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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1539/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. HE ON - Presidente
Dott. AN VA - Consigliera rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile subRG 1539/2025
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO, 15/A 20123 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. MOTTA FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Andrea Massena, 18 Controparte_1 P.IVA_2
20145 MILANO presso lo studio dell'avv. ANTI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GENCHI ALESSANDRO ( ) VIA C.F._1
MASSENA 18 MILANO;
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
[...]
RECLAMATE
1 R.G. N. 1539/2025
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
- In via principale e nel merito: in forza di tutto quanto argomentato e documentato nel presente atto, revocare la Sentenza N. 307/2025 emessa, 17.04.2025, depositata il 22.04.2025, dal Tribunale di Milano,Sezione II Civile, nella procedura concorsuale rubricata con R.G. P.U.132/25, Pres.
Dott.ssa Caterina Macchi, con la quale è stata dichiarata l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti della società (P.I. Parte_1
) con sede legale in Milano (MI) Via Del Gonfalone n. 3, nonché a carico del socio P.IVA_1 accomandatario illimitatamente responsabile, Sig. (C.F. ) Parte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], per insussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, di cui agli artt. 2 lett. B) e D) e art. 121 C.C.I.I. con l'adozione di ogni conseguente ed opportuno provvedimento di Legge;
- In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi.
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMATA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
in via preliminare, dichiarare improcedibile il reclamo perché tardivo.
in via principale, respingere il reclamo e confermare la sentenza n. 307/2025 del Tribunale di
Milano.
Con vittoria di spese e compensi con condanna della reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di e da Parte_1 Pt_1
.
[...]
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da che si è Controparte_1 dichiarata creditrice di in forza di titolo esecutiv, per l'importo complessivo di € Parte_1
20.941,41.
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata, rilevata la ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 40 CCII, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare 2 R.G. N. 1539/2025
dei debiti risultanti nel procedimento (€ 20.941,41 di cui all'istanza e € 182.000 circa per debiti erariali), ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in primo luogo rilevando il mancato assolvimento da parte dell'istanziata dell'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII, anche in considerazione dell'omessa produzione della documentazione circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e riscontrando altresì gli elementi attestanti la situazione di insolvenza, stante il mancato adempimento di un debito commerciale risalente e l'assenza di beni immobili e di rapporti bancari attivi.
Hanno proposto reclamo la società , Parte_1 lamentando l'invalidità della notificazione del decreto di convocazione, in quanto l'accesso alla PEC per la società era precluso da un temporaneo malfunzionamento, e la notifica al socio accomandatario non aveva raggiunto lo scopo, non essendo stata ritirata.
Deducevano altresì l'insussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto si tratta di impresa minore.
Con il reclamo è stata prodotta documentazione, da cui risulterebbe il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII, relativamente a ognuno dei parametri indicati dalla norma. In particolare, sono stati prodotti stati patrimoniali e conti economici per le annualità 2022-2023-2024, dichiarazioni dei redditi per gli anni 2022-2023-2024, modelli Iva 2023-2024.
E' stato contestato altresì lo stato di insolvenza, in quanto la società sarebbe inattiva, ma proprietaria di mezzi la cui liquidazione avrebbe potuto soddisfare il credito dell'istante.
Si è costituita per la parte reclamata, deducendo preliminarmente la tardività del Controparte_1 reclamo, in quanto proposto oltre 30 gg. dall'iscrizione della sentenza al registro delle imprese. Ha dedotto la regolarità delle notifiche, e nel merito, la sussistenza dello stato di insolvenza, nonché il superamento delle soglie, come risulterebbe dall'unico bilancio depositato, del 2018, alla Camera di commercio.
La curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita.
Opinione della Corte:
Il reclamo deve essere accolto.
Deve essere rigettata l'eccezione di quanto alla tardività del reclamo, in quanto lo stesso, CP_1 contrariamente alle deduzioni della parte reclamata, è stato proposto nel termine di gg. 30 sia dalla pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese, che dalla notifica alla società e al socio accomandatario.
Va premesso che il motivo di reclamo relativo all'invalidità della convocazione è del tutto infondato, dato che la notifica è avvenuta alla PEC della società risultante dal Registro delle Imprese, e al socio illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 40 c. 8 CCII.
Venendo al merito del reclamo relativamente alla qualifica dell'impresa come impresa minore, l'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori 3 R.G. N. 1539/2025
commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, l.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
A questo fine, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020).
Nel caso in esame la società debitrice, non avendo partecipato al procedimento, in quella sede non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Deve rilevarsi, peraltro, che la documentazione prodotta nella presente fase di reclamo possa ritenersi sufficiente a colmare la lacuna probatoria.
In primo luogo, quanto ai bilanci, pur non essendo stati depositati a far data dal 2018, in ogni caso agli atti sono stati prodotti gli stati patrimoniali e i conti economici relativi all'ultimo triennio, i cui dati attestano che l'impresa è sotto soglia, non avendo superato nessuno dei limiti indicati dalla norma.
Quanto al fatto che non siano stati depositati i bilanci, da una parte si rileva che è stato in più occasioni affermato (Cass. 25025/2020, Cass. 35381/2022) che il mancato deposito dei bilanci non equivale necessariamente a mancanza di prova del mancato superamento delle soglie, potendo altrimenti accertarsi dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, la cui valenza probatoria sia adeguatamente supportata, che l'impresa oggetto dell'istanza abbia la qualifica di impresa minore, sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale. In ogni caso, trattandosi di società di persone, il deposito del bilancio non è obbligatorio.
In primo luogo, deve assegnarsi rilievo alle dichiarazioni dei redditi (doc. 9,10,11) e alle dichiarazioni Iva (doc. 7 e 8), con cui l'imprenditore ha attestato un determinato assetto economico- patrimoniale, dalle quale emergono dati relativi ai ricavi del tutto coerenti con lo stato patrimoniale e il conto economico prodotto.
Analizzando quindi lo stato patrimoniale e il conto economico (doc. 4, 5, 6), ne deriva che nessuno dei parametri indicati di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII risulta superato.
Anche il rilevante debito fiscale, richiamato dalla sentenza di primo grado per come risultante dall'estratto di ruolo (€180.000,00), è di ammontare tale da escludere il superamento della soglia di legge di € 500.000,00 quanto all'indebitamento.
4 R.G. N. 1539/2025
A tale stregua, può dirsi raggiunta la prova positiva da parte della reclamante del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII.
Pertanto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
e di , deve essere revocata.
[...] Parte_1
Quanto alle spese del presente procedimento, le stesse vengono compensate con la parte istante
, attesa la non imputabilità alla stessa della mancata conoscenza delle dimensioni CP_1 dell'impresa -in considerazione del mancato deposito dei bilanci- e del mancato pagamento di un debito risalente.
Quanto alle spese della procedura di liquidazione giudiziale, ex art. 147 d.p.r. n. 115/2002, ritiene questa Corte che le stesse debbano essere poste a carico delle parti reclamanti, dato che il mancato deposito dei bilanci, ma soprattutto la negligenza nel non curare il corretto funzionamento della
PEC oltre che la sorte degli atti recapitati presso la residenza del socio illimitatamente responsabile, ha costituito la ragione per cui in prima istanza non è stato possibile accertare la natura di impresa minore della istanziata.
PQM
La Corte
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando in ordine al reclamo proposto da e da , così provvede: Parte_1 Parte_1
1) revoca la sentenza n. 307/2025 del Tribunale di Milano che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di e di;
Parte_1 Parte_1
2) visto l'art. 53 CCII, dispone:
a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il legale rappresentante di depositi nella cancelleria del Tribunale di Milano una Parte_1 situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b. che, con la stessa cadenza provveda, altresì, ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione e rammenta:
c. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire
5 R.G. N. 1539/2025
cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, dichiara che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile a e a , e per l'effetto pone a carico Parte_1 Parte_1 degli stessi le spese della procedura di liquidazione giudiziale;
4) compensa le spese del presente giudizio tra le parti;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 CCII, ai sensi dell'art. 51 c. 12 CCII .
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10/07/2025
la Consigliera est La Presidente
AN VA HE ON
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. HE ON - Presidente
Dott. AN VA - Consigliera rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile subRG 1539/2025
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO, 15/A 20123 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. MOTTA FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Andrea Massena, 18 Controparte_1 P.IVA_2
20145 MILANO presso lo studio dell'avv. ANTI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GENCHI ALESSANDRO ( ) VIA C.F._1
MASSENA 18 MILANO;
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
[...]
RECLAMATE
1 R.G. N. 1539/2025
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
- In via principale e nel merito: in forza di tutto quanto argomentato e documentato nel presente atto, revocare la Sentenza N. 307/2025 emessa, 17.04.2025, depositata il 22.04.2025, dal Tribunale di Milano,Sezione II Civile, nella procedura concorsuale rubricata con R.G. P.U.132/25, Pres.
Dott.ssa Caterina Macchi, con la quale è stata dichiarata l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti della società (P.I. Parte_1
) con sede legale in Milano (MI) Via Del Gonfalone n. 3, nonché a carico del socio P.IVA_1 accomandatario illimitatamente responsabile, Sig. (C.F. ) Parte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], per insussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, di cui agli artt. 2 lett. B) e D) e art. 121 C.C.I.I. con l'adozione di ogni conseguente ed opportuno provvedimento di Legge;
- In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi.
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMATA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
in via preliminare, dichiarare improcedibile il reclamo perché tardivo.
in via principale, respingere il reclamo e confermare la sentenza n. 307/2025 del Tribunale di
Milano.
Con vittoria di spese e compensi con condanna della reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di e da Parte_1 Pt_1
.
[...]
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da che si è Controparte_1 dichiarata creditrice di in forza di titolo esecutiv, per l'importo complessivo di € Parte_1
20.941,41.
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata, rilevata la ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 40 CCII, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare 2 R.G. N. 1539/2025
dei debiti risultanti nel procedimento (€ 20.941,41 di cui all'istanza e € 182.000 circa per debiti erariali), ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in primo luogo rilevando il mancato assolvimento da parte dell'istanziata dell'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII, anche in considerazione dell'omessa produzione della documentazione circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e riscontrando altresì gli elementi attestanti la situazione di insolvenza, stante il mancato adempimento di un debito commerciale risalente e l'assenza di beni immobili e di rapporti bancari attivi.
Hanno proposto reclamo la società , Parte_1 lamentando l'invalidità della notificazione del decreto di convocazione, in quanto l'accesso alla PEC per la società era precluso da un temporaneo malfunzionamento, e la notifica al socio accomandatario non aveva raggiunto lo scopo, non essendo stata ritirata.
Deducevano altresì l'insussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto si tratta di impresa minore.
Con il reclamo è stata prodotta documentazione, da cui risulterebbe il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII, relativamente a ognuno dei parametri indicati dalla norma. In particolare, sono stati prodotti stati patrimoniali e conti economici per le annualità 2022-2023-2024, dichiarazioni dei redditi per gli anni 2022-2023-2024, modelli Iva 2023-2024.
E' stato contestato altresì lo stato di insolvenza, in quanto la società sarebbe inattiva, ma proprietaria di mezzi la cui liquidazione avrebbe potuto soddisfare il credito dell'istante.
Si è costituita per la parte reclamata, deducendo preliminarmente la tardività del Controparte_1 reclamo, in quanto proposto oltre 30 gg. dall'iscrizione della sentenza al registro delle imprese. Ha dedotto la regolarità delle notifiche, e nel merito, la sussistenza dello stato di insolvenza, nonché il superamento delle soglie, come risulterebbe dall'unico bilancio depositato, del 2018, alla Camera di commercio.
La curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita.
Opinione della Corte:
Il reclamo deve essere accolto.
Deve essere rigettata l'eccezione di quanto alla tardività del reclamo, in quanto lo stesso, CP_1 contrariamente alle deduzioni della parte reclamata, è stato proposto nel termine di gg. 30 sia dalla pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese, che dalla notifica alla società e al socio accomandatario.
Va premesso che il motivo di reclamo relativo all'invalidità della convocazione è del tutto infondato, dato che la notifica è avvenuta alla PEC della società risultante dal Registro delle Imprese, e al socio illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 40 c. 8 CCII.
Venendo al merito del reclamo relativamente alla qualifica dell'impresa come impresa minore, l'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori 3 R.G. N. 1539/2025
commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, l.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
A questo fine, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020).
Nel caso in esame la società debitrice, non avendo partecipato al procedimento, in quella sede non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Deve rilevarsi, peraltro, che la documentazione prodotta nella presente fase di reclamo possa ritenersi sufficiente a colmare la lacuna probatoria.
In primo luogo, quanto ai bilanci, pur non essendo stati depositati a far data dal 2018, in ogni caso agli atti sono stati prodotti gli stati patrimoniali e i conti economici relativi all'ultimo triennio, i cui dati attestano che l'impresa è sotto soglia, non avendo superato nessuno dei limiti indicati dalla norma.
Quanto al fatto che non siano stati depositati i bilanci, da una parte si rileva che è stato in più occasioni affermato (Cass. 25025/2020, Cass. 35381/2022) che il mancato deposito dei bilanci non equivale necessariamente a mancanza di prova del mancato superamento delle soglie, potendo altrimenti accertarsi dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, la cui valenza probatoria sia adeguatamente supportata, che l'impresa oggetto dell'istanza abbia la qualifica di impresa minore, sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale. In ogni caso, trattandosi di società di persone, il deposito del bilancio non è obbligatorio.
In primo luogo, deve assegnarsi rilievo alle dichiarazioni dei redditi (doc. 9,10,11) e alle dichiarazioni Iva (doc. 7 e 8), con cui l'imprenditore ha attestato un determinato assetto economico- patrimoniale, dalle quale emergono dati relativi ai ricavi del tutto coerenti con lo stato patrimoniale e il conto economico prodotto.
Analizzando quindi lo stato patrimoniale e il conto economico (doc. 4, 5, 6), ne deriva che nessuno dei parametri indicati di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII risulta superato.
Anche il rilevante debito fiscale, richiamato dalla sentenza di primo grado per come risultante dall'estratto di ruolo (€180.000,00), è di ammontare tale da escludere il superamento della soglia di legge di € 500.000,00 quanto all'indebitamento.
4 R.G. N. 1539/2025
A tale stregua, può dirsi raggiunta la prova positiva da parte della reclamante del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII.
Pertanto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
e di , deve essere revocata.
[...] Parte_1
Quanto alle spese del presente procedimento, le stesse vengono compensate con la parte istante
, attesa la non imputabilità alla stessa della mancata conoscenza delle dimensioni CP_1 dell'impresa -in considerazione del mancato deposito dei bilanci- e del mancato pagamento di un debito risalente.
Quanto alle spese della procedura di liquidazione giudiziale, ex art. 147 d.p.r. n. 115/2002, ritiene questa Corte che le stesse debbano essere poste a carico delle parti reclamanti, dato che il mancato deposito dei bilanci, ma soprattutto la negligenza nel non curare il corretto funzionamento della
PEC oltre che la sorte degli atti recapitati presso la residenza del socio illimitatamente responsabile, ha costituito la ragione per cui in prima istanza non è stato possibile accertare la natura di impresa minore della istanziata.
PQM
La Corte
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando in ordine al reclamo proposto da e da , così provvede: Parte_1 Parte_1
1) revoca la sentenza n. 307/2025 del Tribunale di Milano che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di e di;
Parte_1 Parte_1
2) visto l'art. 53 CCII, dispone:
a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il legale rappresentante di depositi nella cancelleria del Tribunale di Milano una Parte_1 situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b. che, con la stessa cadenza provveda, altresì, ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione e rammenta:
c. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire
5 R.G. N. 1539/2025
cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, dichiara che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile a e a , e per l'effetto pone a carico Parte_1 Parte_1 degli stessi le spese della procedura di liquidazione giudiziale;
4) compensa le spese del presente giudizio tra le parti;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 CCII, ai sensi dell'art. 51 c. 12 CCII .
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10/07/2025
la Consigliera est La Presidente
AN VA HE ON
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