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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/12/2024, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MENSI MICHELE (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv. MENSI LAVINIA ( ; C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F./P.IVA Controparte_1
), con i funzionari dott.ri e P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare il diritto del ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per i periodi sopra elencati e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta a pagare la somma di € 1.113,60 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso entro € 5000,00. Con vittoria di spese legali”.
A sostegno delle domande così proposte, il ricorrente ha esposto:
- di essere attualmente iscritto nelle graduatorie di istituto per la Provincia di Pistoia, categoria del personale scolastico ATA, profilo professionale Collaboratore Scolastico;
- che, in virtù della posizione nella suddetta graduatoria, è stato più volte destinatario di incarichi di supplenza brevi e saltuari;
che, in particolare, ha svolto attività di supplenza nell'a.s. 2020-21 in virtù di contratto dal 2 6.10.20 al
10.6.21 per n. 36 ore settimanali presso I.C. Montale di Pistoia;
nell'a.s. 2020-21 in virtù di contratto dal
4.10.21 al 31.3.22 prorogato successivamente fino al 10.6.22 per n. 36 ore settimanali”;
- che la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
- di non aver mai percepito, per l'intero periodo sopra indicato, la voce retributiva “Compenso Individuale
Accessorio” che invece è riconosciuta ai colleghi di ruolo nonché corrisposta ai supplenti assunti con contratti a tempo determinato con incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ai sensi dell'art. 82 CCNL 29.11.2007;
- che il Compenso Individuale Accessorio è erogato mensilmente ai sopraindicati lavoratori stante la sua natura fissa e continuativa:
- di aver diritto a tale emolumento, pari alla somma mensile di € 69,60, non avendo lo stesso alcun collegamento con particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente educativo e
ATA, e dunque ravvisandosi, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, una disparità di trattamento non giustificabile in violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70 teso a garantire una non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, che Controparte_4 CP_5 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accogliere le eccezioni avanzate dal e respingere in CP_1 toto il Ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto;
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della tesi avversa, nominare CTU contabile per la definizione della corretta somma ipoteticamente spettante al ricorrente;
-
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc. - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità della questione giuridica trattata. - Accogliere l'istanza di trattazione cartolare della controversia.”.
In particolare, l'amministrazione scolastica resistente ha contestato il diritto del ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per l'anno scolastico menzionati nel ricorso introduttivo, avendo esso svolto, in tale periodo, supplenze brevi e saltuarie e non essendoci alcuna norma che preveda tale emolumento nella retribuzione spettante a tale categoria di personale.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 3.12.2024.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. ***
1. La domanda proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Tribunale che l'art.25 del CCNI del 31.8.1999 prevede:
“1. A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed AT. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli IS.. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle
A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
(..)
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
Con particolare riferimento al personale ATA, la disciplina del compenso individuale accessorio è contenuta nell'art. 82 CCNL 29.11.2007, che recita:
“
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. (…)
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. (..)
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Trattasi di disciplina analoga a quella dettata per il personale docente all'art. 7 CCNL Comparto scuola del
15.3.2001 che ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, di seguito richiamato:
“
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente e educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente e educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
In tema di Retribuzione Professionale Docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass.
20015/2018).
Tale principio ha trovato conferma anche in successive pronunce della Suprema Corte che, con ordinanza n. 6293/2020, ha precisato: “4 che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa CP_1 applicazione degli artt. 77 e 83 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla
"retribuzione professionale docente" laddove ritiene che la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emerge dalle circolari a riguardo emesse dal dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo;
“5 che il motivo CP_1 deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Sebbene la giurisprudenza di legittimità richiamata sia intervenuta con riferimento ad una fattispecie non del tutto sovrapponibile al caso in esame, è indubitabile che il compenso individuale accessorio destinato a retribuire il personale A.T.A., costituendo un emolumento retributivo concesso al solo personale assunto a tempo indeterminato ed al personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze annuali o per supplenze sino al termine delle lezioni, presenti forti elementi di analogia con la retribuzione professionale docenti, soprattutto in termini di selettività del personale nel cui favore è riconosciuto.
Ritiene allora questo giudicante, in accordo con condivisa giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Tribunale
Torino sez. V, 18.3.2022, n.478), che non sussistono ragioni oggettive per escludere dal godimento di tale accessorio economico il personale ATA assunto con contratti a tempo determinato “brevi/saltuari”, così come non sussistono, alla luce dell'orientamento di legittimità richiamato, ragioni oggettive per escludere il personale docente che presta supplenze brevi o saltuarie dal godimento della retribuzione professionale docenti.
Invero, non si ravvisano significative differenze qualitative e di utilità (salvo che per il profilo della durata del rapporto) tra le prestazioni professionali rese dalle diverse categorie di personale (personale di ruolo, personale supplente per periodi annuali o sino al termine delle lezioni, personale supplente per periodi più brevi), di talché va esclusa la sussistenza di condizioni oggettive che giustificano una differenziazione di trattamento retributivo tra le diverse categorie del personale ATA.
Le disposizioni dell'art. 82 CCNL 2007 sopra richiamate devono dunque essere interpretate nel senso che il
Compenso Individuale Accessorio va riconosciuto anche al personale ATA assunto a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, pena, altrimenti, la loro illegittimità per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ciò osservato, venendo al caso di specie, è da ritenere incontroverso (trattandosi di circostanze allegate nel ricorso e non specificamente contestate ex adverso) che il ricorrente ha prestato servizio in qualità di personale ATA alle dipendenze dell'amministrazione scolastica resistente, in forza di contratti a tempo determinato nei periodi richiamati nella narrativa che precede, durante il quale la prestazione resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali
(incarico fino al 31.8) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30.6), ai quali è riconosciuto e attribuito l'emolumento di cui è causa.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve allora essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il periodo di servizio svolto con supplenze brevi dianzi indicato, con conseguente condanna del al pagamento in suo favore Controparte_4 della somma complessiva di euro 1.113,60, come da conteggi prodotti unitamente al ricorso, stante la generica contestazione ad opera della resistente in punto di quantum debeatur.
A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. Tribunale Milano, sez. lav., 12.5.2021, n. 1347).
2. Le spese di lite sono integralmente compensate, stante l'assoluta novità e controvertibilità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, per i periodi di supplenza indicati in parte motiva, il compenso individuale accessorio e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente la somma Controparte_4 dovuta a tale titolo pari a complessivi euro 1.113,60, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 4 dicembre 2024
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MENSI MICHELE (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv. MENSI LAVINIA ( ; C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F./P.IVA Controparte_1
), con i funzionari dott.ri e P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare il diritto del ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per i periodi sopra elencati e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta a pagare la somma di € 1.113,60 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso entro € 5000,00. Con vittoria di spese legali”.
A sostegno delle domande così proposte, il ricorrente ha esposto:
- di essere attualmente iscritto nelle graduatorie di istituto per la Provincia di Pistoia, categoria del personale scolastico ATA, profilo professionale Collaboratore Scolastico;
- che, in virtù della posizione nella suddetta graduatoria, è stato più volte destinatario di incarichi di supplenza brevi e saltuari;
che, in particolare, ha svolto attività di supplenza nell'a.s. 2020-21 in virtù di contratto dal 2 6.10.20 al
10.6.21 per n. 36 ore settimanali presso I.C. Montale di Pistoia;
nell'a.s. 2020-21 in virtù di contratto dal
4.10.21 al 31.3.22 prorogato successivamente fino al 10.6.22 per n. 36 ore settimanali”;
- che la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
- di non aver mai percepito, per l'intero periodo sopra indicato, la voce retributiva “Compenso Individuale
Accessorio” che invece è riconosciuta ai colleghi di ruolo nonché corrisposta ai supplenti assunti con contratti a tempo determinato con incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ai sensi dell'art. 82 CCNL 29.11.2007;
- che il Compenso Individuale Accessorio è erogato mensilmente ai sopraindicati lavoratori stante la sua natura fissa e continuativa:
- di aver diritto a tale emolumento, pari alla somma mensile di € 69,60, non avendo lo stesso alcun collegamento con particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente educativo e
ATA, e dunque ravvisandosi, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, una disparità di trattamento non giustificabile in violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70 teso a garantire una non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, che Controparte_4 CP_5 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accogliere le eccezioni avanzate dal e respingere in CP_1 toto il Ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto;
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della tesi avversa, nominare CTU contabile per la definizione della corretta somma ipoteticamente spettante al ricorrente;
-
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc. - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità della questione giuridica trattata. - Accogliere l'istanza di trattazione cartolare della controversia.”.
In particolare, l'amministrazione scolastica resistente ha contestato il diritto del ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per l'anno scolastico menzionati nel ricorso introduttivo, avendo esso svolto, in tale periodo, supplenze brevi e saltuarie e non essendoci alcuna norma che preveda tale emolumento nella retribuzione spettante a tale categoria di personale.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 3.12.2024.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. ***
1. La domanda proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Tribunale che l'art.25 del CCNI del 31.8.1999 prevede:
“1. A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed AT. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli IS.. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle
A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
(..)
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
Con particolare riferimento al personale ATA, la disciplina del compenso individuale accessorio è contenuta nell'art. 82 CCNL 29.11.2007, che recita:
“
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. (…)
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. (..)
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Trattasi di disciplina analoga a quella dettata per il personale docente all'art. 7 CCNL Comparto scuola del
15.3.2001 che ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, di seguito richiamato:
“
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente e educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente e educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
In tema di Retribuzione Professionale Docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass.
20015/2018).
Tale principio ha trovato conferma anche in successive pronunce della Suprema Corte che, con ordinanza n. 6293/2020, ha precisato: “4 che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa CP_1 applicazione degli artt. 77 e 83 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla
"retribuzione professionale docente" laddove ritiene che la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emerge dalle circolari a riguardo emesse dal dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo;
“5 che il motivo CP_1 deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Sebbene la giurisprudenza di legittimità richiamata sia intervenuta con riferimento ad una fattispecie non del tutto sovrapponibile al caso in esame, è indubitabile che il compenso individuale accessorio destinato a retribuire il personale A.T.A., costituendo un emolumento retributivo concesso al solo personale assunto a tempo indeterminato ed al personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze annuali o per supplenze sino al termine delle lezioni, presenti forti elementi di analogia con la retribuzione professionale docenti, soprattutto in termini di selettività del personale nel cui favore è riconosciuto.
Ritiene allora questo giudicante, in accordo con condivisa giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Tribunale
Torino sez. V, 18.3.2022, n.478), che non sussistono ragioni oggettive per escludere dal godimento di tale accessorio economico il personale ATA assunto con contratti a tempo determinato “brevi/saltuari”, così come non sussistono, alla luce dell'orientamento di legittimità richiamato, ragioni oggettive per escludere il personale docente che presta supplenze brevi o saltuarie dal godimento della retribuzione professionale docenti.
Invero, non si ravvisano significative differenze qualitative e di utilità (salvo che per il profilo della durata del rapporto) tra le prestazioni professionali rese dalle diverse categorie di personale (personale di ruolo, personale supplente per periodi annuali o sino al termine delle lezioni, personale supplente per periodi più brevi), di talché va esclusa la sussistenza di condizioni oggettive che giustificano una differenziazione di trattamento retributivo tra le diverse categorie del personale ATA.
Le disposizioni dell'art. 82 CCNL 2007 sopra richiamate devono dunque essere interpretate nel senso che il
Compenso Individuale Accessorio va riconosciuto anche al personale ATA assunto a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, pena, altrimenti, la loro illegittimità per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ciò osservato, venendo al caso di specie, è da ritenere incontroverso (trattandosi di circostanze allegate nel ricorso e non specificamente contestate ex adverso) che il ricorrente ha prestato servizio in qualità di personale ATA alle dipendenze dell'amministrazione scolastica resistente, in forza di contratti a tempo determinato nei periodi richiamati nella narrativa che precede, durante il quale la prestazione resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali
(incarico fino al 31.8) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30.6), ai quali è riconosciuto e attribuito l'emolumento di cui è causa.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve allora essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il periodo di servizio svolto con supplenze brevi dianzi indicato, con conseguente condanna del al pagamento in suo favore Controparte_4 della somma complessiva di euro 1.113,60, come da conteggi prodotti unitamente al ricorso, stante la generica contestazione ad opera della resistente in punto di quantum debeatur.
A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. Tribunale Milano, sez. lav., 12.5.2021, n. 1347).
2. Le spese di lite sono integralmente compensate, stante l'assoluta novità e controvertibilità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, per i periodi di supplenza indicati in parte motiva, il compenso individuale accessorio e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente la somma Controparte_4 dovuta a tale titolo pari a complessivi euro 1.113,60, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 4 dicembre 2024
Il Giudice
Emanuele Venzo