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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13172/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. PEDRINI CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. DAMIOLI DARIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
Con note congiunte del 14.5.2025 parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor alla CP_1 signora finchè la figlia vivrà con la madre e, nel contempo, non sarà Pt_1 Per_1 economicamente indipendente, con onere del solo sig. di far fonte alle rate CP_1 mensili del mutuo contratto;
3. quanto alla casa coniugale, le spese condominiali e di manutenzione ordinarie saranno a carico della signora e quelle straordinarie a carico del signor la signora Pt_1 CP_1
pagina 1 di 4 si obbliga a volturare le utenze a proprio nome entro 15 (quindici) giorni dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza di separazione;
4. il signor corrisponderà entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese, a titolo di CP_1 contributo nel mantenimento della moglie la somma mensile di € 700,00, da aumentarsi a
€ 1.000,00 in caso di rilascio e riconsegna della casa coniugale, con rivalutazione annuale
ISTAT di legge, il tutto tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate intestate alla sig.ra [...]; Pt_1
5. al momento del rilascio della casa coniugale la signora potrà trasferire con sé, se Pt_1 necessario i seguenti beni: arredo della camera matrimoniale composto da letto matrimoniale, cassettone e armadio;
arredo della cameretta composto da letto singolo, armadio e scrivania;
arredo della zona giorno composto da divano, mobile, televisore e televisore;
lavatrice e asciugatrice;
6. sino ad agosto 2026, il signor orrisponderà entro il giorno 20 (venti) di ciascun CP_1 mese alla signora a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la Pt_1 Per_1 somma mensile di € 300,00, con rivalutazione annuale ISTAT di legge, tramite bonifico bancario alle coordinate sopra indicate, oltre al pagamento integrale sino ad agosto 2026 delle spese universitarie e al 50% delle ulteriori spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'adito Tribunale, noto alle parti;
in ogni caso, a fronte della cessione della macchina di seguito convenuta, nulla sarà dovuto per eventuali spese di trasporto;
7. da settembre 2026, il signor corrisponderà entro il giorno 20 (venti) di ciascun CP_1 mese alla signora a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la Pt_1 Per_1 somma mensile di € 200,00, con rivalutazione annuale ISTAT di legge, tramite bonifico bancario alle coordinate sopra indicate, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'adito Tribunale, noto alle parti;
in ogni caso, a fronte della cessione della macchina di seguito convenuta, nulla sarà dovuto per eventuali spese di trasporto;
8. a tacitazione di tutti i rapporti economici intercorsi le parti convengono che:
a) il signor si obbliga a cedere, entro 30 (trenta) giorni dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza di separazione, alla signora che accetta, la Parte_1 piena proprietà della vettura Peugeot targata GJ865MH, già in uso esclusivo alla medesima, senza corresponsione di prezzo e quindi a titolo gratuito. Il signor CP_1 provvederà in via esclusiva al pagamento dei costi di cessione e del finanziamento contratto per l'acquisto della predetta vettura sino alla sua estinzione;
dalla cessione, tutti i pagina 2 di 4 costi inerenti la citata automobile (a titolo esemplificativo, assicurazione, bollo, tagliando ecc…) graveranno in via esclusiva sulla signora che si obbliga altresì a pagare Pt_1 eventuali sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada rilevate dalle competenti autorità precedentemente alla cessione;
b) il signor si obbliga a corrispondere alla signora la somma una tantum di CP_1 Pt_1
€ 3.500,00 entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
9. la signora rinuncia alla richiesta di addebito della separazione e si obbliga a Pt_1 collaborare, se necessario, per la chiusura del conto corrente intestato al signor con delega alla signora CP_1 Pt_1
10. il presente accordo avrà decorrenza da maggio 2025, con espressa rinuncia della signora agli importi a qualsiasi titolo richiesti al signor e/o dal medesimo dovuti, Pt_1 CP_1 sino ad aprile 2025;
11. le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione, avendo definito ogni ulteriore rapporto economico;
12. i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
13. se richiesto, le parti manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
14. spese legali compensate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.10.2024, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a Sirmione (Bs) in data 2.6.1990, dalla cui unione era nato il figlio Controparte_1
il 23.9.1990, economicamente indipendente, e il 1.2.2001, non economicamente Per_2 Per_1
indipendente, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. era formulata proposta conciliativa. Con note scritte congiunte del 14.5.2025 i procuratori delle parti depositavano un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 4 La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sirmione di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1990, N. 7, parte 2, serie
C;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13172/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. PEDRINI CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. DAMIOLI DARIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
Con note congiunte del 14.5.2025 parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor alla CP_1 signora finchè la figlia vivrà con la madre e, nel contempo, non sarà Pt_1 Per_1 economicamente indipendente, con onere del solo sig. di far fonte alle rate CP_1 mensili del mutuo contratto;
3. quanto alla casa coniugale, le spese condominiali e di manutenzione ordinarie saranno a carico della signora e quelle straordinarie a carico del signor la signora Pt_1 CP_1
pagina 1 di 4 si obbliga a volturare le utenze a proprio nome entro 15 (quindici) giorni dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza di separazione;
4. il signor corrisponderà entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese, a titolo di CP_1 contributo nel mantenimento della moglie la somma mensile di € 700,00, da aumentarsi a
€ 1.000,00 in caso di rilascio e riconsegna della casa coniugale, con rivalutazione annuale
ISTAT di legge, il tutto tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate intestate alla sig.ra [...]; Pt_1
5. al momento del rilascio della casa coniugale la signora potrà trasferire con sé, se Pt_1 necessario i seguenti beni: arredo della camera matrimoniale composto da letto matrimoniale, cassettone e armadio;
arredo della cameretta composto da letto singolo, armadio e scrivania;
arredo della zona giorno composto da divano, mobile, televisore e televisore;
lavatrice e asciugatrice;
6. sino ad agosto 2026, il signor orrisponderà entro il giorno 20 (venti) di ciascun CP_1 mese alla signora a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la Pt_1 Per_1 somma mensile di € 300,00, con rivalutazione annuale ISTAT di legge, tramite bonifico bancario alle coordinate sopra indicate, oltre al pagamento integrale sino ad agosto 2026 delle spese universitarie e al 50% delle ulteriori spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'adito Tribunale, noto alle parti;
in ogni caso, a fronte della cessione della macchina di seguito convenuta, nulla sarà dovuto per eventuali spese di trasporto;
7. da settembre 2026, il signor corrisponderà entro il giorno 20 (venti) di ciascun CP_1 mese alla signora a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la Pt_1 Per_1 somma mensile di € 200,00, con rivalutazione annuale ISTAT di legge, tramite bonifico bancario alle coordinate sopra indicate, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'adito Tribunale, noto alle parti;
in ogni caso, a fronte della cessione della macchina di seguito convenuta, nulla sarà dovuto per eventuali spese di trasporto;
8. a tacitazione di tutti i rapporti economici intercorsi le parti convengono che:
a) il signor si obbliga a cedere, entro 30 (trenta) giorni dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza di separazione, alla signora che accetta, la Parte_1 piena proprietà della vettura Peugeot targata GJ865MH, già in uso esclusivo alla medesima, senza corresponsione di prezzo e quindi a titolo gratuito. Il signor CP_1 provvederà in via esclusiva al pagamento dei costi di cessione e del finanziamento contratto per l'acquisto della predetta vettura sino alla sua estinzione;
dalla cessione, tutti i pagina 2 di 4 costi inerenti la citata automobile (a titolo esemplificativo, assicurazione, bollo, tagliando ecc…) graveranno in via esclusiva sulla signora che si obbliga altresì a pagare Pt_1 eventuali sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada rilevate dalle competenti autorità precedentemente alla cessione;
b) il signor si obbliga a corrispondere alla signora la somma una tantum di CP_1 Pt_1
€ 3.500,00 entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
9. la signora rinuncia alla richiesta di addebito della separazione e si obbliga a Pt_1 collaborare, se necessario, per la chiusura del conto corrente intestato al signor con delega alla signora CP_1 Pt_1
10. il presente accordo avrà decorrenza da maggio 2025, con espressa rinuncia della signora agli importi a qualsiasi titolo richiesti al signor e/o dal medesimo dovuti, Pt_1 CP_1 sino ad aprile 2025;
11. le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione, avendo definito ogni ulteriore rapporto economico;
12. i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
13. se richiesto, le parti manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
14. spese legali compensate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.10.2024, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a Sirmione (Bs) in data 2.6.1990, dalla cui unione era nato il figlio Controparte_1
il 23.9.1990, economicamente indipendente, e il 1.2.2001, non economicamente Per_2 Per_1
indipendente, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. era formulata proposta conciliativa. Con note scritte congiunte del 14.5.2025 i procuratori delle parti depositavano un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 4 La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sirmione di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1990, N. 7, parte 2, serie
C;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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