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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. V.G. 10441/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. CONTUCCI MARZIA
da EG AR CL C.F. C.F._2
avv. CONTUCCI MARZIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.25, depositate in data 12.06.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 28.06.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, Atto
N. Atto N. 00396 parte 1 serie 02 - anno 2008 - Comune di ROMA), tra i signori LA NA e
2. Disporre che la casa familiare sita in Roma, sita in via Giulio Curioni n. 131 resti Parte_1 assegnata alla Signora LA NA per viverci con il figlio, non ancora autosufficiente;
3. Dare atto che non vi è luogo all'attribuzione di un assegno di mantenimento per il figlio , Per_1 disponendo che il suo mantenimento continui ad essere assicurato dai canoni di locazione che la
Signora LA NA percepisce dalla casa di Viale Ippocrate n. 92 a lei trasferita in proprietà come da accordo separativo;
4. Dare atto che le parti riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, non vi è luogo all'attribuzione di un assegno divorzile”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 28.06.2008 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00396, parte 1, serie 2, anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 23/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. V.G. 10441/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. CONTUCCI MARZIA
da EG AR CL C.F. C.F._2
avv. CONTUCCI MARZIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.25, depositate in data 12.06.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 28.06.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, Atto
N. Atto N. 00396 parte 1 serie 02 - anno 2008 - Comune di ROMA), tra i signori LA NA e
2. Disporre che la casa familiare sita in Roma, sita in via Giulio Curioni n. 131 resti Parte_1 assegnata alla Signora LA NA per viverci con il figlio, non ancora autosufficiente;
3. Dare atto che non vi è luogo all'attribuzione di un assegno di mantenimento per il figlio , Per_1 disponendo che il suo mantenimento continui ad essere assicurato dai canoni di locazione che la
Signora LA NA percepisce dalla casa di Viale Ippocrate n. 92 a lei trasferita in proprietà come da accordo separativo;
4. Dare atto che le parti riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, non vi è luogo all'attribuzione di un assegno divorzile”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 28.06.2008 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00396, parte 1, serie 2, anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 23/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi