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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1956 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EL AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv. RIOMMI MAURIZIO, VERDUCHI DANIELE e TROMBADORE
GIANLUCA
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con i dott. , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , e ex art. 417-bis c.p.c.
[...] CP_5 CP_6 CP_7
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.09.2025 ha adito l'intestato Tribunale deducendo: Parte_1
- di essere dipendente a tempo indeterminato del dal 1.09.2007 Controparte_1 con la qualifica di collaboratore scolastico;
- di avere svolto servizi cd. pre-ruolo in scuole statali in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la controparte sin dall'a.s. 2000/2001;
- di aver maturato, nel complesso, un'anzianità professionale pre-ruolo pari ad anni 6, mesi 7, giorni 26; - di essersi vista riconoscere, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio pari ad anni 5, mesi 9, giorni 18 ai fini giuridici ed economici ed un'anzianità pari a mesi 10 giorni 25 ai fini economici, con decreto di ricostruzione di carriera n.697 del 27.01.2010.
Ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, che, non riconoscendo immediatamente l'integrale anzianità pre-ruolo, aveva determinato un ritardo nell'accesso alle diverse posizioni stipendiali di cui al CCNL Comparto Scuola applicabile, con conseguente pregiudizio di carattere economico.
Ha sintetizzato il quadro normativo e negoziale applicabile, evidenziando in particolare, la natura discriminatoria della mancata valorizzazione ad ogni effetto del servizio svolto a termine, in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Ha chiesto, previ i necessari accertamenti: la condanna del convenuto al riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo, con le relative conseguenze in ordine all'inserimento nei corretti cd. gradoni stipendiali;
nonché al pagamento delle differenze retributive maturate e quantificate al 30.06.2025 – tenuto conto della prescrizione quinquennale – in Euro
922,61. Ha chiesto altresì la condanna del alla regolarizzazione del TFR. CP_1
Si è costituito il , che ha contestato la fondatezza dell'avversaria Controparte_1 pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha rappresentato, in particolare, che tutti gli appartenenti al profilo di collaboratori scolastici vengono assunti in forza di utile collocazione nella graduatoria permanente provinciale di cui all'art. 554 d.lgs. 297/94, il cui inserimento è subordinato alla maturazione di un periodo di 24 mesi di precedenti servizi specifici nel profilo di inclusione. Ha sottolineato che tale circostanza, determinando l'assenza di una categoria di collaboratori scolastici che possano beneficiare ab origine del riconoscimento integrale del servizio, escluderebbe ingiustificate disparità di trattamento idonee ad integrare una violazione della clausola 4 invocata dalla controparte.
Ha eccepito, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi eventualmente riconosciuti, precisando che la somma indicata da controparte avrebbe dovuto essere, in ogni caso, decurtata delle ritenute di legge e pagata dalla Parte_2
.
[...]
***
2 Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
È pacifico tra le parti che la ricorrente abbia stipulato con il , dall'a.s. CP_1
2000/2001 sino all'immissione in ruolo avvenuta l'1.09.2007, i contratti a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
Tanto premesso, devono essere accolte le richieste di riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio, senza “congelamento” temporaneo di una parte.
La questione è, come noto, già stata risolta dalla Corte di Cassazione la quale, inaugurando un orientamento ormai granitico sul tema, con la sentenza n. 31150 del
28/11/2019 – puntualmente ricostruendo i principi esposti anche dalla Corte di Giustizia sul tema – ha affermato: “Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di
3 lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_2 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)”.
Nel caso di specie, non è emersa alcuna ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento nella determinazione dell'anzianità del lavoratore A.T.A. a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato (essendo quest'ultimo il termine di paragone, circostanza che rende inconferenti le argomentazioni ministeriali relative alle modalità di accesso da graduatoria permanente).
Per quanto consta, infatti, non vi sono profili – né con riferimento alle modalità di lavoro, né quanto alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – sulla base dei quali escludere una totale sovrapponibilità dell'attività svolta rispetto a quella assegnata ai collaboratori assunti a tempo indeterminato.
Ne consegue che il mancato riconoscimento integrale ed immediato dei servizi svolti dalla ricorrente – mediante “congelamento” di una parte di anzianità a seguito di immissione in ruolo – sulla base della mera natura a tempo determinato dei rapporti di lavoro, rappresenta una violazione dell'Accordo Quadro.
4 Né vale a legittimare tale discriminazione la compatibilità della condotta dell'Amministrazione con la normativa interna di riferimento che, determinando una violazione di una direttiva europea self-executing, nell'ambito di un rapporto cd. verticale, deve essere disapplicata.
D'altro canto, come osservato nella medesima sentenza già citata, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente perché […] il servizio utile è solo quello effettivamente prestato […] Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la l. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14”
(Cass. 31150 cit.). In altri termini, il personale A.T.A. non si giova della fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, l. 124/99 che equipara ad un anno scolastico intero il servizio svolto per almeno 180 giorni ovvero quello ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Con la conseguenza che, venendo in considerazione solo il servizio effettivamente svolto dal dipendente a tempo determinato, il mancato riconoscimento immediato di una parte del medesimo integra ex se una discriminazione.
I principi esposti devono essere letti anche alla luce del recente intervento della CGUE che, con sentenza del 17.10.2024 (causa C-322/23), ha sottolineato che il meccanismo di recupero dell'anzianità (inizialmente “congelata”) ai fini economici di cui all'art. 4, comma 3, D.P.R. 399/88 – rinviato di vari anni, 20 nel caso di specie – è futuro ed incerto. Secondo la Corte “l'esistenza di un trattamento meno favorevole, ai sensi della clausola 4…deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto che possono essere accertati al momento in cui quest'ultima è invocata dalla persona che ritiene di esserne colpita, senza che possano essere presi in considerazione eventuali elementi futuri, la cui esistenza stessa e la cui esatta portata restano incerte a tale momento”. Ha concluso, pertanto, affermando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendenze pubblico di ruolo, limita a due terzi il computo dei periodi di servizio prestati oltre i quattro anni in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, anche quando, dopo un dato numero di anni di servizio, il rimanente terzo dei periodi di servizio prestato sia recuperato ai soli fini economici”. Anche il meccanismo di
5 recupero, dunque, non è ex se sufficiente ad escludere l'incompatibilità della normativa interna con quella europea.
Alla luce di tutto quanto esposto, deve essere accertato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento immediato ed integrale dei servizi svolti anche a tempo determinato, utili ai fini delle progressioni stipendiali previste dai CCNL ratione temporis applicabili; con conseguente anzianità di servizio, alla data del 1.09.2007, nella misura di anni 6, mesi 7, giorni 26 – calcolata da parte ricorrente tenendo conto dei soli periodi di servizio effettivamente svolti – ai fini giuridici ed economici.
Il principio di parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato impone altresì l'accoglimento delle domande di condanna proposte, di inserimento nella corretta fascia stipendiale – secondo le previsioni di legge e di CCNL ratione temporis applicabili – e di versamento delle conseguenti differenze retributive maturate (con automatica incidenza sul TFR) nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla prima diffida, ricevuta dal in data 14.04.2025 (doc. 4 fasc. ric.). CP_1
Le stesse sono state quantificate in ricorso in Euro 922,61 complessivi e non vi è stata contestazione, con specifico riferimento all'importo, da parte del . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura e dell'effettivo valore della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 - in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di al Parte_1 riconoscimento, alla data del 1.07.2007, di un'anzianità di servizio di anni 6, mesi
7, giorni 26;
2 - per l'effetto, condanna il e del merito ad operare la Controparte_1 ricostruzione di carriera della ricorrente secondo quanto disposto al punto 1 e a collocare la ricorrente stessa nelle conseguenti fasce stipendiali, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile;
3 - condanna altresì parte resistente a versare le differenze retributive maturate in forza delle statuizioni di cui ai punti 1 e 2, quantificate al 30.06.2025 in Euro
922,61 lordi, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 22, comma 36,
6 l. 724/94;
3 – condanna, infine, parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 2.500, oltre contributo unificato, iva (se dovuta) e c.p.a.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 2/12/2025 il Giudice del lavoro
EL AN
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EL AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv. RIOMMI MAURIZIO, VERDUCHI DANIELE e TROMBADORE
GIANLUCA
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con i dott. , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , e ex art. 417-bis c.p.c.
[...] CP_5 CP_6 CP_7
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.09.2025 ha adito l'intestato Tribunale deducendo: Parte_1
- di essere dipendente a tempo indeterminato del dal 1.09.2007 Controparte_1 con la qualifica di collaboratore scolastico;
- di avere svolto servizi cd. pre-ruolo in scuole statali in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la controparte sin dall'a.s. 2000/2001;
- di aver maturato, nel complesso, un'anzianità professionale pre-ruolo pari ad anni 6, mesi 7, giorni 26; - di essersi vista riconoscere, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio pari ad anni 5, mesi 9, giorni 18 ai fini giuridici ed economici ed un'anzianità pari a mesi 10 giorni 25 ai fini economici, con decreto di ricostruzione di carriera n.697 del 27.01.2010.
Ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, che, non riconoscendo immediatamente l'integrale anzianità pre-ruolo, aveva determinato un ritardo nell'accesso alle diverse posizioni stipendiali di cui al CCNL Comparto Scuola applicabile, con conseguente pregiudizio di carattere economico.
Ha sintetizzato il quadro normativo e negoziale applicabile, evidenziando in particolare, la natura discriminatoria della mancata valorizzazione ad ogni effetto del servizio svolto a termine, in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Ha chiesto, previ i necessari accertamenti: la condanna del convenuto al riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo, con le relative conseguenze in ordine all'inserimento nei corretti cd. gradoni stipendiali;
nonché al pagamento delle differenze retributive maturate e quantificate al 30.06.2025 – tenuto conto della prescrizione quinquennale – in Euro
922,61. Ha chiesto altresì la condanna del alla regolarizzazione del TFR. CP_1
Si è costituito il , che ha contestato la fondatezza dell'avversaria Controparte_1 pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha rappresentato, in particolare, che tutti gli appartenenti al profilo di collaboratori scolastici vengono assunti in forza di utile collocazione nella graduatoria permanente provinciale di cui all'art. 554 d.lgs. 297/94, il cui inserimento è subordinato alla maturazione di un periodo di 24 mesi di precedenti servizi specifici nel profilo di inclusione. Ha sottolineato che tale circostanza, determinando l'assenza di una categoria di collaboratori scolastici che possano beneficiare ab origine del riconoscimento integrale del servizio, escluderebbe ingiustificate disparità di trattamento idonee ad integrare una violazione della clausola 4 invocata dalla controparte.
Ha eccepito, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi eventualmente riconosciuti, precisando che la somma indicata da controparte avrebbe dovuto essere, in ogni caso, decurtata delle ritenute di legge e pagata dalla Parte_2
.
[...]
***
2 Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
È pacifico tra le parti che la ricorrente abbia stipulato con il , dall'a.s. CP_1
2000/2001 sino all'immissione in ruolo avvenuta l'1.09.2007, i contratti a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
Tanto premesso, devono essere accolte le richieste di riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio, senza “congelamento” temporaneo di una parte.
La questione è, come noto, già stata risolta dalla Corte di Cassazione la quale, inaugurando un orientamento ormai granitico sul tema, con la sentenza n. 31150 del
28/11/2019 – puntualmente ricostruendo i principi esposti anche dalla Corte di Giustizia sul tema – ha affermato: “Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di
3 lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_2 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)”.
Nel caso di specie, non è emersa alcuna ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento nella determinazione dell'anzianità del lavoratore A.T.A. a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato (essendo quest'ultimo il termine di paragone, circostanza che rende inconferenti le argomentazioni ministeriali relative alle modalità di accesso da graduatoria permanente).
Per quanto consta, infatti, non vi sono profili – né con riferimento alle modalità di lavoro, né quanto alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – sulla base dei quali escludere una totale sovrapponibilità dell'attività svolta rispetto a quella assegnata ai collaboratori assunti a tempo indeterminato.
Ne consegue che il mancato riconoscimento integrale ed immediato dei servizi svolti dalla ricorrente – mediante “congelamento” di una parte di anzianità a seguito di immissione in ruolo – sulla base della mera natura a tempo determinato dei rapporti di lavoro, rappresenta una violazione dell'Accordo Quadro.
4 Né vale a legittimare tale discriminazione la compatibilità della condotta dell'Amministrazione con la normativa interna di riferimento che, determinando una violazione di una direttiva europea self-executing, nell'ambito di un rapporto cd. verticale, deve essere disapplicata.
D'altro canto, come osservato nella medesima sentenza già citata, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente perché […] il servizio utile è solo quello effettivamente prestato […] Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la l. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14”
(Cass. 31150 cit.). In altri termini, il personale A.T.A. non si giova della fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, l. 124/99 che equipara ad un anno scolastico intero il servizio svolto per almeno 180 giorni ovvero quello ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Con la conseguenza che, venendo in considerazione solo il servizio effettivamente svolto dal dipendente a tempo determinato, il mancato riconoscimento immediato di una parte del medesimo integra ex se una discriminazione.
I principi esposti devono essere letti anche alla luce del recente intervento della CGUE che, con sentenza del 17.10.2024 (causa C-322/23), ha sottolineato che il meccanismo di recupero dell'anzianità (inizialmente “congelata”) ai fini economici di cui all'art. 4, comma 3, D.P.R. 399/88 – rinviato di vari anni, 20 nel caso di specie – è futuro ed incerto. Secondo la Corte “l'esistenza di un trattamento meno favorevole, ai sensi della clausola 4…deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto che possono essere accertati al momento in cui quest'ultima è invocata dalla persona che ritiene di esserne colpita, senza che possano essere presi in considerazione eventuali elementi futuri, la cui esistenza stessa e la cui esatta portata restano incerte a tale momento”. Ha concluso, pertanto, affermando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendenze pubblico di ruolo, limita a due terzi il computo dei periodi di servizio prestati oltre i quattro anni in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, anche quando, dopo un dato numero di anni di servizio, il rimanente terzo dei periodi di servizio prestato sia recuperato ai soli fini economici”. Anche il meccanismo di
5 recupero, dunque, non è ex se sufficiente ad escludere l'incompatibilità della normativa interna con quella europea.
Alla luce di tutto quanto esposto, deve essere accertato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento immediato ed integrale dei servizi svolti anche a tempo determinato, utili ai fini delle progressioni stipendiali previste dai CCNL ratione temporis applicabili; con conseguente anzianità di servizio, alla data del 1.09.2007, nella misura di anni 6, mesi 7, giorni 26 – calcolata da parte ricorrente tenendo conto dei soli periodi di servizio effettivamente svolti – ai fini giuridici ed economici.
Il principio di parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato impone altresì l'accoglimento delle domande di condanna proposte, di inserimento nella corretta fascia stipendiale – secondo le previsioni di legge e di CCNL ratione temporis applicabili – e di versamento delle conseguenti differenze retributive maturate (con automatica incidenza sul TFR) nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla prima diffida, ricevuta dal in data 14.04.2025 (doc. 4 fasc. ric.). CP_1
Le stesse sono state quantificate in ricorso in Euro 922,61 complessivi e non vi è stata contestazione, con specifico riferimento all'importo, da parte del . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura e dell'effettivo valore della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 - in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di al Parte_1 riconoscimento, alla data del 1.07.2007, di un'anzianità di servizio di anni 6, mesi
7, giorni 26;
2 - per l'effetto, condanna il e del merito ad operare la Controparte_1 ricostruzione di carriera della ricorrente secondo quanto disposto al punto 1 e a collocare la ricorrente stessa nelle conseguenti fasce stipendiali, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile;
3 - condanna altresì parte resistente a versare le differenze retributive maturate in forza delle statuizioni di cui ai punti 1 e 2, quantificate al 30.06.2025 in Euro
922,61 lordi, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 22, comma 36,
6 l. 724/94;
3 – condanna, infine, parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 2.500, oltre contributo unificato, iva (se dovuta) e c.p.a.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 2/12/2025 il Giudice del lavoro
EL AN
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