TRIB
Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2024, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2917 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. TRIVIGNO FRANCO, indirizzo Parte_1 P.IVA_1 di posta elettronica certificata: Email_1
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv.ti CARDAMONE ELENA e MARINO CP_1 P.IVA_2
EDUARDO, domicilio eletto presso la ” in Milano, via Corradino Organizzazione_1
d'Ascanio n. 3;
-convenuto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 10 gennaio 2024.
Concise ragioni della decisione1
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere concluso nell'anno 2021 un contratto pubblico di appalto avente a oggetto l'opera di manutenzione di talune strade statali e provinciali, con sfalcio erba, per un importo complessivo di € 202.650,00.
L'attore ha dedotto di essersi reso conto, in corso d'opera, che i lavori richiesti non erano di mero sfalcio d'erba, ma di vero e proprio «disboscamento», posto che negli anni precedenti la manutenzione era stata negletta;
l'attore ha inoltre dedotto di avere compiuto opere di manutenzione anche su strade diverse rispetto a quelle previste in contratto.
Su tali basi, premessa la corretta esecuzione della manutenzione, l'attore ha domandato, in citazione, che il convenuto sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 55.726,43 a titolo di corrispettivo per opere aggiuntive su strade diverse rispetto a quelle indicate in contratto ed € 45.590,14 per lavori diversi così come indicati nelle riserve.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda dell'attore, argomentando in particolare in punto di dichiarazione dell'attore, all'atto della consegna dei lavori, di piena conoscenza dello stato dei luoghi;
e in punto di inammissibilità della domanda di corrispettivo per opere aggiuntive in quanto non oggetto di apposita riserva. Il convenuto ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda per superamento del limite di cui all'art. 240-bis d.lgs.
163/2006. Su tali basi il convenuto ha concluso perché la domanda dell'attore sia respinta.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 gennaio 2024, senza concessione dei termini perentori di cui all'art. 190 c.p.c. stante la concorde rinuncia delle parti.
*
2. Sull'infondatezza della domanda dell'attore.
Va premesso che non osta all'esame della domanda dell'attore la disposizione di cui all'art. 240-bis
d.lgs. 163/2006 in punto di limite delle riserve, disposizione non applicabile ratione temporis. Difatti, la procedura negoziata e il successivo contratto hanno avuto luogo sotto la vigenza del d.lgs. 50/2016, il quale, innovando rispetto alla disposizione precedente, ha posto un limite (il quindici per cento dell'importo contrattuale) solo alla possibilità di definire le riserve tramite l'accordo bonario (art. 205, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016), limite che non vincola il giudice in sede di accertamento giudiziale.
Nel merito, la domanda dell'attore è del tutto infondata per le ragioni che seguono.
Quanto alla domanda relativa al pagamento di corrispettivo per opere di manutenzione aggiuntiva rispetto a quelle contrattuali, su strade diverse, l'attore non ha nemmeno dedotto, prima ancora che dimostrato, che tali opere siano state compiute con l'autorizzazione della stazione appaltante. In difetto di tale autorizzazione, non spetta all'appaltatore il corrispettivo, non essendogli consentito apportare modifiche o aggiunte unilaterali al progetto.
Quanto alla domanda relativa alla riserva iscritta in punto di “opera diversa” (disboscamento in luogo di sfalcio erba), anch'essa è infondata per svariate ragioni. In primo luogo, come correttamente dedotto dal convenuto, l'attore ha dichiarato, in sede di consegna dei lavori il 17 maggio 2021 (doc.
3 convenuto), che lo stato dei luoghi corrispondeva a quanto indicato in progetto, e di non avere difficoltà alcuna a compiere l'opera così come indicata in contratto. In secondo luogo, l'attore ha persino mancato di indicare specificamente su quali tratti di strada si verificò tale condizione, con ciò precludendo alcun accertamento sul punto. Da ultimo, l'attore ha mancato di validamente dimostrare la circostanza -genericamente- allegata: i capitoli di prova per testimoni all'uopo formulato in
2 citazione sono evidentemente inammissibili, in quanto anch'essi generici e comunque valutativi.
Difettano dunque in radice i presupposti per riconoscere somme aggiuntive in favore dell'appaltatore rispetto al corrispettivo pattuito in contratto.
Ritenuto in conclusione che
La domanda dell'attore è infondata e deve essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 14 gennaio 2023, da nei confronti di nel contraddittorio delle Parte_1 CP_1
parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge le domande dell'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 14 marzo 2024.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. TRIVIGNO FRANCO, indirizzo Parte_1 P.IVA_1 di posta elettronica certificata: Email_1
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv.ti CARDAMONE ELENA e MARINO CP_1 P.IVA_2
EDUARDO, domicilio eletto presso la ” in Milano, via Corradino Organizzazione_1
d'Ascanio n. 3;
-convenuto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 10 gennaio 2024.
Concise ragioni della decisione1
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere concluso nell'anno 2021 un contratto pubblico di appalto avente a oggetto l'opera di manutenzione di talune strade statali e provinciali, con sfalcio erba, per un importo complessivo di € 202.650,00.
L'attore ha dedotto di essersi reso conto, in corso d'opera, che i lavori richiesti non erano di mero sfalcio d'erba, ma di vero e proprio «disboscamento», posto che negli anni precedenti la manutenzione era stata negletta;
l'attore ha inoltre dedotto di avere compiuto opere di manutenzione anche su strade diverse rispetto a quelle previste in contratto.
Su tali basi, premessa la corretta esecuzione della manutenzione, l'attore ha domandato, in citazione, che il convenuto sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 55.726,43 a titolo di corrispettivo per opere aggiuntive su strade diverse rispetto a quelle indicate in contratto ed € 45.590,14 per lavori diversi così come indicati nelle riserve.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda dell'attore, argomentando in particolare in punto di dichiarazione dell'attore, all'atto della consegna dei lavori, di piena conoscenza dello stato dei luoghi;
e in punto di inammissibilità della domanda di corrispettivo per opere aggiuntive in quanto non oggetto di apposita riserva. Il convenuto ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda per superamento del limite di cui all'art. 240-bis d.lgs.
163/2006. Su tali basi il convenuto ha concluso perché la domanda dell'attore sia respinta.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 gennaio 2024, senza concessione dei termini perentori di cui all'art. 190 c.p.c. stante la concorde rinuncia delle parti.
*
2. Sull'infondatezza della domanda dell'attore.
Va premesso che non osta all'esame della domanda dell'attore la disposizione di cui all'art. 240-bis
d.lgs. 163/2006 in punto di limite delle riserve, disposizione non applicabile ratione temporis. Difatti, la procedura negoziata e il successivo contratto hanno avuto luogo sotto la vigenza del d.lgs. 50/2016, il quale, innovando rispetto alla disposizione precedente, ha posto un limite (il quindici per cento dell'importo contrattuale) solo alla possibilità di definire le riserve tramite l'accordo bonario (art. 205, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016), limite che non vincola il giudice in sede di accertamento giudiziale.
Nel merito, la domanda dell'attore è del tutto infondata per le ragioni che seguono.
Quanto alla domanda relativa al pagamento di corrispettivo per opere di manutenzione aggiuntiva rispetto a quelle contrattuali, su strade diverse, l'attore non ha nemmeno dedotto, prima ancora che dimostrato, che tali opere siano state compiute con l'autorizzazione della stazione appaltante. In difetto di tale autorizzazione, non spetta all'appaltatore il corrispettivo, non essendogli consentito apportare modifiche o aggiunte unilaterali al progetto.
Quanto alla domanda relativa alla riserva iscritta in punto di “opera diversa” (disboscamento in luogo di sfalcio erba), anch'essa è infondata per svariate ragioni. In primo luogo, come correttamente dedotto dal convenuto, l'attore ha dichiarato, in sede di consegna dei lavori il 17 maggio 2021 (doc.
3 convenuto), che lo stato dei luoghi corrispondeva a quanto indicato in progetto, e di non avere difficoltà alcuna a compiere l'opera così come indicata in contratto. In secondo luogo, l'attore ha persino mancato di indicare specificamente su quali tratti di strada si verificò tale condizione, con ciò precludendo alcun accertamento sul punto. Da ultimo, l'attore ha mancato di validamente dimostrare la circostanza -genericamente- allegata: i capitoli di prova per testimoni all'uopo formulato in
2 citazione sono evidentemente inammissibili, in quanto anch'essi generici e comunque valutativi.
Difettano dunque in radice i presupposti per riconoscere somme aggiuntive in favore dell'appaltatore rispetto al corrispettivo pattuito in contratto.
Ritenuto in conclusione che
La domanda dell'attore è infondata e deve essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 14 gennaio 2023, da nei confronti di nel contraddittorio delle Parte_1 CP_1
parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge le domande dell'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 14 marzo 2024.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).
1