Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L A D I N O P R E S . E E Pt_1 Pt_2
I C E Parte_3 Parte_4 Pt_5
A G I U D I C E Parte_6 Parte_7
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rappresentanti e difesi Parte_8 Parte_9 dall'avvocato MAURO MANLIO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17 gennaio 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nate le figlie Persona_1
(maggiorenne) e (minorenne), e che le condizioni previste dalle parti con Per_2 riferimento all'affidamento della minore e al mantenimento di entrambe non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_8 Parte_9 quali hanno contratto matrimonio in Marsala il 30/08/2003 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Marsala al n 251, parte II, serie A, anno 2003, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Marsala;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 13/02/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o