Articolo 29 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 28Articolo 30
Versione
14 maggio 1968
Art. 29.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1958-59 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1958-59
(articolo 25)............................... L. 425.089.634 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 27)........... L. 27.103.198
------------- Residui passivi al 30 giugno 1959... L. 452.192.832
Entrata in vigore il 14 maggio 1968