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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1188/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG. 1188/2017 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1 della società Controparte_1 nonché
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi in forza di Parte_2 C.F._2 mandato dall'avv. SALVATORE D'APICE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito alla Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo n. 9; parte opponente contro
Controparte_2
P.IVA , (GIA' ) in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv.to GIUSEPPE FAUCEGLIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 127; Parte opposta
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
- accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto che nel corso dei rapporti contrattuali intercorsi ed in corso (affidamento bancario e contratti di mutuo chirografario) la e la Controparte_4 società , meglio individuati nella narrativa del presente atto, il Controparte_1
TEG trimestrale applicato dall'Istituto di Credito ha superato i tassi-soglia stabiliti ai sensi della L. 108/1996 , come rilevabile dalla allegata C.T.P. e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1815, pagina 1 di 9 2° comma cod. civ., la relativa pattuizione è nulla e non sono dovuti interessi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che il predetto tasso d'interesse risulta sproporzionato rispetto alla controprestazione e, quindi, usurario (art 644 c.p.);
- accertare e dichiarare, incidenter tantum la sussistenza del reato di usura in danno della società Controparte_1
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto e relativamente ai rapporti contrattuali intercorsi ed in corso tra la Controparte_4
e la società , meglio
[...] Controparte_1 individuati nella narrativa del presente atto: a) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale delle clausole contrattuali che prevedono il calcolo degli interessi passivi secondo gli usi di piazza laddove contrattualmente convenute tra le parti e, comunque, laddove effettivamente praticata nel corso dei predetti rapporti contrattuali;
b) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., per cui i predetti rapporti di conto corrente e dei predetti connessi rapporti sono da ritenersi ab origine privi di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale, annuale come di diversa periodicità; c) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale della corresponsione della commissione di massimo e di tutte le altre spese e competenze applicate e mai pattuite e, dunque, non dovute;
d) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale della corresponsione dei cosiddetti giorni valuta, perché non pattuiti e perché, comunque, calcolati in modo difforme da come pattuiti;
e) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale di tutte le variazioni della condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla società ivi compresa la clausola di Controparte_1 capitalizzazione trimestrale post delibera CICR;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto l'illegittimità e, quindi, la grave responsabilità della convenuta nella risoluzione/recesso, senza giusta causa e CP_4 contrariamente a buona fede e correttezza, dei rapporti bancari analiticamente indicati nelle premesse in fatto del presente atto;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto che la segnalazione relativo allo sconfinamento segnalato in Centrale Rischi della AN d'Italia operata dalla società Controparte_4
è illegittima in quanto non veritiera e, pertanto, si chiede la condanna della convenuta banca;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio rappresentati nella narrativa del presente atto, che la Controparte_4
[... ha operato l'illegittima segnalazione con dolo o colpa, senza adottare i principi di ordinaria diligenza e cautela cui gli operatori bancari sono tenuti ed agendo in assenza dei presupposti di legge e che, in conseguenza, è incorsa in responsabilità per inadempimento contrattuale, nonché, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e ss. c.c. e dell'art 1176 comma 2 c.c., di responsabilità extracontrattuale;
- per l'effetto delle precedenti declaratorie accertare e dichiarare la ripetizione di ogni indebito operato dalla Controparte_4 nei confronti della società per le causali di cui in
[...] Controparte_1 premessa e, in particolare, per tutti i rapporti di conto corrente, apertura di credito e pagina 2 di 9 contratti di finanziamento specificati nelle premesse in fatto del presente atto;
- in via subordinata rideterminare il saldo effettivo dei conti correnti indicati nella narrativa del presente atto in considerazione delle predette declaratorie;
- in ogni caso, condannare la Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali in favore dell'attrice, così come saranno provati in corso di causa, e di quelli non patrimoniali e morali da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art 1226 e dell'art 2056 c.c.;
- condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario del 12,5%, cassa avvocati ed iva, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
“a) in via preliminare ed in rito perché il Tribunale dichiari la inammissibilità e la nullità della domanda per difetto dell'edictio actionis;
b) nel merito, perché rigetti le domande perché assolutamente prive del necessario riscontro probatorio a carico dell'attore, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.; c) perché accerti l'intervenuta prescrizione di parte delle domande formulate in atti e perché dichiari allo stato inammissibile la domanda restitutoria in relazione dei rapporti ancora in essere;
d) per il rigetto di tutte le domande formulate in atti, perché assolutamente infondate in relazione alla concreta fattispecie di cui si controverte;
e) perché rigetti ogni richiesta risarcitoria, in assenza dei presupposti di legge e di dimostrazione degli elementi costitutivi del danno;
f) vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1
convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_2 [...]
(GIA' ) Controparte_2 Controparte_3 articolando plurime censure relative a rapporti dalle stesse intrattenuti presso l'allora
[...]
. CP_3
Tali rapporti bancari riguardano precisamente:
- contratto di mutuo chirografario n. 000/105950/26 concluso tra
[...]
i Sig.ri e e la del Controparte_1 Parte_2 Parte_1 CP_3
21.05.2013 per €. 750.000,00 con tasso annuo determinato al 5,5%;
- contratto di mutuo chirografario n. 00000110497 stipulato in data 18.04.2014 per un importo di €. 1.000.000,00, con determinazione TAEG del tasso d'interesse del 3,14% con pagina 3 di 9 correlato pegno n. 29307 (deposito n. 02-000210373) sottoscritto in data 18.10.2013 per l'importo di € 500.000,00;
- contratto di apertura credito in c/c n. 104407/35 del 12.04.2010;
- contratto c/c anticipo fatture n. 00/007104407 del 31.08.2016;
- fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni, sottoscritta in data 13.10.2003 da e;
Parte_2 Parte_1
- massimale di fideiussione per €. 2.725.000,00, sottoscritta da e Parte_1
. Parte_2
L'odierna attrice, nel dettaglio, lamentava:
- nullità dei conti correnti per assenza di validi moduli contrattuali;
- l'applicazione di interessi usurari e, per l'effetto, l'applicazione di un tasso superiore a quello soglia stabiliti dalla L. 108/96, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto per gli interessi ai sensi dell'art.1815, 2° co, cod. civ.;
- capitalizzazione composta trimestrale degli oneri, spese e commissioni illegittime;
- la mancata pattuizione dei c.d. “giorni valuta”;
- la illegittima segnalazione in “Centrale Rischi”, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, la violazione della buona fede contrattuale e, da ultimo, Illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali non pattuiti, spese e commissioni non previamente concordate;
- illecita capitalizzazione degli interessi passivi, mai oggetto di valida pattuizione ma determinati mediante rinvio ad usi di piazza';
- nullità della CMS applicata in quanto priva di causa e indeterminata del criterio di calcolo. Per tali ragioni, previa nomina di una CTU al fine di rideterminare il saldo dare/avere effettivo, epurato dalle dedotte illegittimità chiedevano, inoltre:
- ordinarsi la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate per effetto delle accertate illegittimità;
- accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di obblighi di garanzia dei fideiussori in ragione della nullità dei conti correnti oggetto di causa;
- il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
con la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., contestando:
[...]
- l'infondatezza in fatto e diritto delle domande attoree, rilevando in primis la nullità dell'atto introduttivo per violazione del principio dell'edictio actionis;
- nel merito rigettare tutte le domande in quanto mancanti del necessario riscontro probatorio, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.;
- accertare l'intervenuta prescrizione di parte delle domande formulate in atti;
- dichiarare, allo stato, inammissibile la domanda restitutoria in relazione dei rapporti ancora in essere;
- rigettare ogni richiesta risarcitoria, in assenza dei presupposti di legge e di dimostrazione degli elementi costitutivi del danno;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. pagina 4 di 9 Alla prima udienza del 21.06.2017 entrambe le parti si riportavano ai propri scritti contestando quelli di parte avversa. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. e rinviava all'udienza del 14.06.2018. Nessuna memoria ex art. 183 c.p.c. veniva depositata da parti attrici.
Previo rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente (in particolare, istanza di C.T.U.), dopo alcuni rinvii per carico del ruolo, la causa perveniva all'udienza del 22.05.2025, laddove veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗∗∗ Ciò premesso, con riferimento alla prima eccezione formulata dalla convenuta sotto il profilo della nullità CP_4 della citazione per carenza di editio actionis la giurisprudenza di merito ha rilevato quanto segue:"... Tale nullità, attinente alla editio actionis, si configura unicamente in presenza di una "totale omissione" o di una "assoluta incertezza" degli elementi essenziali della domanda, tale da precludere al convenuto la comprensione della pretesa attorea e, di conseguenza, l'approntamento di una precisa linea difensiva, e al giudice di individuare l'esatto oggetto del contendere su cui dovrà formarsi il giudicato. Nel caso di specie, la lettura dell'atto di citazione consente entrambe le attività, essendo ben individuate sia la causa petendi sia il petitum. ..." (cfr. Tribunale di Bari, Sentenza n. 3180/2025 del 14-09-2025). Parte attrice ha formulato la propria domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, per le ragioni sopra sinteticamente riportate, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge. Pertanto, sotto il profilo “formale”, non è dato riscontrare la dedotta nullità, anche tenuto conto di come la convenuta l'abbia processualmente avversata, anche sotto il profilo delle deduzioni difensive.
La questione, semmai, attiene – prima che alla prova del diritto fatto valere – all'allegazione specifica sotto il profilo fattuale e documentale delle doglianze espresse.
A tal fine, infatti, gli attori hanno allegato le doglianze in modo assai generico, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione – giacché mai prodotta – assumano la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione la parte attrice eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali. Gli attori, infatti, si sono limitati a richiamare diffusamente orientamenti giurisprudenziali, non rappresentando, nel dettaglio specifico, elementi di fatto per ritenere usurari gli interessi applicati e per sostenere l'illegittimità delle ulteriori spese, valute e, il tutto in violazione di quanto espressamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Come, peraltro, anche chiarito dalla giurisprudenza di merito (e di legittimità), a mente della pagina 5 di 9 quale Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta” (ex plurimis, Tribunale di Napoli n. 296/2023), l'onere della prova, pertanto, grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla AN, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (ex plurimis, Cass. civ. ord. n. 9706/2024). Infatti, dalle difese svolte dalla parte, non emergono sufficienti elementi per ritenere il carattere usurario (o, comunque, l'applicazione interessi passivi non pattuiti) degli interessi applicati, non avendo la parte indicato il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno le modalità di calcolo (se al suo interno sia incluso o meno anche il tasso di mora, ex plurimis, Cass. SS.UU. 19597/2020) e, più in generale, avendo omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'indicazione del tasso applicabile alla tipologia di rapporti (trattandosi di conto corrente e mutui) instaurati con l'istituto di credito;
per non tacer, infine, anche dell'omessa produzione dei decreti ministeriali relativi ai tassi soglia, aliunde, comunque, ricavabili.
D'altronde, dalla documentazione bancaria prodotta dalla sola AN (i contratti) – al netto del principio come sopra stabilito in relazione all'onere della prova – è comunque emerso come:
- in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 000/105950/26 risulti determinato il tasso annuo del 5,5% (rientrante nel tasso soglia del periodo trimestrale 1luglio/30 settembre), con documento di sintesi;
- in relazione al contratto di mutuo chirografario del 13/4/2014, ampliativo della somma mutuata (per euro 1.000.000,00) risulti la determinazione del tasso di interesse del 3.14
%, che, per certi aspetti, è anche migliorativo, giacché più basso di quello precedente, già sotto la soglia di legge;
- infine, anche in relazione al contratto di apertura di credito in c/c n. 104407/35 del 12/4/2010, con allegate condizioni economiche (documento di sintesi), risulti pagina 6 di 9 determinato e pattuito il tasso di interessi, al di sotto del tasso soglia (periodo trimestre aprile/maggio 2010);
- in relazione, infine, al contratto c/c anticipo fatture n. 00/007104407 del 31/8/2016 con allegate condizioni economiche e documento di sintesi, del pari, non emerge, del pari, l'usurarietà del tasso ivi applicato (trimestre luglio/settembre 2016). Premesso come le conclusioni – in punto di usura ed interessi passivi – come sopra rese trovino sostegno documentale (nel senso di escluderle), unicamente, sulla base di quanto prodotto dalla posto che l'attore, oltre ad omettere il deposito dei contratti, ha altresì omesso di CP_4 depositare gli estratti conto bancari, necessari al fine di consentire di esaminare, compiutamente, le proprie censure, va evidenziato come l'eccezione relativa alla capitalizzazione trimestrale – censura, invero, per ragioni logiche applicabile solamente ai contratti di conto corrente e non anche ai mutui, con una considerazione a parte per quanto concerne il fenomeno anatocistico stricto sensu – sia destituita di fondamento, giacché dal documento prodotto (in relazione al contratto di conto corrente, sopra indicato) emerge la capitalizzazione trimestrale, sia attiva che passiva, quale condizione espressamente prevista e pattuita. A tal fine, peraltro, la raccomandata prodotta è datata 14.06.2015 e, oltre a non costituire una richiesta ex art. 119 TUB (bensì una richiesta di risarcimento e costituzione in mora), riguarda anche il conto corrente accesso nell'anno 2010 che, per l'effetto, ricadeva nella disciplina della delibera CICR (del 9 febbraio 2000) la quale, invero, consentiva la capitalizzazione periodica degli interessi. D'altronde, sul punto, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1771/2024 ha sancito come “non è sufficiente una generica contestazione di inesatta tenuta del conto e dei movimenti ivi registrati, ma l'attore è onerato dell'esatta allegazione, se non delle specifiche poste oggetto di contestazione, le quali comunque si intendono espressamente approvate ai sensi dell'articolo 1832 c.c. se non contestate nel termine semestrale previsto dalla legge” e che l'art. 120 TUB “nella sua formulazione attuale (in vigore, come detto, dal febbraio del 2016), reintroduce in buona sostanza la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi, subordinandola al rilascio dell'autorizzazione”. Pertanto, anche con particolare riferimento al CC anticipi, siglato nell'anno 2016, invero, non risulta affatto provata la contestazione semestrale di cui alla succitata pronuncia, né, invero, risultano provati, in concreto, le effettive applicazioni di interessi trimestrali nei termini suddetti, non essendo mai stati prodotti gli estratti conto relativi;
in atti, non vi è contestazione degli estratti conto (appunto mai prodotti dagli attori) che possano, invero, giustificare la deroga suddetta.
Lo stesso, peraltro, dicasi in relazione al fenomeno anatocistico, giacché l'odierna attrice non ha indicato in che maniera sarebbe stato applicato l'anatocismo, avendo anche in tal caso omesso di specificare ogni informazione rilevante a tal fine.
Anche con riguardo alla pattuizione della CMS, peraltro espressamente indicata e determinata nel suo oggetto, come si evince dai contratti bancari prodotti, le deduzioni si risolvono in una petizione di principio che, invero, non trova riscontro nei fatti, giacché del tutto sforniti di prova pagina 7 di 9 e, monte, di allegazione specifica dei fatti che dovrebbero sostenerla.
Inoltre, la richiesta di una c.t.u. è stata avanzata al mero scopo di supplire alla carenza in punto di allegazioni – prima che di prova del diritto fatto valere – degli attori, non potendo essere utilizzata per colmare le lacune probatorie che trovino la sua genesi nella carenza di allegazioni specifiche e documentali in cui sia incorsa una delle parti, o, più semplicemente, per alleggerirne l'onere probatorio. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (ex plurimis, Cass civ. 06/12/2019, n. 31886). Detto principio, invero, opera altresì con riguardo ai casi in cui la C.T.U. partecipi della sua natura intrinsecamente percipiente – qual è, appunto, quella bancaria – posto che trova il suo invalicabile limite nell'onere della parte di allegare specificatamente e documentare le doglianze poste a sostegno della propria domanda processuale. Tanto chiarito, questo Giudice ha ritenuto la c.t.u. contabile richiesta inammissibile in quanto esplorativa e, peraltro, non ha dato corso alla generica richiesta ex art. 210 c.p.c. relativa ad ulteriore documentazione bancaria difettandone il presupposto di specificità, oltre che di ammissibilità, in assenza di ulteriori e più specifiche contestazioni, ex ante mai articolate.
D'altronde, parti attrici hanno:
- allegato, in via del tutto generica, le censure, senza specificarle come sopra chiarito;
- omesso di depositate le memorie istruttorie (e, pertanto, anche la prima) ove, prima che provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, avrebbero potuto specificare e dettagliare la domanda processuale, essendo ex lege consentito sino al deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c.;
- omesso, inoltre, di depositare la c.t.p., pur elencata dall'attrice tra gli atti depositati e su cui era anche stato sollevato il contraddittorio processuale, ma che non risulta mai essere stata depositata, con logico ed ulteriore corollario processuale, nei termini sopra precisati, circa la assoluta genericità delle contestazioni mosse;
- omesso di documentare una richiesta stragiudiziale – o in corso di causa – ex art. 119 TUB che potesse, nella successiva fase processuale, giustificare un provvedimento ex art. 210 c.p.c.
Da ultimo – e quale logico corollario di quanto sopra esposto – non risulta nemmeno provata l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi, né risultano specificatamente allegati e provati i danni morali e patrimoniali che sarebbero derivati a parte attrice da tale segnalazione, così come non viene allegata né specificata la contestazione della responsabilità della banca per violazione della buona fede contrattuale e sui danni che tale asserito comportamento avrebbe provocato;
lo si ripete, sul punto, oltre che aver articolato deduzioni generiche, non sono state avanzate nemmeno specifiche istanze di prova costituenda che, invero, avrebbero potuto eventualmente far emergere, ricorrendone i presupposti, la responsabilità della per violazione dei principi CP_4 pagina 8 di 9 della buonafede in tema di esecuzione del rapporto contrattuale bancario.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi anche per quanto riguarda la domanda di inefficacia delle fideiussioni, poiché sfornita del necessario corredo in punto di allegazione e di prova e che, pertanto, non avendo articolato specifiche censure sul punto (ma, di fatto, chiedendo accertarsi un'illegittimità, per così dire, “derivata”), restano valide ed efficaci.
In conclusione, tutti i motivi risultano infondati e non provati e la stessa, pertanto, va rigettata ed ogni ulteriore questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori nei confronti della convenuta e sono CP_4 liquidate facendo applicazione delle tariffe previste sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificate dal DM n. 147/2022, applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, tenuto conto dei parametri medi ed avuto riguardo al valore della controversia, con l'esclusione della fase istruttoria, giacché non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna (C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della società nonché Controparte_1 Pt_2
(C.F. ), in solido tra di loro, a pagare in favore della parte
[...] C.F._2 convenuta, Controparte_2
(P.IVA , (GIA' ) in persona del
[...] P.IVA_1 Controparte_3 legale rappresentante p.t., le spese di lite che liquidano in € 5810,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG. 1188/2017 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1 della società Controparte_1 nonché
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi in forza di Parte_2 C.F._2 mandato dall'avv. SALVATORE D'APICE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito alla Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo n. 9; parte opponente contro
Controparte_2
P.IVA , (GIA' ) in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv.to GIUSEPPE FAUCEGLIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 127; Parte opposta
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
- accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto che nel corso dei rapporti contrattuali intercorsi ed in corso (affidamento bancario e contratti di mutuo chirografario) la e la Controparte_4 società , meglio individuati nella narrativa del presente atto, il Controparte_1
TEG trimestrale applicato dall'Istituto di Credito ha superato i tassi-soglia stabiliti ai sensi della L. 108/1996 , come rilevabile dalla allegata C.T.P. e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1815, pagina 1 di 9 2° comma cod. civ., la relativa pattuizione è nulla e non sono dovuti interessi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che il predetto tasso d'interesse risulta sproporzionato rispetto alla controprestazione e, quindi, usurario (art 644 c.p.);
- accertare e dichiarare, incidenter tantum la sussistenza del reato di usura in danno della società Controparte_1
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto e relativamente ai rapporti contrattuali intercorsi ed in corso tra la Controparte_4
e la società , meglio
[...] Controparte_1 individuati nella narrativa del presente atto: a) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale delle clausole contrattuali che prevedono il calcolo degli interessi passivi secondo gli usi di piazza laddove contrattualmente convenute tra le parti e, comunque, laddove effettivamente praticata nel corso dei predetti rapporti contrattuali;
b) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., per cui i predetti rapporti di conto corrente e dei predetti connessi rapporti sono da ritenersi ab origine privi di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale, annuale come di diversa periodicità; c) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale della corresponsione della commissione di massimo e di tutte le altre spese e competenze applicate e mai pattuite e, dunque, non dovute;
d) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale della corresponsione dei cosiddetti giorni valuta, perché non pattuiti e perché, comunque, calcolati in modo difforme da come pattuiti;
e) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale di tutte le variazioni della condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla società ivi compresa la clausola di Controparte_1 capitalizzazione trimestrale post delibera CICR;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto l'illegittimità e, quindi, la grave responsabilità della convenuta nella risoluzione/recesso, senza giusta causa e CP_4 contrariamente a buona fede e correttezza, dei rapporti bancari analiticamente indicati nelle premesse in fatto del presente atto;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto che la segnalazione relativo allo sconfinamento segnalato in Centrale Rischi della AN d'Italia operata dalla società Controparte_4
è illegittima in quanto non veritiera e, pertanto, si chiede la condanna della convenuta banca;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio rappresentati nella narrativa del presente atto, che la Controparte_4
[... ha operato l'illegittima segnalazione con dolo o colpa, senza adottare i principi di ordinaria diligenza e cautela cui gli operatori bancari sono tenuti ed agendo in assenza dei presupposti di legge e che, in conseguenza, è incorsa in responsabilità per inadempimento contrattuale, nonché, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e ss. c.c. e dell'art 1176 comma 2 c.c., di responsabilità extracontrattuale;
- per l'effetto delle precedenti declaratorie accertare e dichiarare la ripetizione di ogni indebito operato dalla Controparte_4 nei confronti della società per le causali di cui in
[...] Controparte_1 premessa e, in particolare, per tutti i rapporti di conto corrente, apertura di credito e pagina 2 di 9 contratti di finanziamento specificati nelle premesse in fatto del presente atto;
- in via subordinata rideterminare il saldo effettivo dei conti correnti indicati nella narrativa del presente atto in considerazione delle predette declaratorie;
- in ogni caso, condannare la Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali in favore dell'attrice, così come saranno provati in corso di causa, e di quelli non patrimoniali e morali da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art 1226 e dell'art 2056 c.c.;
- condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario del 12,5%, cassa avvocati ed iva, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
“a) in via preliminare ed in rito perché il Tribunale dichiari la inammissibilità e la nullità della domanda per difetto dell'edictio actionis;
b) nel merito, perché rigetti le domande perché assolutamente prive del necessario riscontro probatorio a carico dell'attore, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.; c) perché accerti l'intervenuta prescrizione di parte delle domande formulate in atti e perché dichiari allo stato inammissibile la domanda restitutoria in relazione dei rapporti ancora in essere;
d) per il rigetto di tutte le domande formulate in atti, perché assolutamente infondate in relazione alla concreta fattispecie di cui si controverte;
e) perché rigetti ogni richiesta risarcitoria, in assenza dei presupposti di legge e di dimostrazione degli elementi costitutivi del danno;
f) vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1
convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_2 [...]
(GIA' ) Controparte_2 Controparte_3 articolando plurime censure relative a rapporti dalle stesse intrattenuti presso l'allora
[...]
. CP_3
Tali rapporti bancari riguardano precisamente:
- contratto di mutuo chirografario n. 000/105950/26 concluso tra
[...]
i Sig.ri e e la del Controparte_1 Parte_2 Parte_1 CP_3
21.05.2013 per €. 750.000,00 con tasso annuo determinato al 5,5%;
- contratto di mutuo chirografario n. 00000110497 stipulato in data 18.04.2014 per un importo di €. 1.000.000,00, con determinazione TAEG del tasso d'interesse del 3,14% con pagina 3 di 9 correlato pegno n. 29307 (deposito n. 02-000210373) sottoscritto in data 18.10.2013 per l'importo di € 500.000,00;
- contratto di apertura credito in c/c n. 104407/35 del 12.04.2010;
- contratto c/c anticipo fatture n. 00/007104407 del 31.08.2016;
- fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni, sottoscritta in data 13.10.2003 da e;
Parte_2 Parte_1
- massimale di fideiussione per €. 2.725.000,00, sottoscritta da e Parte_1
. Parte_2
L'odierna attrice, nel dettaglio, lamentava:
- nullità dei conti correnti per assenza di validi moduli contrattuali;
- l'applicazione di interessi usurari e, per l'effetto, l'applicazione di un tasso superiore a quello soglia stabiliti dalla L. 108/96, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto per gli interessi ai sensi dell'art.1815, 2° co, cod. civ.;
- capitalizzazione composta trimestrale degli oneri, spese e commissioni illegittime;
- la mancata pattuizione dei c.d. “giorni valuta”;
- la illegittima segnalazione in “Centrale Rischi”, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, la violazione della buona fede contrattuale e, da ultimo, Illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali non pattuiti, spese e commissioni non previamente concordate;
- illecita capitalizzazione degli interessi passivi, mai oggetto di valida pattuizione ma determinati mediante rinvio ad usi di piazza';
- nullità della CMS applicata in quanto priva di causa e indeterminata del criterio di calcolo. Per tali ragioni, previa nomina di una CTU al fine di rideterminare il saldo dare/avere effettivo, epurato dalle dedotte illegittimità chiedevano, inoltre:
- ordinarsi la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate per effetto delle accertate illegittimità;
- accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di obblighi di garanzia dei fideiussori in ragione della nullità dei conti correnti oggetto di causa;
- il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
con la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., contestando:
[...]
- l'infondatezza in fatto e diritto delle domande attoree, rilevando in primis la nullità dell'atto introduttivo per violazione del principio dell'edictio actionis;
- nel merito rigettare tutte le domande in quanto mancanti del necessario riscontro probatorio, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.;
- accertare l'intervenuta prescrizione di parte delle domande formulate in atti;
- dichiarare, allo stato, inammissibile la domanda restitutoria in relazione dei rapporti ancora in essere;
- rigettare ogni richiesta risarcitoria, in assenza dei presupposti di legge e di dimostrazione degli elementi costitutivi del danno;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. pagina 4 di 9 Alla prima udienza del 21.06.2017 entrambe le parti si riportavano ai propri scritti contestando quelli di parte avversa. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. e rinviava all'udienza del 14.06.2018. Nessuna memoria ex art. 183 c.p.c. veniva depositata da parti attrici.
Previo rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente (in particolare, istanza di C.T.U.), dopo alcuni rinvii per carico del ruolo, la causa perveniva all'udienza del 22.05.2025, laddove veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗∗∗ Ciò premesso, con riferimento alla prima eccezione formulata dalla convenuta sotto il profilo della nullità CP_4 della citazione per carenza di editio actionis la giurisprudenza di merito ha rilevato quanto segue:"... Tale nullità, attinente alla editio actionis, si configura unicamente in presenza di una "totale omissione" o di una "assoluta incertezza" degli elementi essenziali della domanda, tale da precludere al convenuto la comprensione della pretesa attorea e, di conseguenza, l'approntamento di una precisa linea difensiva, e al giudice di individuare l'esatto oggetto del contendere su cui dovrà formarsi il giudicato. Nel caso di specie, la lettura dell'atto di citazione consente entrambe le attività, essendo ben individuate sia la causa petendi sia il petitum. ..." (cfr. Tribunale di Bari, Sentenza n. 3180/2025 del 14-09-2025). Parte attrice ha formulato la propria domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, per le ragioni sopra sinteticamente riportate, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge. Pertanto, sotto il profilo “formale”, non è dato riscontrare la dedotta nullità, anche tenuto conto di come la convenuta l'abbia processualmente avversata, anche sotto il profilo delle deduzioni difensive.
La questione, semmai, attiene – prima che alla prova del diritto fatto valere – all'allegazione specifica sotto il profilo fattuale e documentale delle doglianze espresse.
A tal fine, infatti, gli attori hanno allegato le doglianze in modo assai generico, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione – giacché mai prodotta – assumano la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione la parte attrice eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali. Gli attori, infatti, si sono limitati a richiamare diffusamente orientamenti giurisprudenziali, non rappresentando, nel dettaglio specifico, elementi di fatto per ritenere usurari gli interessi applicati e per sostenere l'illegittimità delle ulteriori spese, valute e, il tutto in violazione di quanto espressamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Come, peraltro, anche chiarito dalla giurisprudenza di merito (e di legittimità), a mente della pagina 5 di 9 quale Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta” (ex plurimis, Tribunale di Napoli n. 296/2023), l'onere della prova, pertanto, grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla AN, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (ex plurimis, Cass. civ. ord. n. 9706/2024). Infatti, dalle difese svolte dalla parte, non emergono sufficienti elementi per ritenere il carattere usurario (o, comunque, l'applicazione interessi passivi non pattuiti) degli interessi applicati, non avendo la parte indicato il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno le modalità di calcolo (se al suo interno sia incluso o meno anche il tasso di mora, ex plurimis, Cass. SS.UU. 19597/2020) e, più in generale, avendo omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'indicazione del tasso applicabile alla tipologia di rapporti (trattandosi di conto corrente e mutui) instaurati con l'istituto di credito;
per non tacer, infine, anche dell'omessa produzione dei decreti ministeriali relativi ai tassi soglia, aliunde, comunque, ricavabili.
D'altronde, dalla documentazione bancaria prodotta dalla sola AN (i contratti) – al netto del principio come sopra stabilito in relazione all'onere della prova – è comunque emerso come:
- in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 000/105950/26 risulti determinato il tasso annuo del 5,5% (rientrante nel tasso soglia del periodo trimestrale 1luglio/30 settembre), con documento di sintesi;
- in relazione al contratto di mutuo chirografario del 13/4/2014, ampliativo della somma mutuata (per euro 1.000.000,00) risulti la determinazione del tasso di interesse del 3.14
%, che, per certi aspetti, è anche migliorativo, giacché più basso di quello precedente, già sotto la soglia di legge;
- infine, anche in relazione al contratto di apertura di credito in c/c n. 104407/35 del 12/4/2010, con allegate condizioni economiche (documento di sintesi), risulti pagina 6 di 9 determinato e pattuito il tasso di interessi, al di sotto del tasso soglia (periodo trimestre aprile/maggio 2010);
- in relazione, infine, al contratto c/c anticipo fatture n. 00/007104407 del 31/8/2016 con allegate condizioni economiche e documento di sintesi, del pari, non emerge, del pari, l'usurarietà del tasso ivi applicato (trimestre luglio/settembre 2016). Premesso come le conclusioni – in punto di usura ed interessi passivi – come sopra rese trovino sostegno documentale (nel senso di escluderle), unicamente, sulla base di quanto prodotto dalla posto che l'attore, oltre ad omettere il deposito dei contratti, ha altresì omesso di CP_4 depositare gli estratti conto bancari, necessari al fine di consentire di esaminare, compiutamente, le proprie censure, va evidenziato come l'eccezione relativa alla capitalizzazione trimestrale – censura, invero, per ragioni logiche applicabile solamente ai contratti di conto corrente e non anche ai mutui, con una considerazione a parte per quanto concerne il fenomeno anatocistico stricto sensu – sia destituita di fondamento, giacché dal documento prodotto (in relazione al contratto di conto corrente, sopra indicato) emerge la capitalizzazione trimestrale, sia attiva che passiva, quale condizione espressamente prevista e pattuita. A tal fine, peraltro, la raccomandata prodotta è datata 14.06.2015 e, oltre a non costituire una richiesta ex art. 119 TUB (bensì una richiesta di risarcimento e costituzione in mora), riguarda anche il conto corrente accesso nell'anno 2010 che, per l'effetto, ricadeva nella disciplina della delibera CICR (del 9 febbraio 2000) la quale, invero, consentiva la capitalizzazione periodica degli interessi. D'altronde, sul punto, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1771/2024 ha sancito come “non è sufficiente una generica contestazione di inesatta tenuta del conto e dei movimenti ivi registrati, ma l'attore è onerato dell'esatta allegazione, se non delle specifiche poste oggetto di contestazione, le quali comunque si intendono espressamente approvate ai sensi dell'articolo 1832 c.c. se non contestate nel termine semestrale previsto dalla legge” e che l'art. 120 TUB “nella sua formulazione attuale (in vigore, come detto, dal febbraio del 2016), reintroduce in buona sostanza la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi, subordinandola al rilascio dell'autorizzazione”. Pertanto, anche con particolare riferimento al CC anticipi, siglato nell'anno 2016, invero, non risulta affatto provata la contestazione semestrale di cui alla succitata pronuncia, né, invero, risultano provati, in concreto, le effettive applicazioni di interessi trimestrali nei termini suddetti, non essendo mai stati prodotti gli estratti conto relativi;
in atti, non vi è contestazione degli estratti conto (appunto mai prodotti dagli attori) che possano, invero, giustificare la deroga suddetta.
Lo stesso, peraltro, dicasi in relazione al fenomeno anatocistico, giacché l'odierna attrice non ha indicato in che maniera sarebbe stato applicato l'anatocismo, avendo anche in tal caso omesso di specificare ogni informazione rilevante a tal fine.
Anche con riguardo alla pattuizione della CMS, peraltro espressamente indicata e determinata nel suo oggetto, come si evince dai contratti bancari prodotti, le deduzioni si risolvono in una petizione di principio che, invero, non trova riscontro nei fatti, giacché del tutto sforniti di prova pagina 7 di 9 e, monte, di allegazione specifica dei fatti che dovrebbero sostenerla.
Inoltre, la richiesta di una c.t.u. è stata avanzata al mero scopo di supplire alla carenza in punto di allegazioni – prima che di prova del diritto fatto valere – degli attori, non potendo essere utilizzata per colmare le lacune probatorie che trovino la sua genesi nella carenza di allegazioni specifiche e documentali in cui sia incorsa una delle parti, o, più semplicemente, per alleggerirne l'onere probatorio. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (ex plurimis, Cass civ. 06/12/2019, n. 31886). Detto principio, invero, opera altresì con riguardo ai casi in cui la C.T.U. partecipi della sua natura intrinsecamente percipiente – qual è, appunto, quella bancaria – posto che trova il suo invalicabile limite nell'onere della parte di allegare specificatamente e documentare le doglianze poste a sostegno della propria domanda processuale. Tanto chiarito, questo Giudice ha ritenuto la c.t.u. contabile richiesta inammissibile in quanto esplorativa e, peraltro, non ha dato corso alla generica richiesta ex art. 210 c.p.c. relativa ad ulteriore documentazione bancaria difettandone il presupposto di specificità, oltre che di ammissibilità, in assenza di ulteriori e più specifiche contestazioni, ex ante mai articolate.
D'altronde, parti attrici hanno:
- allegato, in via del tutto generica, le censure, senza specificarle come sopra chiarito;
- omesso di depositate le memorie istruttorie (e, pertanto, anche la prima) ove, prima che provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, avrebbero potuto specificare e dettagliare la domanda processuale, essendo ex lege consentito sino al deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c.;
- omesso, inoltre, di depositare la c.t.p., pur elencata dall'attrice tra gli atti depositati e su cui era anche stato sollevato il contraddittorio processuale, ma che non risulta mai essere stata depositata, con logico ed ulteriore corollario processuale, nei termini sopra precisati, circa la assoluta genericità delle contestazioni mosse;
- omesso di documentare una richiesta stragiudiziale – o in corso di causa – ex art. 119 TUB che potesse, nella successiva fase processuale, giustificare un provvedimento ex art. 210 c.p.c.
Da ultimo – e quale logico corollario di quanto sopra esposto – non risulta nemmeno provata l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi, né risultano specificatamente allegati e provati i danni morali e patrimoniali che sarebbero derivati a parte attrice da tale segnalazione, così come non viene allegata né specificata la contestazione della responsabilità della banca per violazione della buona fede contrattuale e sui danni che tale asserito comportamento avrebbe provocato;
lo si ripete, sul punto, oltre che aver articolato deduzioni generiche, non sono state avanzate nemmeno specifiche istanze di prova costituenda che, invero, avrebbero potuto eventualmente far emergere, ricorrendone i presupposti, la responsabilità della per violazione dei principi CP_4 pagina 8 di 9 della buonafede in tema di esecuzione del rapporto contrattuale bancario.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi anche per quanto riguarda la domanda di inefficacia delle fideiussioni, poiché sfornita del necessario corredo in punto di allegazione e di prova e che, pertanto, non avendo articolato specifiche censure sul punto (ma, di fatto, chiedendo accertarsi un'illegittimità, per così dire, “derivata”), restano valide ed efficaci.
In conclusione, tutti i motivi risultano infondati e non provati e la stessa, pertanto, va rigettata ed ogni ulteriore questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori nei confronti della convenuta e sono CP_4 liquidate facendo applicazione delle tariffe previste sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificate dal DM n. 147/2022, applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, tenuto conto dei parametri medi ed avuto riguardo al valore della controversia, con l'esclusione della fase istruttoria, giacché non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna (C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della società nonché Controparte_1 Pt_2
(C.F. ), in solido tra di loro, a pagare in favore della parte
[...] C.F._2 convenuta, Controparte_2
(P.IVA , (GIA' ) in persona del
[...] P.IVA_1 Controparte_3 legale rappresentante p.t., le spese di lite che liquidano in € 5810,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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