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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RA RO, TO
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valle Cannobina - Via Provinciale Lunecco N.9 28827 Valle Cannobina VB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 44/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 1
e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 78 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza pubblica del 16/2/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 747/2024), promosso dal sig.
Rappresentante_1, già socio, rappresentante legale e liquidatore di Ricorrente_1 Srl contro la sentenza della C.G.T. di 1°grado di Verbania, Sez. 1^, n. 44 del 28/6/2024, in materia di avvisi di accertamento IMU e
TASI per l'anno d'imposta 2018.
Il Comune di Valle Cannobina (Prov. V.C.O.) notificava al sig. Rappresentante_1, in qualità di liquidatore della cessata SRL Ricorrente_1, n. 2 separati accertamenti ai fini IMU e TASI, relativi all'anno d'imposta 2018.
Tali accertamenti venivano impugnati dalla cit. CI con distinti ricorsi giurisdizionali, poi, riuniti dalla C.
G.T. di Verbania.
Con l'accertamento IMU, il cit. Comune pretendeva euro 38.960 a titolo di tributo, euro 2.804 a titolo d'interessi, euro 11.688 per sanzioni pecuniarie amministrative ed euro 9 per spese di notifica, per complessivi euro 53.461.
Con l'accertamento TASI veniva chiesto al cit. sig. Rappresentante_1 il versamento complessivo (tributo, interessi e sanzioni) di euro 12.440.
Il sig. Rappresentante_1, già liquidatore della Srl Ricorrente_1, ricorreva in sede giurisdizionale e instava per l'annullamento degli avvisi di accertamento sulla base di due distinti motivi :
1) invalidità della notifica, perché i due citati accertamenti non avrebbero dovuto essere recapitati al liquidatore della società Ricorrente_1, estinta e cancellata dal registro delle imprese al momento delle notificazioni.
Di conseguenza, per il Ricorrente, essi sono nulli poiché inviati ad un soggetto, Rappresentante_1, non più legittimato a riceverli per aver ormai cessato la funzione per la quale era stato designato;
2) decadenza dalla pretesa tributaria in quanto gli avvisi impugnati andavano notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, ovvero entro il 31/12/2023, mentre, nel caso di specie, la notifica è avvenuta il 22/2/2024.
Il Comune di Valle Cannobina, costituitosi in giudizio, replicava ai motivi di ricorso avversari, precisando :
a) che il signor Rappresentante_1, oltre a rivestire la carica di liquidatore della società Ricorrente_1 s.r.l., è stato socio della medesima dal 15/1/2003 al 10/12/2020 ;
b) che la Srl Ricorrente_1 ha cessato la propria attività il 30/12/2020.
Pertanto, i cinque anni per notificare gli accertamenti non erano affatto decorsi alla data della notifica del
22/02/2024 ;
c) che tra i “Rappresentanti della società”, figura il Sig. Rappresentante_1 sia come liquidatore, dal 10/12/2020 al 30/12/2020, sia come Rappresentante legale, negoziale o di fatto già da molti anni, prima della liquidazione della CI;
d) quanto all'eccepita decadenza dalle azioni accertatrici, il Comune richiamava il disposto dell'art 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296, secondo cui “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” e che “la disciplina ordinaria di decadenza del potere impositivo...ha subito modifiche durante il periodo emergenziale legato alla pandemia Covid-19”.
Relativamente all'anno d'imposta 2018, il termine per emettere accertamenti in rettifica, scadeva il
25/3/2024.
Ne consegue, secondo la Resistente, la piena validità ed efficacia della notifica degli atti impositivi, considerato che gli essi risultano notificati in data 22/2/2024 e cioè prima del 25/3/2024 (termine finale comprensibile della proroga di 85 gg. dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19) .
Chiedeva il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
La C.G.T. di Verbania, previa riunione delle vertenze in materia di IMU e di TASI, rigettava i ricorsi per i seguenti motivi :
1) in ordine alla ricevibilità degli atti del Comune, richiamava la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “ nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, viene meno il suo potere di rappresentanza dell'ente estinto e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del D.P.R. N. 602 del 1973 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società
costituisce mero presupposto” (Cass. 19/11/2019 n. 29969) ed, ancora che
"Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta,
se notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del
1973
per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacchè, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e pertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente" a seconda che, 'pendente la società, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali" (Cassazione civile, Sezione V, Ordinanza n. 753 del 9 gennaio 2024).
Il Giudice adito, concludeva, alla luce degli atti processuali sulla piena validità ed efficacia della notifica degli atti impositivi impugnati;
circa la prospettata decadenza del Comune di emettere gli accertamenti, che non v'era stata alcuna decadenza alla luce della legge ordinaria (entro il 31/12 del 5^ anno...), integrata dall'ulteriore termine di
85 gg a seguito della normativa emergenziale per Covid- 19.
Contro detta sentenza interponeva appello il sig. Rappresentante_1, quale liquidatore di Ricorrente_1, riproponendo le stesse eccezioni non accolte dal Giudice di I^ grado, con le seguenti novità :
A) che il sig. Rappresentante_1 asserisce di “non risulta essere mai stato socio della società Ricorrente_1 S.R.L.
come riscontrabile dalla visura camerale “STORIA DELLE PARTECIPAZIONI” (allegato 2) e dalla visura camerale “TRASFERIMENTI DI QUOTE” della Ricorrente_1 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (allegato 3)” ;
B) in tema di proroga dei termini per effettuare gli accertamenti, che “la disparità di trattamento in questione è stata ulteriormente argomentata anche nella recentissima Sentenza
n. 474/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Latina Sezione 3 depositata il 2 maggio 2024
(allegato 4) che dopo un'attenta ed approfondita analisi conclude con una tesi opposta, affermando: “Alla luce del quadro complessivo e vista in questi termini, la teoria della proroga “generalizzata”, che si estende a cascata sugli anni successivi, appare irragionevole e illogica”.
Chiedeva la riforma integrale della sentenza di I^ grado e vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva in appello Parte Resistente con controdeduzioni.
Con esse, il Comune reputava inammissibile la presentazione, da parte dell'appellante, della nuova documentazione (gli allegati nn. 2 e 3 della Camera di Commercio) in appello, quando era per lui possibile farlo nel corso del giudizio di I^ grado;
che, comunque, “nessuna incertezza appare rinvenirsi nella ricostruzione dei giudici di prime cure, i quali hanno tenuto conto delle risultanze prodotte da questa difesa, ovverosia estrazione dati anagrafici della società da Agenzia della Entrate, dalla quale, nella sezione “Rappresentanti della società”, il Sig. Rappresentante_1 figura sia come liquidatore dal 10/12/2020 al 30/12/2020 sia come Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore, dal
30/04/2015 al 10/12/2020”.
Quanto alla proroga dei termini, si riportava alla sentenza di I^ grado.
Chiedeva il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza di I^ grado e la vittoria delle spese del grado.
Terminata la relazione;
sentiti i rappresentanti delle Parti;
conclusa la discussione in camera di consiglio
; la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 1^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per quanto segue.
Senza necessità di addentrarsi sul fatto che il sig. Rappresentante_1 fosse oppure no socio o, addirittura, rappresentante legale, dell'estinta Srl Ricorrente_1, le norme del Codice Civile, la dottrina e la giurisprudenza in materia di diritto commerciale e societario, ritengono, pacificamente, che l'effetto dell'estinzione della società si produce solo decorsi cinque anni dalla data di cancellazione dal registro delle imprese.
Di conseguenza, l'avviso di accertamento emesso a una società “estinta”, purché, come nel caso in esame, entro i cinque anni - e per l'anno d'imposta 2018, il termine per emettere accertamenti in rettifica, scadeva il 25/3/2024, comprensibile della proroga di 85 gg. dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, e le notifiche degli atti del Comune di Valle Cannobina, come pacificamente risulta, avvennero in data
22/2/2024 - intestato alla stessa e notificato presso l'indirizzo dei soci o del liquidatore, è valida e legittima.
Ne consegue, ulteriormente, la responsabilità del liquidatore di CI (di persone o di capitale), qui, del sig. Rappresentante_1.
Diversamente ragionando, i debiti insoddisfatti, che facevano capo a CI estinta, avvallerebbe un ingiustificato pregiudizio per i creditori dell'ente, che vedrebbero venir meno non solo i loro crediti, ma anche le garanzie, reali e/o personali che ad essi accedano.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della Parte Resistente in euro
2.500,00.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
2500,00 euro
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RA RO, TO
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valle Cannobina - Via Provinciale Lunecco N.9 28827 Valle Cannobina VB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 44/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 1
e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 78 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza pubblica del 16/2/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 747/2024), promosso dal sig.
Rappresentante_1, già socio, rappresentante legale e liquidatore di Ricorrente_1 Srl contro la sentenza della C.G.T. di 1°grado di Verbania, Sez. 1^, n. 44 del 28/6/2024, in materia di avvisi di accertamento IMU e
TASI per l'anno d'imposta 2018.
Il Comune di Valle Cannobina (Prov. V.C.O.) notificava al sig. Rappresentante_1, in qualità di liquidatore della cessata SRL Ricorrente_1, n. 2 separati accertamenti ai fini IMU e TASI, relativi all'anno d'imposta 2018.
Tali accertamenti venivano impugnati dalla cit. CI con distinti ricorsi giurisdizionali, poi, riuniti dalla C.
G.T. di Verbania.
Con l'accertamento IMU, il cit. Comune pretendeva euro 38.960 a titolo di tributo, euro 2.804 a titolo d'interessi, euro 11.688 per sanzioni pecuniarie amministrative ed euro 9 per spese di notifica, per complessivi euro 53.461.
Con l'accertamento TASI veniva chiesto al cit. sig. Rappresentante_1 il versamento complessivo (tributo, interessi e sanzioni) di euro 12.440.
Il sig. Rappresentante_1, già liquidatore della Srl Ricorrente_1, ricorreva in sede giurisdizionale e instava per l'annullamento degli avvisi di accertamento sulla base di due distinti motivi :
1) invalidità della notifica, perché i due citati accertamenti non avrebbero dovuto essere recapitati al liquidatore della società Ricorrente_1, estinta e cancellata dal registro delle imprese al momento delle notificazioni.
Di conseguenza, per il Ricorrente, essi sono nulli poiché inviati ad un soggetto, Rappresentante_1, non più legittimato a riceverli per aver ormai cessato la funzione per la quale era stato designato;
2) decadenza dalla pretesa tributaria in quanto gli avvisi impugnati andavano notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, ovvero entro il 31/12/2023, mentre, nel caso di specie, la notifica è avvenuta il 22/2/2024.
Il Comune di Valle Cannobina, costituitosi in giudizio, replicava ai motivi di ricorso avversari, precisando :
a) che il signor Rappresentante_1, oltre a rivestire la carica di liquidatore della società Ricorrente_1 s.r.l., è stato socio della medesima dal 15/1/2003 al 10/12/2020 ;
b) che la Srl Ricorrente_1 ha cessato la propria attività il 30/12/2020.
Pertanto, i cinque anni per notificare gli accertamenti non erano affatto decorsi alla data della notifica del
22/02/2024 ;
c) che tra i “Rappresentanti della società”, figura il Sig. Rappresentante_1 sia come liquidatore, dal 10/12/2020 al 30/12/2020, sia come Rappresentante legale, negoziale o di fatto già da molti anni, prima della liquidazione della CI;
d) quanto all'eccepita decadenza dalle azioni accertatrici, il Comune richiamava il disposto dell'art 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296, secondo cui “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” e che “la disciplina ordinaria di decadenza del potere impositivo...ha subito modifiche durante il periodo emergenziale legato alla pandemia Covid-19”.
Relativamente all'anno d'imposta 2018, il termine per emettere accertamenti in rettifica, scadeva il
25/3/2024.
Ne consegue, secondo la Resistente, la piena validità ed efficacia della notifica degli atti impositivi, considerato che gli essi risultano notificati in data 22/2/2024 e cioè prima del 25/3/2024 (termine finale comprensibile della proroga di 85 gg. dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19) .
Chiedeva il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
La C.G.T. di Verbania, previa riunione delle vertenze in materia di IMU e di TASI, rigettava i ricorsi per i seguenti motivi :
1) in ordine alla ricevibilità degli atti del Comune, richiamava la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “ nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, viene meno il suo potere di rappresentanza dell'ente estinto e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del D.P.R. N. 602 del 1973 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società
costituisce mero presupposto” (Cass. 19/11/2019 n. 29969) ed, ancora che
"Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta,
se notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del
1973
per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacchè, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e pertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente" a seconda che, 'pendente la società, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali" (Cassazione civile, Sezione V, Ordinanza n. 753 del 9 gennaio 2024).
Il Giudice adito, concludeva, alla luce degli atti processuali sulla piena validità ed efficacia della notifica degli atti impositivi impugnati;
circa la prospettata decadenza del Comune di emettere gli accertamenti, che non v'era stata alcuna decadenza alla luce della legge ordinaria (entro il 31/12 del 5^ anno...), integrata dall'ulteriore termine di
85 gg a seguito della normativa emergenziale per Covid- 19.
Contro detta sentenza interponeva appello il sig. Rappresentante_1, quale liquidatore di Ricorrente_1, riproponendo le stesse eccezioni non accolte dal Giudice di I^ grado, con le seguenti novità :
A) che il sig. Rappresentante_1 asserisce di “non risulta essere mai stato socio della società Ricorrente_1 S.R.L.
come riscontrabile dalla visura camerale “STORIA DELLE PARTECIPAZIONI” (allegato 2) e dalla visura camerale “TRASFERIMENTI DI QUOTE” della Ricorrente_1 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (allegato 3)” ;
B) in tema di proroga dei termini per effettuare gli accertamenti, che “la disparità di trattamento in questione è stata ulteriormente argomentata anche nella recentissima Sentenza
n. 474/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Latina Sezione 3 depositata il 2 maggio 2024
(allegato 4) che dopo un'attenta ed approfondita analisi conclude con una tesi opposta, affermando: “Alla luce del quadro complessivo e vista in questi termini, la teoria della proroga “generalizzata”, che si estende a cascata sugli anni successivi, appare irragionevole e illogica”.
Chiedeva la riforma integrale della sentenza di I^ grado e vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva in appello Parte Resistente con controdeduzioni.
Con esse, il Comune reputava inammissibile la presentazione, da parte dell'appellante, della nuova documentazione (gli allegati nn. 2 e 3 della Camera di Commercio) in appello, quando era per lui possibile farlo nel corso del giudizio di I^ grado;
che, comunque, “nessuna incertezza appare rinvenirsi nella ricostruzione dei giudici di prime cure, i quali hanno tenuto conto delle risultanze prodotte da questa difesa, ovverosia estrazione dati anagrafici della società da Agenzia della Entrate, dalla quale, nella sezione “Rappresentanti della società”, il Sig. Rappresentante_1 figura sia come liquidatore dal 10/12/2020 al 30/12/2020 sia come Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore, dal
30/04/2015 al 10/12/2020”.
Quanto alla proroga dei termini, si riportava alla sentenza di I^ grado.
Chiedeva il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza di I^ grado e la vittoria delle spese del grado.
Terminata la relazione;
sentiti i rappresentanti delle Parti;
conclusa la discussione in camera di consiglio
; la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 1^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per quanto segue.
Senza necessità di addentrarsi sul fatto che il sig. Rappresentante_1 fosse oppure no socio o, addirittura, rappresentante legale, dell'estinta Srl Ricorrente_1, le norme del Codice Civile, la dottrina e la giurisprudenza in materia di diritto commerciale e societario, ritengono, pacificamente, che l'effetto dell'estinzione della società si produce solo decorsi cinque anni dalla data di cancellazione dal registro delle imprese.
Di conseguenza, l'avviso di accertamento emesso a una società “estinta”, purché, come nel caso in esame, entro i cinque anni - e per l'anno d'imposta 2018, il termine per emettere accertamenti in rettifica, scadeva il 25/3/2024, comprensibile della proroga di 85 gg. dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, e le notifiche degli atti del Comune di Valle Cannobina, come pacificamente risulta, avvennero in data
22/2/2024 - intestato alla stessa e notificato presso l'indirizzo dei soci o del liquidatore, è valida e legittima.
Ne consegue, ulteriormente, la responsabilità del liquidatore di CI (di persone o di capitale), qui, del sig. Rappresentante_1.
Diversamente ragionando, i debiti insoddisfatti, che facevano capo a CI estinta, avvallerebbe un ingiustificato pregiudizio per i creditori dell'ente, che vedrebbero venir meno non solo i loro crediti, ma anche le garanzie, reali e/o personali che ad essi accedano.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della Parte Resistente in euro
2.500,00.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
2500,00 euro