Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello Grado iscritta al N. 6282/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] Parte_2
, nato a [...] l'[...] Parte_3
Tutti con il patrocinio dell'avv. CALDERARO GIOVANNA e , elettivamente domiciliati in VIA
CANFORA N 180 CATANIA, presso il difensore avv. CALDERARO GIOVANNA
APPELLANTI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 P.IVA_1
CAROSIA ELISABETTA e elettivamente domiciliato in VIA ETNEA, 215 CATANIA presso l'AVVOCATURA POSTE ITALIANE
APPELLATA
Rimessa in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 8
Con atto di appello ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 Parte_3
in giudizio innanzi questo Tribunale, e proponevano appello avverso la sentenza n. Controparte_1
3015/2022 del Giudice di Pace di NI, depositata in data 11.11.2022, mai notificata, con la quale il
Giudice di Pace, statuendo nella causa iscritta al n. 9822/2021 R.G., rigettava la domanda degli attori e compensava tra le parti le spese di lite.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, gli appellanti deducevano che il Giudice di prime cure avesse errato nell'emettere la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 cpc, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento formulata in primo grado nonché nella ricostruzione della fattispecie concreta e nella valutazione delle prove offerte.
Pertanto, chiedevano a questo Giudice di: “riformare l'impugnata sentenza n. 3015/2022 emessa dall'Ill.mo Giudice di Pace di NI, depositata in data 11.11.2022 mai notifica, nel giudizio RG. N.
9822/2021 e/o dichiararla nulla per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto accogliere le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed in particolare: “accertare e dichiarare il diritto degli odierni attori di ottenere il rimborso delle somme riportate nei buoni fruttiferi in loro possesso, complessivamente pari ad € 1.032,914 (£ 2.000.000) oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data della sottoscrizione sino al soddisfo, danno emergente e lucro cessante, in subordine, condannare parte convenuta, a seguito della propria condotta inadempiente, al risarcimento del danno patito dagli odierni attori, quantificabile in €
1.032,914 (£ 2.000.000) oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge o in quella maggiore
o minore somma quantificata da Codesto Ill.mo Giudice adito. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
L'appellata si costitutiva in giudizio contestando gli assunti attori perché infondati in fatto e in diritto.
Concludeva chiedendo a questo Giudice di: “Rigettare l'appello promosso avverso la sentenza nr.
3015/2022 emessa dal Giudice di Pace di NI e dunque confermare la stessa nonché accertare e dichiarare la correttezza della condotta di e, conseguentemente, rigettare Controparte_1
integralmente le domande di controparte, stante la manifesta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi in parola, con vittoria di spese e compensi di causa.”
All'udienza del 15.11.2023, le parti insistevano in atti e il G.I rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.11.2024.
Successivamente all'udienza del 11.11.20224, il G.I., rilevato che la causa era soggetta al nuovo rito, rinviava la causa all'udienza del 03.02.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 cpc.
Indi, all'udienza del 03.02.2025, il G.I. rimetteva la causa in decisione.
pagina 2 di 8 Nei fatti, giova premettere che gli appellanti, con atto di citazione notificato il 18.10.2021, convenivano innanzi al GdP di NI, , chiedendo di condannare la società al pagamento in loro Controparte_1
favore della somma complessiva di euro 1.032,914 oltre interessi moratori, e risarcimento dei danni, derivante dalla mancata liquidazione di buoni fruttiferi postali.
Le parti, infatti, erano titolari di n. 4 buoni postali fruttiferi ed in particolare: buono fruttifero n.
02.736.000 11 emesso il 17.03.2001 pari a £ 500,00, buono fruttifero n. 04.022.601 11 emesso il
17.03.2001 pari a £ 500,00, buono fruttifero n. 02.735.999 11 emesso il 17.03.2001 pari a £ 500,00, buono fruttifero n. 02.735.955 11 emesso il 17.07.1996 pari a £ 500,00, tutti emessi dall'ufficio postale di Giumarra, fraz. di Castel di Iudica (CT).
Secondo gli attori, dall'analisi dei buoni fruttiferi di cui si discute, si riscontrava la totale assenza dell'indicazione “buono fruttifero postale a termine”, potendosi rinvenire solo una scritta a penna che testualmente recitava: “B.P.F. Nuova serie AA1”, nulla circa la decorrenza della scadenza da cui poter calcolare la relativa prescrizione.
Dopo i numerosi tentativi di riscuotere i propri risparmi presso l'ufficio, difatti, riteneva i CP_1 buoni fruttiferi “prescritti”, negandone ogni liquidazione.
Di talché, le parti adivano il Giudice di Pace, il quale con la sentenza oggetto di appello così disponeva:
“Il Giudice di pace di NI 2 sez, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti di così provvede: 1) rigetta la Pt_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 domanda attorea;
2) spese di giudizio dispone come in parte motiva”.
Ciò premesso secondo la disciplina generale dell'onere della prova, dettata dall'art. 2697 c.c., al 1° comma si stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono i fondamento.”. E' quindi onere degli appellanti dimostrare la condotta inadempiente di
. Controparte_1
Orbene nel caso in esame gli appellanti ritengono di avere diritto alla liquidazione dei buoni fruttiferi postali in esame, poiché a loro dire, non sarebbero prescritti. Inoltre, non avrebbe mai CP_1
consegnato ai titolari il foglio illustrativo contenente le informazioni adeguate, contravvenendo ai doveri di trasparenza e pertanto avrebbero anche diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Di contro l'appellante, ritenendo i buoni prescritti, sostiene di non dover procedere ad alcuna liquidazione di somme.
Ciò premesso l'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di NI ha errato nella misura in cui ha accolto la tesi della prescrizione dei buoni fruttiferi.
Tale doglianza non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
pagina 3 di 8 Il caso che ci occupa concerne buoni postali appartenenti in ragione della data di emissione alla tipologia “a termine”, in particolare:
-il buono emesso il 17 luglio 1996 appartiene alla Serie “AE”, istituita con il D.M. Tesoro 13 ottobre
1995 (pubblicato poi sulla G.U. 225 del 31 ottobre 1995) prevedeva per i propri titoli il raddoppio e la triplicazione dei rendimenti rispettivamente dopo 8 e 12 anni. I titoli di queste serie divenivano infruttiferi alla scadenza del dodicesimo anno ed il diritto al loro rimborso si sarebbe estinto per prescrizione una volta decorso il successivo decennio. Il buono quindi sarebbe scaduto il 17 .07. 2008, divenuto rimborsabile fino al 17. 07. 2018 e prescritto il 18. 07 .2018.
- I buoni emessi in data 17 marzo 2001 appartengono invece, alla serie AA1, (in vigore dal 28/12/2000 al 13/04/2001) per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del sesto anno dalla data di emissione. I titoli a termine di questa serie divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio. Ne deriva che i buoni sarebbero scaduti il 17.03.2007, divenuti rimborsabili fino al 17.03.2017 e prescritti il 18.03.2017.
Concordemente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il termine prescrizionale- relativo al diritto di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali a termine- inizia a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi).
Giova rilevare che il termine era originariamente di cinque anni, ma l'art. 8, comma 1, del Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000
(pubblicato G.U. 27 dicembre 2000, n. 300) ha stabilito che: “…i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi
Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo” (la previsione si applica a tutti i BFP emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del sopra richiamato Decreto Ministeriale).
Si è modificato così il termine prescrizionale, da 5 a 10 anni, garantendo quindi ulteriori cinque anni ai titolari dei buoni per esercitare il proprio diritto al rimborso.
Nella specie la prescrizione è maturata rispettivamente, il 18.07.2018 (per il buono della Serie “AE”) e il 18.03.2017 (per i buoni della serie AA1), ovvero dieci anni dopo la scadenza. Poiché, il rimborso dei
BFP è stato richiesto dagli odierni appellanti dopo la decorrenza del termine prescrittivo, nell'autunno del 2020, la liquidazione è stata correttamente negata dall'ufficio competente.
Parti appellanti eccepiscono inoltre, che , al momento dell'emissione dei titoli non CP_1
avrebbe consegnato il foglio informativo, contravvenendo quindi ai propri doveri di trasparenza e non consentendo loro di conoscere con esattezza i termini di liquidazione dei buoni in esame.
pagina 4 di 8 Per le suddette ragioni, gli appellanti sostenevano di avere diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della violazione - da parte di - degli obblighi di correttezza e buona fede di Controparte_1
cui agli artt. 1337 e 1375 c.c.
Tale doglianza va rigettata per le seguenti motivazioni.
Al riguardo, sono significative le considerazioni svolte dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 3963 dell'11 febbraio 2019 con riferimento alla pretesa, ivi avanzata, di applicazione ai titolari dei buoni postali della disciplina in materia di tutela dei consumatori, in particolare delle norme concernenti la imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, correttamente citata anche dal Giudice di primo grado.
In tale pronuncia, la Suprema Corte, nel negare la estendibilità a degli obblighi Controparte_1
informativi stabiliti a tutela dei consumatori, ha precisato che la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritativamente sul contratto, si giustifichi “con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”.
Infatti, trattandosi di titoli del debito pubblico, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da gli obblighi informativi relativi alla emissione, Controparte_1
collocazione e scadenza di tali strumenti sono soddisfatti con la pubblicazione in G.U. dei decreti ministeriali contenenti la loro disciplina.
L'esclusione della applicabilità, ai titolari di buoni fruttiferi postali, delle norme in materia di tutela dei consumatori, preclude - con riguardo alla fase antecedente alla stipulazione del contratto - di reintrodurre l'esigenza di rispetto da parte di dei medesimi obblighi informativi, Controparte_1
mediante la riconduzione di essi alla nozione generale di buona fede nelle trattative.
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna violazione dei principi di correttezza nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte degli attori, i quali erano tenuti, in virtù del generale principio di conoscibilità della norma, a conoscere l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita e pubblicata in G.U.
Paiono quindi del tutto sostenibili le considerazioni svolte da , posto che i D.M. Controparte_1
contengono una precisa indicazione del taglio dei titoli, delle scadenze, e della misura degli interessi applicati. Pertanto, si ritiene che la conoscenza delle caratteristiche del titolo possa assicurata mediante la pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale e con la messa a disposizione, presso gli uffici postali, della tabella riportante i tassi di interesse. Ne discende che, il rilascio del foglio informativo, sebbene previsto dall'art. 6 del D.M. 19.12.2000 non integri un obbligo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle disposizioni ministeriali.
pagina 5 di 8 Dunque, a prescindere dalla – asserita e comunque non dimostrata- mancata consegna del foglio Cont illustrativo al momento dell'emissione dei titoli, deve prendersi atto che dai in esame, risulta chiaramente l'appartenenza alla tipologia a termine.
Alla luce del tenore letterale del titolo, oltre che dalla normativa applicabile ai BPF riportanti tale serie e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con valore di pubblicità legale per il sottoscrittore, non poteva essere imputato a alcun ulteriore obbligo d'informazione. Controparte_1
Dello stesso avviso l'orientamento della Corte di Appello di NI che con sentenza n°416/2021, ha precisato che la emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, debba avvenire mediante la emanazione di appositi Decreti Ministeriali, nei quali risultino, analiticamente, indicati sia il tasso di interesse che la effettiva data di scadenza, ciò in considerazione del fatto che la fonte normativa primaria dei Titoli è, unicamente, il Decreto che ne disciplina la emissione;
e tali Decreti vengono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale, indi, se ne desume, ex lege, la loro conoscibilità erga omnes.
Ed ancora la sentenza n. 1558/2021 di questa Sezione del Tribunale Civile di NI, applicando estensivamente, alla fattispecie della prescrizione, la nota Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, la n. 3963/2019 ha ritenuto che: “...In tale pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare la estendibilità a degli obblighi informativi stabiliti a tutela dei Controparte_1
consumatori, ha precisato che la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritativamente sul contratto, si giustifichi “con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”. Infatti, trattandosi di titoli del debito pubblico, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da gli Controparte_1
obblighi informativi relativi alla emissione, collocazione e scadenza di tali strumenti sono soddisfatti con la pubblicazione in G.U. dei decreti ministeriali contenenti la loro disciplina. L'esclusione della applicabilità ai titolari di buoni postali fruttiferi delle norme in materia di tutela dei consumatori preclude, con riguardo alla fase antecedente alla stipulazione del contratto, di reintrodurre l'esigenza di rispetto da parte di dei medesimi obblighi informativi, mediante la riconduzione Controparte_1
di essi alla nozione generale di buona fede nelle trattative. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione dei principi di correttezza nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte dell'attore il quale era tenuto, in virtù del generale principio di conoscibilità della norma, a conoscere l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita e pubblicata in G.U. Inoltre, a prescindere dalla mancata consegna del foglio illustrativo (così come asseritamente sostenuto dall'attore), deve prendersi atto che dai BFP, prodotti da parte attrice, risulta chiaramente l'appartenenza alla tipologia
a termine, serie a “18 mesi”, istituita con D.M. 6.10.2004, come da foglio illustrativo prodotto da
pagina 6 di 8 parte convenuta. Parte attrice, quindi, avrebbe dovuto rendersi conto della natura degli stessi e della serie dei titoli di riferimento. Del resto, è pacifico che l'attore abbia sottoscritto ulteriori BFP ordinari, tutti riscossi, per cui non poteva non rendersi edotto della differente natura degli stessi, emergente chiaramente dal loro corpo. Ne consegue che, alla luce del tenore letterale del titolo oltre che dalla normativa applicabile ai BPF riportanti tale serie e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con valore di pubblicità legale per il sottoscrittore, non poteva essere imputato a alcun Controparte_1 ulteriore obbligo d'informazione...”.
Parti appellanti, quindi, avrebbero dovuto rendersi conto della natura dei buoni e della serie dei titoli di riferimento.
L'omessa indicazione della scadenza non integra alcuna violazione dei doveri informativi incombenti a carico di e non comporta la violazione dei principi di affidamento e buona fede del Controparte_1
cliente; infatti, essendo chiaramente indicata la data di emissione e la durata del titolo, i termini di scadenza dell'investimento potevano essere agevolmente ricavati.
Conseguentemente, l'avvenuta prescrizione dei BFP oggetto del presente giudizio è imputabile unicamente all'inerzia dei sottoscrittori.
Invero, poiché per stessa ammissione degli appellanti, il pagamento dei titoli è stato richiesto, per la prima volta, solo nell'autunno del 2020, quindi oltre la scadenza del termine prescrizionale decennale,
ha correttamente negato la liquidazione dei buoni. CP_1
Per le esposte ragioni, anche la domanda risarcitoria formulata dalle parti non merita di essere accolta così come non può essere accolta la richiesta di restituzione della sorte capitale di euro 1.032,914 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti, che hanno insistito nella proposta impugnazione, nonostante il definitivo affermarsi nella giurisprudenza della S.C. dell'orientamento contrario a quello da essi sostenuto, e vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022,
In ossequio al disposto dell'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, gli appellanti vanno altresì condannati al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6282/2023 RG.
- RIGETTA l'appello proposto da e , avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 3015/2022 del Giudice di Pace di NI, depositata in data 11.11.2022, che per l'effetto conferma;
pagina 7 di 8 - CONDANNA parti appellanti al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA.
- CONDANNA gli appellanti al pagamento del doppio del contributo unificato in favore dell'Erario.
Così deciso in NI, il 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.Vera Marletta
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