Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00897/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Onofrio Di Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e la Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania;
per l’annullamento
del decreto della questura di Ragusa Div. P.A.S./ cat -OMISSIS- del 25 gennaio 2022, di non accoglimento della istanza del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Ragusa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. DI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna il diniego in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile. La non conoscenza della lingua italiana non avrebbe consentito al ricorrente di comprendere il contenuto e la gravità dell’atto notificatogli.
2. Violazione e mancata applicazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990. Si lamenta la mancata effettiva comunicazione del preavviso di rigetto, con conseguente lesione del diritto di partecipazione procedimentale e del diritto di difesa: nel provvedimento impugnato si afferma che la raccomandata con cui è stato inviato il preavviso di rigetto sarebbe stata restituita, senza spiegarne le ragioni, così non essendo possibile sapere se si sia trattato di notifica per compiuta giacenza.
3. Irragionevolezza per travisamento dei fatti. Il diniego si fonderebbe su una falsa rappresentazione della realtà, in quanto il ricorrente avrebbe una stabile occupazione lavorativa, come documentato dalla produzione allegata al ricorso, circostanza che non sarebbe stata adeguatamente verificata dall’Amministrazione e che avrebbe potuto essere rappresentata se parte ricorrente avesse ricevuto il preavviso di rigetto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, spiegando difese così sintetizzabili: la notifica del preavviso di rigetto sarebbe stata legittima e la documentazione lavorativa prodotta dal ricorrente si riferirebbe a periodi successivi a quelli rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa invocata; inoltre, vi sarebbe un pregresso diniego di protezione internazionale opposto al ricorrente dalla Commissione Territoriale di -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, nessuno presente per parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
Il ricorso va accolto, risultando assorbente e fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Al riguardo, si legge nel provvedimento impugnato che «...ATTESO che risultano adempiute le incombenze relative alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche, con lettera raccomandata n. 13313797363-6 del 21.08.2020 e restituita al mittente; CONSIDERATO che nulla è pervenuto di quanto richiesto, tantomeno memorie e/o documenti difensivi pertinenti...» , senza che siano precisate le ragioni per cui il preavviso di rigetto è stato restituito, così non potendosi stabilire se la comunicazione sia stata ritualmente effettuata.
Né a diversa decisione può indurre il disposto dell’art. 21- octies della legge 241/1990, nella parte applicabile al preavviso di rigetto (nella parte in cui non si possa annullare il provvedimento impugnato laddove sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato) perché il provvedimento impugnato contiene – quale presupposto della mancanza di requisiti, a supporto del diniego – un mero rinvio al «...negativo riscontro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito ai requisiti previsti dalla norma...» .
Al riguardo, la giurisprudenza è stabilmente orientata nel ritenere che la motivazione per relationem sia ammissibile a condizione che l’atto richiamato sia chiaramente identificato, evitando rinvii generici che non consentono di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione emanante (al riguardo, ex plurimis , TAR Lazio – Roma, Sez. V bis , 1 agosto 2024, n. 15586, e Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 9665).
Nel caso di specie, la generica individuazione dell’atto cui è fatto rinvio, contenuta nel provvedimento impugnato, non consente di valutare se effettivamente il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il ricorso, ogni diverso motivo o censura assorbiti, deve quindi essere accolto.
L’effetto conformativo della presente sentenza comporta l’obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate, sia in ragione dell’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza di parte ricorrente, sia in ragione del comportamento processuale di parte ricorrente, assente all’udienza pubblica di trattazione del ricorso.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie, secondo quanto in motivazione; b) compensa le spese di lite fra le parti; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE EG, Presidente
DI PA, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI PA | SE EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.