Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
Gli artt. 82 e 115 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non prevedono più la motivazione del decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di testimone ammesso al programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia; ciononostante permane per il giudice - sia pure in forma meno rigorosa - l'obbligo di motivazione del decreto sulla base del principio generale stabilito dall'art. 111, comma sesto, Cost.. (La Corte ha altresì rilevato che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 332, L. 30 dicembre 2004 n. 311 all'art. 82 d.P.R. 115 del 2002, per la liquidazione non è più richiesto il parere del Consiglio dell'Ordine, e, pertanto, il giudice non deve tenere conto di esso anche se presentato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 31392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31392 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 27/06/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 715
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 46658/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. GALLIANI Tullio, rappresentato e difeso da se medesimo;
avverso il decreto emesso il 3.10.2005, e depositato il 5.10.2005 dal Presidente della corte d'Assise d'Appello di Palermo, delegato dal Presidente della corte d'appello di Palermo;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Onorato Pierluigi;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con sentenza del 30.11.2004 la quarta sezione penale di questa corte di cassazione annullava con rinvio il provvedimento del presidente della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta dal prof. avv. Tullio AN avverso il rigetto della istanza proposta dal medesimo, nella sua qualità di difensore di SA LV, al fine di ottenere la liquidazione di spese, diritti e onorari relativi all'assistenza prestata.
2 - In sede di rinvio, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, delegato dal Presidente della Corte d'Appello palermitana, con decreto del 3.10.2005, depositata il 5.10.2005. - premesso che l'avv. Tullio AN, del foro di Roma, aveva assistito e rappresentato LV SA come testimone di giustizia "protetto" e come parte civile : a) nel processo n. 32/00 innanzi alla corte d'assise d'appello
contro
CA LV IT più 13; b) nel processo n. 2165/02 innanzi alla corte di cassazione
contro
CA LV IT più 12; c) nel processo n. 11/01 davanti alla corte d'assise d'appello di Palermo
contro
Lo CO UR.
- ha liquidato al medesimo legale per onorari, diritti e spese generali la somma di Euro 667, 26 per il primo processo, di Euro 935,72 per il secondo e di Euro 759,55 per il terzo processo (e quindi complessivamente Euro 2.362,53).
3 - IL AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 e delle norme della Tariffa professionale approvata con D.L. 5 ottobre 1994, n. 585, nonché inesistenza e apparenza di motivazione.
Premette che ha presentato notula professionale al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, e che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, richiesto dal Fondo, ha espresso parere di congruità per la somma di Euro 15.276. Osserva in primo luogo che il provvedimento impugnato ha tenuto conto soltanto della "durata dei procedimenti e dell'impegno professionale prestato" ma non ha considerato gli altri criteri fissati nell'art. 1 della Tariffa penale;
cosi come non ha tenuto conto del parere di conformità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine.
In secondo luogo lamenta che il provvedimento ha applicato i minimi stabiliti nella Tariffa professionale senza alcuna motivazione o con motivazione soltanto apparente.
Infine deduce violazione dell'art. 5 della Tariffa penale, giacché il presidente della Corte d'Assise ha liquidato come diritti per l'assistenza alla parte civile solo la voce "posizione e archivio", mentre invece, ai sensi della norma suddetta, avrebbe dovuto liquidare anche le voci di sua esclusiva competenza non previste dalla tariffa penale secondo le voci previste dalla tariffa civile. MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - A norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 115 e successive modifiche, l'onorario e le spese spettanti al difensore di testimone ammesso al programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia "sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Nel caso in cui il difensore del testimone protetto sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità procedente, in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 82, comma 2, secondo cui non sono dovute le spese e le indennità di trasferta, sono dovute le spese documentate e le indennità nella misura minima consentita.
A differenza del precedente art. 12 della L. 30 luglio 1990, n. 217, l'art. 82 non richiede più la motivazione del decreto di liquidazione, che resta però sempre imposta da un principio costituzionale generale (art. 111 Cost., comma 6). Infine, per l'effetto della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 332 (legge finanziaria 2005), che ha modificato sul punto l'art. 82, non è più richiesto il previo parere del consiglio dell'ordine, sicché il giudice che provvede alla liquidazione non deve più tener conto di questo parere.
4.1. In conclusione, in base alla normativa vigente, si deve concludere che:
a) il "decreto di pagamento" degli onorari e delle spese del difensore deve essere emesso sulla base della tariffa professionale vigente in modo da non superare i valori medi previsti nella stessa tariffe;
b) l'obbligo di motivazione, che pure permane in base al principio generale stabilito dall'art. 111 Cost., comma 6, è tuttavia meno stringente, così dovendo interpretarsi l'abolizione della sua previsione specifica da parte del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82. Esso deve essere esercitato tenendo conto del risultato dell'impegno professionale profuso dal difensore in relazione alla posizione processuale della persona difesa, che è un criterio riassuntivo degli altri criteri specifici analiticamente indicati nell'art. 1 della tariffa penale (natura, complessità e gravità della causa;
numero e importanza delle questioni trattai;
durata del processo e pregio dell'opera prestata;
numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa;
esito ottenuto);
c) nella liquidazione il giudice non deve tener conto del parere del consiglio dell'ordine, anche se presentato;
d) non sussiste un particolare obbligo di motivazione se si adottano valori inferiori a quelli medi stabiliti dalla tariffa;
e) se il difensore è iscritto nell'albo di un distretto diverso da quello del giudice procedente, egli ha diritto solo alle spese documentate e all'indennità di trasferta nella misura minima;
f) se la persona difesa si era anche costituita parte civile, deve essere rispettato comunque l'art. 5 della tariffa penale, secondo cui, per gli atti di esclusiva competenza della parte civile per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, sono dovuti gli onorari e i diritti previsti dalla tariffa civile.
5 - Sulla base di questi criteri non si può dire che il decreto impugnato non abbia assolto al suo obbligo di motivazione, anche in relazione ai minimi applicati, e non abbia tenuto conto dei criteri imposti dalla legge.
Parimenti non si può dire che il decreto doveva tener conto del parere di conformità espresso dal consiglio dell'ordine. Riguardo ai diritti dovuti all'avvocato AN come difensore di parte civile, va osservato da una parte che il ricorrente non specifica le "voci" a cui aveva diritto;
e dall'altra che correttamente il giudice ha liquidato solo la voce "posizione archivio", escludendo espressamente le spese non documentate, nonché gli altri diritti richiesti in quanto non dovuti. Infatti, quanto alle spese, va messo in evidenza che l'avv. AN è iscritto nell'albo del distretto di Roma, mentre i giudizi di merito di cui trattasi si sono svolti presso la corte d'appello e la Corte d'Assise di Appello di Palermo: sicché il difensore non aveva diritto alle spese non documentate.
In secondo luogo, l'avv. AN, come difensore della parte civile, aveva richiesto la liquidazione di diritti già richiesti come onorari. Per essi quindi non ricorreva il presupposto di applicabilità dell'art. 5 della tariffa penale, in quanto si riferivano ad atti espressamente già previsti dalla stessa tariffa penale.
6 - Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006