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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2024, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatore riunito in camera di consiglio sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1904/2018 R.G. pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in SS, viale dei Normanni, presso lo studio dell'avv.
Ettore Zagarese, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) elettivamente domiciliata in SS, via Galeno n.30, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Giovanni Virelli, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.6.2018 ha introdotto il presente Parte_1
procedimento di separazione personale dei coniugi rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in data 24.12.2014 in SS Controparte_1
(atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, n. 16, parte I, anno 2014);
- che dalla predetta relazione era nata la figlia , in data 05.02.2007; Per_1
- che la resistente aveva da qualche tempo abbandonato la casa familiare.
Il ricorrente ha rappresentato, inoltre, in ordine alle proprie condizioni economiche, di non svolgere alcuna attività lavorativa per le proprie condizioni di salute, a differenza della moglie che svolgeva attività lavorativa in agricoltura.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “ 1. Parte_1
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale e l'affido della minore al concludente con adeguata disciplina afferente il diritto di visita, stazionamento e pernotto presso
l'altro genitore sul quale disporre un assegno di mantenimento in favore del concludente e della minore per E 300,00 cadauno;
3. All'esito, provveduto a nominare il giudice istruttore e fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo, voglia il Tribunale così provvedere:
pronunciare la separazione dei coniugi accogliendo le suindicate conclusioni già richieste in via provvisionale, ovvero le altre ritenute di giustizia.
Voglia inoltre pronunciare la separazione con addebito alla resistente.
Con il favore delle spese giudiziali”.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 02.10.2018 con la quale, dopo aver contestato quanto ex adverso dedotto, ha esposto che la prosecuzione della vita coniugale era divenuta impossibile a causa dell'atteggiamento distaccato e dell' indole violenta del marito, che aveva posto in essere una serie di azioni pericolose per l'incolumità della stessa e dei figli minori;
la resistente ha riferito, in particolare che, dopo una serie di episodi di minacce anche di morte, in data 26.4.2018 il ricorrente le aveva sferrato un pugno sulla parte destra del viso cui era conseguito un “trauma contusivo dell'emimandibola di dx con soffusione emorragica del sottocute e raccolta emorragica epifasciale del massetere omolaterale” con prognosi di 10 giorni, come da referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso di Corigliano-SS. La resistente ha riferito di aver, pertanto, lasciato la casa coniugale unitamente ai figli minori a seguito del predetto episodio, di aver formalizzato una serie di querele nei confronti dell' , cui aveva fatto seguito l'emissione di un'ordinanza Pt_1
applicativa di misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 300 mt dalla persona offesa e divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo (ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 03.7.2018 nel procedimento n.2121/2018- 2139/2018 e n. 2070/2018 RGIP).
Tanto premesso ha concluso chiedendo di: Controparte_1
“1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito di colpa nei confronti di , emanando ogni conseguente ordine da impartire Parte_1 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano-SS;
2) disporre per l'affido esclusivo della figlia minore, , a A_ CP_1
;
[...]
3) disporre che versi, a titolo di mantenimento della figlia minore, Parte_1
, la somma di euro € 500,00 mensili, da indicizzarsi annualmente A_ secondo le variazioni dell'indice ISTAT;
4)disporre la restituzione dell'autovettura Ford Ecosport, targata EY627SE in favore della legittima proprietaria;
Controparte_1
5) emanare ogni ulteriore e consequenziale provvedimento;
6) condannare al pagamento delle spese e competenze di lite”. Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con ordinanza del 2.10.2018, ha disposto l'audizione della figlia minore e, sentita la minore, con successiva ordinanza del 9.11.2018 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto;
dispone l'affido esclusivo alla madre della figlia minore, che dimorerà presso
l'abitazione della prima, con facoltà per il padre di farle visita e di tenerla con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e , a settimane alterne, dalle ore
16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, nonché, ad anni alterni, nel periodo natalizio dalle ore 16:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre ovvero dalle ore 16:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio, nel periodo pasquale dalle ore 16:00 del venerdì di Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo e nel periodo estivo per 15 giorni nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto, tenuto conto, in ogni caso, della volontà e delle esigenze della minore, con la precisazione che nel periodo di efficacia della misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente la minore sarà prelevata ed accompagnata presso l'abitazione della madre da familiari
o conoscenti di fiducia che i coniugi avranno cura di individuare concordemente, anche per il tramite dai rispettivi difensori;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente in favore della resistente entro i primi cinque giorni del mese la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, e di contribuire alle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie non coperte da Servio Sanitario Nazionale che si renderanno necessarie per la figlia nella misura del 50%, previo accordo con il coniuge e, comunque, con successiva rendicontazione.”.
Con memoria integrativa depositata in data 15.02.2019 parte ricorrente, a parziale modifica delle conclusioni come in ricorso, ha chiesto al Tribunale di “disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione A_
esclusiva presso la residenza della madre per i motivi sopra esposti;
Disporre una riduzione dell'assegno di mantenimento da € 250,00 a € 130,00 o a quella somma che si riterrà per ragione e giustizia tenendo conto della situazione reddituale del sig.
; - Con vittoria di spese da porsi a carico dell'Erario perché vi è richiesta di Pt_1 ammissione al gratuito patrocinio”.
Anche la resistente mediante il deposito di memoria integrativa in data 29.3.2019 ha parzialmente modificato le conclusioni, chiedendo di disporre in suo favore anche
“l'assegnazione e la restituzione degli arredi della casa già coniugale di c.da
Piragineti 287, indicati in premessa ed ai punti da a) a f)”.
Esperita l'istruttoria mediante prove documentali e per testimoni, verificate tramite i servizi sociali competenti per territorio le condizioni personali della minore e dei genitori, le difese delle parti hanno formulato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. Questioni preliminari. Occorre premettere in ordine alle domande restitutorie proposte da parte resistente, che per giurisprudenza ormai costante va esclusa la cumulabilità nell'ambito del medesimo processo della domanda di separazione e di altre domande non avvinte da connessione forte. Infatti, l'art. 40 c.p.c. in caso di cause soggette a diversi riti consente il simultaneus processus soltanto quando tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35
e 36 c.p.c., e cioè in presenza di ipotesi di connessione qualificata.
La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario proposte dai coniugi.
Ne deriva l'inammissibilità delle domanda di parte resistente volta a ottenere la restituzione dell'autovettura Ford Ecosport, targata EY627SE e degli arredi della casa coniugale.
2. Separazione. Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che ogni coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
3. Addebito. Entrambe le parti hanno formulato richiesta di addebito della separazione alla controparte.
Il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione alla resistente sia infondata e che debba, invece, trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione al ricorrente.
Deve, in particolare, rilevarsi che sebbene le ragioni della richiesta di addebito della separazione alla resistente non siano chiaramente enunciate nell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia dal tenore complessivo del predetto atto è possibile dedurre che il ricorrente abbia posto a fondamento della predetta richiesta l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente.
È, tuttavia, emerso dall'istruttoria che la resistente si è determinata ad abbandonare la casa coniugale a seguito del grave episodio verificatosi in data 26.4.2018, quando, avendo la resistente comunicato al ricorrente la volontà di separarsi, quest'ultimo le aveva sferrato un pugno in faccia, cagionandole un “trauma contusivo dell'emimandibola di dx con soffusione emorragica del sottocute e raccolta emorragica epifasciale del massetere omolaterale” con prognosi di 10 giorni, come da referto del
P.s. in atti;
la verificazione del predetto episodio, non contestata dalla controparte, ha dato, peraltro, luogo all'adozione nei confronti del ricorrente della misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla CP_1
emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 03.07.2018 nel procedimento n.2121/2018- 2139/2018 e n. 2070/2018 RGIP, sul presupposto dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'odierno ricorrente in ordine ai reati ex artt. 99, 81 cpv.,
61 n. 11 quinquies, 572 c.p. e 612 bis, co. I e II c.p.
Deve, pertanto, escludersi che nel caso di specie l'abbandono del domicilio coniugale possa essere considerato causa di addebito della separazione alla resistente, avendo quest'ultima provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e che è intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata e in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. Civ.
n.3426 del 03/02/2022; Cass. Civ. sez. VI, 23/06/2020, n.12241, Cass. Civ. n. 648 del
15/01/2020; Cass. Civ. n. 25966 del 15/12/2016; Cass. Civ. n. 19328 del 29/09/2015;
Cass. Civ. n. 10719 del 8/05/2013).
Il Collegio ritiene che la separazione, debba, invece, essere addebitata al ricorrente, essendo emersa, per quanto appena detto, la fondatezza delle allegazioni di parte resistente in ordine alle gravi minacce subite e all'episodio di violenza verificatosi, il quale, costituendo di per sè violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio è tale da fondare la dichiarazione dell'addebitabili della separazione all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con essa, ai fini dell'adozione della relativa pronuncia, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante l'eventuale posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.” (Cassazione civile Sez. 1 - , Ordinanza n. 22294 del
07/08/2024, Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022, Cass. Civ. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018, Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017).
Ne deriva che deve essere pronunciata la separazione con addebito a Pt_1
.
[...]
4. Mantenimento del coniuge. La domanda di mantenimento proposta dal ricorrente va rigettata, essendo la separazioni addebitabile a questi ed essendo il diritto al mantenimento subordinato alla non addebitabilità della separazione al richiedente ex art. 156 c.c.
5. Affido, collocamento della minore e diritto di visita. Occorre premettere che sebbene entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi abbiano chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori, il ricorrente ha tuttavia chiesto nella memoria integrativa l'affidamento congiunto della minore . Per_1
Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.54/2006 e dal
D.lgs.n.154/2013, l'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Per l'adozione del regime dell'affido esclusivo, quindi, si richiede la sussistenza di ragioni, quali ad esempio, la manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o un suo sostanziale disinteresse per il minore, tali da rendere in concreto l'affido condiviso pregiudizievole per il minore.
Il Tribunale ritiene che la domanda di affidamento esclusivo della minore Per_1 alla madre debba essere accolta: deve, infatti, evidenziarsi che dall'istruttoria è emersa la sussistenza di una grave conflittualità che non si è mantenuta, da parte dell' , nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, ma si è espressa in forme Pt_1
violente, atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della minore, e, dunque, tali da pregiudicare il suo interesse, così che deve ritenersi tale da precludere il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso (Sez.
1 - , Sentenza n. 6535 del 06/03/2019, Rv. 653630 - 01).
Dall'istruttoria svolta è, infatti, emerso che gli episodi di minacce anche di morte nei confronti della resistente, verificatisi a partire dal mese di aprile del 2018 e l'episodio di violenza del 26.4.2018 sono stati posti in essere alla presenza della minore, come confermato dal testimone (cfr. verbale d'udienza del 25.10.2022). Testimone_1
Il Collegio ritiene i predetti comportamenti, per la loro gravità, siano sintomatici dell'inidoneità del padre ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta, così che l'affidamento della figlia al padre risulti contrastante con il suo interesse. In conclusione, la predetta condizione di scarsa adeguatezza dell' Pt_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, cui deve essere conseguentemente riconosciuto l'affidamento esclusivo della minore, con collocamento presso la stessa.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene che in considerazione dell'età della minore, ormai diciassettenne, le modalità e i tempi dell'incontro tra padre e figlia debbano essere rimessi all'accordo tra questi.
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento della minore occorre tener presente che dall'istruttoria svolta è emerso:
- che la resistente, che ha prestato in passato attività lavorativa in qualità di bracciante agricola, attualmente lavora come dipendente di un supermercato con reddito lordo annuale medio di circa € 11.000,00 (cfr. documentazione reddituale allegata alla comparsa di costituzione e ulteriore documentazione prodotta in data
19.4.2024) ed è gravata dal pagamento del canone di locazione dell'appartamento in cui vive unitamente ai figli pari ad €330,00 (circostanza dedotta dalla resistente in sede di udienza presidenziale e non contestata da controparte);
- che il ricorrente percepisce una pensione di invalidità, ha prestato attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo, come risultante dall'estratto della posizione lavorativa rilasciato dal Centro per l'impiego di SS ( allegato al ricorso) e come dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di audizione dinanzi al Giudice delegato per le funzioni presidenziali e continua a prestarla, come riferito sia dalla figlia minore (“mio padre lavora come bracciante agricolo la mattina” cfr. verbale Per_1
del 7.11.20218) che dal teste di parte resistente ( cfr. verbale Testimone_1
udienza del 25.10.2022), nonostante lo stato di disoccupazione rappresentato dallo stesso.
Deve, peraltro, essere evidenziato che il ricorrente è rimasto nella disponibilità della casa coniugale, di proprietà dei suoi genitori, senza alcun onere di spesa.
Ciò posto, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie, in assenza di sopravvenienze che consentano di discostarsi da quanto statuito in sede presidenziale, il Collegio ritiene di dover confermare l'obbligo a carico di Pt_1
di corrispondere a un contributo al mantenimento della
[...] Controparte_1 figlia pari a € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo A_
gli indici Istat.
Il resistente è inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, necessarie per la minore e debitamente documentate.
6. Assegnazione della casa coniugale. La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente è infondata e non può essere accolta.
L'assegnazione della casa familiare postula, infatti, l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, con la conseguenza che, in assenza di tale condizione, non può essere disposta a favore del coniuge cui non siano affidati i figli, come nel caso di specie.
7. Spese di lite. In considerazione del carattere necessario della pronuncia e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in SS in data Controparte_1
24.12.2014 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune, n. 16, parte I, anno 2014), con addebito a Pt_1
;
[...]
2. RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
3. RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dal ricorrente;
4. DISPONE l'affido esclusivo della figlia minore alla madre A_
, con collocamento presso quest'ultima; Controparte_1
5. DISPONE che le modalità e i tempi dell'incontro tra padre e figlia siano rimessi all'accordo tra questi;
6. CONDANNA OTRANTO al pagamento, in favore di Pt_1 CP_1
della somma mensile di euro 250,00 quale contributo al mantenimento
[...]
della figlia minore , da corrispondersi in via anticipata entro il giorno A_
5 del mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore e debitamente documentate;
7. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
8. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande formulate da parte resistente;
9. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 15/11/2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatore riunito in camera di consiglio sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1904/2018 R.G. pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in SS, viale dei Normanni, presso lo studio dell'avv.
Ettore Zagarese, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) elettivamente domiciliata in SS, via Galeno n.30, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Giovanni Virelli, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.6.2018 ha introdotto il presente Parte_1
procedimento di separazione personale dei coniugi rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in data 24.12.2014 in SS Controparte_1
(atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, n. 16, parte I, anno 2014);
- che dalla predetta relazione era nata la figlia , in data 05.02.2007; Per_1
- che la resistente aveva da qualche tempo abbandonato la casa familiare.
Il ricorrente ha rappresentato, inoltre, in ordine alle proprie condizioni economiche, di non svolgere alcuna attività lavorativa per le proprie condizioni di salute, a differenza della moglie che svolgeva attività lavorativa in agricoltura.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “ 1. Parte_1
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale e l'affido della minore al concludente con adeguata disciplina afferente il diritto di visita, stazionamento e pernotto presso
l'altro genitore sul quale disporre un assegno di mantenimento in favore del concludente e della minore per E 300,00 cadauno;
3. All'esito, provveduto a nominare il giudice istruttore e fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo, voglia il Tribunale così provvedere:
pronunciare la separazione dei coniugi accogliendo le suindicate conclusioni già richieste in via provvisionale, ovvero le altre ritenute di giustizia.
Voglia inoltre pronunciare la separazione con addebito alla resistente.
Con il favore delle spese giudiziali”.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 02.10.2018 con la quale, dopo aver contestato quanto ex adverso dedotto, ha esposto che la prosecuzione della vita coniugale era divenuta impossibile a causa dell'atteggiamento distaccato e dell' indole violenta del marito, che aveva posto in essere una serie di azioni pericolose per l'incolumità della stessa e dei figli minori;
la resistente ha riferito, in particolare che, dopo una serie di episodi di minacce anche di morte, in data 26.4.2018 il ricorrente le aveva sferrato un pugno sulla parte destra del viso cui era conseguito un “trauma contusivo dell'emimandibola di dx con soffusione emorragica del sottocute e raccolta emorragica epifasciale del massetere omolaterale” con prognosi di 10 giorni, come da referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso di Corigliano-SS. La resistente ha riferito di aver, pertanto, lasciato la casa coniugale unitamente ai figli minori a seguito del predetto episodio, di aver formalizzato una serie di querele nei confronti dell' , cui aveva fatto seguito l'emissione di un'ordinanza Pt_1
applicativa di misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 300 mt dalla persona offesa e divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo (ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 03.7.2018 nel procedimento n.2121/2018- 2139/2018 e n. 2070/2018 RGIP).
Tanto premesso ha concluso chiedendo di: Controparte_1
“1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito di colpa nei confronti di , emanando ogni conseguente ordine da impartire Parte_1 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano-SS;
2) disporre per l'affido esclusivo della figlia minore, , a A_ CP_1
;
[...]
3) disporre che versi, a titolo di mantenimento della figlia minore, Parte_1
, la somma di euro € 500,00 mensili, da indicizzarsi annualmente A_ secondo le variazioni dell'indice ISTAT;
4)disporre la restituzione dell'autovettura Ford Ecosport, targata EY627SE in favore della legittima proprietaria;
Controparte_1
5) emanare ogni ulteriore e consequenziale provvedimento;
6) condannare al pagamento delle spese e competenze di lite”. Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con ordinanza del 2.10.2018, ha disposto l'audizione della figlia minore e, sentita la minore, con successiva ordinanza del 9.11.2018 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto;
dispone l'affido esclusivo alla madre della figlia minore, che dimorerà presso
l'abitazione della prima, con facoltà per il padre di farle visita e di tenerla con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e , a settimane alterne, dalle ore
16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, nonché, ad anni alterni, nel periodo natalizio dalle ore 16:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre ovvero dalle ore 16:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio, nel periodo pasquale dalle ore 16:00 del venerdì di Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo e nel periodo estivo per 15 giorni nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto, tenuto conto, in ogni caso, della volontà e delle esigenze della minore, con la precisazione che nel periodo di efficacia della misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente la minore sarà prelevata ed accompagnata presso l'abitazione della madre da familiari
o conoscenti di fiducia che i coniugi avranno cura di individuare concordemente, anche per il tramite dai rispettivi difensori;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente in favore della resistente entro i primi cinque giorni del mese la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, e di contribuire alle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie non coperte da Servio Sanitario Nazionale che si renderanno necessarie per la figlia nella misura del 50%, previo accordo con il coniuge e, comunque, con successiva rendicontazione.”.
Con memoria integrativa depositata in data 15.02.2019 parte ricorrente, a parziale modifica delle conclusioni come in ricorso, ha chiesto al Tribunale di “disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione A_
esclusiva presso la residenza della madre per i motivi sopra esposti;
Disporre una riduzione dell'assegno di mantenimento da € 250,00 a € 130,00 o a quella somma che si riterrà per ragione e giustizia tenendo conto della situazione reddituale del sig.
; - Con vittoria di spese da porsi a carico dell'Erario perché vi è richiesta di Pt_1 ammissione al gratuito patrocinio”.
Anche la resistente mediante il deposito di memoria integrativa in data 29.3.2019 ha parzialmente modificato le conclusioni, chiedendo di disporre in suo favore anche
“l'assegnazione e la restituzione degli arredi della casa già coniugale di c.da
Piragineti 287, indicati in premessa ed ai punti da a) a f)”.
Esperita l'istruttoria mediante prove documentali e per testimoni, verificate tramite i servizi sociali competenti per territorio le condizioni personali della minore e dei genitori, le difese delle parti hanno formulato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. Questioni preliminari. Occorre premettere in ordine alle domande restitutorie proposte da parte resistente, che per giurisprudenza ormai costante va esclusa la cumulabilità nell'ambito del medesimo processo della domanda di separazione e di altre domande non avvinte da connessione forte. Infatti, l'art. 40 c.p.c. in caso di cause soggette a diversi riti consente il simultaneus processus soltanto quando tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35
e 36 c.p.c., e cioè in presenza di ipotesi di connessione qualificata.
La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario proposte dai coniugi.
Ne deriva l'inammissibilità delle domanda di parte resistente volta a ottenere la restituzione dell'autovettura Ford Ecosport, targata EY627SE e degli arredi della casa coniugale.
2. Separazione. Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che ogni coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
3. Addebito. Entrambe le parti hanno formulato richiesta di addebito della separazione alla controparte.
Il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione alla resistente sia infondata e che debba, invece, trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione al ricorrente.
Deve, in particolare, rilevarsi che sebbene le ragioni della richiesta di addebito della separazione alla resistente non siano chiaramente enunciate nell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia dal tenore complessivo del predetto atto è possibile dedurre che il ricorrente abbia posto a fondamento della predetta richiesta l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente.
È, tuttavia, emerso dall'istruttoria che la resistente si è determinata ad abbandonare la casa coniugale a seguito del grave episodio verificatosi in data 26.4.2018, quando, avendo la resistente comunicato al ricorrente la volontà di separarsi, quest'ultimo le aveva sferrato un pugno in faccia, cagionandole un “trauma contusivo dell'emimandibola di dx con soffusione emorragica del sottocute e raccolta emorragica epifasciale del massetere omolaterale” con prognosi di 10 giorni, come da referto del
P.s. in atti;
la verificazione del predetto episodio, non contestata dalla controparte, ha dato, peraltro, luogo all'adozione nei confronti del ricorrente della misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla CP_1
emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 03.07.2018 nel procedimento n.2121/2018- 2139/2018 e n. 2070/2018 RGIP, sul presupposto dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'odierno ricorrente in ordine ai reati ex artt. 99, 81 cpv.,
61 n. 11 quinquies, 572 c.p. e 612 bis, co. I e II c.p.
Deve, pertanto, escludersi che nel caso di specie l'abbandono del domicilio coniugale possa essere considerato causa di addebito della separazione alla resistente, avendo quest'ultima provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e che è intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata e in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. Civ.
n.3426 del 03/02/2022; Cass. Civ. sez. VI, 23/06/2020, n.12241, Cass. Civ. n. 648 del
15/01/2020; Cass. Civ. n. 25966 del 15/12/2016; Cass. Civ. n. 19328 del 29/09/2015;
Cass. Civ. n. 10719 del 8/05/2013).
Il Collegio ritiene che la separazione, debba, invece, essere addebitata al ricorrente, essendo emersa, per quanto appena detto, la fondatezza delle allegazioni di parte resistente in ordine alle gravi minacce subite e all'episodio di violenza verificatosi, il quale, costituendo di per sè violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio è tale da fondare la dichiarazione dell'addebitabili della separazione all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con essa, ai fini dell'adozione della relativa pronuncia, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante l'eventuale posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.” (Cassazione civile Sez. 1 - , Ordinanza n. 22294 del
07/08/2024, Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022, Cass. Civ. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018, Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017).
Ne deriva che deve essere pronunciata la separazione con addebito a Pt_1
.
[...]
4. Mantenimento del coniuge. La domanda di mantenimento proposta dal ricorrente va rigettata, essendo la separazioni addebitabile a questi ed essendo il diritto al mantenimento subordinato alla non addebitabilità della separazione al richiedente ex art. 156 c.c.
5. Affido, collocamento della minore e diritto di visita. Occorre premettere che sebbene entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi abbiano chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori, il ricorrente ha tuttavia chiesto nella memoria integrativa l'affidamento congiunto della minore . Per_1
Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.54/2006 e dal
D.lgs.n.154/2013, l'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Per l'adozione del regime dell'affido esclusivo, quindi, si richiede la sussistenza di ragioni, quali ad esempio, la manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o un suo sostanziale disinteresse per il minore, tali da rendere in concreto l'affido condiviso pregiudizievole per il minore.
Il Tribunale ritiene che la domanda di affidamento esclusivo della minore Per_1 alla madre debba essere accolta: deve, infatti, evidenziarsi che dall'istruttoria è emersa la sussistenza di una grave conflittualità che non si è mantenuta, da parte dell' , nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, ma si è espressa in forme Pt_1
violente, atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della minore, e, dunque, tali da pregiudicare il suo interesse, così che deve ritenersi tale da precludere il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso (Sez.
1 - , Sentenza n. 6535 del 06/03/2019, Rv. 653630 - 01).
Dall'istruttoria svolta è, infatti, emerso che gli episodi di minacce anche di morte nei confronti della resistente, verificatisi a partire dal mese di aprile del 2018 e l'episodio di violenza del 26.4.2018 sono stati posti in essere alla presenza della minore, come confermato dal testimone (cfr. verbale d'udienza del 25.10.2022). Testimone_1
Il Collegio ritiene i predetti comportamenti, per la loro gravità, siano sintomatici dell'inidoneità del padre ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta, così che l'affidamento della figlia al padre risulti contrastante con il suo interesse. In conclusione, la predetta condizione di scarsa adeguatezza dell' Pt_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, cui deve essere conseguentemente riconosciuto l'affidamento esclusivo della minore, con collocamento presso la stessa.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene che in considerazione dell'età della minore, ormai diciassettenne, le modalità e i tempi dell'incontro tra padre e figlia debbano essere rimessi all'accordo tra questi.
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento della minore occorre tener presente che dall'istruttoria svolta è emerso:
- che la resistente, che ha prestato in passato attività lavorativa in qualità di bracciante agricola, attualmente lavora come dipendente di un supermercato con reddito lordo annuale medio di circa € 11.000,00 (cfr. documentazione reddituale allegata alla comparsa di costituzione e ulteriore documentazione prodotta in data
19.4.2024) ed è gravata dal pagamento del canone di locazione dell'appartamento in cui vive unitamente ai figli pari ad €330,00 (circostanza dedotta dalla resistente in sede di udienza presidenziale e non contestata da controparte);
- che il ricorrente percepisce una pensione di invalidità, ha prestato attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo, come risultante dall'estratto della posizione lavorativa rilasciato dal Centro per l'impiego di SS ( allegato al ricorso) e come dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di audizione dinanzi al Giudice delegato per le funzioni presidenziali e continua a prestarla, come riferito sia dalla figlia minore (“mio padre lavora come bracciante agricolo la mattina” cfr. verbale Per_1
del 7.11.20218) che dal teste di parte resistente ( cfr. verbale Testimone_1
udienza del 25.10.2022), nonostante lo stato di disoccupazione rappresentato dallo stesso.
Deve, peraltro, essere evidenziato che il ricorrente è rimasto nella disponibilità della casa coniugale, di proprietà dei suoi genitori, senza alcun onere di spesa.
Ciò posto, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie, in assenza di sopravvenienze che consentano di discostarsi da quanto statuito in sede presidenziale, il Collegio ritiene di dover confermare l'obbligo a carico di Pt_1
di corrispondere a un contributo al mantenimento della
[...] Controparte_1 figlia pari a € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo A_
gli indici Istat.
Il resistente è inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, necessarie per la minore e debitamente documentate.
6. Assegnazione della casa coniugale. La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente è infondata e non può essere accolta.
L'assegnazione della casa familiare postula, infatti, l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, con la conseguenza che, in assenza di tale condizione, non può essere disposta a favore del coniuge cui non siano affidati i figli, come nel caso di specie.
7. Spese di lite. In considerazione del carattere necessario della pronuncia e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in SS in data Controparte_1
24.12.2014 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune, n. 16, parte I, anno 2014), con addebito a Pt_1
;
[...]
2. RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
3. RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dal ricorrente;
4. DISPONE l'affido esclusivo della figlia minore alla madre A_
, con collocamento presso quest'ultima; Controparte_1
5. DISPONE che le modalità e i tempi dell'incontro tra padre e figlia siano rimessi all'accordo tra questi;
6. CONDANNA OTRANTO al pagamento, in favore di Pt_1 CP_1
della somma mensile di euro 250,00 quale contributo al mantenimento
[...]
della figlia minore , da corrispondersi in via anticipata entro il giorno A_
5 del mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore e debitamente documentate;
7. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
8. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande formulate da parte resistente;
9. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 15/11/2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò