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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 220/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 220/2022
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza
è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della
Cancelleria, del provvedimento con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo
Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 220/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 220 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: donazione, pendente
TRA
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...]del Sole, alla via Macchie Traversa I;
(C.F. , nato ad [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_2 ivi residente alla Michele Pironti n. 43; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Valerio Preziosi (C.F. ), presso il cui studio sono CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Avellino, alla via Matteotti n. 22;
ATTORI
E
(C.F. ), nato il [...] ad [...] CP_2 CodiceFiscale_4 ed ivi residente a[...];
(C.F. , nato il [...] ad [...] ed Parte_2 CodiceFiscale_5 ivi residente a[...]; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marino Iannacchero (C.F. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_6
OL ON (C.F. ), con i quali sono elettivamente CodiceFiscale_7 R.G. n. 220/2022
domiciliati presso lo studio dell'Avv. OL ON, sito in Avellino, al corso Europa
n. 44;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1 hanno evocato in giudizio e onde sentir “accertare e CP_2 Parte_2 dichiarare l'inadempimento contrattuale della scrittura privata statuita tra le parti in data 18.12.2019, per le causali spiegate, da e in relazione a Parte_2 CP_2 tutti i danni patiti e ancora patendi dagli istanti;
per l'effetto condannare i convenuti, al pagamento delle somme di € 91.000,00 complessivi conseguenti alla illecita condotta denunziata, nella misura indicata nel presente atto salva diversa liquidazione secondo i criteri di legge e quindi anche in via equitativa, sempre col corredo di interessi e rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di debito di valore;
condannare in ogni caso i convenuti, al pagamento di spese, diritto e onorari del presente giudizio, con tutti gli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento di tali conclusioni, gli attori hanno premesso che la propria nonna, la propria madre e gli zii ( e ) erano titolari Persona_1 Parte_2 CP_2 dell'intero pacchetto azionario della Gei S.p.A.; che dal 30.9.2006, ai sensi del D.L.
n. 203 del 2005, la riscossione non sarebbe più potuta esser demandata a privati, ragion per cui UI ha stipulato con i convenuti un contratto di cessione del
05.09.2006 per € 4.520.996,91 pari ad € 2.260.439,00 per ciascuno dei due fratelli che soltanto entro il 31.12.2010 i soci pubblici UI avrebbero Pt_2 R.G. n. 220/2022
riacquistato le medesime azioni pagando ai il prezzo predeterminato in Pt_2 contratto;
che, successivamente, UI ha proposto di modificare le modalità di pagamento del corrispettivo mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi dal valore di € 50.000,00 ciascuno;
che tale proposta è stata accettata con dichiarazioni del 20.11.2007 con l'intestazione di due titoli nominativi, rappresentanti n. 45 strumenti finanziari per un controvalore complessivo di €
2.250.000,00; che il saldo del credito individuale era pari ad € 10.439,00; che prima della vendita di tutto il pacchetto azionario, a favore di UI, i convenuti con scrittura privata del 1999 hanno previsto che, per quanto concerne le azioni relative alla GEI, a e sarebbe spettato l'usufrutto (per un valore di € Parte_2 CP_2
17.416,00 ciascuno), mentre a , sorella dei convenuti e madre Persona_1 degli odierni attori, sarebbe spettata la nuda proprietà; che, tuttavia, date le precarie condizioni di salute di , anche a lei sarebbe spettato Persona_1
l'usufrutto delle azioni;
che gli utili effettivamente distribuiti e riscossi in rapporto ai menzionati usufrutti, dedotti gli oneri fiscali e tributari, sarebbero stati destinati unicamente al sostentamento ed al mantenimento della sorella Persona_1
e della sua famiglia, composta dai di lei figli, e
[...] Parte_1 CP_1 onde assicurarne una dignitosa esistenza;
che l'utile non investito in tale modo sarebbe stato accantonato e investito in modo adeguato;
che gli zii e Parte_2
si sono obbligati a trasferire gratuitamente l'usufrutto alla sorella CP_2 [...]
non appena si fosse ristabilita ovvero ai di lei figli, e Persona_1 Parte_1
non appena questi ultimi fossero diventati maggiorenni;
che, con CP_1 scrittura privata dell'11.05.2006, , e hanno CP_2 Pt_2 Persona_1 stabilito di essere titolari ciascuno di 11.173.330 di azioni della GEI s.p.a.; che su
164.660 azioni di cui è titolare e godono Per_2 Persona_1 CP_2 Parte_2 del diritto di usufrutto;
che, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della legge n. 203 del 30.09.2005, convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 248 del
2.12.2005, sono intercorse trattative con che, ai sensi dell'art. Controparte_3
2, comma 4, del D.lgs. 112/99, è stata richiesta all'Agenzia delle Entrate
l'autorizzazione al trasferimento in favore dei soci e delle azioni CP_2 Parte_2 intestate a che l'Agenzia delle Entrate con provvedimento Persona_1 del 13 aprile 2006 ha rilasciato la predetta autorizzazione;
che CP_4
, nella qualità di procuratrice speciale di ha ceduto
[...] Persona_1 R.G. n. 220/2022
a e l'intero pacchetto azionario della GEI s.p.a. o quantomeno Pt_2 CP_2 una quota non inferiore al 51%; che il corrispettivo è stato pattuito in € 10 centesimi per la nuda proprietà ed in € 20 centesimi per la piena proprietà per un totale complessivo di € 18.200,00; che tale somma è stata versata da e Pt_2 CP_2 ad al momento della stipula dell'atto e quest'ultima,
[...] Controparte_5 apponendovi la propria sottoscrizione, ha rilasciato ampia e finale quietanza liberatoria;
che e si sono obbligati anche a versare a Pt_2 CP_2 [...] un terzo del corrispettivo che avrebbero ricevuto dalla cessione del Persona_1 pacchetto azionario della G.E.I. s.p.a. alla che, per effetto della Controparte_3 cessione delle azioni, è stata esonerata dal prestare garanzia Persona_1
a che, con scrittura privata del 23.11.2008, e Controparte_3 CP_2 Pt_2 sono addivenuti alla determinazione di effettuare in favore dei propri nipoti
[...]
e una donazione di importo sostanzialmente equivalente a CP_1 Parte_1 quanto in totale versato e messo a disposizione dagli attori e dalla madre al fine di consentire loro di avere una propria autonomia;
che, come onere della predetta liberalità, i donatari avrebbero comunque dovuto curare l'assistenza morale della madre anche a mezzo di terze persone;
che tale donazione sarebbe stata formalizzata fermo restando il versamento che sarebbe stato effettuato a
[...] pari ad 1/3 del corrispettivo per la cessione del pacchetto azionario Persona_1 della GEI s.p.a. alla nel solo caso di esito positivo dei giudizi Controparte_3 pendenti innanzi al Tribunale di Roma (
contro
UI, oggi Controparte_6
) ed alla Corte di Appello di Napoli (
contro
; che
[...] CP_7 Parte_1
e hanno accettato e si sono impegnati al preciso rispetto dell'onere CP_1 apposto alla donazione, continuando ad occuparsi della propria madre sia moralmente che economicamente;
che e si sono impegnati Parte_1 CP_1 ad utilizzare le sostanze ed i redditi della propria madre per le sue esigenze e necessità, provvedendo a metterle mensilmente a disposizione una somma non inferiore ad € 500,00, di cui disporre senza rendicontare;
che Persona_1 non è mai venuta a conoscenza né dell'importo per cui i fratelli hanno venduto la società di famiglia all'UI e non ha mai ricevuto dai fratelli le somme dovute;
che, con scrittura privata stipulata in data 18.12.2019, e Parte_2 CP_2 si sono obbligati a trasferire a titolo di liberalità ai nipoti e Parte_1 CP_1
(odierni attori) la somma di € 192.000,00; che tale somma è stata accantonata nella R.G. n. 220/2022
polizza n. 3100/0661336- codice: PMUA-intermediario finanziario Controparte_8
BNL- prodotto che il premio unico pari ad € Controparte_9
192.000,00 è stato integralmente versato alla data di sottoscrizione;
che gli importi di ciascuna donazione sarebbero stati corrisposti periodicamente a mezzo bonifico a ciascuno dei donatari con decorrenza dall'1.12.2018 e precisamente fino alla concorrenza della cifra totale di € 192.000,00 per ognuno, ogni trimestre in maniera anticipata per € 6.000,00 ciascuno;
che gli zii, odierni convenuti, hanno provveduto al pagamento delle somme sopra indicate fino al mese di dicembre 2019 per un corrispettivo di € 27.000,00 a ed € 26.000,00 a che Parte_1 CP_1 dal mese di Gennaio 2020 i non hanno più provveduto a tale adempimento Pt_2 sino a concorrenza di € 45.000,00 in favore di ed € 46.000,00 in Parte_1 favore di . CP_1
Gli attori hanno, pertanto, dedotto in diritto che i convenuti si sono resi inadempienti rispetto agli obblighi assunti con scrittura privata del 18.12.2019 ed hanno nelle more conseguito un indebito vantaggio ai danni degli attori, ponendo in essere delle polizze assicurative 100% n. 3100/0667317. Codice: PMUA- CP_8 intermediario finanziario BNL. Prodotto Cardif- Gruppo BNP a favore di altri beneficiari;
che i convenuti avrebbero dovuto esperire l'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c..
3. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.05.2022, e , instando per il rigetto della domanda CP_2 Parte_2 proposta dagli attori e per l'accoglimento delle domande riconvenzionali da loro spiegate.
Invero, i convenuti hanno premesso che la scrittura privata del 18.12.2019, oggetto di causa, deve essere qualificata come una donazione;
che ciò emerge, non solo dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dalle parti, ma anche da una precedente scrittura privata del 23.11.2018, intercorsa tra le parti e , con Persona_1
P
quale e si sono impegnati, in ragione delle precarie Pt_2 CP_2 condizioni di salute di ad effettuare una donazione in favore Persona_1 dei nipoti e onde consentir loro “di avere una propria CP_1 Parte_1 autonomia per poter provvedere ai propri bisogni e necessità, nonché per completare la loro istruzione e/o formazione, accedendo al mondo del lavoro” (art. 2); che sempre in tale scrittura, i fratelli si sono impegnati, quali futuri CP_1 R.G. n. 220/2022
donatari, a “curare l'assistenza morale della madre anche a mezzo terze persone, nonché il suo sostentamento economico in ipotesi di necessità per insufficienza delle proprie disponibilità economiche” (art. 4), al fine di assicurare a una Persona_1 vita dignitosa almeno quanto quella odierna e, dunque, si sono impegnati “al preciso rispetto dell'onere che verrà apposto alla donazione, continuando – come fanno oggi
– ad occuparsi della propria madre, sia moralmente che economicamente laddove ne sorgesse la necessità” (art. 6)”; che la donazione è stata, poi, formalizzata con la successiva scrittura privata datata 18.12.2019, ove le parti hanno convenuto che
“i fratelli e che hanno da sempre assicurato assistenza morale CP_2 Parte_2
e materiale alla sorella e ai nipoti…vogliono oggi impegnarsi a trasferire a titolo di liberalità in favore dei propri nipoti una somma che possa consentire loro di provvedere ai propri bisogni e necessità, nonché di procedere autonomamente e con la massima libertà alle proprie scelte e determinazioni, anche e specialmente con riferimento al completamento della loro istruzione o formazione per accedere al mondo del lavoro;
e non hanno attualmente proprio reddito, Parte_1 CP_1 per cui non sono autonomi…; si obbliga a trasferire a titolo di CP_2 liberalità alla nipote la somma complessiva di € 192.000,00; Parte_1 Pt_2 si obbliga a trasferire a titolo di liberalità al nipote, la somma
[...] CP_1 complessiva di € 192.000,00… Gli importi di ciascuna donazione vengono corrisposti periodicamente a mezzo bonifico a ciascuno dei donatari con decorrenza dall'1.12.2018 e precisamente fino alla concorrenza della cifra totale di €
192.000,00- ogni trimestre in maniera anticipata per € 6.000,00 ciascuno;
e danno atto di aver ricevuto le somme relative al Parte_1 CP_1 trimestre dicembre/febbraio 2019…”; che tale scrittura è da qualificarsi quale donazione modale.
Così ricostruita la natura giuridica della scrittura privata del 18.12.2019, i convenuti hanno, dunque, eccepito la nullità dell'atto per carenza di forma ai sensi dell'art 782
c.c.
In via subordinata, i convenuti hanno chiesto, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della scrittura privata del 18.12.2019, la risoluzione per inadempimento di detta scrittura atteso che, nonostante le gravissime condizioni in cui versa la madre degli attori- tanto è vero che è stato anche nominato un amministratore di sostegno con decreto di nomina del 26.6.2015 del Tribunale di Avellino, reso R.G. n. 220/2022
nell'ambito della procedura n. 696 del 2914- gli attori hanno contravvenuto all'onere di assistenza morale e materiale assunto con la scrittura del 18.12.2019.
e hanno, altresì, proposto domanda riconvenzionale volta ad Pt_2 CP_2 ottenere, in considerazione della nullità della donazione del 18.12.2019, la restituzione delle somme ricevute in esecuzione di tale negozio giuridico, con condanna di al pagamento della somma di € 27.000,00 e di Parte_1 [...]
alla restituzione della somma di € 26.000,00. CP_1
I convenuti hanno, altresì, proposto un'ulteriore domanda riconvenzionale nei confronti di affinché quest'ultima sia condannata a restituire agli Parte_1 attori la somma di € 297.026,12, che questi ultimi le hanno corrisposto nel periodo ottobre 2012/ottobre 2018 e della quale hanno richiesto più volte la restituzione infruttuosamente.
4. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 14 giugno 2022, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ. e ritenuta, con ordinanza resa in data 31 maggio 2023, non rilevante, ai fini della decisione, la richiesta di prove orali articolata dagli attori (interrogatorio formale deferito ai convenuti e prova per testi) in sede di memoria n. 2 ex art. 183 co. VI c.p.c. e l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove viene deciso all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. Passando ad esaminare la res controversa, va premesso che e Parte_1 [...]
hanno agito giudizialmente al fine di sentir accertare e dichiarare CP_1
l'inadempimento contrattuale dei convenuti rispetto agli obblighi assunti con scrittura privata del 18.12.2019 - che in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori hanno qualificato quale donazione indiretta- e per l'effetto sentir condannare i convenuti al pagamento della somma complessiva ancora dovuta pari ad € 91.000,00.
Dal canto loro, e hanno chiesto di accertare e dichiarare Parte_2 CP_2 la nullità della donazione del 18.12.2019 per difetto di forma solenne ex art. 782
c.c. e per l'effetto di condannare in via riconvenzionale a restituire Parte_1
a la somma di € 27.000,00 e a restituire a CP_2 CP_1 Parte_2 R.G. n. 220/2022
la somma di € 26.000,00 o, in subordine, di dichiarare risolto l'atto del 18.12.2019 per inadempimento degli attori rispetto agli obblighi di assistenza morale e materiale assunti nei confronti della madre . Persona_1
Inoltre, hanno proposto un'ulteriore domanda riconvenzionale nei confronti di chiedendo di condannare quest'ultima a restituire a Parte_1 CP_2
e la somma di € 297.026,12 dagli stessi versata all'attrice nel periodo Parte_2 ottobre 2012/ottobre 2018.
6. Ritiene, dunque, il Tribunale che, a fronte delle domande ed eccezioni articolate dalle parti ed ai fini della corretta statuizione della controversia di cui trattasi, risulti necessario, quale presupposto assorbente nonché logicamente antecedente alle ulteriori circostanze prospettate dalle parti, operare la corretta qualificazione giuridica dell'atto denominato “scrittura privata” stipulata dalle parti in data
18.12.2019.
Con l'atto de quo le parti hanno premesso che e CP_2 Parte_2 intendono impegnarsi a trasferire a titolo di liberalità in favore degli attori una somma che possa consentire loro di provvedere ai propri bisogni e necessità nonché di procedere autonomamente e con la massima libertà alle proprie scelte e determinazioni, anche e specialmente con riferimento al completamento della loro istruzione e/o formazione per accedere al modo del lavoro ed hanno, altresì, aggiunto in premessa che e non hanno attualmente reddito, CP_1 Parte_1 per cui non sono autonomi.
Pertanto, si è obbligato a trasferire “a titolo di liberalità” alla nipote CP_2
la somma complessiva di € 192.000,00; somma accantonata nella Parte_1 polizza Capitalvita 100% - n. 3100/0667336, integralmente versata alla data di sottoscrizione dell'atto e di cui è unica beneficiaria e, del pari, Parte_1 Pt_2
si è obbligato a trasferire “a titolo di liberalità” al nipote la somma
[...] CP_1 di € 192.000,00, anch'essa accantonata nella polizza Capitalvita 100% - n.
3100/0667317 ed integralmente versata alla data di sottoscrizione dell'atto e di cui
è esclusivo beneficiario. CP_1
Le parti hanno convenuto che gli importi di ciascuna donazione sarebbero stati corrisposti periodicamente a mezzo bonifico a ciascuno dei donatari con decorrenza dall'1/12/2018 ed ogni trimestre in maniera anticipata per € 6.000,00 ciascuno. R.G. n. 220/2022
Dal canto loro, e , che hanno accettato tale donazione, si Parte_1 CP_1 sono obbligati “a titolo di onere della predetta liberalità” a curare l'assistenza morale della madre anche a mezzo terze persone nonché il suo Persona_1 sostentamento economico in ipotesi di necessità per insufficienza delle proprie disponibilità economiche, al fine di assicurarle una vita dignitosa.
Orbene, se è del tutto pacifica la previsione codicistica di cui all'art. 769 c.c. circa la nozione della donazione diretta nonché le sue forme ed i suoi effetti parimenti disciplinati dal codice, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 809 c.c. circa la c.d. donazione indiretta, la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla celebre sentenza resa a Sezioni Unite n. 9282/1992, ha formulato e più volte confermato il principio secondo cui “la donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima” (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. II sent. n. 21449 del 21/10/2015).
In altri termini, integra la fattispecie della donazione indiretta rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 809 c.c., ogni negozio che, pur non avendo la forma né la causa della donazione, persegua in via indiretta e mediata il gratuito arricchimento del beneficiario.
7. Nell'ipotesi prospettata in codesto giudizio dagli attori e dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dalle parti emerge che e , in spirito Parte_2 CP_2 di liberalità e con il solo scopo di aiutare i nipoti ex sorore, odierni attori, hanno assunto l'obbligo di trasferire in favore di questi ultimi la somma complessiva di €
192.000,00.
Come è noto, nell'ambito dell'attività ermeneutica della volontà dei contraenti, occorre avere riguardo, in primo luogo, alla comune intenzione delle parti e, dunque, anche al tenore letterale delle espressioni utilizzate.
Nel caso di specie, le parti hanno previsto il compimento di tale atto “a titolo di liberalità” (artt. 2 e 3) ed hanno stabilito un onere a carico dei donatari (art. 8), consistente nel prestare assistenza morale e materiale alla madre Persona_1
per tutta la vita contemplata.
[...] R.G. n. 220/2022
Come è noto, ogni prestazione può costituire il contenuto dell'onere, ivi incluso l'obbligo di assistenza e cura del donante (Cass. n. 13876/2005; T. Potenza,
10.8.2011; T. Monza 7.3.2005) o di un terzo.
La disposizione modale costituisce, invero, un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza condizionare l'attuazione.
A tanto aggiungasi che, nel caso di specie, non è dato neppure ravvisarsi una causa diversa da quella donativa, tale da far ritenere sussistente una donazione indiretta, non risultando in alcun modo dedotti dagli attori, né sul piano assertivo né su quello probatorio elementi utili a fondare il convincimento del Giudice circa la differente qualificazione giuridica dell'atto e, dunque, circa la prospettata natura indiretta della donazione.
A tanto aggiungasi che, con precedente scrittura privata del 23.11.2018, intercorsa tra le parti e , e hanno espresso la loro Persona_1 Pt_2 CP_2 determinazione di effettuare in favore dei nipoti e , onde Parte_1 CP_1 consentir loro “di avere una propria autonomia per poter provvedere ai propri bisogni e necessità, nonché per completare la loro istruzione e/o formazione, accedendo al mondo del lavoro” (art. 2); che sempre in tale scrittura, i fratelli CP_1 si sono impegnati, quali futuri donatari, a “curare l'assistenza morale della madre anche a mezzo terze persone, nonché il suo sostentamento economico in ipotesi di necessità per insufficienza delle proprie disponibilità economiche” (art. 4), al fine di assicurare a una vita dignitosa almeno quanto quella odierna e, Persona_1 dunque, si sono impegnati “al preciso rispetto dell'onere che verrà apposto alla donazione, continuando – come fanno oggi – ad occuparsi della propria madre, sia moralmente che economicamente laddove ne sorgesse la necessità” (art. 6)”. I summenzionati elementi sono, a parere del Tribunale, sufficienti ed idonei a fondare il convincimento di questo Giudice circa la natura di donazione modale diretta dell'atto.
8. Da tale qualificazione discende la nullità della stessa in ragione dell'assenza di forma solenne (atto pubblico) prescritta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità. R.G. n. 220/2022
Come è noto, la donazione nulla per difetto della forma è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge.
9. Pertanto, le domande attoree non possono che esser rigettate, atteso che l'inadempimento del contratto ne presuppone la validità, nella specie non sussistente.
10. Deve, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ed avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente versate in esecuzione dell'atto donativo, in quanto l'effetto conseguente alla declaratoria di nullità è che il bene donato non può considerarsi uscito dalla sfera giuridica del donante, il quale ha, quindi, il diritto di pretenderne la restituzione.
Orbene, risulta incontestato oltre ad esser documentalmente provato (avendo le parti, all'art. 5 della scrittura privata, dichiarato di aver ricevuto l'importo complessivo di € 53.000,00, quali somme relative al “trimestre dicembre/febbraio
2019”) che ha ricevuto da la somma di € 27.000,00 Parte_1 CP_2
e che ha ricevuto da la somma di € 26.000,00, ragion per CP_1 Parte_2 cui tali somme, in quanto indebite, devono essere restituite ex art. 2033 c.c., con interessi legali dalla domanda.
11. Quanto invece alla domanda riconvenzionale, pure formulata dai convenuti, di condanna dell'attrice alla restituzione di € 297.026,12 dai convenuti Parte_1 versata all'attrice nel periodo che va da ottobre 2012 ad ottobre 2018, la stessa non
è meritevole di accoglimento, per non aver i convenuti in primo luogo specificato a che titolo tali cospicue somme sarebbero state versate e le ragioni per le quali esse rivestirebbero carattere indebito, non trattandosi di somme relative alla scrittura privata oggetto del presente giudizio.
12. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio,
l'integrale rigetto delle domande attoree ed il parziale accoglimento delle domande riconvenzionali giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, nel R.G. n. 220/2022
procedimento contrassegnato da R.G. n. 220/2022, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta le domande proposte dagli attori e;
Parte_1 CP_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, condanna l'attrice alla restituzione della somma di € 27.000,00 in favore di Parte_1
e condanna alla restituzione della somma di € CP_2 CP_1
26.000,00 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda sino Parte_2 all'effettiva corresponsione;
- rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice Parte_1 alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 297.026,12;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 220/2022
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza
è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della
Cancelleria, del provvedimento con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo
Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 220/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 220 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: donazione, pendente
TRA
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...]del Sole, alla via Macchie Traversa I;
(C.F. , nato ad [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_2 ivi residente alla Michele Pironti n. 43; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Valerio Preziosi (C.F. ), presso il cui studio sono CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Avellino, alla via Matteotti n. 22;
ATTORI
E
(C.F. ), nato il [...] ad [...] CP_2 CodiceFiscale_4 ed ivi residente a[...];
(C.F. , nato il [...] ad [...] ed Parte_2 CodiceFiscale_5 ivi residente a[...]; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marino Iannacchero (C.F. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_6
OL ON (C.F. ), con i quali sono elettivamente CodiceFiscale_7 R.G. n. 220/2022
domiciliati presso lo studio dell'Avv. OL ON, sito in Avellino, al corso Europa
n. 44;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1 hanno evocato in giudizio e onde sentir “accertare e CP_2 Parte_2 dichiarare l'inadempimento contrattuale della scrittura privata statuita tra le parti in data 18.12.2019, per le causali spiegate, da e in relazione a Parte_2 CP_2 tutti i danni patiti e ancora patendi dagli istanti;
per l'effetto condannare i convenuti, al pagamento delle somme di € 91.000,00 complessivi conseguenti alla illecita condotta denunziata, nella misura indicata nel presente atto salva diversa liquidazione secondo i criteri di legge e quindi anche in via equitativa, sempre col corredo di interessi e rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di debito di valore;
condannare in ogni caso i convenuti, al pagamento di spese, diritto e onorari del presente giudizio, con tutti gli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento di tali conclusioni, gli attori hanno premesso che la propria nonna, la propria madre e gli zii ( e ) erano titolari Persona_1 Parte_2 CP_2 dell'intero pacchetto azionario della Gei S.p.A.; che dal 30.9.2006, ai sensi del D.L.
n. 203 del 2005, la riscossione non sarebbe più potuta esser demandata a privati, ragion per cui UI ha stipulato con i convenuti un contratto di cessione del
05.09.2006 per € 4.520.996,91 pari ad € 2.260.439,00 per ciascuno dei due fratelli che soltanto entro il 31.12.2010 i soci pubblici UI avrebbero Pt_2 R.G. n. 220/2022
riacquistato le medesime azioni pagando ai il prezzo predeterminato in Pt_2 contratto;
che, successivamente, UI ha proposto di modificare le modalità di pagamento del corrispettivo mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi dal valore di € 50.000,00 ciascuno;
che tale proposta è stata accettata con dichiarazioni del 20.11.2007 con l'intestazione di due titoli nominativi, rappresentanti n. 45 strumenti finanziari per un controvalore complessivo di €
2.250.000,00; che il saldo del credito individuale era pari ad € 10.439,00; che prima della vendita di tutto il pacchetto azionario, a favore di UI, i convenuti con scrittura privata del 1999 hanno previsto che, per quanto concerne le azioni relative alla GEI, a e sarebbe spettato l'usufrutto (per un valore di € Parte_2 CP_2
17.416,00 ciascuno), mentre a , sorella dei convenuti e madre Persona_1 degli odierni attori, sarebbe spettata la nuda proprietà; che, tuttavia, date le precarie condizioni di salute di , anche a lei sarebbe spettato Persona_1
l'usufrutto delle azioni;
che gli utili effettivamente distribuiti e riscossi in rapporto ai menzionati usufrutti, dedotti gli oneri fiscali e tributari, sarebbero stati destinati unicamente al sostentamento ed al mantenimento della sorella Persona_1
e della sua famiglia, composta dai di lei figli, e
[...] Parte_1 CP_1 onde assicurarne una dignitosa esistenza;
che l'utile non investito in tale modo sarebbe stato accantonato e investito in modo adeguato;
che gli zii e Parte_2
si sono obbligati a trasferire gratuitamente l'usufrutto alla sorella CP_2 [...]
non appena si fosse ristabilita ovvero ai di lei figli, e Persona_1 Parte_1
non appena questi ultimi fossero diventati maggiorenni;
che, con CP_1 scrittura privata dell'11.05.2006, , e hanno CP_2 Pt_2 Persona_1 stabilito di essere titolari ciascuno di 11.173.330 di azioni della GEI s.p.a.; che su
164.660 azioni di cui è titolare e godono Per_2 Persona_1 CP_2 Parte_2 del diritto di usufrutto;
che, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della legge n. 203 del 30.09.2005, convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 248 del
2.12.2005, sono intercorse trattative con che, ai sensi dell'art. Controparte_3
2, comma 4, del D.lgs. 112/99, è stata richiesta all'Agenzia delle Entrate
l'autorizzazione al trasferimento in favore dei soci e delle azioni CP_2 Parte_2 intestate a che l'Agenzia delle Entrate con provvedimento Persona_1 del 13 aprile 2006 ha rilasciato la predetta autorizzazione;
che CP_4
, nella qualità di procuratrice speciale di ha ceduto
[...] Persona_1 R.G. n. 220/2022
a e l'intero pacchetto azionario della GEI s.p.a. o quantomeno Pt_2 CP_2 una quota non inferiore al 51%; che il corrispettivo è stato pattuito in € 10 centesimi per la nuda proprietà ed in € 20 centesimi per la piena proprietà per un totale complessivo di € 18.200,00; che tale somma è stata versata da e Pt_2 CP_2 ad al momento della stipula dell'atto e quest'ultima,
[...] Controparte_5 apponendovi la propria sottoscrizione, ha rilasciato ampia e finale quietanza liberatoria;
che e si sono obbligati anche a versare a Pt_2 CP_2 [...] un terzo del corrispettivo che avrebbero ricevuto dalla cessione del Persona_1 pacchetto azionario della G.E.I. s.p.a. alla che, per effetto della Controparte_3 cessione delle azioni, è stata esonerata dal prestare garanzia Persona_1
a che, con scrittura privata del 23.11.2008, e Controparte_3 CP_2 Pt_2 sono addivenuti alla determinazione di effettuare in favore dei propri nipoti
[...]
e una donazione di importo sostanzialmente equivalente a CP_1 Parte_1 quanto in totale versato e messo a disposizione dagli attori e dalla madre al fine di consentire loro di avere una propria autonomia;
che, come onere della predetta liberalità, i donatari avrebbero comunque dovuto curare l'assistenza morale della madre anche a mezzo di terze persone;
che tale donazione sarebbe stata formalizzata fermo restando il versamento che sarebbe stato effettuato a
[...] pari ad 1/3 del corrispettivo per la cessione del pacchetto azionario Persona_1 della GEI s.p.a. alla nel solo caso di esito positivo dei giudizi Controparte_3 pendenti innanzi al Tribunale di Roma (
contro
UI, oggi Controparte_6
) ed alla Corte di Appello di Napoli (
contro
; che
[...] CP_7 Parte_1
e hanno accettato e si sono impegnati al preciso rispetto dell'onere CP_1 apposto alla donazione, continuando ad occuparsi della propria madre sia moralmente che economicamente;
che e si sono impegnati Parte_1 CP_1 ad utilizzare le sostanze ed i redditi della propria madre per le sue esigenze e necessità, provvedendo a metterle mensilmente a disposizione una somma non inferiore ad € 500,00, di cui disporre senza rendicontare;
che Persona_1 non è mai venuta a conoscenza né dell'importo per cui i fratelli hanno venduto la società di famiglia all'UI e non ha mai ricevuto dai fratelli le somme dovute;
che, con scrittura privata stipulata in data 18.12.2019, e Parte_2 CP_2 si sono obbligati a trasferire a titolo di liberalità ai nipoti e Parte_1 CP_1
(odierni attori) la somma di € 192.000,00; che tale somma è stata accantonata nella R.G. n. 220/2022
polizza n. 3100/0661336- codice: PMUA-intermediario finanziario Controparte_8
BNL- prodotto che il premio unico pari ad € Controparte_9
192.000,00 è stato integralmente versato alla data di sottoscrizione;
che gli importi di ciascuna donazione sarebbero stati corrisposti periodicamente a mezzo bonifico a ciascuno dei donatari con decorrenza dall'1.12.2018 e precisamente fino alla concorrenza della cifra totale di € 192.000,00 per ognuno, ogni trimestre in maniera anticipata per € 6.000,00 ciascuno;
che gli zii, odierni convenuti, hanno provveduto al pagamento delle somme sopra indicate fino al mese di dicembre 2019 per un corrispettivo di € 27.000,00 a ed € 26.000,00 a che Parte_1 CP_1 dal mese di Gennaio 2020 i non hanno più provveduto a tale adempimento Pt_2 sino a concorrenza di € 45.000,00 in favore di ed € 46.000,00 in Parte_1 favore di . CP_1
Gli attori hanno, pertanto, dedotto in diritto che i convenuti si sono resi inadempienti rispetto agli obblighi assunti con scrittura privata del 18.12.2019 ed hanno nelle more conseguito un indebito vantaggio ai danni degli attori, ponendo in essere delle polizze assicurative 100% n. 3100/0667317. Codice: PMUA- CP_8 intermediario finanziario BNL. Prodotto Cardif- Gruppo BNP a favore di altri beneficiari;
che i convenuti avrebbero dovuto esperire l'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c..
3. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.05.2022, e , instando per il rigetto della domanda CP_2 Parte_2 proposta dagli attori e per l'accoglimento delle domande riconvenzionali da loro spiegate.
Invero, i convenuti hanno premesso che la scrittura privata del 18.12.2019, oggetto di causa, deve essere qualificata come una donazione;
che ciò emerge, non solo dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dalle parti, ma anche da una precedente scrittura privata del 23.11.2018, intercorsa tra le parti e , con Persona_1
P
quale e si sono impegnati, in ragione delle precarie Pt_2 CP_2 condizioni di salute di ad effettuare una donazione in favore Persona_1 dei nipoti e onde consentir loro “di avere una propria CP_1 Parte_1 autonomia per poter provvedere ai propri bisogni e necessità, nonché per completare la loro istruzione e/o formazione, accedendo al mondo del lavoro” (art. 2); che sempre in tale scrittura, i fratelli si sono impegnati, quali futuri CP_1 R.G. n. 220/2022
donatari, a “curare l'assistenza morale della madre anche a mezzo terze persone, nonché il suo sostentamento economico in ipotesi di necessità per insufficienza delle proprie disponibilità economiche” (art. 4), al fine di assicurare a una Persona_1 vita dignitosa almeno quanto quella odierna e, dunque, si sono impegnati “al preciso rispetto dell'onere che verrà apposto alla donazione, continuando – come fanno oggi
– ad occuparsi della propria madre, sia moralmente che economicamente laddove ne sorgesse la necessità” (art. 6)”; che la donazione è stata, poi, formalizzata con la successiva scrittura privata datata 18.12.2019, ove le parti hanno convenuto che
“i fratelli e che hanno da sempre assicurato assistenza morale CP_2 Parte_2
e materiale alla sorella e ai nipoti…vogliono oggi impegnarsi a trasferire a titolo di liberalità in favore dei propri nipoti una somma che possa consentire loro di provvedere ai propri bisogni e necessità, nonché di procedere autonomamente e con la massima libertà alle proprie scelte e determinazioni, anche e specialmente con riferimento al completamento della loro istruzione o formazione per accedere al mondo del lavoro;
e non hanno attualmente proprio reddito, Parte_1 CP_1 per cui non sono autonomi…; si obbliga a trasferire a titolo di CP_2 liberalità alla nipote la somma complessiva di € 192.000,00; Parte_1 Pt_2 si obbliga a trasferire a titolo di liberalità al nipote, la somma
[...] CP_1 complessiva di € 192.000,00… Gli importi di ciascuna donazione vengono corrisposti periodicamente a mezzo bonifico a ciascuno dei donatari con decorrenza dall'1.12.2018 e precisamente fino alla concorrenza della cifra totale di €
192.000,00- ogni trimestre in maniera anticipata per € 6.000,00 ciascuno;
e danno atto di aver ricevuto le somme relative al Parte_1 CP_1 trimestre dicembre/febbraio 2019…”; che tale scrittura è da qualificarsi quale donazione modale.
Così ricostruita la natura giuridica della scrittura privata del 18.12.2019, i convenuti hanno, dunque, eccepito la nullità dell'atto per carenza di forma ai sensi dell'art 782
c.c.
In via subordinata, i convenuti hanno chiesto, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della scrittura privata del 18.12.2019, la risoluzione per inadempimento di detta scrittura atteso che, nonostante le gravissime condizioni in cui versa la madre degli attori- tanto è vero che è stato anche nominato un amministratore di sostegno con decreto di nomina del 26.6.2015 del Tribunale di Avellino, reso R.G. n. 220/2022
nell'ambito della procedura n. 696 del 2914- gli attori hanno contravvenuto all'onere di assistenza morale e materiale assunto con la scrittura del 18.12.2019.
e hanno, altresì, proposto domanda riconvenzionale volta ad Pt_2 CP_2 ottenere, in considerazione della nullità della donazione del 18.12.2019, la restituzione delle somme ricevute in esecuzione di tale negozio giuridico, con condanna di al pagamento della somma di € 27.000,00 e di Parte_1 [...]
alla restituzione della somma di € 26.000,00. CP_1
I convenuti hanno, altresì, proposto un'ulteriore domanda riconvenzionale nei confronti di affinché quest'ultima sia condannata a restituire agli Parte_1 attori la somma di € 297.026,12, che questi ultimi le hanno corrisposto nel periodo ottobre 2012/ottobre 2018 e della quale hanno richiesto più volte la restituzione infruttuosamente.
4. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 14 giugno 2022, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ. e ritenuta, con ordinanza resa in data 31 maggio 2023, non rilevante, ai fini della decisione, la richiesta di prove orali articolata dagli attori (interrogatorio formale deferito ai convenuti e prova per testi) in sede di memoria n. 2 ex art. 183 co. VI c.p.c. e l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove viene deciso all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. Passando ad esaminare la res controversa, va premesso che e Parte_1 [...]
hanno agito giudizialmente al fine di sentir accertare e dichiarare CP_1
l'inadempimento contrattuale dei convenuti rispetto agli obblighi assunti con scrittura privata del 18.12.2019 - che in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori hanno qualificato quale donazione indiretta- e per l'effetto sentir condannare i convenuti al pagamento della somma complessiva ancora dovuta pari ad € 91.000,00.
Dal canto loro, e hanno chiesto di accertare e dichiarare Parte_2 CP_2 la nullità della donazione del 18.12.2019 per difetto di forma solenne ex art. 782
c.c. e per l'effetto di condannare in via riconvenzionale a restituire Parte_1
a la somma di € 27.000,00 e a restituire a CP_2 CP_1 Parte_2 R.G. n. 220/2022
la somma di € 26.000,00 o, in subordine, di dichiarare risolto l'atto del 18.12.2019 per inadempimento degli attori rispetto agli obblighi di assistenza morale e materiale assunti nei confronti della madre . Persona_1
Inoltre, hanno proposto un'ulteriore domanda riconvenzionale nei confronti di chiedendo di condannare quest'ultima a restituire a Parte_1 CP_2
e la somma di € 297.026,12 dagli stessi versata all'attrice nel periodo Parte_2 ottobre 2012/ottobre 2018.
6. Ritiene, dunque, il Tribunale che, a fronte delle domande ed eccezioni articolate dalle parti ed ai fini della corretta statuizione della controversia di cui trattasi, risulti necessario, quale presupposto assorbente nonché logicamente antecedente alle ulteriori circostanze prospettate dalle parti, operare la corretta qualificazione giuridica dell'atto denominato “scrittura privata” stipulata dalle parti in data
18.12.2019.
Con l'atto de quo le parti hanno premesso che e CP_2 Parte_2 intendono impegnarsi a trasferire a titolo di liberalità in favore degli attori una somma che possa consentire loro di provvedere ai propri bisogni e necessità nonché di procedere autonomamente e con la massima libertà alle proprie scelte e determinazioni, anche e specialmente con riferimento al completamento della loro istruzione e/o formazione per accedere al modo del lavoro ed hanno, altresì, aggiunto in premessa che e non hanno attualmente reddito, CP_1 Parte_1 per cui non sono autonomi.
Pertanto, si è obbligato a trasferire “a titolo di liberalità” alla nipote CP_2
la somma complessiva di € 192.000,00; somma accantonata nella Parte_1 polizza Capitalvita 100% - n. 3100/0667336, integralmente versata alla data di sottoscrizione dell'atto e di cui è unica beneficiaria e, del pari, Parte_1 Pt_2
si è obbligato a trasferire “a titolo di liberalità” al nipote la somma
[...] CP_1 di € 192.000,00, anch'essa accantonata nella polizza Capitalvita 100% - n.
3100/0667317 ed integralmente versata alla data di sottoscrizione dell'atto e di cui
è esclusivo beneficiario. CP_1
Le parti hanno convenuto che gli importi di ciascuna donazione sarebbero stati corrisposti periodicamente a mezzo bonifico a ciascuno dei donatari con decorrenza dall'1/12/2018 ed ogni trimestre in maniera anticipata per € 6.000,00 ciascuno. R.G. n. 220/2022
Dal canto loro, e , che hanno accettato tale donazione, si Parte_1 CP_1 sono obbligati “a titolo di onere della predetta liberalità” a curare l'assistenza morale della madre anche a mezzo terze persone nonché il suo Persona_1 sostentamento economico in ipotesi di necessità per insufficienza delle proprie disponibilità economiche, al fine di assicurarle una vita dignitosa.
Orbene, se è del tutto pacifica la previsione codicistica di cui all'art. 769 c.c. circa la nozione della donazione diretta nonché le sue forme ed i suoi effetti parimenti disciplinati dal codice, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 809 c.c. circa la c.d. donazione indiretta, la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla celebre sentenza resa a Sezioni Unite n. 9282/1992, ha formulato e più volte confermato il principio secondo cui “la donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima” (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. II sent. n. 21449 del 21/10/2015).
In altri termini, integra la fattispecie della donazione indiretta rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 809 c.c., ogni negozio che, pur non avendo la forma né la causa della donazione, persegua in via indiretta e mediata il gratuito arricchimento del beneficiario.
7. Nell'ipotesi prospettata in codesto giudizio dagli attori e dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dalle parti emerge che e , in spirito Parte_2 CP_2 di liberalità e con il solo scopo di aiutare i nipoti ex sorore, odierni attori, hanno assunto l'obbligo di trasferire in favore di questi ultimi la somma complessiva di €
192.000,00.
Come è noto, nell'ambito dell'attività ermeneutica della volontà dei contraenti, occorre avere riguardo, in primo luogo, alla comune intenzione delle parti e, dunque, anche al tenore letterale delle espressioni utilizzate.
Nel caso di specie, le parti hanno previsto il compimento di tale atto “a titolo di liberalità” (artt. 2 e 3) ed hanno stabilito un onere a carico dei donatari (art. 8), consistente nel prestare assistenza morale e materiale alla madre Persona_1
per tutta la vita contemplata.
[...] R.G. n. 220/2022
Come è noto, ogni prestazione può costituire il contenuto dell'onere, ivi incluso l'obbligo di assistenza e cura del donante (Cass. n. 13876/2005; T. Potenza,
10.8.2011; T. Monza 7.3.2005) o di un terzo.
La disposizione modale costituisce, invero, un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza condizionare l'attuazione.
A tanto aggiungasi che, nel caso di specie, non è dato neppure ravvisarsi una causa diversa da quella donativa, tale da far ritenere sussistente una donazione indiretta, non risultando in alcun modo dedotti dagli attori, né sul piano assertivo né su quello probatorio elementi utili a fondare il convincimento del Giudice circa la differente qualificazione giuridica dell'atto e, dunque, circa la prospettata natura indiretta della donazione.
A tanto aggiungasi che, con precedente scrittura privata del 23.11.2018, intercorsa tra le parti e , e hanno espresso la loro Persona_1 Pt_2 CP_2 determinazione di effettuare in favore dei nipoti e , onde Parte_1 CP_1 consentir loro “di avere una propria autonomia per poter provvedere ai propri bisogni e necessità, nonché per completare la loro istruzione e/o formazione, accedendo al mondo del lavoro” (art. 2); che sempre in tale scrittura, i fratelli CP_1 si sono impegnati, quali futuri donatari, a “curare l'assistenza morale della madre anche a mezzo terze persone, nonché il suo sostentamento economico in ipotesi di necessità per insufficienza delle proprie disponibilità economiche” (art. 4), al fine di assicurare a una vita dignitosa almeno quanto quella odierna e, Persona_1 dunque, si sono impegnati “al preciso rispetto dell'onere che verrà apposto alla donazione, continuando – come fanno oggi – ad occuparsi della propria madre, sia moralmente che economicamente laddove ne sorgesse la necessità” (art. 6)”. I summenzionati elementi sono, a parere del Tribunale, sufficienti ed idonei a fondare il convincimento di questo Giudice circa la natura di donazione modale diretta dell'atto.
8. Da tale qualificazione discende la nullità della stessa in ragione dell'assenza di forma solenne (atto pubblico) prescritta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità. R.G. n. 220/2022
Come è noto, la donazione nulla per difetto della forma è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge.
9. Pertanto, le domande attoree non possono che esser rigettate, atteso che l'inadempimento del contratto ne presuppone la validità, nella specie non sussistente.
10. Deve, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ed avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente versate in esecuzione dell'atto donativo, in quanto l'effetto conseguente alla declaratoria di nullità è che il bene donato non può considerarsi uscito dalla sfera giuridica del donante, il quale ha, quindi, il diritto di pretenderne la restituzione.
Orbene, risulta incontestato oltre ad esser documentalmente provato (avendo le parti, all'art. 5 della scrittura privata, dichiarato di aver ricevuto l'importo complessivo di € 53.000,00, quali somme relative al “trimestre dicembre/febbraio
2019”) che ha ricevuto da la somma di € 27.000,00 Parte_1 CP_2
e che ha ricevuto da la somma di € 26.000,00, ragion per CP_1 Parte_2 cui tali somme, in quanto indebite, devono essere restituite ex art. 2033 c.c., con interessi legali dalla domanda.
11. Quanto invece alla domanda riconvenzionale, pure formulata dai convenuti, di condanna dell'attrice alla restituzione di € 297.026,12 dai convenuti Parte_1 versata all'attrice nel periodo che va da ottobre 2012 ad ottobre 2018, la stessa non
è meritevole di accoglimento, per non aver i convenuti in primo luogo specificato a che titolo tali cospicue somme sarebbero state versate e le ragioni per le quali esse rivestirebbero carattere indebito, non trattandosi di somme relative alla scrittura privata oggetto del presente giudizio.
12. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio,
l'integrale rigetto delle domande attoree ed il parziale accoglimento delle domande riconvenzionali giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, nel R.G. n. 220/2022
procedimento contrassegnato da R.G. n. 220/2022, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta le domande proposte dagli attori e;
Parte_1 CP_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, condanna l'attrice alla restituzione della somma di € 27.000,00 in favore di Parte_1
e condanna alla restituzione della somma di € CP_2 CP_1
26.000,00 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda sino Parte_2 all'effettiva corresponsione;
- rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice Parte_1 alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 297.026,12;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani