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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3218 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Senigallia (AN), Via G. Marchetti n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Marco Lanari, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
(P.I. ), quale mandataria di (P.I. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria n. 24, presso lo studio dell'Avv. Antonella
Cicenia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c.. E pertanto:
- PER PARTE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, per i motivi di fatto e di diritto riportati in tutti gli atti di causa,
a) in via preliminare, nel rito, previa revoca dell'ordinanza del 9 settembre 2024, rimettere la presente causa in istruttoria, affinché si possa procedere all'assunzione delle istanze istruttorie non ammesse, formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 15 gennaio 2024;
Pag. 1 di 11 b) in via preliminare, nel merito, dichiarare, alla luce di quanto argomentato al punto 1) dell'atto di citazione, la nullità delle clausole vessatorie ex artt. 33 e 34 del Codice del Consumo e/o inefficacia delle stesse, ex art. 1341 cod. civ. del contratto di apertura di credito in conto corrente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) ancora in via preliminare, nel merito, ferma la superiore eccezione, accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto esposto al punto 3) dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione passiva in capo al cessionario del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto;
d) ancora in via preliminare, nel merito, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito, senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto illustrato al punto
4) della narrativa dell'atto di citazione, che il decreto ingiuntivo è stato emesso in violazione degli articoli 633 e 634 c.p.c. e 50 TUB e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge e di ragione;
e) in via principale, nel merito: ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare e dichiarare, alla luce di quanto esposto al 5^ punto della narrativa dell'atto di citazione, la nullità delle clausole vessatorie sottoscritte dal Sig. Parte_1
ex artt. 33 e 34 Codice del Consumo o, comunque, l'inefficacia, ex art. 1341 cod. civ. e, per
[...]
l'effetto, dichiarare l'inefficacia di dette clausole;
f) ancora nel merito, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare la nullità e/o inefficacia degli addebiti di maggiori interessi debitori
e, per l'effetto, dichiarare i) l'illegittimità della pretesa creditoria azionata da – quale CP_1 mandataria di – a mezzo del procedimento monitorio R.G. 1921/2022 e che ii) nulla Controparte_2
è dovuto dal Sig. alla convenuta - opposta;
Parte_1
g) in ogni caso, per tutto quanto sopra esposto, dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, privato della sua validità ed efficacia e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 597/2022 del 3 – 4 maggio 2022, oggi opposto e, per l'effetto, ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sulle proprietà dell'opponente, ponendo a carico della società opposta le relative spese;
h) in via riconvenzionale, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle avversarie pretese, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito dovesse ritenesse di accogliere le (contestate) istanze di confermando il decreto CP_1
ingiuntivo oggi opposto, condannare – per quanto illustrato al punto 6) della narrativa dell'atto di citazione – la società opposta al risarcimento dei danni, in favore del Sig. di importo pari Pt_1
della pretesa creditoria;
i) in tutte le ipotesi, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
Pag. 2 di 11 - PER PARTE OPPOSTA:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, domanda ed eccezione, così giudicare: nel merito, in via principale:
− dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione e per l'effeo rigeare quest'ultima confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 597/2022, emesso dal Tribunale di Ancona per la causali di cui in narrativa;
− rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso articolata perché non provata oltre che infondata in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata:
- accertare il diritto di credito di qui rappresentata da e per l'effetto Controparte_2 CP_1
condannare il Signor al versamento della somma che verrà accertata in corso di Parte_1
causa, oltre agli interessi maturati dal dovuto al saldo, per tutto quanto esposto in narrativa;
in via istruttoria:
- con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria e produzione di documenti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre al rimborso spese generali 15,00%, C.P.A.
4% ed IVA 22%.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8 luglio 2022, opponeva il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 597/2022 emesso dal Tribunale di Ancona su ricorso di , quale CP_1 mandataria di cessionaria del credito, per l'importo di € 286.588,75, oltre interessi e CP_2
spese del monitorio, a titolo di saldo del conto corrente con apertura di credito n. 02/02/11630 (poi divenuto n. 22/01/80534), ceduto da (incorporante Controparte_3
l'orignaria creditrice;
l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_2
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso,
a) in via preliminare, nel rito e nel merito, respingere – sulla scorta delle eccezioni di rito e di merito illustrate in narrativa – l'eventuale richiesta formulata dalla difesa di di dichiarare il CP_1
decreto ingiuntivo, oggi opposto, provvisoriamente esecutivo;
respingere, in ogni caso, detta richiesta, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
b) in via preliminare, nel rito, dichiarare, alla luce di quanto argomentato al punto 1) della narrativa,
l'improcedibilità della domanda spiegata da – quale mandataria di CP_1 Controparte_2
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ex art. 5, 1^ comma, D. Lgs. n.
Pag. 3 di 11 28/2010, così come ripristinato dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 597/2022 del 3 maggio 2022, depositato in Cancelleria il successivo 4 maggio 2022;
c) in via preliminare, nel merito, ferma la superiore eccezione in rito, accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto esposto al punto 2) della narrativa, il difetto di legittimazione passiva in capo al cessionario del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto;
d) ancora in via preliminare, nel merito, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito, senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto illustrato al punto
3) della narrativa, per violazione degli articoli 633 e 634 c.p.c. e 50 TUB, il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
e) in via principale, nel merito: ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare e dichiarare, alla luce di quanto esposto al 4^ punto della narrativa, la nullità delle clausole vessatorie sottoscritte dal Sig. ex artt. 33 e 34 Parte_1
Codice del Consumo o comunque l'inefficacia, ex art. 1341 cod. civ. e, per l'effetto,dichiarare
l'inefficacia di dette clausole;
f) ancora nel merito, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare la nullità e/o inefficacia degli addebiti di maggiori interessi debitori
e, per l'effetto, dichiarare i) l'illegittimità della pretesa creditoria azionata da – quale CP_1 mandataria di – a mezzo del procedimento monitorio R.G. 1921/2022 e che ii) nulla Controparte_2
è dovuto dal Sig. alla convenuta -opposta; Parte_1
g) in ogni caso, per tutto quanto sopra esposto, dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, privato della sua validità ed efficacia e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 597/2022 del 3 – 4 maggio 2022, oggi opposto e, per l'effetto, ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sulle proprietà dell'opponente, ponendo a carico della società opposta le relative spese;
h) in via riconvenzionale, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle avversarie pretese, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito dovesse ritenesse di accogliere le (contestate) istanze di confermando il decreto CP_1
ingiuntivo oggi opposto, condannare – per quanto illustrato al punto 6) della narrativa – la società opposta al risarcimento dei danni, in favore del Sig. di importo pari della pretesa creditoria;
Pt_1
i) in tutte le ipotesi, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver sottoscritto il contratto di apertura di conto corrente n. 02/02/11630 con la con Parte_2 sede in Mondavio (PU) per la somma di € 250.000 in data 08/04/2016 con concessione, a titolo di
Pag. 4 di 11 garanzia, di ipoteca volontaria sugli immobili dello stesso e del terzo Rosci Costruzioni srl per Pt_1
€ 500.000;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs 28/2010 quale condizione di procedibilità in materia bancaria;
- il difetto di legittimazione attiva e titolarità sostanziale in capo all'opposta essendo la CP_2 produzione agli atti del solo Foglio della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso della cessione di crediti in blocco insufficiente a dimostrare l'inclusione del credito tra quelli ceduti;
- l'invalidità del decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base di mero estratto di saldaconto, inidoneo a costituire certificazione del credito ai fini dell'art. 50 TUB;
- la nullità della clausole vessatorie contenute nel contratto di conto corrente ai sensi degli artt. 33 e
34 cod. cons. e 1341 c.c. e, in particolare, le condizioni individuate, nell'allegato “A”, ai nn. 4, 5, 8,
9, 11, 13, 15 (Condizioni generali) e ai nn. 2, 3, 4, 5 (affidamento in conto corrente); le condizioni individuate nell'allegato “B” ai numeri 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15 (sezione I), ai numeri 8, 9, 10, 11, 12,
14 (sezione II), ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 (sezione III), ai numeri 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,
18 (sezione IV); deduceva che, “per esempio”, talune incidono direttamente sulla quantificazione del saldo debitore, come le clausole relative alla modalità di approvazione degli interessi (art. 11 sezione
II), alla maturazione degli interessi (art. 2 sezione III), alla durata del contratto e al recesso;
-l'illegittima applicazione di interessi anatocisti e usurari, da provarsi in corso di causa;
-in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e contrattuale della consistente o in un'erogazione soggettivamente simulata in favore Parte_2
del in qualità di consumatore, anziché in qualità imprenditoriale – domanda su cui va radicata Pt_1
la competenza del Tribunale di Pesaro – o in un'abusiva concessione di credito in assenza di previe adeguate verifiche sulla sostenibilità del finanziamento.
2. Si costituiva la a mezzo della la quale impugnava e contestava le CP_2 CP_1
avverse eccezioni e conclusioni in quanto infondate in fatto e in diritto, concludendo come segue:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, domanda ed eccezione, così giudicare: in via preliminare di merito:
- concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cod. proc. civ. al decreto ingiuntivo opposto n.
597/2022 nei confronti del Signor non essendo l'opposizione fondata su prova scritta Parte_1
né risultando di pronta soluzione per i motivi esposti in narrativa, con concessione del termine per promuovere la procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, in via principale:
Pag. 5 di 11 - dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione e per l'effetto rigettare quest'ultima confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 597/2022, emesso dal Tribunale di Ancona per la causali di cui in narrativa;
- rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso articolata perché non provata oltre che infondata in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata:
- accertare il diritto di credito di qui rappresentata da e per l'effetto Controparte_2 CP_1
condannare il Signor al versamento della somma che verrà accertata in corso di Parte_1
causa, oltre agli interessi maturati dal dovuto al saldo, per tutto quanto esposto in narrativa;
in via istruttoria:
- con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria e produzione di documenti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre al rimborso spese generali 15,00%, C.P.A.
4% ed IVA 22%.”.
In sintesi, anche a sostegno della natura dilatoria dell'opposizione deduceva:
- l'esperibilità del procedimento di mediazione dopo la pronuncia sulla provvisoria esecutività del decreto opposto;
- la desumibilità della cessione del credito dagli allegati al contratto di cessione in blocco, già in atti dalla fase monitoria, essendo i debitori ceduti individuati mediante NDG e cognome;
- la produzione al fascicolo monitorio, su richiesta di integrazione da parte del giudice, degli estratti conto scalari e l'allegazione al fascicolo del presente fase di opposizione anche degli estratti conto capitale;
- la genericità dell'eccezione di asserita vessorietà delle clausole contenute nel contratto bancario e comunque la presenza di valida specifica sottoscrizione;
- l'infondatezza del rilievo sull'applicazione di interessi moratori e anatocistici;
- la decadenza dell'eccezione di incompetenza territoriale introdotta nella domanda riconvenzionale e l'infondatezza e carenza di prova circa l'omessa valutazione del merito creditizio da parte della
Parte_2
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assolta la condizione di procedibilità della domanda mediante tentativo di mediazione con esito negativo, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e, all'esito di istruttoria documentale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, ritualmente depositate.
Pag. 6 di 11 4. L'opposizione svolta da è infondata e va rigettata con conseguente Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi.
5. Muovendo dall'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo all'opposta vale CP_2
osservare che, ad avviso della più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità, qualora – come è nella specie – sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass., 22 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2).
Quanto al caso di specie, le condizioni richieste dall'orientamento appena richiamato appaiono soddisfatte. Infatti, l'avviso di cessione in blocco in G.U. n. 145 del 10 dicembre 2019 così individua i crediti ceduti: 1) denominati in euro;
2) derivanti da contratti bancari regolati dalla legge italiana concessi da concessi da , ora Parte_3 Controparte_3
; 3) vantati nei confronti di persone fisiche e società; 4) i cui debitori sono stati segnalati
[...]
in sofferenza presso la Centrale dei Rischi Banca d'Italia con plurimi NDG, tra cui il n. 319110.
Premesso che l'entità del debito impone alla banca la segnalazione a sofferenza in conformità alle pertinenti Istruzioni della Banca d'Italia, il menzionato NDG, quale numero identificativo univocamente riconducibile all'odierno opponente, è indicato anche nell'elenco di cui all'Allegato A al contratto di cessione sottoscritto tra e;
Controparte_3 CP_2
infatti, il documento n. 1 fasc. monitorio recante tale contratto, a pag. 21 con il n. 44 indica il nominativo ” con l'NDG 319110, il numero di contratto e la tipologia di rapporto Parte_1
corrispondenti a quello per cui è causa (22/01/80534 – apertura di credito in c/c; su cui v. coincidenza con il doc. 7 monitorio, estratto proveniente dalla banca cedente).
Pertanto, deve concludersi per la titolarità in capo a del credito azionato. CP_2
6. Va respinto, altresì, il motivo sulla violazione dell'art. 50 Tub da parte del creditore CP_2
in virtù delle considerazioni che seguono.
[...]
Per quanto, in punto di fatto, sia indubbio che la certificazione di cui al doc. 7 monitorio indichi il mero saldaconto del rapporto, l'opponente omette di considerare che, in sede di integrazione documentale nel procedimento per ingiunzione, l'odierna opposta ha depositato gli estratti conto scalari del rapporto;
inoltre, in fase di merito ha ulteriormente depositato gli estratti conto capitale.
Documentazione, tutta, in relazione alla quale l'opponente non ha preso specifica posizione, non potendo perciò dedurre l'omessa prova del credito.
Pag. 7 di 11 Invero, è noto in via generale che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che il ricorrente in monitorio formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. Cass., Sez. VI, 28 maggio
2019, ord. n. 14486; tra le tante conformi, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20613).
Con più specifico riferimento al caso di specie, inoltre, “nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640/2018; cass., n. 15148/2018; Cass., n. 34812/2021)” (Cass., 23 gennaio 2023, n. 1892, in motivazione).
Nella specie, pur a fronte della produzione degli estratti conto – comprovanti l'andamento del rapporto – gli opponenti non hanno formulato specifiche censure sull'andamento del rapporto, secondo quanto nel prosieguo si dirà, con la conseguenza che il credito deve ritenersi provato.
6.1. Più in particolare, è generico e come tale inammissibile il motivo di opposizione relativo all'applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Il tenore del motivo – come formulato in citazione e non più specificamente articolato in corso di causa – è il seguente:
“parte opponente deduce l'anatocismo applicato dalla controparte, per maggiori interessi debitori, nonché la previsione di interessi usurari, come meglio si proverà in corso di causa.
Le pattuizioni contenute nel contratto sono, pertanto, illegittime.
Si rileva, tra l'altro, che la controparte, nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ad avere richiesto una somma già comprensiva di interessi, chieda il pagamento di ulteriori interessi moratori dalle scadenze al saldo, interessi già ingiunti nel decreto, come da domanda”.
Per quanto concerne il rapporto contrattuale, va rilevato che il contratto di apertura di credito per atto
Notaio , rep. 122441 racc. 32770, reca all'Allegato B le condizioni del conto corrente di Per_1
appoggio (v. doc. 6 monitorio);; in particolare, alla Sezione II – Contratto di conto corrente, art. 9, oltre ad essere previsto il regime di regolamentazione degli interessi in dare ed avere – legittimamente regolati con identica periodicità –, è stabilito che il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva
Pag. 8 di 11 del conto produce interessi di mora nella misura applicata alla cessazione del rapporto inoltre, alla
Sezione III – Affidamenti in conto corrente, art. 3, è previsto che, ferma la vigenza del menzionato art. 9, al recesso della banca dall'apertura di credito è dovuto dal correntista il pagamento dell'utilizzato e degli interessi maturati.
Stante la revoca dell'apertura di credito (doc. 10 monitorio), risulta legittima la produzione di interessi di mora sul saldo del conto corrente.
Sotto altro profilo, è generica e inammissibile anche la censura relativa all'usurarietà degli interessi moratori.
Invero, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”
(Cass., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597).
Nel caso di specie, difetta ogni riferimento negli atti di parte alle pattuizioni concordate in contratto in merito alla misura degli interessi moratori, così come al tasso soglia vigente pro tempore. Del pari carente è l'allegazione prima ancora che la dimostrazione – certamente consentita all'opponente, in quanto a conoscenza delle pattuizioni negoziali e delle movimentazioni del conto sulla base della produzione documentale compiuta dall'opposta – del fatto che la somma azionata in pagamento sia comprensiva di interessi moratori usurari.
Ne segue che l'opponente non ha adeguatamente assolto all'onere su di sé gravante di formulare uno specifico motivo di opposizione sul punto.
7. Anche l'eccezione relativa alla presenza di clausole vessatorie nel contratto, tanto ai sensi del Codice del consumo quanto a mente dell'art. 1341 c.c., va disattesa per le considerazioni che seguono.
Va premesso in fatto che il contratto di apertura di credito in conto corrente da cui è maturato il debito azionato in monitorio è redatto per atto notarile del 15 aprile 2016 Notaio , rep. 122441 racc. Per_1
32770, che reca specifiche pattuizioni relative al rapporto negoziale (doc. 6 monitorio).
Per quanto non ivi espressamente disciplinato, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera di apertura di conto corrente di corrispondena e relativo capitolato, allegati B e C, che l'opponente ha dichiarato “di ben conoscere, per averne avuto copia in precedenza”; così testualmente art. 2 del contratto.
Pag. 9 di 11 Più specificamente, ai sensi del medesimo art. 2 è elencata una serie di clausole contenute nei menzionati Allegati B e C, che il correntista opponente ha dichiarato di accettare e approvare specificamente.
Ora, ad avviso di questo giudice è in primo luogo inconferente nella presente sede il richiamo che l'opponente ha effettuato in corso di causa ai principi sanciti da Cass., SS.UU. n. 9479/2023; trattasi di giurisprudenza relativa ai controlli officiosi dovuti dal giudice, anche dell'esecuzione, in ipotesi di mancata opposizione a decreto ingiuntivo perciò divenuto definitivo. Ipotesi, con ogni evidenza, diversa dalla presente, in cui si esamina l'opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente promossa dall'ingiunto.
Ciò detto, va altresì esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'inefficacia sancita dall'art. 1341 c.c. per le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti. Trattasi nella specie di contratto redatto per atto notarile, elemento questo che rende inapplicabile la disposizione al caso in esame, anche in considerazione del fatto che le condizioni effettivamente predisposte mediante moduli precompilati dalla banca sono state espressamente richiamate e approvate nel contratto notarile stesso.
Venendo alla vessatorietà eccepita dal ai sensi del Codice del consumo, vale osservare che il Pt_1 motivo di opposizione è oltremodo generico, laddove si limita a sostenere che “quasi tutte” le clausole contrattuali sono vessatorie e non esplicita le ragioni di tale vessatorietà, limitandosi a richiamare gli articoli del contratto in cui esse sono pattuite.
Del pari generico è il riferimento compiuto alle norme del codice del consumo, la cui violazione non viene esplicitata in relazione al caso concreto con riferimento alle specifiche pattuizioni negoziali oggetto di causa.
In ogni caso, non emergono profili di vessatorietà in relazione alle clausole negoziali rilevanti ai fini dell'ingiunzione di pagamento. Con riferimento alle uniche clausole che l'opponente deduce come specificamente pertinenti alla quantificazione del saldo debitore (art. 11 Sezione II e art. 2 Sezione
III), non sussiste vessatorietà in quanto, rispettivamente: 1) l'art. 11 Sezione II appare invero riferito alla approvazione dell'estratto conto, non risultando peraltro in concreto dedotta l'annotazione di movimentazioni errate;
2) la regolazione degli interessi appare contenuta nell'art. 9, Sez. II, privo di vessatorietà in quanto, da una parte, non sussiste un simile controllo in relazione agli interessi corrispettivi e, dall'altra, quelli moratori alla scadenza del rapporto appaiono conformi al tenore dell'art. 33, lett. f), cod. cons., essendo previsti in misura pari all'ultimo interesse corrispettivo praticato;
3) l'art. 2 Sez. III si limita a prevedere l'applicazione degli interessi nella misura pattuita, salva la pattuizione di pari periodicità tra interessi attivi e passivi e la produzione di interessi di mora nella misura vigente alla data di chiusura del conto, clausola di per sé pienamente legittima.
Pag. 10 di 11 8. Da ultimo, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'opposta in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria svolta dall'opponente, con la premessa che trattasi di questione di puro diritto che, in quanto tale, non impone di sollevare il contraddittorio tra le parti ex art. 101 comma secondo c.p.c. (v. su tale ultimo aspetto Appello Ancona, 25 agosto 2022, n. 1090 e, in essa richiamata, Cass., 5 maggio 2021, n. 11724; v. altresì Cass., n. 31071/2019).
Invero, con tale domanda si intende far valere la responsabilità della quale originaria Parte_2
creditrice poi fusa per incorporazione nel , a sua volta Controparte_3 cedente il credito all'odierna opposta.
Posto che la mera cessione del credito è fattispecie diversa dalla cessione del contratto e che nella prima si trasferisce al cessionario soltanto il diritto di credito, eventuali profili di responsabilità rivenienti dal rapporto contrattuale – in quanto afferenti a pretese violazioni di regole di condotta e non regole di validità del contratto (distinzione su cui v. per tutte Cass., SS.UU., nn. 26724 e 26725 del 2007) – devono essere fatti valere nei confronti della banca cui tali violazioni vengono imputate, non potendo trovare ingresso nel giudizio che vede come controparte la cessionaria del credito.
9. Alla luce di tutto quanto precede, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
10. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo – in via equitativa, in misura di poco superiore ai minimi tabellari, congrui in ragione delle questioni esaminate e della prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento – avendo riguardo al valore della domanda (euro 286.588,75) e ai relativi parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG. n. 3218/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'opposizione svolta da contro in qualità di mandataria Parte_1 CP_1
di Controparte_2
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 597/2022 emesso dal Tribunale di Ancona, che, visto l'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna alla refusione in favore di quale mandataria di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi Controparte_2
professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15%, Iva, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso Ancona, 3 maggio 2025 Il Giudice
Andrea Marani
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3218 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Senigallia (AN), Via G. Marchetti n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Marco Lanari, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
(P.I. ), quale mandataria di (P.I. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria n. 24, presso lo studio dell'Avv. Antonella
Cicenia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c.. E pertanto:
- PER PARTE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, per i motivi di fatto e di diritto riportati in tutti gli atti di causa,
a) in via preliminare, nel rito, previa revoca dell'ordinanza del 9 settembre 2024, rimettere la presente causa in istruttoria, affinché si possa procedere all'assunzione delle istanze istruttorie non ammesse, formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 15 gennaio 2024;
Pag. 1 di 11 b) in via preliminare, nel merito, dichiarare, alla luce di quanto argomentato al punto 1) dell'atto di citazione, la nullità delle clausole vessatorie ex artt. 33 e 34 del Codice del Consumo e/o inefficacia delle stesse, ex art. 1341 cod. civ. del contratto di apertura di credito in conto corrente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) ancora in via preliminare, nel merito, ferma la superiore eccezione, accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto esposto al punto 3) dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione passiva in capo al cessionario del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto;
d) ancora in via preliminare, nel merito, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito, senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto illustrato al punto
4) della narrativa dell'atto di citazione, che il decreto ingiuntivo è stato emesso in violazione degli articoli 633 e 634 c.p.c. e 50 TUB e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge e di ragione;
e) in via principale, nel merito: ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare e dichiarare, alla luce di quanto esposto al 5^ punto della narrativa dell'atto di citazione, la nullità delle clausole vessatorie sottoscritte dal Sig. Parte_1
ex artt. 33 e 34 Codice del Consumo o, comunque, l'inefficacia, ex art. 1341 cod. civ. e, per
[...]
l'effetto, dichiarare l'inefficacia di dette clausole;
f) ancora nel merito, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare la nullità e/o inefficacia degli addebiti di maggiori interessi debitori
e, per l'effetto, dichiarare i) l'illegittimità della pretesa creditoria azionata da – quale CP_1 mandataria di – a mezzo del procedimento monitorio R.G. 1921/2022 e che ii) nulla Controparte_2
è dovuto dal Sig. alla convenuta - opposta;
Parte_1
g) in ogni caso, per tutto quanto sopra esposto, dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, privato della sua validità ed efficacia e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 597/2022 del 3 – 4 maggio 2022, oggi opposto e, per l'effetto, ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sulle proprietà dell'opponente, ponendo a carico della società opposta le relative spese;
h) in via riconvenzionale, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle avversarie pretese, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito dovesse ritenesse di accogliere le (contestate) istanze di confermando il decreto CP_1
ingiuntivo oggi opposto, condannare – per quanto illustrato al punto 6) della narrativa dell'atto di citazione – la società opposta al risarcimento dei danni, in favore del Sig. di importo pari Pt_1
della pretesa creditoria;
i) in tutte le ipotesi, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
Pag. 2 di 11 - PER PARTE OPPOSTA:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, domanda ed eccezione, così giudicare: nel merito, in via principale:
− dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione e per l'effeo rigeare quest'ultima confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 597/2022, emesso dal Tribunale di Ancona per la causali di cui in narrativa;
− rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso articolata perché non provata oltre che infondata in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata:
- accertare il diritto di credito di qui rappresentata da e per l'effetto Controparte_2 CP_1
condannare il Signor al versamento della somma che verrà accertata in corso di Parte_1
causa, oltre agli interessi maturati dal dovuto al saldo, per tutto quanto esposto in narrativa;
in via istruttoria:
- con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria e produzione di documenti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre al rimborso spese generali 15,00%, C.P.A.
4% ed IVA 22%.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8 luglio 2022, opponeva il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 597/2022 emesso dal Tribunale di Ancona su ricorso di , quale CP_1 mandataria di cessionaria del credito, per l'importo di € 286.588,75, oltre interessi e CP_2
spese del monitorio, a titolo di saldo del conto corrente con apertura di credito n. 02/02/11630 (poi divenuto n. 22/01/80534), ceduto da (incorporante Controparte_3
l'orignaria creditrice;
l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_2
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso,
a) in via preliminare, nel rito e nel merito, respingere – sulla scorta delle eccezioni di rito e di merito illustrate in narrativa – l'eventuale richiesta formulata dalla difesa di di dichiarare il CP_1
decreto ingiuntivo, oggi opposto, provvisoriamente esecutivo;
respingere, in ogni caso, detta richiesta, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
b) in via preliminare, nel rito, dichiarare, alla luce di quanto argomentato al punto 1) della narrativa,
l'improcedibilità della domanda spiegata da – quale mandataria di CP_1 Controparte_2
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ex art. 5, 1^ comma, D. Lgs. n.
Pag. 3 di 11 28/2010, così come ripristinato dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 597/2022 del 3 maggio 2022, depositato in Cancelleria il successivo 4 maggio 2022;
c) in via preliminare, nel merito, ferma la superiore eccezione in rito, accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto esposto al punto 2) della narrativa, il difetto di legittimazione passiva in capo al cessionario del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto;
d) ancora in via preliminare, nel merito, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito, senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto illustrato al punto
3) della narrativa, per violazione degli articoli 633 e 634 c.p.c. e 50 TUB, il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
e) in via principale, nel merito: ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare e dichiarare, alla luce di quanto esposto al 4^ punto della narrativa, la nullità delle clausole vessatorie sottoscritte dal Sig. ex artt. 33 e 34 Parte_1
Codice del Consumo o comunque l'inefficacia, ex art. 1341 cod. civ. e, per l'effetto,dichiarare
l'inefficacia di dette clausole;
f) ancora nel merito, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca rinuncia alle stesse, accertare la nullità e/o inefficacia degli addebiti di maggiori interessi debitori
e, per l'effetto, dichiarare i) l'illegittimità della pretesa creditoria azionata da – quale CP_1 mandataria di – a mezzo del procedimento monitorio R.G. 1921/2022 e che ii) nulla Controparte_2
è dovuto dal Sig. alla convenuta -opposta; Parte_1
g) in ogni caso, per tutto quanto sopra esposto, dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, privato della sua validità ed efficacia e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 597/2022 del 3 – 4 maggio 2022, oggi opposto e, per l'effetto, ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sulle proprietà dell'opponente, ponendo a carico della società opposta le relative spese;
h) in via riconvenzionale, ferme le superiori eccezioni di rito e di merito e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle avversarie pretese, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito dovesse ritenesse di accogliere le (contestate) istanze di confermando il decreto CP_1
ingiuntivo oggi opposto, condannare – per quanto illustrato al punto 6) della narrativa – la società opposta al risarcimento dei danni, in favore del Sig. di importo pari della pretesa creditoria;
Pt_1
i) in tutte le ipotesi, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver sottoscritto il contratto di apertura di conto corrente n. 02/02/11630 con la con Parte_2 sede in Mondavio (PU) per la somma di € 250.000 in data 08/04/2016 con concessione, a titolo di
Pag. 4 di 11 garanzia, di ipoteca volontaria sugli immobili dello stesso e del terzo Rosci Costruzioni srl per Pt_1
€ 500.000;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs 28/2010 quale condizione di procedibilità in materia bancaria;
- il difetto di legittimazione attiva e titolarità sostanziale in capo all'opposta essendo la CP_2 produzione agli atti del solo Foglio della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso della cessione di crediti in blocco insufficiente a dimostrare l'inclusione del credito tra quelli ceduti;
- l'invalidità del decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base di mero estratto di saldaconto, inidoneo a costituire certificazione del credito ai fini dell'art. 50 TUB;
- la nullità della clausole vessatorie contenute nel contratto di conto corrente ai sensi degli artt. 33 e
34 cod. cons. e 1341 c.c. e, in particolare, le condizioni individuate, nell'allegato “A”, ai nn. 4, 5, 8,
9, 11, 13, 15 (Condizioni generali) e ai nn. 2, 3, 4, 5 (affidamento in conto corrente); le condizioni individuate nell'allegato “B” ai numeri 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15 (sezione I), ai numeri 8, 9, 10, 11, 12,
14 (sezione II), ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 (sezione III), ai numeri 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,
18 (sezione IV); deduceva che, “per esempio”, talune incidono direttamente sulla quantificazione del saldo debitore, come le clausole relative alla modalità di approvazione degli interessi (art. 11 sezione
II), alla maturazione degli interessi (art. 2 sezione III), alla durata del contratto e al recesso;
-l'illegittima applicazione di interessi anatocisti e usurari, da provarsi in corso di causa;
-in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e contrattuale della consistente o in un'erogazione soggettivamente simulata in favore Parte_2
del in qualità di consumatore, anziché in qualità imprenditoriale – domanda su cui va radicata Pt_1
la competenza del Tribunale di Pesaro – o in un'abusiva concessione di credito in assenza di previe adeguate verifiche sulla sostenibilità del finanziamento.
2. Si costituiva la a mezzo della la quale impugnava e contestava le CP_2 CP_1
avverse eccezioni e conclusioni in quanto infondate in fatto e in diritto, concludendo come segue:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, domanda ed eccezione, così giudicare: in via preliminare di merito:
- concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cod. proc. civ. al decreto ingiuntivo opposto n.
597/2022 nei confronti del Signor non essendo l'opposizione fondata su prova scritta Parte_1
né risultando di pronta soluzione per i motivi esposti in narrativa, con concessione del termine per promuovere la procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, in via principale:
Pag. 5 di 11 - dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione e per l'effetto rigettare quest'ultima confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 597/2022, emesso dal Tribunale di Ancona per la causali di cui in narrativa;
- rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso articolata perché non provata oltre che infondata in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata:
- accertare il diritto di credito di qui rappresentata da e per l'effetto Controparte_2 CP_1
condannare il Signor al versamento della somma che verrà accertata in corso di Parte_1
causa, oltre agli interessi maturati dal dovuto al saldo, per tutto quanto esposto in narrativa;
in via istruttoria:
- con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria e produzione di documenti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre al rimborso spese generali 15,00%, C.P.A.
4% ed IVA 22%.”.
In sintesi, anche a sostegno della natura dilatoria dell'opposizione deduceva:
- l'esperibilità del procedimento di mediazione dopo la pronuncia sulla provvisoria esecutività del decreto opposto;
- la desumibilità della cessione del credito dagli allegati al contratto di cessione in blocco, già in atti dalla fase monitoria, essendo i debitori ceduti individuati mediante NDG e cognome;
- la produzione al fascicolo monitorio, su richiesta di integrazione da parte del giudice, degli estratti conto scalari e l'allegazione al fascicolo del presente fase di opposizione anche degli estratti conto capitale;
- la genericità dell'eccezione di asserita vessorietà delle clausole contenute nel contratto bancario e comunque la presenza di valida specifica sottoscrizione;
- l'infondatezza del rilievo sull'applicazione di interessi moratori e anatocistici;
- la decadenza dell'eccezione di incompetenza territoriale introdotta nella domanda riconvenzionale e l'infondatezza e carenza di prova circa l'omessa valutazione del merito creditizio da parte della
Parte_2
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assolta la condizione di procedibilità della domanda mediante tentativo di mediazione con esito negativo, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e, all'esito di istruttoria documentale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, ritualmente depositate.
Pag. 6 di 11 4. L'opposizione svolta da è infondata e va rigettata con conseguente Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi.
5. Muovendo dall'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo all'opposta vale CP_2
osservare che, ad avviso della più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità, qualora – come è nella specie – sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass., 22 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2).
Quanto al caso di specie, le condizioni richieste dall'orientamento appena richiamato appaiono soddisfatte. Infatti, l'avviso di cessione in blocco in G.U. n. 145 del 10 dicembre 2019 così individua i crediti ceduti: 1) denominati in euro;
2) derivanti da contratti bancari regolati dalla legge italiana concessi da concessi da , ora Parte_3 Controparte_3
; 3) vantati nei confronti di persone fisiche e società; 4) i cui debitori sono stati segnalati
[...]
in sofferenza presso la Centrale dei Rischi Banca d'Italia con plurimi NDG, tra cui il n. 319110.
Premesso che l'entità del debito impone alla banca la segnalazione a sofferenza in conformità alle pertinenti Istruzioni della Banca d'Italia, il menzionato NDG, quale numero identificativo univocamente riconducibile all'odierno opponente, è indicato anche nell'elenco di cui all'Allegato A al contratto di cessione sottoscritto tra e;
Controparte_3 CP_2
infatti, il documento n. 1 fasc. monitorio recante tale contratto, a pag. 21 con il n. 44 indica il nominativo ” con l'NDG 319110, il numero di contratto e la tipologia di rapporto Parte_1
corrispondenti a quello per cui è causa (22/01/80534 – apertura di credito in c/c; su cui v. coincidenza con il doc. 7 monitorio, estratto proveniente dalla banca cedente).
Pertanto, deve concludersi per la titolarità in capo a del credito azionato. CP_2
6. Va respinto, altresì, il motivo sulla violazione dell'art. 50 Tub da parte del creditore CP_2
in virtù delle considerazioni che seguono.
[...]
Per quanto, in punto di fatto, sia indubbio che la certificazione di cui al doc. 7 monitorio indichi il mero saldaconto del rapporto, l'opponente omette di considerare che, in sede di integrazione documentale nel procedimento per ingiunzione, l'odierna opposta ha depositato gli estratti conto scalari del rapporto;
inoltre, in fase di merito ha ulteriormente depositato gli estratti conto capitale.
Documentazione, tutta, in relazione alla quale l'opponente non ha preso specifica posizione, non potendo perciò dedurre l'omessa prova del credito.
Pag. 7 di 11 Invero, è noto in via generale che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che il ricorrente in monitorio formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. Cass., Sez. VI, 28 maggio
2019, ord. n. 14486; tra le tante conformi, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20613).
Con più specifico riferimento al caso di specie, inoltre, “nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640/2018; cass., n. 15148/2018; Cass., n. 34812/2021)” (Cass., 23 gennaio 2023, n. 1892, in motivazione).
Nella specie, pur a fronte della produzione degli estratti conto – comprovanti l'andamento del rapporto – gli opponenti non hanno formulato specifiche censure sull'andamento del rapporto, secondo quanto nel prosieguo si dirà, con la conseguenza che il credito deve ritenersi provato.
6.1. Più in particolare, è generico e come tale inammissibile il motivo di opposizione relativo all'applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Il tenore del motivo – come formulato in citazione e non più specificamente articolato in corso di causa – è il seguente:
“parte opponente deduce l'anatocismo applicato dalla controparte, per maggiori interessi debitori, nonché la previsione di interessi usurari, come meglio si proverà in corso di causa.
Le pattuizioni contenute nel contratto sono, pertanto, illegittime.
Si rileva, tra l'altro, che la controparte, nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ad avere richiesto una somma già comprensiva di interessi, chieda il pagamento di ulteriori interessi moratori dalle scadenze al saldo, interessi già ingiunti nel decreto, come da domanda”.
Per quanto concerne il rapporto contrattuale, va rilevato che il contratto di apertura di credito per atto
Notaio , rep. 122441 racc. 32770, reca all'Allegato B le condizioni del conto corrente di Per_1
appoggio (v. doc. 6 monitorio);; in particolare, alla Sezione II – Contratto di conto corrente, art. 9, oltre ad essere previsto il regime di regolamentazione degli interessi in dare ed avere – legittimamente regolati con identica periodicità –, è stabilito che il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva
Pag. 8 di 11 del conto produce interessi di mora nella misura applicata alla cessazione del rapporto inoltre, alla
Sezione III – Affidamenti in conto corrente, art. 3, è previsto che, ferma la vigenza del menzionato art. 9, al recesso della banca dall'apertura di credito è dovuto dal correntista il pagamento dell'utilizzato e degli interessi maturati.
Stante la revoca dell'apertura di credito (doc. 10 monitorio), risulta legittima la produzione di interessi di mora sul saldo del conto corrente.
Sotto altro profilo, è generica e inammissibile anche la censura relativa all'usurarietà degli interessi moratori.
Invero, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”
(Cass., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597).
Nel caso di specie, difetta ogni riferimento negli atti di parte alle pattuizioni concordate in contratto in merito alla misura degli interessi moratori, così come al tasso soglia vigente pro tempore. Del pari carente è l'allegazione prima ancora che la dimostrazione – certamente consentita all'opponente, in quanto a conoscenza delle pattuizioni negoziali e delle movimentazioni del conto sulla base della produzione documentale compiuta dall'opposta – del fatto che la somma azionata in pagamento sia comprensiva di interessi moratori usurari.
Ne segue che l'opponente non ha adeguatamente assolto all'onere su di sé gravante di formulare uno specifico motivo di opposizione sul punto.
7. Anche l'eccezione relativa alla presenza di clausole vessatorie nel contratto, tanto ai sensi del Codice del consumo quanto a mente dell'art. 1341 c.c., va disattesa per le considerazioni che seguono.
Va premesso in fatto che il contratto di apertura di credito in conto corrente da cui è maturato il debito azionato in monitorio è redatto per atto notarile del 15 aprile 2016 Notaio , rep. 122441 racc. Per_1
32770, che reca specifiche pattuizioni relative al rapporto negoziale (doc. 6 monitorio).
Per quanto non ivi espressamente disciplinato, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera di apertura di conto corrente di corrispondena e relativo capitolato, allegati B e C, che l'opponente ha dichiarato “di ben conoscere, per averne avuto copia in precedenza”; così testualmente art. 2 del contratto.
Pag. 9 di 11 Più specificamente, ai sensi del medesimo art. 2 è elencata una serie di clausole contenute nei menzionati Allegati B e C, che il correntista opponente ha dichiarato di accettare e approvare specificamente.
Ora, ad avviso di questo giudice è in primo luogo inconferente nella presente sede il richiamo che l'opponente ha effettuato in corso di causa ai principi sanciti da Cass., SS.UU. n. 9479/2023; trattasi di giurisprudenza relativa ai controlli officiosi dovuti dal giudice, anche dell'esecuzione, in ipotesi di mancata opposizione a decreto ingiuntivo perciò divenuto definitivo. Ipotesi, con ogni evidenza, diversa dalla presente, in cui si esamina l'opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente promossa dall'ingiunto.
Ciò detto, va altresì esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'inefficacia sancita dall'art. 1341 c.c. per le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti. Trattasi nella specie di contratto redatto per atto notarile, elemento questo che rende inapplicabile la disposizione al caso in esame, anche in considerazione del fatto che le condizioni effettivamente predisposte mediante moduli precompilati dalla banca sono state espressamente richiamate e approvate nel contratto notarile stesso.
Venendo alla vessatorietà eccepita dal ai sensi del Codice del consumo, vale osservare che il Pt_1 motivo di opposizione è oltremodo generico, laddove si limita a sostenere che “quasi tutte” le clausole contrattuali sono vessatorie e non esplicita le ragioni di tale vessatorietà, limitandosi a richiamare gli articoli del contratto in cui esse sono pattuite.
Del pari generico è il riferimento compiuto alle norme del codice del consumo, la cui violazione non viene esplicitata in relazione al caso concreto con riferimento alle specifiche pattuizioni negoziali oggetto di causa.
In ogni caso, non emergono profili di vessatorietà in relazione alle clausole negoziali rilevanti ai fini dell'ingiunzione di pagamento. Con riferimento alle uniche clausole che l'opponente deduce come specificamente pertinenti alla quantificazione del saldo debitore (art. 11 Sezione II e art. 2 Sezione
III), non sussiste vessatorietà in quanto, rispettivamente: 1) l'art. 11 Sezione II appare invero riferito alla approvazione dell'estratto conto, non risultando peraltro in concreto dedotta l'annotazione di movimentazioni errate;
2) la regolazione degli interessi appare contenuta nell'art. 9, Sez. II, privo di vessatorietà in quanto, da una parte, non sussiste un simile controllo in relazione agli interessi corrispettivi e, dall'altra, quelli moratori alla scadenza del rapporto appaiono conformi al tenore dell'art. 33, lett. f), cod. cons., essendo previsti in misura pari all'ultimo interesse corrispettivo praticato;
3) l'art. 2 Sez. III si limita a prevedere l'applicazione degli interessi nella misura pattuita, salva la pattuizione di pari periodicità tra interessi attivi e passivi e la produzione di interessi di mora nella misura vigente alla data di chiusura del conto, clausola di per sé pienamente legittima.
Pag. 10 di 11 8. Da ultimo, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'opposta in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria svolta dall'opponente, con la premessa che trattasi di questione di puro diritto che, in quanto tale, non impone di sollevare il contraddittorio tra le parti ex art. 101 comma secondo c.p.c. (v. su tale ultimo aspetto Appello Ancona, 25 agosto 2022, n. 1090 e, in essa richiamata, Cass., 5 maggio 2021, n. 11724; v. altresì Cass., n. 31071/2019).
Invero, con tale domanda si intende far valere la responsabilità della quale originaria Parte_2
creditrice poi fusa per incorporazione nel , a sua volta Controparte_3 cedente il credito all'odierna opposta.
Posto che la mera cessione del credito è fattispecie diversa dalla cessione del contratto e che nella prima si trasferisce al cessionario soltanto il diritto di credito, eventuali profili di responsabilità rivenienti dal rapporto contrattuale – in quanto afferenti a pretese violazioni di regole di condotta e non regole di validità del contratto (distinzione su cui v. per tutte Cass., SS.UU., nn. 26724 e 26725 del 2007) – devono essere fatti valere nei confronti della banca cui tali violazioni vengono imputate, non potendo trovare ingresso nel giudizio che vede come controparte la cessionaria del credito.
9. Alla luce di tutto quanto precede, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
10. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo – in via equitativa, in misura di poco superiore ai minimi tabellari, congrui in ragione delle questioni esaminate e della prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento – avendo riguardo al valore della domanda (euro 286.588,75) e ai relativi parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG. n. 3218/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'opposizione svolta da contro in qualità di mandataria Parte_1 CP_1
di Controparte_2
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 597/2022 emesso dal Tribunale di Ancona, che, visto l'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna alla refusione in favore di quale mandataria di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi Controparte_2
professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15%, Iva, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso Ancona, 3 maggio 2025 Il Giudice
Andrea Marani
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