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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 9742/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9742/2017 promossa da:
nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso come in atti C.F._1
dall'Avv. Lucia Di Pietro (C.F. ) e domiciliato C.F._2
presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via
G. Cappabianca n. 14;
-attore-
CONTRO nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
residente in [...] C.F._3
Fuorigrotta (NA);
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI: come in atti
1
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Parte_1
conveniva in giudizio la dott.ssa , al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni materiali e morali conseguenti allo stato in cui era stato ridotto il proprio appartamento sito in Santa Maria Capua
Vetere, Via I Traversa degli Orti n. 6, al momento della riconsegna da parte della convenuta, con cui aveva convissuto fino alla separazione legale.
Esponeva l'attore che la sig.ra aveva continuato a occupare CP_1
l'immobile fino ad agosto 2014, senza riconsegnarne le chiavi se non in data 17/11/2015. All'atto della riconsegna l'appartamento risultava spogliato di gran parte degli elementi costitutivi degli impianti (elettrico, termico, idrico), nonché di porte, infissi, caldaia, rubinetterie, sanitari, termosifoni, controsoffitti, faretti e decorazioni di pregio, come da verbale redatto alla presenza di entrambe le parti e dei rispettivi legali.
A sostegno della domanda l'attore aveva esperito, in via preventiva, giudizio di accertamento tecnico (RG 6325/2017) all'esito del quale il
CT arch. , accertava la sussistenza dei danni Persona_1
lamentati e la necessità di un intervento integrale di ristrutturazione
2 per ripristinare lo stato originario dell'immobile, il tutto quantificato in euro €.44.577,36.
Pur se ritualmente citata, la convenuta restava contumace.
Veniva chiesta l'ammissione della prova testimoniale sui fatti dedotti, prova poi autorizzata dal giudice con ordinanza del 30/11/2021, limitatamente ad alcuni capi. La causa all'udienza del 26/11/2024 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Dall'esame del fascicolo di causa, unitamente al fascicolo dell'ATP acquisito per ordine del giudice, emerge in modo univoco la responsabilità della convenuta per i danni materiali arrecati all'appartamento dell'attore.
In particolare, la relazione tecnica redatta dal CT (arch. ), Per_1
fondata su sopralluoghi, rilievi metrici e fotografici, ha confermato che l'immobile era stato completamente spogliato degli impianti e degli elementi funzionali e decorativi, rendendolo non abitabile. Il
CT ha stimato i costi per il ripristino a euro 32.171,06.
Tale relazione, non oggetto di contestazione né da parte della convenuta, rimasta contumace, né inficiata da critiche tecniche, assume valore probatorio pieno ex art. 696 c.p.c. e orientamento consolidato (cfr. Cass. civ. n. 12029/2016, Cass. civ. n. 10222/2009).
A ciò si aggiunge in sede di escussione, i testi (madre Testimone_1
dell'attore) ed (un amico di lunga data) Testimone_2
confermavano integralmente quanto dedotto in citazione, ovvero le
3 condizioni originarie dell'immobile, la totale manomissione al momento della riconsegna, nonché l'utilizzo del materiale sottratto da parte della convenuta presso la nuova abitazione a Napoli.
Pertanto, la prova testimoniale, ha confermato non solo la sussistenza dei danni, ma anche il dolo o quantomeno la consapevole condotta della convenuta nell'asportazione dei beni.
La condotta della convenuta integra gli estremi dell'art. 2043 c.c. per illecito civile e giustifica pienamente la domanda risarcitoria. In proposito, si richiama l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'asportazione o distruzione dolosa di beni immobili o immobiliari da parte del detentore configura illecito extracontrattuale, con obbligo di risarcimento in favore del proprietario danneggiato” (Cass. civ., Sez. III, 14 giugno 2011, n.
12929; Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2005, n. 10158). Inoltre, è stato affermato che “la sottrazione o l'alterazione di componenti funzionali di un immobile costituisce lesione al diritto di proprietà e va ristorata in base al criterio del danno emergente” (Cass. civ., Sez.
II, 7 marzo 2006, n. 4892).
La richiesta attorea appare altresì congrua, in quanto fondata su una perizia estimativa tecnica supportata da accertamento giudiziale, coerente con i parametri dell'art. 1226 c.c. in materia di liquidazione equitativa del danno, ove non sia possibile una prova rigorosa del danno in forma analitica, pari ad euro 32.171,06
(trentaduemilacentosettantuno/06), somma corrispondente al costo stimato per il ripristino integrale dell'immobile, così come quantificato nella relazione del CT arch. , Persona_1
4 comprensiva delle opere edili e impiantistiche necessarie per rendere nuovamente abitabile l'appartamento oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo
Non risultano in atti elementi istruttori idonei a fondare il riconoscimento di un danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello patrimoniale documentato. In particolare, l'attore non ha allegato né provato specifiche ripercussioni sul piano morale, relazionale o psicologico, tali da integrare una lesione di diritti inviolabili della persona o da giustificare un risarcimento ai sensi dell'art. 2059 c.c., secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008). Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
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Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna:
- al pagamento, in favore dell'attore, della Controparte_1
somma di euro 32.171,06 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
5 - condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre ad auro 600,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Condanna la medesima convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo
R.G. 6325/2017, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Condanna parte convenuta, al pagamento delle spese di CT come liquidate in atti.
Lì, 19/05/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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