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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/12/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n.435/2024 del R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Colangelo;
Parte_1
e rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Colangelo;
Controparte_1
avente ad
OGGETTO ricorso congiunto per la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Chiedono che l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia emettere, ai sensi dell'art. 8 n. 2 della L. 25 marzo 1985 n. 121, provvedimento con il quale dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa in prima istanza ed in via definitiva dal Tribunale Controparte_2
in data 19 luglio 2024, oggetto di attestazione di mancata
[...]
impugnazione e di decreto di esecutività della sentenza in data 8 ottobre 2024 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
si chiedeva, conseguentemente, di ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Giulianova di trascrivere negli archivi dello stato civile l'emananda sentenza, ex art.
8.2 della L. 121/1985, di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, nonché quest'ultima sentenza. FATTO E DIRITTO
e hanno proposto ricorso congiunto ai fini della Parte_1 Controparte_1
dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano di Chieti in data 19 luglio 2024 e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 8 ottobre 2024, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Giulianova di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Preliminarmente, va rilevato come i due avessero contratto matrimonio concordatario in data 25 giugno 2016 a Giulianova, per poi disgregarsi l'unione, sin dall'inizio problematica, malgrado una convivenza di sette anni, fino alla richiesta di nullità del matrimonio.
L'azione presso il competente tribunale ecclesiastico veniva proposta da con Controparte_1
l'intenzione di ottenere la nullità del matrimonio contratto col che Parte_1 Parte_1
non partecipava al giudizio.
Accettata l'istanza, il Collegio era chiamato a sciogliere il seguente dubbio formulato in questi termini: “Se consti o no della nullità di matrimonio, in questo caso per: esclusione della indissolubilità nella donna attrice (can. 1101, §2 CIC)”.
La parte convenuta veniva dichiarata assente dal giudizio.
Espletata la fase istruttoria, con interrogatori svolti alla parte attrice e prova testimoniale e reputandosi altresì sufficientemente istruita la causa, il Collegio perveniva ad una pronuncia affermativa sul quesito anzidetto decretando la nullità del vincolo matrimoniale tra la e Controparte_1 [...]
Pt_1 Parte_1
Si era infatti appurato come l'odierna ricorrente si fosse accostata al matrimonio con forti dubbi e con la riserva mentale di poter ricorrere al divorzio, quindi con esclusione della indissolubilità del vincolo.
In particolare, era emerso come già durante il fidanzamento vi erano stati problemi, che vi era stato un primo rifiuto della proposta di matrimonio avanzata dall'uomo e che successivamente la si era decisa al matrimonio convinta da amici, ma con riserva e con esclusione della CP_1
indissolubilità dello stesso.
Dopo il matrimonio i problemi erano continuati, tanto che la donna non aveva voluto figli, fino a decidere di interrompere la relazione matrimoniale.
Per il Collegio ecclesiastico, le dichiarazioni fornite dall'attrice e dai testimoni erano da considerarsi credibili per via anche della dichiarazione scritta della controparte, che pur non partecipando al giudizio, dichiarava in forma scritta depositata in atti di accettare la richiesta di nullità.
Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano di Chieti emetteva dunque sentenza di nullità matrimoniale in data 19 luglio 2024, con decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di controllo”, del 08 ottobre 2024.
Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto di accogliere il ricorso congiunto degli ex-coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 8 della L. n. 121/85 e di dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal competente Tribunale Ecclesiastico.
La sentenza ecclesiastica può essere delibata perché nella specie sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985
n. 121 (Accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio
1995 n. 218: cfr. art. 2 di tale legge), atteso che:
- i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario;
- nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- tra le stesse parti non è stata pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto, né è pendente analogo giudizio;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
In ordine a tale ultimo presupposto deve osservarsi come per costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la convivenza tra i coniugi si sia protratta per un tempo superiore ai tre anni, unico motivo di nullità riconosciuto dal nostro ordinamento è quello della incapacità ai sensi dell'art. 120
c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che: “Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano” (Cass. Ord. n. 28307 del 10 ottobre 2023).
Tuttavia, pur risultando nel caso di specie una convivenza superiore ai tre anni e non essendo stata provata alcuna causa di incapacità delle parti al momento del matrimonio, deve rilevarsi come l'eccezione in tal senso non è stata sollevata dalle parti tempestivamente e pertanto non può rilevarsi d'ufficio.
Al riguardo la Cassazione ha in più occasioni precisato che: “La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata;
detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione” (Cass.
Ord. n. 11791 del 5 maggio 2021).
Pertanto nel caso di specie la convivenza per più di tre anni, non essendo stata eccepita dalle parti, non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
Le spese del processo possono essere compensate, tenuto conto della natura della decisione e del comportamento processuale sostanzialmente consensuale delle parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa in prima istanza ed in via definitiva dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano di Chieti in data 19 luglio
2024, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 8 ottobre
2024;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Giulianova di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2024 su relazione della Dott. Barbara Del
Bono.
LA PRESIDENTE EST.
Barbara Del Bono