Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 31392
CASS
Sentenza 27 giugno 2006

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Gli artt. 82 e 115 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non prevedono più la motivazione del decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di testimone ammesso al programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia; ciononostante permane per il giudice - sia pure in forma meno rigorosa - l'obbligo di motivazione del decreto sulla base del principio generale stabilito dall'art. 111, comma sesto, Cost.. (La Corte ha altresì rilevato che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 332, L. 30 dicembre 2004 n. 311 all'art. 82 d.P.R. 115 del 2002, per la liquidazione non è più richiesto il parere del Consiglio dell'Ordine, e, pertanto, il giudice non deve tenere conto di esso anche se presentato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 31392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31392
    Data del deposito : 27 giugno 2006

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