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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3230/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. ivi res. in Parte_1 C.F._1
Contrada Nigra s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Perricone, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti -ricorrente-
CONTRO
, nato ad [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2 [...]
, nato ad [...] l'[...], C.F. ; Pt_2 C.F._3 [...]
nato a [...] il [...], C.F. (cod. fisc. Parte_3 C.F._4
collegato ); , nata ad [...] il [...], C.F. C.F._5 CP_2
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._6 CP_3
-resistenti contumaci- C.F._7
OGGETTO: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale i sig.ri , , e CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 [...] avanzando domanda di usucapione relativamente ad un garage sito in Noto (SR), CP_3
Piazza Carmelo Sgroi n. 15, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 254, particella 655, subalterno 27, Categoria C/6a), Classe 3, consistenza 14 m2 e rendita di €
52,78. Il suddetto immobile risultava intestato, nella misura di 1/5 per ciascuno, ai sig.ri
, , nonché la quale CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 CP_3 risulta essere deceduta in Noto il 13.06.1999, senza che per la stessa risulti alcuna denuncia di successione. Parte attrice esponeva di avere utilizzato il garage per parcheggiarvi la propria auto così come per depositarvi altri beni mobili, sostenendo al tempo stesso tutte le spesse necessarie alla sua manutenzione., affermando di aver esercitato il proprio possesso uti dominus, in maniera ininterrotta, pacifica, palese e non equivoca, senza ingerenze da parte di alcuno, sin dal 1997 e quindi per oltre venti anni, ricorrendo, di conseguenza le condizioni previste dall'art.1158 c.c. Il Giudice verificato l'avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria, conclusosi con verbale negativo dell'Organismo di Mediazione
Forense di Siracusa in data 6.05.2024 per mancata adesione e partecipazione delle parti chiamate, all'udienza del 27.05.2024, previa dichiarazione di contumacia della parte convenuta, ammetteva la prova per testi come articolata nell'atto introduttivo del giudizio e fissava per l'espletamento della prova l'udienza del 15.07.2024.
Espletata la prova e discussa la causa all'udienza del 27.01.2025, la poneva in decisione riservando il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze istruttorie è emerso che l'immobile oggetto della domanda di usucapione è posseduto uti dominus e da oltre un ventennio dal sig. . In particolare, dalle Parte_1
testimonianze rese è emerso che il ha esercitato per oltre un ventennio il possesso Pt_1 esclusivo, continuativo, pubblico e incontestato del bene, venendo pacificamente riconosciuto come unico proprietario dello stesso per via dell'indisturbato esercizio del compendio di signorie corrispondenti al diritto di proprietà sull'immobile (cfr. deposizioni rese all'udienza del 15.07.2024 dai testi , e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Deve dunque ritenersi provato il possesso ultraventennale vantato dall'attore. Le convergenti deposizioni dei testi citati provano, il possesso esercitato da quest'ultimo che non può considerarsi clandestino. Tale condotta risulta altresì sorretta dall'animus possidendi, quale emerge univocamente dal fatto che l'attori ha espresso l'inequivoca intenzione di possedere il bene come titolare. Va affermato il principio che l'usucapione trova fondamento su una situazione di fatto caratterizzata, come nel caso de quo:
• «dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri:
• dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per
l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche», e quindi perché si possa ricorrere all'istituto dell'usucapione, occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, come se fosse il proprietario
(Corte appello Roma, n. 1628/2017, richiamata da Tribunale Trieste, sentenza 2 maggio 2019), attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti e in particolare al proprietario (Tribunale Milano, sentenza 26 giugno 2019). In ogni caso
«La consapevolezza di possedere senza titolo [...] non esclude che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. civ., n. 9671/2014; n. 10230/2010, richiamate da Corte
d'Appello Bologna, sentenza 24 maggio 2019).
Va dunque accolta la domanda di usucapione, accertandosi l'intervenuto acquisto della proprietà per possesso ultraventennale da parte del sig. dell'immobile sito Parte_1
in Noto (SR), Piazza Carmelo Sgroi n. 15, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 254, particella 655, subalterno 27, Categoria C/6a), Classe 3, consistenza 14 m2 e rendita di € 52,78, ordinandosi alla competente Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Siracusa la trascrizione della presente sentenza.
La natura delle questioni trattate, considerata anche la peculiarità della situazione riscontrata nel caso di specie, ovvero la mancata opposizione da parte dei convenuti, rimasti contumaci, costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3230/2023, così provvede:
1) accerta l'intervenuto acquisto, a titolo originario, per possesso ultraventennale, indisturbato e senza soluzione di continuità, da parte del sig. dell'immobile Parte_1 sito in Noto (SR), Piazza Carmelo Sgroi n. 15, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 254, particella 655, subalterno 27, Categoria C/6a), Classe 3, consistenza 14 m2 e rendita di € 52,78, con ogni conseguenziale statuizione in merito;
2) ordina alla competente Agenzia del territorio di Siracusa la trascrizione della presente sentenza a norma dell'art. 2689 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
3)compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Siracusa il 31.01.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3230/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. ivi res. in Parte_1 C.F._1
Contrada Nigra s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Perricone, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti -ricorrente-
CONTRO
, nato ad [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2 [...]
, nato ad [...] l'[...], C.F. ; Pt_2 C.F._3 [...]
nato a [...] il [...], C.F. (cod. fisc. Parte_3 C.F._4
collegato ); , nata ad [...] il [...], C.F. C.F._5 CP_2
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._6 CP_3
-resistenti contumaci- C.F._7
OGGETTO: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale i sig.ri , , e CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 [...] avanzando domanda di usucapione relativamente ad un garage sito in Noto (SR), CP_3
Piazza Carmelo Sgroi n. 15, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 254, particella 655, subalterno 27, Categoria C/6a), Classe 3, consistenza 14 m2 e rendita di €
52,78. Il suddetto immobile risultava intestato, nella misura di 1/5 per ciascuno, ai sig.ri
, , nonché la quale CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 CP_3 risulta essere deceduta in Noto il 13.06.1999, senza che per la stessa risulti alcuna denuncia di successione. Parte attrice esponeva di avere utilizzato il garage per parcheggiarvi la propria auto così come per depositarvi altri beni mobili, sostenendo al tempo stesso tutte le spesse necessarie alla sua manutenzione., affermando di aver esercitato il proprio possesso uti dominus, in maniera ininterrotta, pacifica, palese e non equivoca, senza ingerenze da parte di alcuno, sin dal 1997 e quindi per oltre venti anni, ricorrendo, di conseguenza le condizioni previste dall'art.1158 c.c. Il Giudice verificato l'avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria, conclusosi con verbale negativo dell'Organismo di Mediazione
Forense di Siracusa in data 6.05.2024 per mancata adesione e partecipazione delle parti chiamate, all'udienza del 27.05.2024, previa dichiarazione di contumacia della parte convenuta, ammetteva la prova per testi come articolata nell'atto introduttivo del giudizio e fissava per l'espletamento della prova l'udienza del 15.07.2024.
Espletata la prova e discussa la causa all'udienza del 27.01.2025, la poneva in decisione riservando il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze istruttorie è emerso che l'immobile oggetto della domanda di usucapione è posseduto uti dominus e da oltre un ventennio dal sig. . In particolare, dalle Parte_1
testimonianze rese è emerso che il ha esercitato per oltre un ventennio il possesso Pt_1 esclusivo, continuativo, pubblico e incontestato del bene, venendo pacificamente riconosciuto come unico proprietario dello stesso per via dell'indisturbato esercizio del compendio di signorie corrispondenti al diritto di proprietà sull'immobile (cfr. deposizioni rese all'udienza del 15.07.2024 dai testi , e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Deve dunque ritenersi provato il possesso ultraventennale vantato dall'attore. Le convergenti deposizioni dei testi citati provano, il possesso esercitato da quest'ultimo che non può considerarsi clandestino. Tale condotta risulta altresì sorretta dall'animus possidendi, quale emerge univocamente dal fatto che l'attori ha espresso l'inequivoca intenzione di possedere il bene come titolare. Va affermato il principio che l'usucapione trova fondamento su una situazione di fatto caratterizzata, come nel caso de quo:
• «dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri:
• dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per
l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche», e quindi perché si possa ricorrere all'istituto dell'usucapione, occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, come se fosse il proprietario
(Corte appello Roma, n. 1628/2017, richiamata da Tribunale Trieste, sentenza 2 maggio 2019), attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti e in particolare al proprietario (Tribunale Milano, sentenza 26 giugno 2019). In ogni caso
«La consapevolezza di possedere senza titolo [...] non esclude che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. civ., n. 9671/2014; n. 10230/2010, richiamate da Corte
d'Appello Bologna, sentenza 24 maggio 2019).
Va dunque accolta la domanda di usucapione, accertandosi l'intervenuto acquisto della proprietà per possesso ultraventennale da parte del sig. dell'immobile sito Parte_1
in Noto (SR), Piazza Carmelo Sgroi n. 15, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 254, particella 655, subalterno 27, Categoria C/6a), Classe 3, consistenza 14 m2 e rendita di € 52,78, ordinandosi alla competente Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Siracusa la trascrizione della presente sentenza.
La natura delle questioni trattate, considerata anche la peculiarità della situazione riscontrata nel caso di specie, ovvero la mancata opposizione da parte dei convenuti, rimasti contumaci, costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3230/2023, così provvede:
1) accerta l'intervenuto acquisto, a titolo originario, per possesso ultraventennale, indisturbato e senza soluzione di continuità, da parte del sig. dell'immobile Parte_1 sito in Noto (SR), Piazza Carmelo Sgroi n. 15, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 254, particella 655, subalterno 27, Categoria C/6a), Classe 3, consistenza 14 m2 e rendita di € 52,78, con ogni conseguenziale statuizione in merito;
2) ordina alla competente Agenzia del territorio di Siracusa la trascrizione della presente sentenza a norma dell'art. 2689 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
3)compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Siracusa il 31.01.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro