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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA NT, Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1182/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
* ** Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Commercialista Difensore_2 *** - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Francesco Rubichi 6 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO n. 485592025 DINIEGO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28.04.2025 e depositato in data 21.05.2025 * ., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'atto di diniego del 12.03.2025 (prot. n. 48559) emesso dal Comune di Lecce. Con l'atto de quo il Comune di Lecce comunicava la propria volontà di non voler accogliere le istanze del 21.01.2025 con le quali parte ricorrente aveva invocato l'annullamento, in autotutela, degli avvisi di accertamento IMU n.n.: 5133 – 3172 – 2229 – 1289, emessi a suo carico dallo stesso ente per omesso/ parziale versamento dell'imposta municipale unica per gli anni: 2017 – 2018 – 2019 – 2020. I predetti avvisi erano stati tutti ritualmente notificati in data 13.12.2022.
In data 28.02.2023 parte ricorrente aveva anche presentato istanza di accertamento con adesione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.lgs. n. 218/1997, che il Comune di Lecce riscontrava con nota del 06.04.2023 ed in risposta invitava il legale rappresentante della società presso i propri uffici per il successivo 18.04.2023 alle ore 10,00 per la definizione dell'accertamento. Nel giorno ed all'ora prestabilita, però, nessun rappresentante della società compariva presso gli uffici dell'ente creditore.
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
1. Autotutela obbligatoria.
2. Mancanza di soggettività passiva in capo alla ricorrente.
Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego del Comune di Lecce, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costitutiva in giudizio il Comune di Lecce contestando tutto quanto eccepito dalla società ricorrente e, in ragione della ritenuta legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna di parte avversa al pagamento delle spese.
Al termine dell'udienza di trattazione la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di doglianza, questa Corte osserva che la mancata impugnazione nei termini ordinari di legge (60 giorni dalla data di notifica dell'atto, ex art. 21 D.lgs. n. 546/92) di un avviso di accertamento, ritualmente notificato, comporta, di regola, la cristallizzazione della pretesa tributaria. L'atto diviene, cioè, esecutivo, permettendo all'ente creditore di procedere con la riscossione coattiva. Ciò preclude ogni contestazione nel merito, eccetto vizi propri della successiva cartella (Cass. Civ. Sez. 5° - ordinanza n. 1506/2024).
Invero, la riforma fiscale introdotta con il D.lgs. n. 219/2023, ha profondamente innovato la disciplina dell'autotutela tributaria, offrendo nuove possibilità di intervento, anche in presenza di atti ormai divenuti definitivi. Il legislatore ha, infatti, inserito nello Statuto dei diritti del Contribuente due nuove disposizioni – gli artt. 10-quater e 10-quinquies – che disciplinano rispettivamente l'autotutela obbligatoria e quella facoltativa, chiarendone condizioni, modalità operative e limiti.
L'autotutela obbligatoria impone all'Amministrazione finanziaria di annullare, anche in assenza di istanza del Contribuente, atti impositivi – anche se definitivi o pendenti in giudizio – che risultino affetti da vizi macroscopici e manifesti.
Tuttavia, l'esercizio di questo potere è escluso in due ipotesi: a) quando l'atto sia stato confermato da sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione; b) quando sia trascorso più di un anno dalla definitività dell'atto non impugnato.
In via residuale, l'art. 10-quinquies attribuisce all'Amministrazione un potere discrezionale di procedere all'annullamento, totale o parziale, di atti impositivi anche divenuti definitivi, laddove sussistano vizi di illegittimità o infondatezza, non rientranti nei casi di autotutela obbligatoria.
Nel caso di specie risulta incontestato che gli avvisi di accertamento IMU oggetto di contestazione, emessi in relazione agli anni d'imposta 2017 – 2018 – 2019 – 2020, siano stati tutti notificati in data 13.12.2022 e dagli atti non emerge che gli stessi siano stati impugnati nei termini. A distanza di più di due anni dalla loro notifica, in data 21.01.2025 *. ha chiesto al Comune di Lecce l'annullamento, in autotutela. Ciò non è più possibile in quanto gli avvisi di accertamento, notificati in data 13.12.2022 sono divenuti definitivi in data 11.02.2023 (60 giorni dopo la data della loro notifica) e tra le due predette date (11.02.2023 e 21.01.2025) risulta abbondantemente decorso più di un anno. Anche a voler prendere in considerazione, come intervallo temporale di riferimento, il periodo intercorso tra il 18.04.2023 (giorno della convocazione del legale rappresentante della società da parte del Comune di Lecce a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione) ed il 21.01.2025 risulta ampiamente superato l'anno previsto dall'art. 10-quater
(esercizio del potere di autotutela obbligatoria) della L. n.212/2000.
Stante ciò tutti gli avvisi di accertamento si sono resi definitivi con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva da parte del Comune di Lecce.
Per quanto innanzi esposto il ricorso va rigettato con assorbimento dell'analisi di ogni altra questione di merito della pretesa tributaria. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 4000/00 in favore dell'Ufficio.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA NT, Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1182/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
* ** Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Commercialista Difensore_2 *** - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Francesco Rubichi 6 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO n. 485592025 DINIEGO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28.04.2025 e depositato in data 21.05.2025 * ., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'atto di diniego del 12.03.2025 (prot. n. 48559) emesso dal Comune di Lecce. Con l'atto de quo il Comune di Lecce comunicava la propria volontà di non voler accogliere le istanze del 21.01.2025 con le quali parte ricorrente aveva invocato l'annullamento, in autotutela, degli avvisi di accertamento IMU n.n.: 5133 – 3172 – 2229 – 1289, emessi a suo carico dallo stesso ente per omesso/ parziale versamento dell'imposta municipale unica per gli anni: 2017 – 2018 – 2019 – 2020. I predetti avvisi erano stati tutti ritualmente notificati in data 13.12.2022.
In data 28.02.2023 parte ricorrente aveva anche presentato istanza di accertamento con adesione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.lgs. n. 218/1997, che il Comune di Lecce riscontrava con nota del 06.04.2023 ed in risposta invitava il legale rappresentante della società presso i propri uffici per il successivo 18.04.2023 alle ore 10,00 per la definizione dell'accertamento. Nel giorno ed all'ora prestabilita, però, nessun rappresentante della società compariva presso gli uffici dell'ente creditore.
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
1. Autotutela obbligatoria.
2. Mancanza di soggettività passiva in capo alla ricorrente.
Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego del Comune di Lecce, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costitutiva in giudizio il Comune di Lecce contestando tutto quanto eccepito dalla società ricorrente e, in ragione della ritenuta legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna di parte avversa al pagamento delle spese.
Al termine dell'udienza di trattazione la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di doglianza, questa Corte osserva che la mancata impugnazione nei termini ordinari di legge (60 giorni dalla data di notifica dell'atto, ex art. 21 D.lgs. n. 546/92) di un avviso di accertamento, ritualmente notificato, comporta, di regola, la cristallizzazione della pretesa tributaria. L'atto diviene, cioè, esecutivo, permettendo all'ente creditore di procedere con la riscossione coattiva. Ciò preclude ogni contestazione nel merito, eccetto vizi propri della successiva cartella (Cass. Civ. Sez. 5° - ordinanza n. 1506/2024).
Invero, la riforma fiscale introdotta con il D.lgs. n. 219/2023, ha profondamente innovato la disciplina dell'autotutela tributaria, offrendo nuove possibilità di intervento, anche in presenza di atti ormai divenuti definitivi. Il legislatore ha, infatti, inserito nello Statuto dei diritti del Contribuente due nuove disposizioni – gli artt. 10-quater e 10-quinquies – che disciplinano rispettivamente l'autotutela obbligatoria e quella facoltativa, chiarendone condizioni, modalità operative e limiti.
L'autotutela obbligatoria impone all'Amministrazione finanziaria di annullare, anche in assenza di istanza del Contribuente, atti impositivi – anche se definitivi o pendenti in giudizio – che risultino affetti da vizi macroscopici e manifesti.
Tuttavia, l'esercizio di questo potere è escluso in due ipotesi: a) quando l'atto sia stato confermato da sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione; b) quando sia trascorso più di un anno dalla definitività dell'atto non impugnato.
In via residuale, l'art. 10-quinquies attribuisce all'Amministrazione un potere discrezionale di procedere all'annullamento, totale o parziale, di atti impositivi anche divenuti definitivi, laddove sussistano vizi di illegittimità o infondatezza, non rientranti nei casi di autotutela obbligatoria.
Nel caso di specie risulta incontestato che gli avvisi di accertamento IMU oggetto di contestazione, emessi in relazione agli anni d'imposta 2017 – 2018 – 2019 – 2020, siano stati tutti notificati in data 13.12.2022 e dagli atti non emerge che gli stessi siano stati impugnati nei termini. A distanza di più di due anni dalla loro notifica, in data 21.01.2025 *. ha chiesto al Comune di Lecce l'annullamento, in autotutela. Ciò non è più possibile in quanto gli avvisi di accertamento, notificati in data 13.12.2022 sono divenuti definitivi in data 11.02.2023 (60 giorni dopo la data della loro notifica) e tra le due predette date (11.02.2023 e 21.01.2025) risulta abbondantemente decorso più di un anno. Anche a voler prendere in considerazione, come intervallo temporale di riferimento, il periodo intercorso tra il 18.04.2023 (giorno della convocazione del legale rappresentante della società da parte del Comune di Lecce a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione) ed il 21.01.2025 risulta ampiamente superato l'anno previsto dall'art. 10-quater
(esercizio del potere di autotutela obbligatoria) della L. n.212/2000.
Stante ciò tutti gli avvisi di accertamento si sono resi definitivi con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva da parte del Comune di Lecce.
Per quanto innanzi esposto il ricorso va rigettato con assorbimento dell'analisi di ogni altra questione di merito della pretesa tributaria. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 4000/00 in favore dell'Ufficio.