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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2089/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, ult comma, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2089/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] - Argentina, il Parte_1 C.F._1
07/03/1972 e residente a [...]– Argentina e (C.F. Parte_2
), nata a [...] - Argentina, il 09/04/2005 e residente a [...]– C.F._2
Argentina; rappresentate e difese nel presente giudizio dall'Avv. Annamaria Zarrelli (C.F.:
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale sito C.F._3
in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, come da procure notarili in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate.
-ricorrenti- contro
(C.F. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AB e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio AB
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio AB.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (in atti anche Persona_1
o o o nata a [...], comune in provincia Per_1 Persona_2 Per_1 Persona_3
di Reggio AB (RC), il 19.11.1892 (cfr. doc. in atti n. 1) la quale in data 30.12.1915 si era unita in matrimonio in Italia, a Nicotera (VV), con (cfr. doc. in atti n. 4). Successivamente, era CP_3
emigrata col marito in Argentina dove, in data 09.02.1938, era nata la figlia (cfr. doc. in Persona_4
atti n. 5), deceduta in data 07.01.2020 (cfr. doc. in atti n. 6). L'ava italiana era poi deceduta in
Argentina, a San Martin – Buenos Aires, in data 03.06.1989 (cfr. doc. in atti n. 2), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_4
- in data 19.02.1965 ella contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla Persona_5
loro unione matrimoniale nasceva in data 07.03.1972 la figlia (cfr. doc. Parte_1
in atti n. 8) – odierna ricorrente;
- in data 09.04.2005, dalla relazione di con Parte_1 Persona_6
nasceva (cfr. doc. in atti n. 9) - odierna ricorrente. Parte_2
Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AB, si costituiva in giudizio in data 22.11.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28.04.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art.127 ter c.p.c., contenenti le sole istanze e conclusioni, giusto decreto del 30/11/2024, la difesa si riportava integralmente al proprio atto introduttivo, contestava le deduzioni avversarie e insisteva per pagina 2 di 10 l'accoglimento del ricorso, in quanto la linea di discendenza dalla capostipite della famiglia, ricostruita come in atti, provava che non vi era stata interruzione nella catena di trasmissione. Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio AB, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana delle ricorrenti è nata a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio AB.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali l'ava capostipite in luogo di sia stata Persona_1
generalizzata come o o o si ritiene che non vi Per_1 Persona_2 Per_1 Persona_3
siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile ad errori di grafia tant'è che nell'attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana si riportano tutti i nomi e i cognomi per come nel tempo sono stati riportati, ossia o Per_1
o o o . Per_2 Per_1 Persona_3 Per_1 Per_2
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_4 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_4 avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa pagina 3 di 10 Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Pertanto, deve ritenersi che le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originaria ava Persona_1
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano pagina 4 di 10 sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n.
87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (cfr. Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (cfr. Cass. 6297/1996 e Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75
(cfr. Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento pagina 5 di 10 del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466/2009).
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni pagina 6 di 10 della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria. In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, il ricorso alla via amministrativa da parte di un ricorrente di discendenza italiana solo per parte di madre condurrebbe inevitabilmente ad un rigetto: pertanto, l'unica via percorribile affinché egli possa vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato sarebbe il passaggio giudiziario. In tal caso, non avrebbe rilievo, quindi, che sia stato instaurato o meno un procedimento amministrativo, poiché si tratterebbe di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale sarebbe intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (cfr. Trib. Brescia, 10/11/2018, Trib. Roma 05/10/2023,
Trib. Roma 21/06/2021, Trib. Roma 18/04/2018, Trib. Roma 19/02/2018, Trib. Roma, 18/09/2017,
Trib. Roma 06/04/2017 e Trib. Roma 22/03/2017). Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 01/01/1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Le ricorrenti deducono che nella loro linea di discendenza “emerge un passaggio in linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione (la Sig.ra dava Persona_1
alla luce la Sig.ra nata nel 1938 – cfr. doc. 5) – ha determinato, sulla base della Persona_4 legge al tempo vigente, l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis”.
Orbene deve rilevarsi che, dall'esame dei documenti versati in atti (cfr. doc. in atti nn. 4, 5 e 7), risulta che sebbene prima discendente dell'ava italiana, sia nata in [...] pre-costituzionale, Persona_4
tuttavia la madre si è sposata con un cittadino italiano e non straniero in epoca pre-costituzionale
(segnatamente il 30.12.1915) quindi non vi è stata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n.555, che giustifichi il ricorso al
Giudice - come dedotto da parte ricorrente - essendo entrambi i genitori italiani: nata Persona_1
a EF (RC) e nato a [...]. CP_3
Nel caso di specie, dunque, sussiste una linea di discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano ( . In questo caso il riconoscimento dello status civitatis spetta al CP_3 [...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'autorità CP_1 consolare se i richiedenti risiedono all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi pagina 7 di 10 dinanzi al tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 d.P.R. 362/1994, è previsto che l'amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché gli istanti si vedano riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui godono. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché la materia delle sanzioni processuali non è suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Orbene, la circostanza per cui sia stata omessa, nel caso in esame, la presentazione della suddetta richiesta al competente Consolato italiano assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003):
“L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato pagina 8 di 10 utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che le ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate. Al riguardo si rileva che le ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni previsti dalla legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio AB, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso per carenza d'interesse;
- spese compensate pagina 9 di 10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio AB, 21.05.2025
Il giudice unico dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, ult comma, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2089/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] - Argentina, il Parte_1 C.F._1
07/03/1972 e residente a [...]– Argentina e (C.F. Parte_2
), nata a [...] - Argentina, il 09/04/2005 e residente a [...]– C.F._2
Argentina; rappresentate e difese nel presente giudizio dall'Avv. Annamaria Zarrelli (C.F.:
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale sito C.F._3
in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, come da procure notarili in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate.
-ricorrenti- contro
(C.F. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AB e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio AB
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio AB.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (in atti anche Persona_1
o o o nata a [...], comune in provincia Per_1 Persona_2 Per_1 Persona_3
di Reggio AB (RC), il 19.11.1892 (cfr. doc. in atti n. 1) la quale in data 30.12.1915 si era unita in matrimonio in Italia, a Nicotera (VV), con (cfr. doc. in atti n. 4). Successivamente, era CP_3
emigrata col marito in Argentina dove, in data 09.02.1938, era nata la figlia (cfr. doc. in Persona_4
atti n. 5), deceduta in data 07.01.2020 (cfr. doc. in atti n. 6). L'ava italiana era poi deceduta in
Argentina, a San Martin – Buenos Aires, in data 03.06.1989 (cfr. doc. in atti n. 2), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_4
- in data 19.02.1965 ella contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla Persona_5
loro unione matrimoniale nasceva in data 07.03.1972 la figlia (cfr. doc. Parte_1
in atti n. 8) – odierna ricorrente;
- in data 09.04.2005, dalla relazione di con Parte_1 Persona_6
nasceva (cfr. doc. in atti n. 9) - odierna ricorrente. Parte_2
Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AB, si costituiva in giudizio in data 22.11.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28.04.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art.127 ter c.p.c., contenenti le sole istanze e conclusioni, giusto decreto del 30/11/2024, la difesa si riportava integralmente al proprio atto introduttivo, contestava le deduzioni avversarie e insisteva per pagina 2 di 10 l'accoglimento del ricorso, in quanto la linea di discendenza dalla capostipite della famiglia, ricostruita come in atti, provava che non vi era stata interruzione nella catena di trasmissione. Il giudice riservava il deposito della sentenza.
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Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio AB, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana delle ricorrenti è nata a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio AB.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali l'ava capostipite in luogo di sia stata Persona_1
generalizzata come o o o si ritiene che non vi Per_1 Persona_2 Per_1 Persona_3
siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile ad errori di grafia tant'è che nell'attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana si riportano tutti i nomi e i cognomi per come nel tempo sono stati riportati, ossia o Per_1
o o o . Per_2 Per_1 Persona_3 Per_1 Per_2
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_4 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_4 avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa pagina 3 di 10 Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Pertanto, deve ritenersi che le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originaria ava Persona_1
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano pagina 4 di 10 sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n.
87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (cfr. Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (cfr. Cass. 6297/1996 e Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75
(cfr. Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento pagina 5 di 10 del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466/2009).
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni pagina 6 di 10 della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria. In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, il ricorso alla via amministrativa da parte di un ricorrente di discendenza italiana solo per parte di madre condurrebbe inevitabilmente ad un rigetto: pertanto, l'unica via percorribile affinché egli possa vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato sarebbe il passaggio giudiziario. In tal caso, non avrebbe rilievo, quindi, che sia stato instaurato o meno un procedimento amministrativo, poiché si tratterebbe di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale sarebbe intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (cfr. Trib. Brescia, 10/11/2018, Trib. Roma 05/10/2023,
Trib. Roma 21/06/2021, Trib. Roma 18/04/2018, Trib. Roma 19/02/2018, Trib. Roma, 18/09/2017,
Trib. Roma 06/04/2017 e Trib. Roma 22/03/2017). Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 01/01/1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Le ricorrenti deducono che nella loro linea di discendenza “emerge un passaggio in linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione (la Sig.ra dava Persona_1
alla luce la Sig.ra nata nel 1938 – cfr. doc. 5) – ha determinato, sulla base della Persona_4 legge al tempo vigente, l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis”.
Orbene deve rilevarsi che, dall'esame dei documenti versati in atti (cfr. doc. in atti nn. 4, 5 e 7), risulta che sebbene prima discendente dell'ava italiana, sia nata in [...] pre-costituzionale, Persona_4
tuttavia la madre si è sposata con un cittadino italiano e non straniero in epoca pre-costituzionale
(segnatamente il 30.12.1915) quindi non vi è stata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n.555, che giustifichi il ricorso al
Giudice - come dedotto da parte ricorrente - essendo entrambi i genitori italiani: nata Persona_1
a EF (RC) e nato a [...]. CP_3
Nel caso di specie, dunque, sussiste una linea di discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano ( . In questo caso il riconoscimento dello status civitatis spetta al CP_3 [...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'autorità CP_1 consolare se i richiedenti risiedono all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi pagina 7 di 10 dinanzi al tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 d.P.R. 362/1994, è previsto che l'amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché gli istanti si vedano riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui godono. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché la materia delle sanzioni processuali non è suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Orbene, la circostanza per cui sia stata omessa, nel caso in esame, la presentazione della suddetta richiesta al competente Consolato italiano assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003):
“L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato pagina 8 di 10 utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che le ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate. Al riguardo si rileva che le ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni previsti dalla legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio AB, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso per carenza d'interesse;
- spese compensate pagina 9 di 10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio AB, 21.05.2025
Il giudice unico dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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