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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11423 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Sezione Sesta, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25029/2021 R.G., riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 15.07.2025, promossa da:
(, C.F. ), rappr.to e difeso in forza di Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in calce al presente atto, dall'Avv. Felice Leone (C.F. ) CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Mercato n. 45, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec:
Email_1
PARTE ATTRICE
Contro
(CF: , in persona del Sindaco p.t, rapp.to e difeso, in Controparte_1 P.IVA_1
forza di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Davide Diani (C.F. C.F._3
), in sostituzione dell'Avv. Carla Castelli, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso
[...]
in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: apoli.it. Ema_2 Email_3 CP_1
PARTE CONVENUTA
1 NONCHE'
(P.IVA e C.F. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli in Corso Garibaldi 387, in persona del suo Presidente, Dr. , rapp. Controparte_3
e difesa giusta procura, in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Renato
DI (C.F. ), con domicilio digitale per le comunicazioni e C.F._4
notificazioni al seguente indirizzo pec: ed Email_4 elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Piazza Carità 32;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, il in persona del Sindaco p.t Controparte_1
e la società in persona del suo Presidente, per ivi sentirvi dichiarare la CP_4 responsabilità di parti convenute nella produzione dell'evento dedotto in lite, avvenuto il 27/07/2014, alle ore 23:45 circa, nei pressi della Stazione della Circumvesuviana
(ora . CP_4
Precisamente, parte attrice deduceva che:
1. Il giorno 27/07/2014, alle ore 23:45 circa, si trovava in Napoli, Parte_1
alla Via Bartolo Longo, nei pressi della Stazione della Circumvesuviana (ora CP_4
;
[...]
2. In tale data e in tale circostanza, la panchina antistante la stazione della
Circumvesuviana si capovolgeva e finiva sul piede del , mentre Parte_1 costui era ivi seduto in compagnia dei suoi amici;
3. Nello specifico, i danni lamentati si verificavano a seguito del ribaltamento della predetta panchina, la quale, per effetto del contemporaneo e repentino alzarsi degli
2 occupanti, si capovolgeva colpendo il sull'avampiede destro, arrecandogli Pt_1
gravissime lesioni;
4. La zona in cui si è verificato il sinistro de quo era aperta al pubblico e priva di segnalazioni, che indicavano lavori in corso e/o la presenza di pericoli, dunque priva di transennamenti;
5. Immediatamente si provvedeva a segnalare l'accaduto, tant'è che successivamente gli enti convenuti provvedevano ad eliminare il pericolo, con intervento di fissazione della panchina al suolo e delle altre panchine presenti nella zona circostante;
6. In conseguenza del capovolgimento della panchina, l'attore riportava lesioni per le quali veniva soccorso ed accompagnato presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero S.M. di Loreto Nuovo;
7. I medici del suddetto presidio, prestate le prime cure, gli diagnosticavano
“schiacciamento dell'avampiede dx 6 falange e fratture multiple;
8. In data 29/07/2014, l'attore veniva trasferito presso l' zienda Ospedaliera CP_5
di Rilievo Nazionale) dove restava ricoverato per 30 giorni e dove veniva sottoposto a
25 trattamenti di Ossigenoterapia Iperbarica;
9. Con lettere a/r del 16/06/2015, del 26/11/2015, del 16/03/2016 e del 10/01/2017,
l'istante avanzava richiesta di risarcimento danni alle parti convenute, a cui conseguiva un esito infausto.
Parte attrice, tanto brevemente premesso, citava in giudizio le parti convenute, il CP_1
in persona del Sindaco p.t e la società in persona del suo Presidente, al fine
[...] CP_4 di sentir affermare la responsabilità degli stessi, in solido tra loro ovvero chi di ragione, in ordine all'infortunio per cui è causa, e condannare il e/o la Società Controparte_1 CP_4
al risarcimento dei danni subiti dall'attore, per l'importo di € 38.730,00, oltre interessi,
[...]
salvo diverso importo accertato dall'espletanda C.T.U., con vittoria delle spese di lite.
2. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 25029/2021, in data
23.10.2021, si costituiva in giudizio il in persona del p.t., Controparte_1 CP_6 impugnando e contestando tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, poiché infondato in fatto e diritto. 3 In particolare, parte convenuta eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione Contr passiva, dato che l'area antistante la Stazione era in parte di proprietà comunale, in parte Contr di proprietà dell' ; nel merito, contestava il fatto storico, come dedotto in citazione, non essendovi menzione di alcun intervento e relativo verbale redatto da pubbliche Autorità nell'immediatezza del preteso evento;
nonché il nesso causale con il danno lamentato;
in via subordinata, deduceva che seppure il comportamento colposo dell'utente della strada non sia stato tale da interrompere completamente il nesso causale, quanto meno doveva ritenersi configurabile un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art.1227 c.c., e chiedeva, altresì, di accogliere la domanda trasversale di garanzia e manleva e, per l'effetto, condannare essa società a rivalere totalmente il delle somme che questi CP_4 Controparte_1
fosse eventualmente condannata a pagare in favore di terzi, oltre diritti ed onorari di causa.
3. In data 30.12.2021, si costituiva, altresì, in giudizio la società in persona del CP_4
Presidente p.t., la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva, deducendo che la panchina su cui era seduto il si trovava al di fuori della Stazione su di un'area Pt_1
comunale; nel merito, impugnava la domanda attorea sia in relazione all'an e sia in relazione al quantum;
chiedeva, altresì, in via subordinata, che il giudice procedesse all'accertamento delle singole responsabilità dei soggetti convenuti, con conseguente condanna in proporzione alla percentuale di responsabilità; chiedeva, inoltre, che il
Giudicante non procedesse al cumulo tra la rivalutazione monetaria e interessi legali, rappresentando ciò un'illegittima duplicazione in favore dei danneggiati a danno dell'obbligato.
Nel corso del giudizio, disposta CTU medico legale sulla persona di ad Parte_1
opera del Ctu dott. , veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale con Persona_1
l'escussione di due testi indotti da parte attrice, ed, infine, all'udienza del 15.07.2025, subentrato un nuovo Giudice istruttore, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all' art. 190 c.p.c.
4. Passando alla disamina della domanda, va osservato quanto segue.
Preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dal che dalla società Controparte_1 CP_4
4 Invero, in comparsa di costituzione e risposta, l'ente convenuto società ha, da CP_4
subito, precisato che alcuna responsabilità può essere ascritta alla perché il luogo CP_4 dell'occorso è estraneo alla sua competenza e responsabilità, in quanto, la panchina, che capovolgendosi cagionava lesioni personali nei confronti di parte attrice, era situata su territorio comunale e non all'interno della Stazione della Circumvesuviana.
D'altronde, l'esclusiva competenza e responsabilità di parte convenuta in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., del luogo in cui si è verificato l'infortunio de quo, emerge dalla documentazione depositata in giudizio proprio dal Controparte_1
Im particolare, il ha depositato la seguente documentazione: Controparte_1
1) provvedimento di autorizzazione per occupazione del suolo pubblico per la realizzazione dell'intervento per l'accessibilità alla stazione Via Bartolo Longo e concessione dell'esecuzione di lavori (all.n.5)
2) Verbale di riconsegna aree (all.n.6)
La responsabilità del per l'infortunio de quo, emerge dall'allegato n. 6, dal Controparte_1
quale si ricava che il con concessione n. 151 del 20.11.2006, “al fine di Controparte_1
consentire l'esecuzione dei necessari interventi atti a migliorare e riqualificare la
[...] all'allora e per essa all'ATI costituita da Parte_2 Controparte_7 [...]
e l'occupazione e l'utilizzo delle necessarie aree così come Controparte_8 CP_9 indicate nella planimetria ad essa allegata. Nel corso dei lavori sopravvennero imprevisti di natura diversa che comportarono varianti ad alcune lavorazioni con il conseguente impegno di maggiori tempi rispetto alle previsioni fino a giungere alla data del 20.12.2009 entro la quale si conclusero i lavori che fu possibile effettuare. In data 28.12.2012 è avvenuta
l'incorporazione per fusione della da parte dell' che ne ha Controparte_7 CP_4 assunto in toto le parti. In data 30.12.2014 veniva sottoscritto l'APQ FSC 2007- 2013 “
Sistemi di qualità”, che tra gli interventi ivi previsti prevedeva la sistemazione della stazione di via B. Longo e di via Madonnelle con la riqualificazione dell'area ad essa circostante, riconoscendo il relativo finanziamento economico”.
Dunque, emerge da tale verbale del 1.7.2016, sottoscritto congiuntamente sia dai rappresentanti del che dai rappresentanti dell' che alla data del Controparte_1 CP_4
5 sinistro (27.7.2014) non vi erano lavori in corso sull'area circostanze la stazione circumvesuviana. I lavori precedentemente eseguiti si erano conclusi, infatti, nel 2009.
A nulla rileva, come pure sostenuto dal che nel 2014 vi fossero ancora alcune CP_1
problematiche relative ai sistemi fognari, in quanto evidentemente le stesse non sono interferenti con la manutenzione delle zone ove risultano allocate le panchine.
Dal medesimo verbale sopra citato si ricava, inoltre, in modo inequivocabile, che i lavori riguardanti la riqualificazione dell'area circostante la stazione sono iniziati ad aprile 2016 e sono terminati a giugno 2016 e che il 16.6.2016 è avvenuta la verifica di regolare esecuzione dei lavori medesimi.
Dunque, alla data del sinistro non vi erano lavori affidati all' per cui va accolta CP_4
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della predetta società.
D'altro canto, proprio la circostanza che nel 2016 l'area sia stata affidata dal CP_1
all' per l'esecuzione di lavori di riqualificazione conferma che la titolarità
[...] CP_4 dell'area stessa si rinviene in capo al e non in capo al regionale, Controparte_1 CP_10
come pure il ha infondatamente eccepito in comparsa conclusionale. CP_1
5. Passando alla disamina del merito della domanda, va osservato quanto segue.
Secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Custode delle strade e delle relative pertinenze è
l'Ente pubblico loro proprietario (nel nostro caso il e gli obblighi di Controparte_1
manutenzione dell'Ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito si estende anche ai marciapiedi laterali.
L'Ente pubblico è proprietario e custode del bene demaniale sul quale è avvenuto il sinistro per cui in capo ad esso si concretizza una responsabilità oggettiva la cui unica esimente è la dimostrazione del caso fortuito, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo.
Contr Custode non lo era l' in quanto, come sostenuto precedentemente, la panchina non era situata all'interno della Stazione, bensì su area comunale.
6 In punto di fatto, i due testi escussi nel corso del giudizio, e CP_11 Testimone_1
hanno confermato, con dichiarazioni coerenti e concordanti, la ricostruzione dei fatti descritta in citazione.
Il primo teste, , era in compagnia dell'attore , ha confermato CP_11 Parte_1 la presenza di altre persone, tra cui l'altro teste la circostanza che, al Testimone_1
momento di alzarsi dalla panchina “la stessa si ribaltò finendo per colpire il piede di
”. Parte_1
Il teste ha, inoltre, riferito che: “ Noi sentimmo le sue urla di dolore e girandomi ho visto che il piede di era schiacciato dal peso della panchina ed infatti vi era anche del Parte_1 sangue in terra intorno a tutta la circonferenza della scarpa di . non Parte_1 Parte_1
cadde a terra ma si accasciò solamente cercando di restare in equilibrio, a quel punto io ed
i miei amici, tutti e tre, sollevammo la panchina che era ribaltata al suolo e schiacciava il piede di , così lui riuscì a liberarsi. Ci accertammo del perché la panchina si fosse Parte_1 ribaltata e notammo che la stessa era solamente poggiata al suolo, senza essere allo stesso cementata, anzi, preciso che non vi era traccia alcuna né di cemento, né di nessun altro collante o tipo di fissaggio che la potesse tenere salda al suolo. Preciso che la panchina è fatta di marmo, o comunque un materiale simile, ed è molto pesante;
infatti, in tre abbiamo dovuto impiegare molta forza per rialzarla dal suolo. Preciso che siamo riusciti a rialzarla solo per lo spazio necessario affinché liberasse il piede. si fece male Parte_1 Parte_1
al piede destro che è rimasto interessato dallo schiacciamento…del resto colpiva quasi tutto il piede essendo la panchina di uno spessore importante. La strada dove è posta la panchina
è una strada aperta al pubblico transito, non vi erano ostacoli che ci impedissero di percorrerla e di sederci liberamente sulla panchina. La. sera in cui è avvenuto l'infortunio né la strada, né la circumvesuviana erano interessate da lavori, non vi erano transenne né altra segnalazione degli stessi. Non c'era alcuna segnalazione rispetto al fatto che la panchina fosse solamente poggiata al suolo e non fissata allo stesso. Dove c'è la panchina è presente anche l'illuminazione pubblica, la zona è bene illuminata. Siccome la strada la percorro quotidianamente, essendo vicino casa, ho notato che nei giorni successivi all'infortunio di (non so dire precisamente dopo quanto tempo) la zona era Parte_1
interessata da lavori ed ho visto proprio passando che c'erano degli operai che lavoravano intorno alle panchine…”.
7 Il teste ha, altresì, riconosciuto dalle foto prodotte agli atti dalla parte attrice i luoghi di causa nonché la macchia di sangue che si formò a seguito dell'infortunio di . Parte_1
L'altro teste, indotto dall'attrice, escusso all' udienza del 18.05.24, anch'egli Testimone_1
presente al momento dell'accaduto, ha reso dichiarazioni concordanti quanto alla dinamica ed alla tempistica dell'evento. Ed, infatti, così riferiva: “Quella sera eravamo un gruppo di amici, di circa 5 6 persone, in parte seduti tutti sulla stessa panchina. A un certo punto decidiamo di andar via e ci alziamo. Dopo esserci alzati ci siamo voltati e abbiamo visto che la panchina si era ribaltata, cadendo sul piede di . Con precisione la panchina si Parte_1
era ribaltata cadendo sul piede destro. Ci siamo accorti che la panchina non era ancorata alla pavimentazione. Comunque noi l'abbiamo rialzata liberando il piede di . Parte_1
Siamo stati almeno in tre a rialzare la panchina. Quando la panchina è caduta non si trovava nella posizione che si vede nella foto, perché si è ribaltata e con i piedi poggiava lateralmente
a terra…”.
Alla luce delle deposizioni rese dai testi escussi, presenti ai fatti, della natura delle lesioni riportate, del referto dei sanitari della struttura pubblica (ospedale “il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero S.M. di Loreto Nuovo), dal quale emerge la compatibilità delle lesioni refertate dal suddetto nosocomio e quelle dichiarate da parte attrice infortunata, nonché del giudizio di compatibilità, espresso dal CTU medico-legale nominato, delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro poc'anzi descritta, può ritenersi che non sussistano dubbi sulla dinamica del sinistro e che l'attore abbia assolto l'onere probatorio su di lei incombente circa la sussistenza dell'incidente e del nesso causale tra l'evento dannoso e l'anomalia presentata dalla panchina a causa del mancato fissaggio al suolo per l'assenza nei luoghi di causa di transennamenti o segnalazioni di alcun tipo.
6. In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità delle controparti, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo.
La responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un
8 potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche
(Cass. 20 novembre 2009 n. 24529).
Anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c. in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935; Cass. 25 maggio 2010 n. 1210; Cass. 3 aprile 2009 n.
8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763). L'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della res (Cass. 24529/09 cit.) e la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass.
24529/09 cit.).
La responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e imprevedibilmente (Cass. 8935/13 cit.; Cass. 18 ottobre 2011 n. 21508; Cass. 12695/10 cit.;
Cass. 24529/09 cit.; Cass. 19 novembre 2009 n. 20419).
I principi suddetti sono condivisi da questo Giudice e ad essi ed alle relative argomentazioni di supporto ci si richiama ai sensi anche dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ne deriva, come detto, che l'attore ha assolto il proprio onus probandi: la panchina capovoltasi per l'effetto mel mancato fissaggio al suolo, il quale non era né visibile e né segnalato, la lesione avvenuta proprio a cagione di esso, la mancata segnalazione del pericolo, così come riferito dai testi escussi, ed infine la circostanza che il luoghi di causa erano aperti al pubblico al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto di giudizio, costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attore doveva dimostrare e ha dimostrato.
Da parte sua, il nessuna prova del fortuito ha fornito. Controparte_1
Il convenuto, infatti, nulla ha provato, né che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia della res si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente.
9 Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso all'attore è indubbiamente riconducibile al mancato fissaggio al suolo della panchina situata presso l'area antistante l'ingresso della stazione della Circumvesuviana di Via Bartolo Longo, non visibile, né segnalata, la cui esistenza è confermata dalle deposizioni testimoniali dei testi escussi, dalle foto in atti e, altresì, sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità, dalla relazione peritale del Ctu dott. . Persona_1
Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c.: pertanto, la domanda Controparte_1
risarcitoria dell'istante va accolta. Parte_1
7. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunata ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del CTU medico-legale dott. Persona_1 perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione medica fornita dalla parte.
L'ausiliare, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite da Parte_1
ha chiarito che l'istante, in seguito sinistro occorsole in data 27/07/2014, riportò
[...]
“trauma da schiacciamento di avampiede destro con lesioni plurime delle dita interessanti sia le ossa (falangi) che i viciniori tessuti molli”.
Non sussistono dubbi sulla validità del nesso di causalità.
Il ctu ha ravvisato: un danno biologico pari al 6% - l'incapacità temporanea assoluta della durata di giorni 40 (quaranta), al valore medio del 50% di giorni 30 (trenta).
Circa la quantificazione del danno, ritiene il Tribunale di dovere fare applicazione delle
Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (16 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 10.632,00 per d.b. pari al 6% in un soggetto leso di anni 16;
10 € 4.600,00 per ITT;
€ 1725,00 per ITP al 50%;
Per l'importo complessivo di euro 16.957,00.
Quanto al danno morale soggettivo, giova ricordare, che esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza” “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nel caso in oggetto, non si ritiene di procedere al riconoscimento del danno morale soggettivo né ad un'ulteriore personalizzazione del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari (sul punto la domanda è del tutto carente in termini di allegazioni e prove), che possano giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle.
In base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (08.04.2017) sino alla data di pubblicazione della presente
11 sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
8. Le spese del presente giudizio, nei rapporti tra parte attrice ed il Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 26.000,00 - liquidando le stesse secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e ridotti per la fase decisionale
(in ragione dell'attività in concreto svolta), con distrazione in favore dell'avv. Felice
Leone, dichiaratasi antistatario. Le spese per il pagamento dei compensi al CTU medico-legale così come liquidati con apposito e separato decreto, sono poste definitivamente a carico del soccombente. Controparte_1
Le spese tra parte attrice e l' vanno compensate, atteso che l'estraneità dell'ente CP_4
convenuto è emersa solo all'esito della disamina degli atti del giudizio.
Le eccezioni proposte dal implicanti responsabilità nei confronti dell' Controparte_1 CP_4
[... Contr (condanna dell' al risarcimento e, in subordine, alla manleva verso il CP_1
vanno rigettate, stante l'infondatezza delle stesse per le motivazioni sopra indicate.
[...]
Le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra e in quanto le Controparte_1 CP_4
eccezioni sopra indicate non si sono concretizzate in apposite domande riconvenzionali ed in mancanza di espressa richiesta di condanna alle spese dell' nei confronti del CP_4 [...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, nella causa tra nei confronti del Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, e dell' in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_4 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
12
1- Dichiara l'estromissione dal presente giudizio della in persona del l.r.p.t.; CP_4
2- Accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, accertata Parte_1
la responsabilità del nella produzione dell'evento per cui è causa: Controparte_1
a) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a pagare all'attore, a Controparte_1 titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la complessiva somma di euro 16.957,00, oltre accessori come in motivazione;
b) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a pagare all'attore Controparte_1 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 350,00 per spese ed €. Parte_1
4.727,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Felice Leone dichiaratosi anticipatario;
3- Pone definitivamente le spese di CTU medica, nella misura già liquidata in istruttoria, a carico del convenuto soccombente in persona del Sindaco p.t, e per Controparte_1
l'effetto, lo condanna al rimborso in favore dell'attore di quanto da questi Parte_1 eventualmente versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione di cui agli atti del presente giudizio;
4- Compensa le spese di lite tra ed Parte_1 CP_4
5- Compensa le spese di lite tra il e l' Controparte_1 CP_4
Napoli, 04/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Sezione Sesta, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25029/2021 R.G., riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 15.07.2025, promossa da:
(, C.F. ), rappr.to e difeso in forza di Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in calce al presente atto, dall'Avv. Felice Leone (C.F. ) CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Mercato n. 45, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec:
Email_1
PARTE ATTRICE
Contro
(CF: , in persona del Sindaco p.t, rapp.to e difeso, in Controparte_1 P.IVA_1
forza di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Davide Diani (C.F. C.F._3
), in sostituzione dell'Avv. Carla Castelli, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso
[...]
in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: apoli.it. Ema_2 Email_3 CP_1
PARTE CONVENUTA
1 NONCHE'
(P.IVA e C.F. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli in Corso Garibaldi 387, in persona del suo Presidente, Dr. , rapp. Controparte_3
e difesa giusta procura, in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Renato
DI (C.F. ), con domicilio digitale per le comunicazioni e C.F._4
notificazioni al seguente indirizzo pec: ed Email_4 elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Piazza Carità 32;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, il in persona del Sindaco p.t Controparte_1
e la società in persona del suo Presidente, per ivi sentirvi dichiarare la CP_4 responsabilità di parti convenute nella produzione dell'evento dedotto in lite, avvenuto il 27/07/2014, alle ore 23:45 circa, nei pressi della Stazione della Circumvesuviana
(ora . CP_4
Precisamente, parte attrice deduceva che:
1. Il giorno 27/07/2014, alle ore 23:45 circa, si trovava in Napoli, Parte_1
alla Via Bartolo Longo, nei pressi della Stazione della Circumvesuviana (ora CP_4
;
[...]
2. In tale data e in tale circostanza, la panchina antistante la stazione della
Circumvesuviana si capovolgeva e finiva sul piede del , mentre Parte_1 costui era ivi seduto in compagnia dei suoi amici;
3. Nello specifico, i danni lamentati si verificavano a seguito del ribaltamento della predetta panchina, la quale, per effetto del contemporaneo e repentino alzarsi degli
2 occupanti, si capovolgeva colpendo il sull'avampiede destro, arrecandogli Pt_1
gravissime lesioni;
4. La zona in cui si è verificato il sinistro de quo era aperta al pubblico e priva di segnalazioni, che indicavano lavori in corso e/o la presenza di pericoli, dunque priva di transennamenti;
5. Immediatamente si provvedeva a segnalare l'accaduto, tant'è che successivamente gli enti convenuti provvedevano ad eliminare il pericolo, con intervento di fissazione della panchina al suolo e delle altre panchine presenti nella zona circostante;
6. In conseguenza del capovolgimento della panchina, l'attore riportava lesioni per le quali veniva soccorso ed accompagnato presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero S.M. di Loreto Nuovo;
7. I medici del suddetto presidio, prestate le prime cure, gli diagnosticavano
“schiacciamento dell'avampiede dx 6 falange e fratture multiple;
8. In data 29/07/2014, l'attore veniva trasferito presso l' zienda Ospedaliera CP_5
di Rilievo Nazionale) dove restava ricoverato per 30 giorni e dove veniva sottoposto a
25 trattamenti di Ossigenoterapia Iperbarica;
9. Con lettere a/r del 16/06/2015, del 26/11/2015, del 16/03/2016 e del 10/01/2017,
l'istante avanzava richiesta di risarcimento danni alle parti convenute, a cui conseguiva un esito infausto.
Parte attrice, tanto brevemente premesso, citava in giudizio le parti convenute, il CP_1
in persona del Sindaco p.t e la società in persona del suo Presidente, al fine
[...] CP_4 di sentir affermare la responsabilità degli stessi, in solido tra loro ovvero chi di ragione, in ordine all'infortunio per cui è causa, e condannare il e/o la Società Controparte_1 CP_4
al risarcimento dei danni subiti dall'attore, per l'importo di € 38.730,00, oltre interessi,
[...]
salvo diverso importo accertato dall'espletanda C.T.U., con vittoria delle spese di lite.
2. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 25029/2021, in data
23.10.2021, si costituiva in giudizio il in persona del p.t., Controparte_1 CP_6 impugnando e contestando tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, poiché infondato in fatto e diritto. 3 In particolare, parte convenuta eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione Contr passiva, dato che l'area antistante la Stazione era in parte di proprietà comunale, in parte Contr di proprietà dell' ; nel merito, contestava il fatto storico, come dedotto in citazione, non essendovi menzione di alcun intervento e relativo verbale redatto da pubbliche Autorità nell'immediatezza del preteso evento;
nonché il nesso causale con il danno lamentato;
in via subordinata, deduceva che seppure il comportamento colposo dell'utente della strada non sia stato tale da interrompere completamente il nesso causale, quanto meno doveva ritenersi configurabile un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art.1227 c.c., e chiedeva, altresì, di accogliere la domanda trasversale di garanzia e manleva e, per l'effetto, condannare essa società a rivalere totalmente il delle somme che questi CP_4 Controparte_1
fosse eventualmente condannata a pagare in favore di terzi, oltre diritti ed onorari di causa.
3. In data 30.12.2021, si costituiva, altresì, in giudizio la società in persona del CP_4
Presidente p.t., la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva, deducendo che la panchina su cui era seduto il si trovava al di fuori della Stazione su di un'area Pt_1
comunale; nel merito, impugnava la domanda attorea sia in relazione all'an e sia in relazione al quantum;
chiedeva, altresì, in via subordinata, che il giudice procedesse all'accertamento delle singole responsabilità dei soggetti convenuti, con conseguente condanna in proporzione alla percentuale di responsabilità; chiedeva, inoltre, che il
Giudicante non procedesse al cumulo tra la rivalutazione monetaria e interessi legali, rappresentando ciò un'illegittima duplicazione in favore dei danneggiati a danno dell'obbligato.
Nel corso del giudizio, disposta CTU medico legale sulla persona di ad Parte_1
opera del Ctu dott. , veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale con Persona_1
l'escussione di due testi indotti da parte attrice, ed, infine, all'udienza del 15.07.2025, subentrato un nuovo Giudice istruttore, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all' art. 190 c.p.c.
4. Passando alla disamina della domanda, va osservato quanto segue.
Preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dal che dalla società Controparte_1 CP_4
4 Invero, in comparsa di costituzione e risposta, l'ente convenuto società ha, da CP_4
subito, precisato che alcuna responsabilità può essere ascritta alla perché il luogo CP_4 dell'occorso è estraneo alla sua competenza e responsabilità, in quanto, la panchina, che capovolgendosi cagionava lesioni personali nei confronti di parte attrice, era situata su territorio comunale e non all'interno della Stazione della Circumvesuviana.
D'altronde, l'esclusiva competenza e responsabilità di parte convenuta in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., del luogo in cui si è verificato l'infortunio de quo, emerge dalla documentazione depositata in giudizio proprio dal Controparte_1
Im particolare, il ha depositato la seguente documentazione: Controparte_1
1) provvedimento di autorizzazione per occupazione del suolo pubblico per la realizzazione dell'intervento per l'accessibilità alla stazione Via Bartolo Longo e concessione dell'esecuzione di lavori (all.n.5)
2) Verbale di riconsegna aree (all.n.6)
La responsabilità del per l'infortunio de quo, emerge dall'allegato n. 6, dal Controparte_1
quale si ricava che il con concessione n. 151 del 20.11.2006, “al fine di Controparte_1
consentire l'esecuzione dei necessari interventi atti a migliorare e riqualificare la
[...] all'allora e per essa all'ATI costituita da Parte_2 Controparte_7 [...]
e l'occupazione e l'utilizzo delle necessarie aree così come Controparte_8 CP_9 indicate nella planimetria ad essa allegata. Nel corso dei lavori sopravvennero imprevisti di natura diversa che comportarono varianti ad alcune lavorazioni con il conseguente impegno di maggiori tempi rispetto alle previsioni fino a giungere alla data del 20.12.2009 entro la quale si conclusero i lavori che fu possibile effettuare. In data 28.12.2012 è avvenuta
l'incorporazione per fusione della da parte dell' che ne ha Controparte_7 CP_4 assunto in toto le parti. In data 30.12.2014 veniva sottoscritto l'APQ FSC 2007- 2013 “
Sistemi di qualità”, che tra gli interventi ivi previsti prevedeva la sistemazione della stazione di via B. Longo e di via Madonnelle con la riqualificazione dell'area ad essa circostante, riconoscendo il relativo finanziamento economico”.
Dunque, emerge da tale verbale del 1.7.2016, sottoscritto congiuntamente sia dai rappresentanti del che dai rappresentanti dell' che alla data del Controparte_1 CP_4
5 sinistro (27.7.2014) non vi erano lavori in corso sull'area circostanze la stazione circumvesuviana. I lavori precedentemente eseguiti si erano conclusi, infatti, nel 2009.
A nulla rileva, come pure sostenuto dal che nel 2014 vi fossero ancora alcune CP_1
problematiche relative ai sistemi fognari, in quanto evidentemente le stesse non sono interferenti con la manutenzione delle zone ove risultano allocate le panchine.
Dal medesimo verbale sopra citato si ricava, inoltre, in modo inequivocabile, che i lavori riguardanti la riqualificazione dell'area circostante la stazione sono iniziati ad aprile 2016 e sono terminati a giugno 2016 e che il 16.6.2016 è avvenuta la verifica di regolare esecuzione dei lavori medesimi.
Dunque, alla data del sinistro non vi erano lavori affidati all' per cui va accolta CP_4
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della predetta società.
D'altro canto, proprio la circostanza che nel 2016 l'area sia stata affidata dal CP_1
all' per l'esecuzione di lavori di riqualificazione conferma che la titolarità
[...] CP_4 dell'area stessa si rinviene in capo al e non in capo al regionale, Controparte_1 CP_10
come pure il ha infondatamente eccepito in comparsa conclusionale. CP_1
5. Passando alla disamina del merito della domanda, va osservato quanto segue.
Secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Custode delle strade e delle relative pertinenze è
l'Ente pubblico loro proprietario (nel nostro caso il e gli obblighi di Controparte_1
manutenzione dell'Ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito si estende anche ai marciapiedi laterali.
L'Ente pubblico è proprietario e custode del bene demaniale sul quale è avvenuto il sinistro per cui in capo ad esso si concretizza una responsabilità oggettiva la cui unica esimente è la dimostrazione del caso fortuito, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo.
Contr Custode non lo era l' in quanto, come sostenuto precedentemente, la panchina non era situata all'interno della Stazione, bensì su area comunale.
6 In punto di fatto, i due testi escussi nel corso del giudizio, e CP_11 Testimone_1
hanno confermato, con dichiarazioni coerenti e concordanti, la ricostruzione dei fatti descritta in citazione.
Il primo teste, , era in compagnia dell'attore , ha confermato CP_11 Parte_1 la presenza di altre persone, tra cui l'altro teste la circostanza che, al Testimone_1
momento di alzarsi dalla panchina “la stessa si ribaltò finendo per colpire il piede di
”. Parte_1
Il teste ha, inoltre, riferito che: “ Noi sentimmo le sue urla di dolore e girandomi ho visto che il piede di era schiacciato dal peso della panchina ed infatti vi era anche del Parte_1 sangue in terra intorno a tutta la circonferenza della scarpa di . non Parte_1 Parte_1
cadde a terra ma si accasciò solamente cercando di restare in equilibrio, a quel punto io ed
i miei amici, tutti e tre, sollevammo la panchina che era ribaltata al suolo e schiacciava il piede di , così lui riuscì a liberarsi. Ci accertammo del perché la panchina si fosse Parte_1 ribaltata e notammo che la stessa era solamente poggiata al suolo, senza essere allo stesso cementata, anzi, preciso che non vi era traccia alcuna né di cemento, né di nessun altro collante o tipo di fissaggio che la potesse tenere salda al suolo. Preciso che la panchina è fatta di marmo, o comunque un materiale simile, ed è molto pesante;
infatti, in tre abbiamo dovuto impiegare molta forza per rialzarla dal suolo. Preciso che siamo riusciti a rialzarla solo per lo spazio necessario affinché liberasse il piede. si fece male Parte_1 Parte_1
al piede destro che è rimasto interessato dallo schiacciamento…del resto colpiva quasi tutto il piede essendo la panchina di uno spessore importante. La strada dove è posta la panchina
è una strada aperta al pubblico transito, non vi erano ostacoli che ci impedissero di percorrerla e di sederci liberamente sulla panchina. La. sera in cui è avvenuto l'infortunio né la strada, né la circumvesuviana erano interessate da lavori, non vi erano transenne né altra segnalazione degli stessi. Non c'era alcuna segnalazione rispetto al fatto che la panchina fosse solamente poggiata al suolo e non fissata allo stesso. Dove c'è la panchina è presente anche l'illuminazione pubblica, la zona è bene illuminata. Siccome la strada la percorro quotidianamente, essendo vicino casa, ho notato che nei giorni successivi all'infortunio di (non so dire precisamente dopo quanto tempo) la zona era Parte_1
interessata da lavori ed ho visto proprio passando che c'erano degli operai che lavoravano intorno alle panchine…”.
7 Il teste ha, altresì, riconosciuto dalle foto prodotte agli atti dalla parte attrice i luoghi di causa nonché la macchia di sangue che si formò a seguito dell'infortunio di . Parte_1
L'altro teste, indotto dall'attrice, escusso all' udienza del 18.05.24, anch'egli Testimone_1
presente al momento dell'accaduto, ha reso dichiarazioni concordanti quanto alla dinamica ed alla tempistica dell'evento. Ed, infatti, così riferiva: “Quella sera eravamo un gruppo di amici, di circa 5 6 persone, in parte seduti tutti sulla stessa panchina. A un certo punto decidiamo di andar via e ci alziamo. Dopo esserci alzati ci siamo voltati e abbiamo visto che la panchina si era ribaltata, cadendo sul piede di . Con precisione la panchina si Parte_1
era ribaltata cadendo sul piede destro. Ci siamo accorti che la panchina non era ancorata alla pavimentazione. Comunque noi l'abbiamo rialzata liberando il piede di . Parte_1
Siamo stati almeno in tre a rialzare la panchina. Quando la panchina è caduta non si trovava nella posizione che si vede nella foto, perché si è ribaltata e con i piedi poggiava lateralmente
a terra…”.
Alla luce delle deposizioni rese dai testi escussi, presenti ai fatti, della natura delle lesioni riportate, del referto dei sanitari della struttura pubblica (ospedale “il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero S.M. di Loreto Nuovo), dal quale emerge la compatibilità delle lesioni refertate dal suddetto nosocomio e quelle dichiarate da parte attrice infortunata, nonché del giudizio di compatibilità, espresso dal CTU medico-legale nominato, delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro poc'anzi descritta, può ritenersi che non sussistano dubbi sulla dinamica del sinistro e che l'attore abbia assolto l'onere probatorio su di lei incombente circa la sussistenza dell'incidente e del nesso causale tra l'evento dannoso e l'anomalia presentata dalla panchina a causa del mancato fissaggio al suolo per l'assenza nei luoghi di causa di transennamenti o segnalazioni di alcun tipo.
6. In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità delle controparti, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo.
La responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un
8 potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche
(Cass. 20 novembre 2009 n. 24529).
Anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c. in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935; Cass. 25 maggio 2010 n. 1210; Cass. 3 aprile 2009 n.
8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763). L'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della res (Cass. 24529/09 cit.) e la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass.
24529/09 cit.).
La responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e imprevedibilmente (Cass. 8935/13 cit.; Cass. 18 ottobre 2011 n. 21508; Cass. 12695/10 cit.;
Cass. 24529/09 cit.; Cass. 19 novembre 2009 n. 20419).
I principi suddetti sono condivisi da questo Giudice e ad essi ed alle relative argomentazioni di supporto ci si richiama ai sensi anche dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ne deriva, come detto, che l'attore ha assolto il proprio onus probandi: la panchina capovoltasi per l'effetto mel mancato fissaggio al suolo, il quale non era né visibile e né segnalato, la lesione avvenuta proprio a cagione di esso, la mancata segnalazione del pericolo, così come riferito dai testi escussi, ed infine la circostanza che il luoghi di causa erano aperti al pubblico al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto di giudizio, costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attore doveva dimostrare e ha dimostrato.
Da parte sua, il nessuna prova del fortuito ha fornito. Controparte_1
Il convenuto, infatti, nulla ha provato, né che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia della res si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente.
9 Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso all'attore è indubbiamente riconducibile al mancato fissaggio al suolo della panchina situata presso l'area antistante l'ingresso della stazione della Circumvesuviana di Via Bartolo Longo, non visibile, né segnalata, la cui esistenza è confermata dalle deposizioni testimoniali dei testi escussi, dalle foto in atti e, altresì, sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità, dalla relazione peritale del Ctu dott. . Persona_1
Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c.: pertanto, la domanda Controparte_1
risarcitoria dell'istante va accolta. Parte_1
7. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunata ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del CTU medico-legale dott. Persona_1 perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione medica fornita dalla parte.
L'ausiliare, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite da Parte_1
ha chiarito che l'istante, in seguito sinistro occorsole in data 27/07/2014, riportò
[...]
“trauma da schiacciamento di avampiede destro con lesioni plurime delle dita interessanti sia le ossa (falangi) che i viciniori tessuti molli”.
Non sussistono dubbi sulla validità del nesso di causalità.
Il ctu ha ravvisato: un danno biologico pari al 6% - l'incapacità temporanea assoluta della durata di giorni 40 (quaranta), al valore medio del 50% di giorni 30 (trenta).
Circa la quantificazione del danno, ritiene il Tribunale di dovere fare applicazione delle
Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (16 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 10.632,00 per d.b. pari al 6% in un soggetto leso di anni 16;
10 € 4.600,00 per ITT;
€ 1725,00 per ITP al 50%;
Per l'importo complessivo di euro 16.957,00.
Quanto al danno morale soggettivo, giova ricordare, che esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza” “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nel caso in oggetto, non si ritiene di procedere al riconoscimento del danno morale soggettivo né ad un'ulteriore personalizzazione del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari (sul punto la domanda è del tutto carente in termini di allegazioni e prove), che possano giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle.
In base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (08.04.2017) sino alla data di pubblicazione della presente
11 sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
8. Le spese del presente giudizio, nei rapporti tra parte attrice ed il Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 26.000,00 - liquidando le stesse secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e ridotti per la fase decisionale
(in ragione dell'attività in concreto svolta), con distrazione in favore dell'avv. Felice
Leone, dichiaratasi antistatario. Le spese per il pagamento dei compensi al CTU medico-legale così come liquidati con apposito e separato decreto, sono poste definitivamente a carico del soccombente. Controparte_1
Le spese tra parte attrice e l' vanno compensate, atteso che l'estraneità dell'ente CP_4
convenuto è emersa solo all'esito della disamina degli atti del giudizio.
Le eccezioni proposte dal implicanti responsabilità nei confronti dell' Controparte_1 CP_4
[... Contr (condanna dell' al risarcimento e, in subordine, alla manleva verso il CP_1
vanno rigettate, stante l'infondatezza delle stesse per le motivazioni sopra indicate.
[...]
Le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra e in quanto le Controparte_1 CP_4
eccezioni sopra indicate non si sono concretizzate in apposite domande riconvenzionali ed in mancanza di espressa richiesta di condanna alle spese dell' nei confronti del CP_4 [...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, nella causa tra nei confronti del Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, e dell' in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_4 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
12
1- Dichiara l'estromissione dal presente giudizio della in persona del l.r.p.t.; CP_4
2- Accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, accertata Parte_1
la responsabilità del nella produzione dell'evento per cui è causa: Controparte_1
a) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a pagare all'attore, a Controparte_1 titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la complessiva somma di euro 16.957,00, oltre accessori come in motivazione;
b) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a pagare all'attore Controparte_1 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 350,00 per spese ed €. Parte_1
4.727,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Felice Leone dichiaratosi anticipatario;
3- Pone definitivamente le spese di CTU medica, nella misura già liquidata in istruttoria, a carico del convenuto soccombente in persona del Sindaco p.t, e per Controparte_1
l'effetto, lo condanna al rimborso in favore dell'attore di quanto da questi Parte_1 eventualmente versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione di cui agli atti del presente giudizio;
4- Compensa le spese di lite tra ed Parte_1 CP_4
5- Compensa le spese di lite tra il e l' Controparte_1 CP_4
Napoli, 04/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
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