La Genesi Pet s.r.l.” (antesignana di
“Pet s.r.l.”); la funzione amministrativa era stata circoscritta a una fase di esigua durata (venti giorni), era collocata dal punto di vista storico al momento del suo ingresso nella compagine sociale ed era stata condivisa con colei che, immediatamente dopo, subentrava in modo stabile ed esclusivo - CP_3
Invece, dal 26 ottobre 2020 e per un biennio - che abbraccia anche il periodo in cui si assume realizzata l'evasione contributiva, in tesi di parte convenuta - Pt_1
era dedita a esclusivamente a compiti di marketing aziendale, rimanendo
[...] sottoposta a un vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ossia l'amministratore unico pro tempore.
Tanto emerge con limpidezza dalla prova orale espletata nel corso del giudizio, con audizione di tre testi, della cui affidabilità non è dato dubitare.
Da un lato, si apprezzano il tenore piano e lineare delle loro propalazioni, la chiarezza, la precisione e la dovizia di minuziosi particolari;
essi ricostruivano con lucidità l'atteggiarsi sul posto di lavoro di senza incorrere in aporie o Pt_1 lacune. Se ne ricava un'elevata coerenza intrinseca dei loro narrati, caratterizzati da logicità e armonia.
11 Dall'altro lato, si sottolinea la collimanza degli asserti, che dipingono in modo univoco l'assetto di rapporti aziendali.
Dall'altro lato ancora, si evidenzia che non ricorrono elementi sintomatici di un mendacio calunnioso, che non avrebbe ragion d'essere, stante l'assenza di ragioni di astio o rancore o di interessi personali.
La credibilità dei narrati impone di ritenere superata la presunzione invocata dall' poiché è emerso con nitore che era trattata alla stregua di una CP_1 Pt_1 semplice lavoratrice subordinata.
Nel dettaglio, sovviene la deposizione di la quale dichiarava: Io CP_3 ero amministratrice dell'azienda di Manerbio e quello che facevo Controparte_2 io era fare gli ordini alla sulle mansioni da svolgere (…) lei faceva Parte_1 marketing cioè le pubblicità del negozio io le davo ogni settimana la pubblicità da mettere sui nostri canali social e anche in negozio (…) lei lavorava in negozio
(…) era lei che si occupava dei social Facebook Instagram, , YouTube e CP_6 utilizzava Google per la ricerca (…) io ho lavorato lì nel 2020 sino al 2021 (…) a febbraio 2020 sono entrata come amministratore e se non ricordo male alla fine dell'anno 2020 sono uscita e ho fatto l'impiegata (…) non sono sicura del periodo, io sono entrata come amministratore a febbraio del 2020 questo è certo
(…) lei per un periodo faceva mattina e pomeriggio dalle 8,30 alle 12 e dalle
14,30 e 17,30 poi ha cambiato e allora faceva tutte le mattine sino al venerdì mentre martedì e giovedì lavorava anche dalle 14,30 alle 17,30 (…) sì aveva un orario di lavoro (…) sì io ero presente in negozio era sempre lì (…) certo ero io che verificavo che gli orari fossero rispettati dai dipendenti perché non avevamo un sistema di timbratura automatica l'orario era verificato da me (…) ad esempio se come in questo periodo io facevo la campagna antiparassitaria io le comunicavo che “questa settimana mettiamo in promozione questo prodotto con questa scontistica” e lei organizzava quelle che io volevo che venisse pubblicato e lo metteva in pratica (…) sì certo lei aveva una postazione di computer portatile
e poi aveva anche quello che serviva a plastificare il volantino quello per fare le foto del negozio con i prodotti che avevamo e poi faceva su i vari video CP_6
12 che realizzava lei (…) ero io che le autorizzavo permessi e ferie se aveva un rientro più tardi o se voleva uscire prima la sera lo chiedeva a me>.
asseriva: sono amministratore della “Pet s.r.l.”, prima Parte_2
“ (…) sono il fratello della (…) sono diventato Controparte_2 Pt_1 amministratore nell'inverno del 2021 sono io che ho sostituito la (…) CP_3 no io prima del 2021 non lavoravo lì (...) certo lavoravo anche in negozio, facevo la gestione della azienda mi occupavo di ufficio, del negozio ecc. (…) diciamo che
l'80 per cento del mio lavoro era in ufficio/negozio perché era tutto insieme (…) sì certo sono titolare (…) adesso sono al 100 per cento all'epoca ero amministratore e dopo sono diventato titolare al 100 % (…) in quel momento sia io che mia sorella avevamo delle quote (…) sì lei era impiegata nel negozio faceva la parte del marketing, dei siti e per la parte interna al negozio, faceva la pubblicità in senso generico (…) sì lei doveva fare l'orario del negozio che poi era uguale all'orario dell'ufficio, gli orari erano uguali per tutti: dalle 9/12 e dalle
14,30/18,30 e in alcuni periodi si chiudeva prima dipendeva dalla stagione a volte si chiudeva alle 18,00 lei aveva gli stessi orari di lavoro come tutti i dipendenti (…) non c'era timbratura c'ero solo io che arrivavo per primo e me ne andavo per ultimo quasi tutti i giorni (…) diciamo il lavoro era sempre basato sulle mie direttive si raggiungeva l'obiettivo e tutto il lavoro era direzionato da me (…) per esempio tutti tutti i lunedì facevamo delle riunioni con lei per decidere la strategia del marketing, ma ero io che le davo i prezzi da pubblicizzare, lo sconto o il bonus da dare al cliente era tutto deciso da me e poi applicava lei visto che io in internet non sono in grado di fare nulla (…) ferie e permessi li autorizzavo io come facevo con tutti gli altri dipendenti>.
riferiva: Sì ho lavorato per la dal 2019 al luglio Tes_1 Controparte_2
2023 (…) sì certo lavoravo lì anche nel 2021 (…) io ero magazziniere e addetto alle consegne in quel periodo facevano giardinaggio e io ero spesso fuori a fare i giardini (…) conoscevo la (…) la signora era un ufficio e si Pt_1 Pt_1 occupava del discorso della pubblicità e era lei che gestiva i vari social ma non si occupava della mia mansione (…) sì certo posso confermare che lei prendeva ordini tanto quanto me (…) quando non facevo i giardini io facevo orario di negozio dalle 9,00 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 18 e preciso che abbiamo
13 cambiato gli orari un po' di volte (…) sì certo lei faceva anche l'orario del negozio anche se lavorava in ufficio (…) non avevamo timbrature, ma quando arrivavo in ufficio cioè nel magazzino che era nella stessa struttura c'era
che verificava le presenze (…) sì era l'amministratore che verificava Parte_2 le presenze>.
Si constata che non sono stati enucleati dalla convenuta elementi che smentiscano o infirmino la veridicità di tali dichiarazioni.
Si ricava da quanto esposto che lungi dall'assumere decisioni in proprio Pt_1 sull'organizzazione del proprio lavoro, riceveva costantemente indicazioni puntigliose e vincolanti dall'amministratore in carica circa le sue attività; aveva un orario di lavoro che doveva rispettare;
era assoggettata al potere di vigilanza, di controllo e disciplinare dell'amministratore, che verificava l'osservanza sia delle clausole contrattuali, sia delle sue disposizioni, cui non poteva derogare a piacimento;
poteva godere di ferie e deroghe alla disposizione oraria della sua prestazione lavorativa solo previa autorizzazione dell'amministratore; aveva un luogo fisso dove svolgere il proprio incarico (l'ufficio e il negozio).
Queste notazioni sono sintomatiche del vincolo di subordinazione che legava la ricorrente all'impresa, mentre essa è risultata estranea al suo governo - assunto in modo formale e cessato in epoca di gran lunga antecedente a quella oggi soggetta a scrutinio.
Ancora, ritiene la Giudice che questi approdi non possano essere inficiati dal dato evocato dalla resistente circa la natura a tempo parziale del rapporto lavorativo di che le avrebbe consentito di operare su un doppio binario - al contempo Pt_1 come prestatrice d'opera e come amministratrice, in virtù della sua partecipazione alla compagine sociale.
Osserva infatti la Giudice che questa rappresenta una mera contingenza, che in linea teorica avrebbe potuto favorire la commistione;
tuttavia, il maggior spazio di manovra offerto da una compressione oraria del contratto di lavoro non si sposava a un ambito di azione effettivo, come si è visto in base al narrato dei testi, di talché, in assenza di ulteriori elementi circostanziali di pregnante significato che scolpiscano un apporto qualificato all'amministrazione sociale, la circostanza
14 è anodina e priva di attitudine rivelatrice di un impiego delle energie di Pt_1
anche su questo versante.
[...]
Giacché è pacifico che ai fini dell'iscrizione alla “Gestione Commercianti” sia necessaria la compresenza sia del requisito oggettivo, sia di quello soggettivo previsti dalla legge e che, nel caso di specie, il secondo difetti, la ricorrente non avrebbe dovuto essere iscritta alla “Gestione Commercianti”.
In conclusione, deve essere mandata esente dal pagamento dei Parte_1 contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto, con conseguente annullamento dello stesso.
10. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, va dichiarata soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime tre fasi (studio, introduttiva e istruttoria), atteso che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i patroni delle parti costituite si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse, già formulate nel ricorso e nella comparsa di costituzione.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 213,00 per la fase di studio, 213,00 euro per quella introduttiva ed euro 426,00 per la fase istruttoria, così, complessivamente, euro 852,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso del Contributo Unificato per euro 43,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
15 1) in accoglimento del ricorso, accerta l'insussistenza dell'obbligo contributivo e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
2) condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 852,00, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché rimborso del Contributo Unificato per euro 43,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 luglio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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