Articolo 1649 del Codice civile
Articolo 1648Articolo 1650
Versione
19 aprile 1942
Art. 1649.

(Subaffitto).

Se il locatore consente il subaffitto, questo e' considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente