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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/06/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4862/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4862/2018 promossa da:
C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Pamela Schimperna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Cortina
D'Ampezzo n. 186, giusta delega in atti,
ATTRICE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Ibello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Malta n. 7, giusta delega in atti,
CONVENUTA
Oggetto: ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo che quest'ultima, dipendente della banca, aveva distratto in proprio favore la
[...] somma di € 969.992,49, dovuta a titolo di conguaglio dall'ex alla capogruppo CP_2 Parte_1 per il passaggio infragruppo di personale dipendente per il mese di gennaio 2009, e che il
[...]
Tribunale Penale di Roma, con sentenza emessa in data 29 ottobre 2015 e depositata il 24
pagina 1 di 13 dicembre 2015 aveva condannato la alla pena di € 2.000,00 di multa per il reato di CP_1 cui all'art. 647 n. 3 c.p. (appropriazione di cose avute per errore), riqualificando il reato di truffa originariamente contestatole, condannando altresì la convenuta a risarcire il danno cagionato alla banca, quantificato in € 180.000,00 oltre interessi legali, disponendo la restituzione ad Parte_1 di tutte gli importi ed assegni posti sotto sequestro, somma quest'ultima già recuperata
[...] dall'istituto di credito. Aggiungeva che, successivamente, interveniva la sentenza della Corte di
Appello Penale del 29 gennaio 2018 (depositata il 5 marzo 2108) che assolveva l'ex dipendente per intervenuta abrogazione del reato ex art. 647 c.p. (appropriazione di cose avute per errore) con conseguente revoca delle statuizioni civili. L assumeva quindi di avere diritto Parte_1 ad agire per il recupero del credito già accertato nell'ambito dei predetti procedimenti penali, sostenendo che i fatti – tenuto conto delle allegate sentenze penali di primo e secondo grado, in essi riferiti accertati e giudicati da quel giudice – dovevano ritenersi provati o quantomeno assistiti nella loro veridicità da semplice insuperabile presunzione. La circostanza che, per effetto dell'abrogazione del reato di cui all' art. 647 c.p., il Giudice d'Appello avesse assolto CP_1
e conseguentemente revocato le statuizioni risarcitorie civili già inflittele in primo grado dal
[...]
Tribunale, non implicava che quei medesimi accertati e provati fatti non configurassero ai sensi dell'art. 2033 c.c. e ss. un indebito oggettivo. Precisava inoltre di domandare non l'intero importo oggetto dell'illecita ed indebita appropriazione pari ad euro 969.992,49, ma il minor importo di euro 167.435,50 oltre interessi dalla data del 22.04.09: differenza ancora dovuta tenuto conto di quanto - per effetto della parte espressamente dal Giudice d'Appello non revocata della sentenza penale di primo grado - già dalla banca ricevuto (somma di: € 800.000,00 ; € 2.556,99 ; € 197,44;
€ 107,26 oggetto di sequestro presso i vari conti intestati alla ). Più nel dettaglio, CP_1
l'attrice deduceva che nel processo penale era stato accertato, per il tramite dei testi escussi durante l'istruttoria dibattimentale, da un lato che la si fosse appropriata di somme CP_1 destinate all'istituto di credito, realizzando un indebito oggettivo, e dall'altro che la stessa avesse consapevolezza della natura indebita dell'incremento patrimoniale e quindi la conseguente volontà di non restituire quanto ricevuto - peraltro confermata dall'effettuazione in data 13 maggio 2009 di operazioni bancarie con cui la disponeva di parte della somma CP_1 indebitamente acquisita emettendo due assegni per € 12.000,00 e € 14.700,00 e incassando contanti per € 8.000,00.
pagina 2 di 13 La rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 acquisiti, ritenuti accertati (e/o accertare) gli allegati fatti condannare la Signora
[...] al pagamento della somma dalla convenuta fin qui non restituita ed ancora CP_1 illecitamente ed indebitamente trattenuta ex art. 2033 c.c. pari ad EURO 167.435,50 oltre interessi al tasso legale dalla data del 22.04.09; - ed anche, in via equitativa, al pagamento di quanto dovuto per risarcimento del danno morale confermando così ( vedasi fol. 13 allegata sentenza primo grado e giudizio penale) quanto già riconosciuto, accertato e liquidato in EURO
12.869,20 oltre interessi. Con vittoria di spese. Salvezze illimitate”.
Si costituiva in giudizio esponendo di essere stata assunta in data 8 novembre Controparte_1
1989 dalla cui era succeduto il , cui era Controparte_3 Controparte_4 succeduta la cui, infine, attraverso l'ultima operazione di fusione, era succeduta CP_5 la divenuta Precisava di essere stata assunta con Controparte_6 Parte_1 mansioni di cassiera, che dall'anno 1995 era stata assegnata alla mansione di addetta alla promozione degli investimenti e finanziamenti della e che nel corso del lungo periodo CP_5 lavorativo, non solo non aveva subito alcun provvedimento e sanzione disciplinari, ma aveva invece ricevuto attestazioni valutative di massimo rendimento. In data 27 aprile 2009, la CP_5 comunicava, senza alcuna espressa motivazione, l'allontanamento temporaneo dal servizio;
successivamente, in data 5 maggio 2009, senza avere chiarito la motivazione della sospensione ed in costanza della stessa, dava corso ad una contestazione disciplinare, contestandole di aver inspiegabilmente comunicato via email alla Signora di essere la beneficiaria del Persona_1 bonifico di euro 969.992,49 “ ... al fine di trarre da tutta la vicenda vantaggi economici personali, carpendo la buona fede dei suoi colleghi e venendo meno di suoi doveri contrattuali”.
A tale contestazione faceva seguito la nota dell'8 maggio 2009, con la quale, oltre a chiedere di essere ascoltata personalmente per rendere giustificazioni, la convenuta provvedeva a chiarire come, dal documentato svolgimento dei fatti, alcun comportamento violativo dei propri doveri poteva essere ravvisato. Infine, le giustificazioni venivano rese con verbale del 25 maggio 2009, e con provvedimento del 18 giugno 2009, la Banca comminava la sanzione disciplinare del licenziamento, senza fare alcun riferimento, malgrado la particolarità della vicenda, ai motivi che non avevano consentito di accettare le giustificazioni rese. Il licenziamento veniva impugnato con nota del 26 giugno 2009, eccependo, fra l'altro, la tardività della sanzione e, in ogni caso, la erroneità e la infondatezza della medesima;
si dava, quindi, corso all'esperimento del tentativo di pagina 3 di 13 conciliazione che aveva esito negativo. In relazione alle accuse di appropriazione di somme, la convenuta rappresentava che, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione more uxorio con il sig. , che era uno dei maggiori imprenditori del territorio pontino, annoverato tra Persona_2
i maggiori della intera regione Lazio. Dalla detta unione era nato in data [...] il
Figlio Il Sig. , tuttavia, decedeva in data 7 gennaio 2010, dopo una lunga Persona_3 Per_2 sofferenza;
durante il corso della assai tormentata malattia, il Sig. le aveva comunicato, Per_2 in più occasioni, di avere contratto polizze assicurative estere per rischio morte, delle quali lei stessa era beneficiaria ma senza avere comunicato i dati specifici. Oltretutto, sosteneva la convenuta che tutta la vicenda si era concretizzata attraverso l'operato di preposti e/o funzionari gerarchicamente a lei superiori: il pagamento in suo favore della somma era stato autorizzato dal
Direttore che, certamente e a ragione tanto della provenienza della provvista finanziaria che dell'importo, aveva eseguito ogni preventiva verifica;
il pagamento era stato eseguito a mezzo assegni circolari autorizzati e firmati, come sempre avveniva, dal responsabile della filiale della la verifica della regolarità dell'operazione di trasferimento della provvista estera era stata CP_5 eseguita a monte da parte di funzionari addetti a tali operazioni bancarie: era quindi evidente che lei non aveva partecipato né era intervenuta in alcun modo alla negoziazione della rimessa, né aveva impedito o condizionato alcuna verifica da parte dei suoi preposti e/o superiori gerarchici;
anzi, ne aveva invocato l'intervento, senza interporre alcun ostacolo alle verifiche che costoro erano tenuti ad eseguire e che avevano eseguito, attraverso le procedure di rito, cosi liberalizzando il pagamento. La aveva ricevuto disposizione del pagamento in suo favore CP_5 di somme giacenti all'estero e tale operazione poteva essere eseguita solo attraverso le verifiche da parte dei preposti e/o superiori gerarchici, nel caso di specie, ben quattro Direttori di Banca: sig.ri. , e persino il Direttore della Filiale romena, Ciò Pt_2 Per_4 Pt_3 Persona_5 valeva ad attestare una oggettiva condizione di buona fede, la esclusione di ogni profilo di raggiro, con contestuale rappresentazione di una condotta caratterizzata da tracciabile prudenza.
Inoltre, tutto ciò attestava anche il riconoscimento della titolarità delle somme, perché altrimenti, in esito alla articolata fase procedurale di verifica, la certamente non avrebbe emesso alcun CP_5 assegno circolare per il pagamento in suo favore. La convenuta precisava inoltre che la Banca, in esito al richiamato svolgimento del procedimento disciplinare, l'aveva licenziata, per i fatti narrati, licenziamento da lei impugnato dapprima in via stragiudiziale e successivamente innanzi il Giudice del Lavoro. Tuttavia, il precedente difensore al quale era stato conferito il mandato per pagina 4 di 13 la proposizione del ricorso faceva decorrere i termini di legge, sicché il ricorso proposto con il patrocinio di altro legale era stato dichiarato inammissibile dal Giudice del Lavoro. Da ultimo, evidenziava di non aver mai ricevuto il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto: somma pretesa, allo stato, in via di eccezione convenzionale. In diritto, la convenuta preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Giudice adito in favore di quella del Giudice del Lavoro collocandosi la domanda di indebito oggettivo all'interno del rapporto di lavoro subordinato. Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda attorea deducendo che dichiarava che la Parte_1 sentenza di primo grado aveva condannato la al risarcimento del danno patito a causa CP_1
e conseguenza della fattispecie penale contestata, quantificato in euro 180.000,0, oltre interessi legali, disponendo la restituzione all'istituto di tutti gli importi ed assegni posti sotto sequestro, importi che a a pagina 2 dell'atto di citazione dichiarava di aver già recuperato, mentre a CP_5 pagina 16 del medesimo atto rammentava la delibazione della Corte territoriale penale: assolvimento dal reato ascritto perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili. La da ciò faceva discendere che la CP_1 aveva incamerato somme sulla base di un titolo giuridico revocato e non più esistente. Parte_1
La convenuta, inoltre, nel ribadire la espunta pregiudizialità del processo penale nell'ambito di quello civile, sia pur non contestando il libero apprezzamento del Giudicante civile in ordine a quanto acquisito agli atti di un procedimento penale, eccepiva la irrilevanza e/o inconferenza di tali deposizioni, per la sussistenza di oggettivi profili di incapacità e/o inattendibilità dei testi escussi. difatti, faceva riferimento alle deposizioni rese dai testi Parte_1 Testimone_1
(Direttore della Filiale ove lei stessa lavorava), e i quali costituivano le figure Pt_3 Per_5 apicali che, verificata tutta la procedura, avevano autorizzato il pagamento in suo favore, a mezzo rilascio di assegni circolari, dapprima sequestrati e poi incamerati da Senza le attività Parte_1 gestionali ed operative di tali figure apicali, mai alcun pagamento del bonifico avrebbe potuto essere eseguito in favore della con conseguente diretto interesse di costoro alla CP_1 vicenda ed al suo esito, con conseguente rilievo di inattendibilità, anche per il profilo della oggettiva sussistenza di una incapacità a testimoniare in quanto affatto indifferenti. In via subordinata, posto che aveva già incassato quanto disposto dal primo decidente penale, Parte_1
e la Corte territoriale aveva revocato quelle statuizioni civili, riteneva che il Giudice adito fosse chiamato a dichiarare la avvenuta estinzione della sua obbligazione, sulla base della dichiarazione di compensazione giudiziale tra le dette somme - acquisite senza titolo - e quelle che pagina 5 di 13 eventualmente dovute ad Inoltre, opponeva in compensazione le somme spettantegli a Parte_1 titolo di TFR, mai corrisposte da . Da ultimo, sosteneva che la somma ex adverso Parte_1 rivendicata, vista la revoca delle statuizioni civili, risultava del tutto priva di giustificazione, anche in assenza di una quantificazione del danno che non poteva considerarsi in re ipsa. rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In Via Pregiudiziale e Preliminare: Controparte_1 dichiarare la propria incompetenza per materia, in favore del Giudice del Lavoro di Latina, per quanto ivi dedotto: In Via Incidentale in Rito: respingere la domanda avversaria di emissione di ordinanza incidentale di pagamento, in quanto infondata in fatto e, soprattutto, in diritto, per quanto ivi dedotto;
Nel merito, In via Principale: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle spiegate eccezioni pregiudiziali e preliminari, respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto, per quanto ivi dedotto;
In Via Gradata in Merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, disporre la giudiziale compensazione delle eventuali somme riconosciute dovute dalla Signora con quanto senza titolo già Controparte_1 incamerato da nonché per l'ammontare del TFR che non ha corrisposto, per Parte_1 Parte_1 quanto ivi dedotto. Con vittoria di spese e compenso professionale in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, dopodiché veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.03.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di incompetenza per materia del Giudice Ordinario in favore di quello del Lavoro. Come noto, infatti, l'incompetenza per materia nello stesso ufficio giudiziario non è configurabile, in quanto essa riguarda la ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra diversi organi giudiziari. In altri termini, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. (cfr., ex multis, Cass. Sez.
6 - 1, 22.11.2011, n. 24656). Nel merito, peraltro, l'eccezione si appalesa del tutto destituita di fondamento, tenuto conto che atteso che oggetto del presente giudizio non è la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato, né una questione ad esso inerente, bensì la pagina 6 di 13 restituzione di una somma di denaro indebitamente percepita. In tale contesto, la circostanza che la rivestisse la qualifica di dipendente dell'attrice assume carattere meramente CP_1 occasionale e non integra elemento costitutivo della pretesa azionata.
Ciò posto, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. ha agito in giudizio ex art. 2033 c.c. per ottenere la condanna della Parte_1 CP_1 alla restituzione della somma illecitamente ed indebitamente trattenuta dalla convenuta, pari ad €
167.435,50, oltre interessi al tasso legale dalla data del 22.04.09, ed oltre al risarcimento del danno patito. L'attrice ha posto a fondamento delle proprie domande l'accertamento dei fatti avvenuti in sede penale, di cui alla sentenza n. 19605/2015 depositata dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 24.12.2015 (cfr. doc.1 dell'atto di citazione), che aveva condannato CP_1 per il reato di cui all'art. 647 c.p., condannandola altresì alla restituzione degli importi
[...] trattenuti, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno, sentenza poi riformata dalla Corte di
Appello di Roma con la sentenza n. 795/18 (cfr. doc. 2 dell'atto di citazione), che dava atto dell'intervenuta abolitio criminis, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
Orbene, giova preliminarmente evidenziare che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. Pen., n. 46688 del
29.9.2016), l'abolitio criminis fa venire meno l'esistenza stessa della norma penale incriminatrice nell'ordinamento, come stabilito dal legislatore nell'art. 2, secondo comma, cod. pen., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato, e tale circostanza processuale deve essere immediatamente dichiarata dal giudice. Il danneggiato dal reato ha, piuttosto, libertà di adire il giudice civile, dal momento che, come sottolineato da
Corte cost., ord. n. 273 del 2002, la formula assolutoria per l'ipotesi di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice (“il fatto non è previsto dalla legge come reato”) non è fra quelle alle quali l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia nel giudizio civile. Ciò ovviamente non significa mancanza di tutela del diritto della parte civile nel processo penale ma soltanto, nel caso di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 530, comma
1, cod. proc. pen. (formula diversa da quelle indicate dall'art. 652 cod. proc. pen.), la individuazione, per la parte civile costituita, della successiva competenza del giudice civile e, nel caso di instaurazione della domanda direttamente in sede civile, la mancanza di efficacia del giudicato penale di assoluzione. Il diritto della parte civile già costituita nel processo penale che pagina 7 di 13 si conclude con la revoca dei capi della sentenza concernenti i suoi interessi non rimane, peraltro, menomato al punto da dovere — quella — espletare il proprio onere probatorio come se l'istruttoria già compiuta nella sede penale fosse rimasta totalmente azzerata. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento dei Giudici di Piazza Cavour, nel giudizio civile, ove pure si deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, il giudice può, nel rispetto del contraddittorio, tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall'attore (Cass.
Civ., Sez. 3, 18.11.2014, n. 24475). Nello stesso senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ammesso il potere del giudice civile, che pure debba interamente rivalutare il fatto in contestazione dopo che su di esso sia stata pronunciata in sede penale di assoluzione con una delle formule indicate dall'art. 652 cod. proc. pen., di tenere conto degli elementi di prova acquisiti in tale sede (Cass. Civ., Sez. Un., 26.01.2011, n. 1768).
Più in generale, il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651-bis e 654 cod. proc. pen., non giustifica, da parte del
Giudice Civile, la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive, che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile, potendo egli procedere (così Sez. L, n.
287 del 12/01/2016, Rv. 638396, che richiama i principi espressi da Sez. 3 civ., n. 15112 del
17/06/2013, Rv. 626948), al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza o, se necessario, dagli atti del relativo processo. Al contempo, non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
In definitiva, “anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso “iter” argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti” (Cass. Civ., Sez. II, 4.7.2019, n. 18025).
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, dopo la sentenza depositata in data 24.12.2015 dal Tribunale di Roma (che aveva riconosciuto colpevole del delitto di appropriazione di cose avute per Controparte_1 errore e, l'aveva condannata alla pena di € 2.000,00 di multa, oltre alla restituzione delle somme di denaro ed al risarcimento del danno) la Corte di Appello, con sentenza depositata in data
5.3.2018, assolveva la convenuta dall'imputazione perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato (in forza dell'abrogazione disposta dall'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 15/01/2016) e, per l'effetto, revocava le statuizioni civili.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti, in tale evenienza permane in capo al danneggiato il diritto di agire in sede civile per la tutela dei propri diritti.
Va altresì precisato che il giudizio di responsabilità civile deve vertere unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza dover riguardare, neppure incidenter tantum, la responsabilità penale dell'imputato per il reato già contestatogli. Ciò significa che il giudice investito della cognizione sulla domanda civile non deve accertare, nemmeno in via meramente incidentale, se si stata integrata la fattispecie tipica prevista dalla norma penale e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali. Quindi, nel caso di specie non si tratta di accertare la responsabilità penale della convenuta, ma di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata ex art. 2033 c.c. Come noto, tale norma detta la disciplina dell'indebito oggettivo ed attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto.
Trattasi, in particolare, di un'azione personale diretta ad ottenere la restituzione di una prestazione non dovuta, funzionale al ripristino della situazione antecedente all'esecuzione della prestazione indebita, attraverso l'obbligo di restituzione. Orbene, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di ripetizione è l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della c.d. causa adcquirendi, vale a dire del titolo giustificativo dell'avvenuto spostamento patrimoniale. Affinché il pagamento sia ripetibile e, dunque, non dovuto, non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo: “L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Civ., sez. III,
28.05.2013, n.13207). Quanto all'onere della prova, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagina 9 di 13 pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, la c.d. causa debendi (Cass. Civ. ordinanza n. n. 24948/17; Cass. Civ. 27.11.2018, n. 30713). Più nel dettaglio, l'onere probatorio dell'attore in ripetizione dell'indebito si atteggia diversamente a seconda che venga allegato, a fondamento della domanda, l'inesistenza originaria ovvero il sopravvenuto venir meno del titolo giustificativo del pagamento: “Nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia
l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare
(ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (Cass. Civ., Sez. III, 6.10.2015, n. 19902).
Pertanto, se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Quando invece l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo – come nel caso di specie – suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento.
Incombeva, dunque, su l'onere di provare l'avvenuto pagamento, potendo Parte_1 limitarsi ad allegare la mancanza di un titolo giustificativo. Di contro, avendo la società attrice allegato l'inesistenza ab origine della causa adcquirenti, era onere della convenuta dimostrare il titolo in forza del quale la stessa avrebbe avuto diritto a percepire e trattenere la somma trasferitele.
Ciò chiarito, osserva questo Giudice che la convenuta non ha neppure contestato di aver ricevuto la somma di € 969.000,00, circostanza da considerarsi, pertanto, pacifica, così come pacifico è il fatto che detta somma sia stata successivamente accertata come non spettante alla medesima, essendo, invece, destinata a Parte_1
La stessa sentenza penale, utilizzabile da questo Giudice alla stregua di prova atipica come sopra chiarito, riconosce l'errore dei funzionari che avevano autorizzato il pagamento, e pur escludendo il compimento di atti di raggiro da parte della – la quale riteneva di avere diritto a CP_1 percepire la somma per le polizze vita stipulate dal facoltoso marito – afferma la consapevolezza in capo alla stessa della natura indebita dell'attribuzione patrimoniale. Peraltro, ai fini del presente giudizio, vertente in materia di ripetizione dell'indebito, non assume rilevanza la pagina 10 di 13 circostanza che la fosse o meno consapevole di non essere la effettiva destinataria CP_1 dell'accredito. L'art. 2033 c.c. si limita, infatti, ad asserire che chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, senza alcun riferimento al requisito dell'errore, con conseguente irrilevanza della scusabilità o meno dell'errore stesso. Ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il “solvens” versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo “ex persona debitoris”, in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'AC - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'AC non ha alcun diritto di conseguire, né dal
“solvens” né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass. VI, n. 7066/2019).
In definitiva, quindi, unico presupposto per il fruttuoso esperimento dell'azione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., è che risulti la mancanza di una causa adcquirendi, e cioè
l'inesistenza dell'obbligazione in adempimento della quale è stato effettuato il pagamento, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass.
III, n. 13207/2013). Nel caso di specie, dunque, non può revocarsi in dubbio che l'azione meriti di trovare accoglimento, essendo incontestato che la abbia percepito la somma di € CP_1
969.992,49, costituente un pagamento non dovuto in quanto avente ad oggetto somme di proprietà della Parte_1
Più precisamente, secondo quanto emerso nell'ambito del procedimento penale, e non oggetto di contestazione nel presente giudizio, il predetto importo di € 969.992,49 risulta essere stato erroneamente erogato in favore dell'odierna convenuta, trattandosi di importo realmente dovuto a titolo di conguaglio dall'ex alla capogruppo per il Controparte_6 Parte_1 passaggio infragruppo di personale dipendente.
Non colgono nel segno le ulteriori eccezioni sollevate da parte convenuta. Va innanzitutto chiarito che le statuizioni civili, revocate con la sentenza di appello, concernono esclusivamente la condanna della di cui alla sentenza di primo grado, al pagamento in favore della CP_1
(all'epoca costituita parte civile) dell'importo di € 180.000,00, di cui € 12.869,20 Parte_1
a titolo di danno morale ed € 167.130,80 a titolo di restituzione dell'indebito, quale differenza tra pagina 11 di 13 l'importo illegittimamente ricevuto dalla convenuta e le somme giacenti sui conti correnti oggetto di sequestro, di cui veniva disposta la restituzione all'avente diritto. Sul punto, la sentenza di appello ha infatti espressamente precisato la conferma delle statuizioni civili “con le quali il
Giudice ha disposto in merito alla sorte dei beni in sequestro, disponendone, rispettivamente, la restituzione alla parte civile (denaro ed assegni)”. Risultano pertanto del tutto destituite di fondamento le contestazioni di parte convenuta, secondo cui la avrebbe ottenuto Parte_1 la restituzione delle somme in assenza di titolo, stante l'intervenuta revoca delle statuizioni civili.
La attrice, al contrario, ha del tutto legittimamente recuperato le somme oggetto di CP_5 sequestro e del successivo ordine di restituzione, confermato dalla Corte d'Appello, nella misura complessiva di € 802.861,69. Ne consegue che la somma da restituire alla Parte_1 ammonta, come da domanda, ad € 167.130,80.
Non risulta, per contro, adeguatamente provata la pretesa risarcitoria ulteriore avente ad oggetto il danno morale asseritamente subito, quantificato in via equitativa dal Giudice penale, atteso che, nel presente giudizio civile, non è stata fornita alcuna prova, né allegazione specifica, in ordine all'effettiva sussistenza di un danno ulteriore, concretamente sofferto dall'istituto di credito quale conseguenza diretta dei fatti per cui è causa, tale da giustificare un ristoro.
Deve, inoltre, essere disattesa l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta, in quanto formulata in termini del tutto generici e privi di specificità, non ricorrendo i presupposti per la compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243 c.c., la quale presuppone la sussistenza di controcrediti certi, liquidi ed esigibili, elementi questi che difettano nel caso di specie, non avendo la sig.ra neppure provveduto a quantificare l'importo eventualmente Controparte_1 spettante a titolo di trattamento di fine rapporto.
Occorre, infine, determinare il dies a quo della decorrenza degli interessi, ossia se essi debbano essere computati a far data dalla proposizione della domanda giudiziale ovvero dal momento dell'effettivo pagamento. È a questi fini che assume rilevanza dirimente la sussistenza della buona o mala fede del debitore.
Infatti, in merito alla decorrenza degli interessi, occorre riferirsi al principio generale dettato dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, per cui essi sono dovuti dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Sul punto, preme evidenziare che la buona fede dell' “accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale pagina 12 di 13 ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul
“solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede della controparte all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26.10.2020, n. 23448).
Ebbene, nel caso di specie, non è emerso uno stato soggettivo di mala fede, nel senso sopra precisato, tale da giustificare la decorrenza degli interessi a far data dal momento del pagamento.
Anzi, la sentenza penale induce a ritenere che al momento in cui ha ricevuto la somma l'odierna convenuta fosse in buona fede, avendo maturato in un momento successivo la consapevolezza della non spettanza della somma. Ne consegue che, ad avviso di questo Tribunale, gli interessi legali debbano decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, e non dal momento del pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo Controparte_1 secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore della della somma di € 167.130,80, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore della delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 786,00 per esborsi e in € 7.052,00 per compensi, oltre iva, spese generali e cpa, come per legge.
Latina, 29 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4862/2018 promossa da:
C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Pamela Schimperna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Cortina
D'Ampezzo n. 186, giusta delega in atti,
ATTRICE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Ibello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Malta n. 7, giusta delega in atti,
CONVENUTA
Oggetto: ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo che quest'ultima, dipendente della banca, aveva distratto in proprio favore la
[...] somma di € 969.992,49, dovuta a titolo di conguaglio dall'ex alla capogruppo CP_2 Parte_1 per il passaggio infragruppo di personale dipendente per il mese di gennaio 2009, e che il
[...]
Tribunale Penale di Roma, con sentenza emessa in data 29 ottobre 2015 e depositata il 24
pagina 1 di 13 dicembre 2015 aveva condannato la alla pena di € 2.000,00 di multa per il reato di CP_1 cui all'art. 647 n. 3 c.p. (appropriazione di cose avute per errore), riqualificando il reato di truffa originariamente contestatole, condannando altresì la convenuta a risarcire il danno cagionato alla banca, quantificato in € 180.000,00 oltre interessi legali, disponendo la restituzione ad Parte_1 di tutte gli importi ed assegni posti sotto sequestro, somma quest'ultima già recuperata
[...] dall'istituto di credito. Aggiungeva che, successivamente, interveniva la sentenza della Corte di
Appello Penale del 29 gennaio 2018 (depositata il 5 marzo 2108) che assolveva l'ex dipendente per intervenuta abrogazione del reato ex art. 647 c.p. (appropriazione di cose avute per errore) con conseguente revoca delle statuizioni civili. L assumeva quindi di avere diritto Parte_1 ad agire per il recupero del credito già accertato nell'ambito dei predetti procedimenti penali, sostenendo che i fatti – tenuto conto delle allegate sentenze penali di primo e secondo grado, in essi riferiti accertati e giudicati da quel giudice – dovevano ritenersi provati o quantomeno assistiti nella loro veridicità da semplice insuperabile presunzione. La circostanza che, per effetto dell'abrogazione del reato di cui all' art. 647 c.p., il Giudice d'Appello avesse assolto CP_1
e conseguentemente revocato le statuizioni risarcitorie civili già inflittele in primo grado dal
[...]
Tribunale, non implicava che quei medesimi accertati e provati fatti non configurassero ai sensi dell'art. 2033 c.c. e ss. un indebito oggettivo. Precisava inoltre di domandare non l'intero importo oggetto dell'illecita ed indebita appropriazione pari ad euro 969.992,49, ma il minor importo di euro 167.435,50 oltre interessi dalla data del 22.04.09: differenza ancora dovuta tenuto conto di quanto - per effetto della parte espressamente dal Giudice d'Appello non revocata della sentenza penale di primo grado - già dalla banca ricevuto (somma di: € 800.000,00 ; € 2.556,99 ; € 197,44;
€ 107,26 oggetto di sequestro presso i vari conti intestati alla ). Più nel dettaglio, CP_1
l'attrice deduceva che nel processo penale era stato accertato, per il tramite dei testi escussi durante l'istruttoria dibattimentale, da un lato che la si fosse appropriata di somme CP_1 destinate all'istituto di credito, realizzando un indebito oggettivo, e dall'altro che la stessa avesse consapevolezza della natura indebita dell'incremento patrimoniale e quindi la conseguente volontà di non restituire quanto ricevuto - peraltro confermata dall'effettuazione in data 13 maggio 2009 di operazioni bancarie con cui la disponeva di parte della somma CP_1 indebitamente acquisita emettendo due assegni per € 12.000,00 e € 14.700,00 e incassando contanti per € 8.000,00.
pagina 2 di 13 La rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 acquisiti, ritenuti accertati (e/o accertare) gli allegati fatti condannare la Signora
[...] al pagamento della somma dalla convenuta fin qui non restituita ed ancora CP_1 illecitamente ed indebitamente trattenuta ex art. 2033 c.c. pari ad EURO 167.435,50 oltre interessi al tasso legale dalla data del 22.04.09; - ed anche, in via equitativa, al pagamento di quanto dovuto per risarcimento del danno morale confermando così ( vedasi fol. 13 allegata sentenza primo grado e giudizio penale) quanto già riconosciuto, accertato e liquidato in EURO
12.869,20 oltre interessi. Con vittoria di spese. Salvezze illimitate”.
Si costituiva in giudizio esponendo di essere stata assunta in data 8 novembre Controparte_1
1989 dalla cui era succeduto il , cui era Controparte_3 Controparte_4 succeduta la cui, infine, attraverso l'ultima operazione di fusione, era succeduta CP_5 la divenuta Precisava di essere stata assunta con Controparte_6 Parte_1 mansioni di cassiera, che dall'anno 1995 era stata assegnata alla mansione di addetta alla promozione degli investimenti e finanziamenti della e che nel corso del lungo periodo CP_5 lavorativo, non solo non aveva subito alcun provvedimento e sanzione disciplinari, ma aveva invece ricevuto attestazioni valutative di massimo rendimento. In data 27 aprile 2009, la CP_5 comunicava, senza alcuna espressa motivazione, l'allontanamento temporaneo dal servizio;
successivamente, in data 5 maggio 2009, senza avere chiarito la motivazione della sospensione ed in costanza della stessa, dava corso ad una contestazione disciplinare, contestandole di aver inspiegabilmente comunicato via email alla Signora di essere la beneficiaria del Persona_1 bonifico di euro 969.992,49 “ ... al fine di trarre da tutta la vicenda vantaggi economici personali, carpendo la buona fede dei suoi colleghi e venendo meno di suoi doveri contrattuali”.
A tale contestazione faceva seguito la nota dell'8 maggio 2009, con la quale, oltre a chiedere di essere ascoltata personalmente per rendere giustificazioni, la convenuta provvedeva a chiarire come, dal documentato svolgimento dei fatti, alcun comportamento violativo dei propri doveri poteva essere ravvisato. Infine, le giustificazioni venivano rese con verbale del 25 maggio 2009, e con provvedimento del 18 giugno 2009, la Banca comminava la sanzione disciplinare del licenziamento, senza fare alcun riferimento, malgrado la particolarità della vicenda, ai motivi che non avevano consentito di accettare le giustificazioni rese. Il licenziamento veniva impugnato con nota del 26 giugno 2009, eccependo, fra l'altro, la tardività della sanzione e, in ogni caso, la erroneità e la infondatezza della medesima;
si dava, quindi, corso all'esperimento del tentativo di pagina 3 di 13 conciliazione che aveva esito negativo. In relazione alle accuse di appropriazione di somme, la convenuta rappresentava che, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione more uxorio con il sig. , che era uno dei maggiori imprenditori del territorio pontino, annoverato tra Persona_2
i maggiori della intera regione Lazio. Dalla detta unione era nato in data [...] il
Figlio Il Sig. , tuttavia, decedeva in data 7 gennaio 2010, dopo una lunga Persona_3 Per_2 sofferenza;
durante il corso della assai tormentata malattia, il Sig. le aveva comunicato, Per_2 in più occasioni, di avere contratto polizze assicurative estere per rischio morte, delle quali lei stessa era beneficiaria ma senza avere comunicato i dati specifici. Oltretutto, sosteneva la convenuta che tutta la vicenda si era concretizzata attraverso l'operato di preposti e/o funzionari gerarchicamente a lei superiori: il pagamento in suo favore della somma era stato autorizzato dal
Direttore che, certamente e a ragione tanto della provenienza della provvista finanziaria che dell'importo, aveva eseguito ogni preventiva verifica;
il pagamento era stato eseguito a mezzo assegni circolari autorizzati e firmati, come sempre avveniva, dal responsabile della filiale della la verifica della regolarità dell'operazione di trasferimento della provvista estera era stata CP_5 eseguita a monte da parte di funzionari addetti a tali operazioni bancarie: era quindi evidente che lei non aveva partecipato né era intervenuta in alcun modo alla negoziazione della rimessa, né aveva impedito o condizionato alcuna verifica da parte dei suoi preposti e/o superiori gerarchici;
anzi, ne aveva invocato l'intervento, senza interporre alcun ostacolo alle verifiche che costoro erano tenuti ad eseguire e che avevano eseguito, attraverso le procedure di rito, cosi liberalizzando il pagamento. La aveva ricevuto disposizione del pagamento in suo favore CP_5 di somme giacenti all'estero e tale operazione poteva essere eseguita solo attraverso le verifiche da parte dei preposti e/o superiori gerarchici, nel caso di specie, ben quattro Direttori di Banca: sig.ri. , e persino il Direttore della Filiale romena, Ciò Pt_2 Per_4 Pt_3 Persona_5 valeva ad attestare una oggettiva condizione di buona fede, la esclusione di ogni profilo di raggiro, con contestuale rappresentazione di una condotta caratterizzata da tracciabile prudenza.
Inoltre, tutto ciò attestava anche il riconoscimento della titolarità delle somme, perché altrimenti, in esito alla articolata fase procedurale di verifica, la certamente non avrebbe emesso alcun CP_5 assegno circolare per il pagamento in suo favore. La convenuta precisava inoltre che la Banca, in esito al richiamato svolgimento del procedimento disciplinare, l'aveva licenziata, per i fatti narrati, licenziamento da lei impugnato dapprima in via stragiudiziale e successivamente innanzi il Giudice del Lavoro. Tuttavia, il precedente difensore al quale era stato conferito il mandato per pagina 4 di 13 la proposizione del ricorso faceva decorrere i termini di legge, sicché il ricorso proposto con il patrocinio di altro legale era stato dichiarato inammissibile dal Giudice del Lavoro. Da ultimo, evidenziava di non aver mai ricevuto il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto: somma pretesa, allo stato, in via di eccezione convenzionale. In diritto, la convenuta preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Giudice adito in favore di quella del Giudice del Lavoro collocandosi la domanda di indebito oggettivo all'interno del rapporto di lavoro subordinato. Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda attorea deducendo che dichiarava che la Parte_1 sentenza di primo grado aveva condannato la al risarcimento del danno patito a causa CP_1
e conseguenza della fattispecie penale contestata, quantificato in euro 180.000,0, oltre interessi legali, disponendo la restituzione all'istituto di tutti gli importi ed assegni posti sotto sequestro, importi che a a pagina 2 dell'atto di citazione dichiarava di aver già recuperato, mentre a CP_5 pagina 16 del medesimo atto rammentava la delibazione della Corte territoriale penale: assolvimento dal reato ascritto perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili. La da ciò faceva discendere che la CP_1 aveva incamerato somme sulla base di un titolo giuridico revocato e non più esistente. Parte_1
La convenuta, inoltre, nel ribadire la espunta pregiudizialità del processo penale nell'ambito di quello civile, sia pur non contestando il libero apprezzamento del Giudicante civile in ordine a quanto acquisito agli atti di un procedimento penale, eccepiva la irrilevanza e/o inconferenza di tali deposizioni, per la sussistenza di oggettivi profili di incapacità e/o inattendibilità dei testi escussi. difatti, faceva riferimento alle deposizioni rese dai testi Parte_1 Testimone_1
(Direttore della Filiale ove lei stessa lavorava), e i quali costituivano le figure Pt_3 Per_5 apicali che, verificata tutta la procedura, avevano autorizzato il pagamento in suo favore, a mezzo rilascio di assegni circolari, dapprima sequestrati e poi incamerati da Senza le attività Parte_1 gestionali ed operative di tali figure apicali, mai alcun pagamento del bonifico avrebbe potuto essere eseguito in favore della con conseguente diretto interesse di costoro alla CP_1 vicenda ed al suo esito, con conseguente rilievo di inattendibilità, anche per il profilo della oggettiva sussistenza di una incapacità a testimoniare in quanto affatto indifferenti. In via subordinata, posto che aveva già incassato quanto disposto dal primo decidente penale, Parte_1
e la Corte territoriale aveva revocato quelle statuizioni civili, riteneva che il Giudice adito fosse chiamato a dichiarare la avvenuta estinzione della sua obbligazione, sulla base della dichiarazione di compensazione giudiziale tra le dette somme - acquisite senza titolo - e quelle che pagina 5 di 13 eventualmente dovute ad Inoltre, opponeva in compensazione le somme spettantegli a Parte_1 titolo di TFR, mai corrisposte da . Da ultimo, sosteneva che la somma ex adverso Parte_1 rivendicata, vista la revoca delle statuizioni civili, risultava del tutto priva di giustificazione, anche in assenza di una quantificazione del danno che non poteva considerarsi in re ipsa. rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In Via Pregiudiziale e Preliminare: Controparte_1 dichiarare la propria incompetenza per materia, in favore del Giudice del Lavoro di Latina, per quanto ivi dedotto: In Via Incidentale in Rito: respingere la domanda avversaria di emissione di ordinanza incidentale di pagamento, in quanto infondata in fatto e, soprattutto, in diritto, per quanto ivi dedotto;
Nel merito, In via Principale: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle spiegate eccezioni pregiudiziali e preliminari, respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto, per quanto ivi dedotto;
In Via Gradata in Merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, disporre la giudiziale compensazione delle eventuali somme riconosciute dovute dalla Signora con quanto senza titolo già Controparte_1 incamerato da nonché per l'ammontare del TFR che non ha corrisposto, per Parte_1 Parte_1 quanto ivi dedotto. Con vittoria di spese e compenso professionale in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, dopodiché veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.03.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di incompetenza per materia del Giudice Ordinario in favore di quello del Lavoro. Come noto, infatti, l'incompetenza per materia nello stesso ufficio giudiziario non è configurabile, in quanto essa riguarda la ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra diversi organi giudiziari. In altri termini, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. (cfr., ex multis, Cass. Sez.
6 - 1, 22.11.2011, n. 24656). Nel merito, peraltro, l'eccezione si appalesa del tutto destituita di fondamento, tenuto conto che atteso che oggetto del presente giudizio non è la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato, né una questione ad esso inerente, bensì la pagina 6 di 13 restituzione di una somma di denaro indebitamente percepita. In tale contesto, la circostanza che la rivestisse la qualifica di dipendente dell'attrice assume carattere meramente CP_1 occasionale e non integra elemento costitutivo della pretesa azionata.
Ciò posto, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. ha agito in giudizio ex art. 2033 c.c. per ottenere la condanna della Parte_1 CP_1 alla restituzione della somma illecitamente ed indebitamente trattenuta dalla convenuta, pari ad €
167.435,50, oltre interessi al tasso legale dalla data del 22.04.09, ed oltre al risarcimento del danno patito. L'attrice ha posto a fondamento delle proprie domande l'accertamento dei fatti avvenuti in sede penale, di cui alla sentenza n. 19605/2015 depositata dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 24.12.2015 (cfr. doc.1 dell'atto di citazione), che aveva condannato CP_1 per il reato di cui all'art. 647 c.p., condannandola altresì alla restituzione degli importi
[...] trattenuti, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno, sentenza poi riformata dalla Corte di
Appello di Roma con la sentenza n. 795/18 (cfr. doc. 2 dell'atto di citazione), che dava atto dell'intervenuta abolitio criminis, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
Orbene, giova preliminarmente evidenziare che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. Pen., n. 46688 del
29.9.2016), l'abolitio criminis fa venire meno l'esistenza stessa della norma penale incriminatrice nell'ordinamento, come stabilito dal legislatore nell'art. 2, secondo comma, cod. pen., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato, e tale circostanza processuale deve essere immediatamente dichiarata dal giudice. Il danneggiato dal reato ha, piuttosto, libertà di adire il giudice civile, dal momento che, come sottolineato da
Corte cost., ord. n. 273 del 2002, la formula assolutoria per l'ipotesi di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice (“il fatto non è previsto dalla legge come reato”) non è fra quelle alle quali l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia nel giudizio civile. Ciò ovviamente non significa mancanza di tutela del diritto della parte civile nel processo penale ma soltanto, nel caso di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 530, comma
1, cod. proc. pen. (formula diversa da quelle indicate dall'art. 652 cod. proc. pen.), la individuazione, per la parte civile costituita, della successiva competenza del giudice civile e, nel caso di instaurazione della domanda direttamente in sede civile, la mancanza di efficacia del giudicato penale di assoluzione. Il diritto della parte civile già costituita nel processo penale che pagina 7 di 13 si conclude con la revoca dei capi della sentenza concernenti i suoi interessi non rimane, peraltro, menomato al punto da dovere — quella — espletare il proprio onere probatorio come se l'istruttoria già compiuta nella sede penale fosse rimasta totalmente azzerata. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento dei Giudici di Piazza Cavour, nel giudizio civile, ove pure si deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, il giudice può, nel rispetto del contraddittorio, tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall'attore (Cass.
Civ., Sez. 3, 18.11.2014, n. 24475). Nello stesso senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ammesso il potere del giudice civile, che pure debba interamente rivalutare il fatto in contestazione dopo che su di esso sia stata pronunciata in sede penale di assoluzione con una delle formule indicate dall'art. 652 cod. proc. pen., di tenere conto degli elementi di prova acquisiti in tale sede (Cass. Civ., Sez. Un., 26.01.2011, n. 1768).
Più in generale, il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651-bis e 654 cod. proc. pen., non giustifica, da parte del
Giudice Civile, la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive, che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile, potendo egli procedere (così Sez. L, n.
287 del 12/01/2016, Rv. 638396, che richiama i principi espressi da Sez. 3 civ., n. 15112 del
17/06/2013, Rv. 626948), al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza o, se necessario, dagli atti del relativo processo. Al contempo, non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
In definitiva, “anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso “iter” argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti” (Cass. Civ., Sez. II, 4.7.2019, n. 18025).
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, dopo la sentenza depositata in data 24.12.2015 dal Tribunale di Roma (che aveva riconosciuto colpevole del delitto di appropriazione di cose avute per Controparte_1 errore e, l'aveva condannata alla pena di € 2.000,00 di multa, oltre alla restituzione delle somme di denaro ed al risarcimento del danno) la Corte di Appello, con sentenza depositata in data
5.3.2018, assolveva la convenuta dall'imputazione perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato (in forza dell'abrogazione disposta dall'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 15/01/2016) e, per l'effetto, revocava le statuizioni civili.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti, in tale evenienza permane in capo al danneggiato il diritto di agire in sede civile per la tutela dei propri diritti.
Va altresì precisato che il giudizio di responsabilità civile deve vertere unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza dover riguardare, neppure incidenter tantum, la responsabilità penale dell'imputato per il reato già contestatogli. Ciò significa che il giudice investito della cognizione sulla domanda civile non deve accertare, nemmeno in via meramente incidentale, se si stata integrata la fattispecie tipica prevista dalla norma penale e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali. Quindi, nel caso di specie non si tratta di accertare la responsabilità penale della convenuta, ma di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata ex art. 2033 c.c. Come noto, tale norma detta la disciplina dell'indebito oggettivo ed attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto.
Trattasi, in particolare, di un'azione personale diretta ad ottenere la restituzione di una prestazione non dovuta, funzionale al ripristino della situazione antecedente all'esecuzione della prestazione indebita, attraverso l'obbligo di restituzione. Orbene, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di ripetizione è l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della c.d. causa adcquirendi, vale a dire del titolo giustificativo dell'avvenuto spostamento patrimoniale. Affinché il pagamento sia ripetibile e, dunque, non dovuto, non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo: “L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Civ., sez. III,
28.05.2013, n.13207). Quanto all'onere della prova, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagina 9 di 13 pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, la c.d. causa debendi (Cass. Civ. ordinanza n. n. 24948/17; Cass. Civ. 27.11.2018, n. 30713). Più nel dettaglio, l'onere probatorio dell'attore in ripetizione dell'indebito si atteggia diversamente a seconda che venga allegato, a fondamento della domanda, l'inesistenza originaria ovvero il sopravvenuto venir meno del titolo giustificativo del pagamento: “Nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia
l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare
(ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (Cass. Civ., Sez. III, 6.10.2015, n. 19902).
Pertanto, se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Quando invece l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo – come nel caso di specie – suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento.
Incombeva, dunque, su l'onere di provare l'avvenuto pagamento, potendo Parte_1 limitarsi ad allegare la mancanza di un titolo giustificativo. Di contro, avendo la società attrice allegato l'inesistenza ab origine della causa adcquirenti, era onere della convenuta dimostrare il titolo in forza del quale la stessa avrebbe avuto diritto a percepire e trattenere la somma trasferitele.
Ciò chiarito, osserva questo Giudice che la convenuta non ha neppure contestato di aver ricevuto la somma di € 969.000,00, circostanza da considerarsi, pertanto, pacifica, così come pacifico è il fatto che detta somma sia stata successivamente accertata come non spettante alla medesima, essendo, invece, destinata a Parte_1
La stessa sentenza penale, utilizzabile da questo Giudice alla stregua di prova atipica come sopra chiarito, riconosce l'errore dei funzionari che avevano autorizzato il pagamento, e pur escludendo il compimento di atti di raggiro da parte della – la quale riteneva di avere diritto a CP_1 percepire la somma per le polizze vita stipulate dal facoltoso marito – afferma la consapevolezza in capo alla stessa della natura indebita dell'attribuzione patrimoniale. Peraltro, ai fini del presente giudizio, vertente in materia di ripetizione dell'indebito, non assume rilevanza la pagina 10 di 13 circostanza che la fosse o meno consapevole di non essere la effettiva destinataria CP_1 dell'accredito. L'art. 2033 c.c. si limita, infatti, ad asserire che chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, senza alcun riferimento al requisito dell'errore, con conseguente irrilevanza della scusabilità o meno dell'errore stesso. Ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il “solvens” versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo “ex persona debitoris”, in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'AC - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'AC non ha alcun diritto di conseguire, né dal
“solvens” né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass. VI, n. 7066/2019).
In definitiva, quindi, unico presupposto per il fruttuoso esperimento dell'azione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., è che risulti la mancanza di una causa adcquirendi, e cioè
l'inesistenza dell'obbligazione in adempimento della quale è stato effettuato il pagamento, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass.
III, n. 13207/2013). Nel caso di specie, dunque, non può revocarsi in dubbio che l'azione meriti di trovare accoglimento, essendo incontestato che la abbia percepito la somma di € CP_1
969.992,49, costituente un pagamento non dovuto in quanto avente ad oggetto somme di proprietà della Parte_1
Più precisamente, secondo quanto emerso nell'ambito del procedimento penale, e non oggetto di contestazione nel presente giudizio, il predetto importo di € 969.992,49 risulta essere stato erroneamente erogato in favore dell'odierna convenuta, trattandosi di importo realmente dovuto a titolo di conguaglio dall'ex alla capogruppo per il Controparte_6 Parte_1 passaggio infragruppo di personale dipendente.
Non colgono nel segno le ulteriori eccezioni sollevate da parte convenuta. Va innanzitutto chiarito che le statuizioni civili, revocate con la sentenza di appello, concernono esclusivamente la condanna della di cui alla sentenza di primo grado, al pagamento in favore della CP_1
(all'epoca costituita parte civile) dell'importo di € 180.000,00, di cui € 12.869,20 Parte_1
a titolo di danno morale ed € 167.130,80 a titolo di restituzione dell'indebito, quale differenza tra pagina 11 di 13 l'importo illegittimamente ricevuto dalla convenuta e le somme giacenti sui conti correnti oggetto di sequestro, di cui veniva disposta la restituzione all'avente diritto. Sul punto, la sentenza di appello ha infatti espressamente precisato la conferma delle statuizioni civili “con le quali il
Giudice ha disposto in merito alla sorte dei beni in sequestro, disponendone, rispettivamente, la restituzione alla parte civile (denaro ed assegni)”. Risultano pertanto del tutto destituite di fondamento le contestazioni di parte convenuta, secondo cui la avrebbe ottenuto Parte_1 la restituzione delle somme in assenza di titolo, stante l'intervenuta revoca delle statuizioni civili.
La attrice, al contrario, ha del tutto legittimamente recuperato le somme oggetto di CP_5 sequestro e del successivo ordine di restituzione, confermato dalla Corte d'Appello, nella misura complessiva di € 802.861,69. Ne consegue che la somma da restituire alla Parte_1 ammonta, come da domanda, ad € 167.130,80.
Non risulta, per contro, adeguatamente provata la pretesa risarcitoria ulteriore avente ad oggetto il danno morale asseritamente subito, quantificato in via equitativa dal Giudice penale, atteso che, nel presente giudizio civile, non è stata fornita alcuna prova, né allegazione specifica, in ordine all'effettiva sussistenza di un danno ulteriore, concretamente sofferto dall'istituto di credito quale conseguenza diretta dei fatti per cui è causa, tale da giustificare un ristoro.
Deve, inoltre, essere disattesa l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta, in quanto formulata in termini del tutto generici e privi di specificità, non ricorrendo i presupposti per la compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243 c.c., la quale presuppone la sussistenza di controcrediti certi, liquidi ed esigibili, elementi questi che difettano nel caso di specie, non avendo la sig.ra neppure provveduto a quantificare l'importo eventualmente Controparte_1 spettante a titolo di trattamento di fine rapporto.
Occorre, infine, determinare il dies a quo della decorrenza degli interessi, ossia se essi debbano essere computati a far data dalla proposizione della domanda giudiziale ovvero dal momento dell'effettivo pagamento. È a questi fini che assume rilevanza dirimente la sussistenza della buona o mala fede del debitore.
Infatti, in merito alla decorrenza degli interessi, occorre riferirsi al principio generale dettato dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, per cui essi sono dovuti dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Sul punto, preme evidenziare che la buona fede dell' “accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale pagina 12 di 13 ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul
“solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede della controparte all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26.10.2020, n. 23448).
Ebbene, nel caso di specie, non è emerso uno stato soggettivo di mala fede, nel senso sopra precisato, tale da giustificare la decorrenza degli interessi a far data dal momento del pagamento.
Anzi, la sentenza penale induce a ritenere che al momento in cui ha ricevuto la somma l'odierna convenuta fosse in buona fede, avendo maturato in un momento successivo la consapevolezza della non spettanza della somma. Ne consegue che, ad avviso di questo Tribunale, gli interessi legali debbano decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, e non dal momento del pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo Controparte_1 secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore della della somma di € 167.130,80, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore della delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 786,00 per esborsi e in € 7.052,00 per compensi, oltre iva, spese generali e cpa, come per legge.
Latina, 29 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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