Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 372
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Autotutela obbligatoria

    La Corte rileva che gli avvisi di accertamento sono stati notificati in data 13.12.2022 e non risultano impugnati nei termini. Sono divenuti definitivi in data 11.02.2023. L'istanza di autotutela è stata presentata in data 21.01.2025, oltre un anno dopo la definitività degli atti e oltre un anno dalla convocazione per l'accertamento con adesione. Pertanto, l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria è precluso.

  • Rigettato
    Mancanza di soggettività passiva

    La questione è assorbita dal rigetto del ricorso per tardività dell'istanza di autotutela, non essendo possibile esaminare nel merito la pretesa tributaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 372
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 372
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo