Art. 1.
Per far fronte alle spese sostenute per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 1034 , con la quale fu stanziata la somma di 600 milioni di lire, elevata a 800 milioni di lire con l' articolo 19 della legge 24 giugno 1958, numero 637 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di lire.
Per far fronte alle spese sostenute per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 1034 , con la quale fu stanziata la somma di 600 milioni di lire, elevata a 800 milioni di lire con l' articolo 19 della legge 24 giugno 1958, numero 637 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di lire.