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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore FEDERICI FRANCESCO, Giudice LENOCI VALENTINO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3378/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Nominativo_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV04PF03703 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV04PF03703 IRAP 2017
- sul ricorso n. 1087/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Nominativo_1 Tel_1 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - 07514350722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Nominativo_1 Tel_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV04PF02603 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV04PF02603 IVA-REGIMI SPECIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV04PF02603 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2724/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 Ricorrente_1La e hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TV04PF03703 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari ha proceduto al recupero delle imposte dovute sul maggior reddito accertato per l'anno di imposta 2017.
L'accertamento trova scaturigine nelle risultanze del PV , notificato il 09.12.2019, redatto, all'esito di verifica per il periodo 2016-2018 dai funzionari SIAE, i quali, in ragione degli elementi riscontrati, hanno escluso il regime agevolativo della ASD, determinando ricavi per Euro 54.083,63 ed IVA per Euro 5.911,66.
In forza delle dette risultanze la Agenzia delle Entrate di Bari ha notificato alla ASD invito a comparire ex art. 5 ter DLgs n. 218/1997, cui la parte ha dato riscontro con la produzione di memorie e, in sede di adesione, di ( parziale) di documentazione.
Con il ricorso proposto le parti hanno eccepito la illegittimità dell'atto impositivo per i seguenti motivi:
1-Inesistenza dell'accertamento esecutivo notificato a mezzo pec.
2-Violazione del contraddittorio.
3-Intervenuta decadenza dall'esercizio della azione accertatrice.
4-Omessa allegazione del PV.
5-Inesistenza dei presupposti per il recupero di ricavi escludendo il regime agevolativo.
6-Omessa ricostruzione analitica del reddito.
7-Omessa detrazione dell'IVA sugli acquisti.
Ricorrente_18-Difetto di responsabilità del (il quale ha assunto la carica di Presidente solo a far tempo dal 06.05.2017).
9-Sproporzione delle sanzioni irrogate.
10-Invalidità della sottoscrizione.
Il giudizio è stato iscritto sub n. 3378/2024 RG .
Sollevando analoghe censure le stesse parti hanno proposto altresì ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TV04PF02603 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari , sempre in ragione dei medesimi rilievi, ha proceduto al recupero delle imposte dovute sul maggior reddito accertato per l'anno di imposta 2018, sempre escluso il regime agevolativo della ASD, determinando ricavi per Euro 46.174,56 ed IVA per Euro 6.471,39.
Il giudizio è stato iscritto sub n. 1087/2025 RG .
In entrambi i giudizi si è costituita la Agenzia delle Entrate di Bari, confermando la legittimità del proprio operato e la fondatezza delle pretese. Riuniti i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, all'esito della udienza del 01.12.2025, questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo (comune ai due ricorsi) si osserva che, siccome rappresentato dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/2012, punto 9.1 (con argomentazioni che si condividono) la possibilità per gli Uffici Finanziari di provvedere alla notifica diretta degli atti tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi, è prevista – in alternativa alle altre forme di notifica contenute innanzitutto nella disciplina di riferimento in tema di notifiche (art. 60, DPR n. 600/1973)- dall'art. 14 della Legge n. 890/1982, che consente la notifica postale diretta –vale a dire senza intermediazione di un agente notificatore, quale l'ufficiale giudiziario, il messo comunale o il messo speciale dell'ufficio finanziario- con riguardo a tutti “gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”- nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge , laddove tale modalità di notifica “analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario”.
Ne consegue la legittimità e la validità della notifica degli atti qui impugnati siccome eseguita, in ogni caso sanata dalla intervenuta tempestiva proposizione dei ricorsi, giammai potendosi ravvisare nelle circostanze censurate una ipotesi di inesistenza della notifica, ravvisabile solo nella residuale e diversa ipotesi di utilizzo di procedimento in toto difforme da quello previsto dal legislatore (cfr. ex multis Cass. n. 16610/2015, n. 5898/2015, n. 5057/2015, n. 1238/2014, n. 654/2014, n. 13852/2010, la quale ha precisato che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata , a norma dell'art. 156, 2 comma, cpc, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario , può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione , ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato;
costituendo la notificazione dell'atto di imposizione tributaria una condizione integrativa e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, sia il vizio di nullità della notifica sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti ove l'atto abbia raggiunto lo scopo ).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si osserva, ancora, che, senza decampare dalla notifica del PV redatto in contraddittorio con la parte dai funzionari SIAE, la emissione e la notifica degli accertamenti è stata preceduta:
° per l'accertamento relativo all'anno di imposta 2017 da invito a comparire ex art. 5 ter DLgs n. 218/1997, cui la parte ha dato riscontro con la produzione di memorie, e da successivo procedimento di accertamento con adesione, nel corso del quale la parte ha depositato documentazione;
° per l'accertamento relativo all'anno di imposta 2018, da schema d'atto ex art. 6 bis Statuto Contribuente, cui la parte non ha ritenuto di dare riscontro.
Il motivo è pertanto infondato. -In ordine al terzo motivo si precisa che l'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, convertito con Legge n.
27/2020 , in considerazione della emergenza epidemiologica Covid 19, ha previsto la sospensione
(generica ed incondizionata) dei termini di accertamento (e non già della attività diretta alla adozione dell'accertamento) per la durata di 85 giorni (dal 05.03.2020 all'11.05.2020) .
La prefata sospensione, siccome, ripetesi, genericamente ed incondizionatamente disciplinata, va , pertanto, considerata applicabile a tutti i termini accertativi o prescrizionali in corso (comprensivi delle attività propedeutiche alla adozione degli atti impositivi inderogabilmente previste dalla legge) e non unicamente a quelli ricadenti nel 2020 (in tal senso già Risoluzione MEF n. 6/DF del
15.6.2020 e Circ. AdE n. 11/E del 06.06.2020): a conferma della correttezza della superiore interpretazione il decreto della Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione intervenuto in data l 23.01.2025.
Orbene:
° per l'accertamento relativo all'anno 2017 , in ragione della superiore proroga ,il termine per la notifica dell'accertamento de quo andava a scadere il 26.03.2024: da qui la tempestività della notifica dell'atto impugnato, eseguita il 08.07.2024 , a seguito della notifica dell'invito a comparire ex art. 5 ter DL n. 218/1997, notificato il 13.3.2024, che ha differito di 120 giorni la notifica dell'atto impositivo ex art.
4-octies , comma 1, lett. a) e c) DL 30.4.2019;
° per l'accertamento relativo all'anno 2018, in ragione della superiore proroga ,il termine per la notifica dell'accertamento de quo andava a scadere il 26.03.2025: da qui la tempestività della notifica dell'atto impugnato, eseguita il 31.01.2025.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quarto motivo si rileva che , per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr.,da ultimo, Cass. , ord. 27.02.2025 n. 5112) l'obbligo di allegazione riguarda solo i documenti non già pervenuti nella conoscenza del contribuente o il cui contenuto principale non sia riprodotto nell'atto impositivo.
Nella specie la parte il PV è stato notificato alla parte il 09.12.2019 ed il relativo contenuto principale è comunque riprodotto negli atti impositivi.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quinto ed al sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che:
° Vale premettere che , tenuto conto della istruttoria che ha preceduto la emissione dei due atti impositivi, vale in questa sede la preclusione ex art. 32 DPR n. 600/1973 di produzione di documentazione non esibita nel precedente esperito contraddittorio. ° Contrariamente a quanto asserito dalla parte, la mancata esibizione e produzione del rendiconto è evidenziata nel PV (cfr pagg. 2. 4 e 7 PV.
Per l'anno di imposta 2017, soltanto in sede di adesione la parte ha prodotto un documento , composto da una pagina, priva di data certa, unitamente a fatture per complessivi Euro 9.827,22, a fronte di costi indicati per Euro 51.631,36 (peraltro in parte riferiti a spese per alimenti e/o beni personali).
Pe l'anno di imposta 2018 la parte non ha neppure dato risconto allo schema d'atto notificatogli dall'Ufficio.
A riguardo va evidenziato che la mancata redazione ed approvazione di rendiconto annuale da parte della assemblea (ovvero di elemento finalizzato a garantire la trasparenza ed il controllo della attività) esclude già ex la applicabilità della normativa prevista per gli enti non commerciali.
A tanto nella specie si aggiunge la produzione solo parziale della documentazione per il 2017 (peraltro non ordinata e numerata progressivamente) e la mancata produzione della documentazione per il 2018.
Ne consegue la legittimità dell'operato dell'Ufficio che, alla luce delle superiori carenze , escluso il regime agevolativo, applicando la percentuale di redditività nella misura del 25%, prevista dall'art. 145 TUIR per la determinazione forfettaria dei redditi degli enti non commerciali :
° per l'anno 2017 ha determinato ricavi per Euro 54.083,63 e, comunque riconoscendo costi per Euro 40.562,72 (pari alla non indifferente misura di ben il 75% dei ricavi accertati) ha quantificato in Euro 13.520,91 il reddito da attività commerciale;
° per l'anno 2018 ha determinato ricavi per Euro 46.174,56 e, comunque riconoscendo costi per Euro 34.630,92 (sempre pari alla non indifferente misura di ben il 75% dei ricavi accertati) ha quantificato in Euro 11.543,73 il reddito da attività commerciale.
I motivi sono pertanto infondati.
-In ordine al settimo motivo si osserva che non poteva e non può essere operata alcuna detrazione Iva sugli acqusiti in difetto di presentazione di dichiarazione IVA e di regolare tenuta della contabilità .
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine all'ottavo motivo si osserva che la responsabilità del Ricorrente_1 deriva ex lege dalla qualità di legale rappresentante dallo stesso rivestita al momento della presentazione delle rispettive dichiarazioni.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al nono motivo si rileva che le sanzioni, siccome dettagliatamente indicate negli atti impositivi, sono state irrogate in linea con le previsioni normative in relazione alle violazioni contestate.
Il motivo è pertanto infondato. -In ordine al decimo motivo, si osserva, infine, che, come affermato dal giudice di legittimità , anche ove l'atto rechi solo la mera indicazione nominativa del firmatario, diverso dal capo dell'ufficio, in caso di contestazione, all'Ufficio è comunque consentito fornire nel corso del giudizio la prova della qualifica “visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale” (cfr. Cass. 10.07.2013 n. 17044).
Ciò posto , vale evidenziare che nessuna rilevanza assume la qualifica dirigenziale o meno del delegato, dal momento che il responsabile di un Ufficio interno alla Direzione Provinciale non sottoscrive l'atto in virtù dell'incarico ricevuto, ma per effetto della delega di firma del Direttore, sicchè il potere di rappresentanza della Direzione Provinciale spetta al suo Direttore, mentre i responsabili delle articolazioni interne o gli altri dipendenti in servizio presso la Direzione necessitano di delega del Direttore (cfr. Cass. ord. 30.06.2021 n. 18474(.
E vale aggiungere che , già con la risalente sentenza 21.10-09.11.2015 n. 22810, la Suprema Corte ha finanche sostenuto che, in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica ed agli accertamenti d'ufficio , il DPR n. 600 del 1973, art. 42, impone, sotto pena di nullità, che l'atto sia sottoscritto dal
“capo dell'ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale, ancorchè una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.
Orbene, nella specie , siccome si evince dalla produzione dell'Ufficio, gli accertamenti sono stati Nominativo_2sottoscritti dal Dott. , appartenente alla III Area , su delega conferita dal Nominativo_3Direttore Provinciale pro-tempore della AdE, Dott. con ordine di servizio n. 35/2020-prot. 4728 aggiornato al 02.04.2024 (accertamento anno 2017) ed ordine di servizio n. 35/2020-prot. 14990 aggiornato al 01.12.2024 (accertamento anno 2018)
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta i ricorsi riuniti.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese dei giudizi riuniti , liquidate in Euro 3.600,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta i ricorsi riuniti.
-Condanna i ricorrenti al pagamento in solido in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese dei giudizi riuniti , liquidate in Euro 3.600,00.
Così deciso in Bari il 01.12.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore FEDERICI FRANCESCO, Giudice LENOCI VALENTINO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3378/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Nominativo_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV04PF03703 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV04PF03703 IRAP 2017
- sul ricorso n. 1087/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Nominativo_1 Tel_1 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - 07514350722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Nominativo_1 Tel_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV04PF02603 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV04PF02603 IVA-REGIMI SPECIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV04PF02603 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2724/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 Ricorrente_1La e hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TV04PF03703 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari ha proceduto al recupero delle imposte dovute sul maggior reddito accertato per l'anno di imposta 2017.
L'accertamento trova scaturigine nelle risultanze del PV , notificato il 09.12.2019, redatto, all'esito di verifica per il periodo 2016-2018 dai funzionari SIAE, i quali, in ragione degli elementi riscontrati, hanno escluso il regime agevolativo della ASD, determinando ricavi per Euro 54.083,63 ed IVA per Euro 5.911,66.
In forza delle dette risultanze la Agenzia delle Entrate di Bari ha notificato alla ASD invito a comparire ex art. 5 ter DLgs n. 218/1997, cui la parte ha dato riscontro con la produzione di memorie e, in sede di adesione, di ( parziale) di documentazione.
Con il ricorso proposto le parti hanno eccepito la illegittimità dell'atto impositivo per i seguenti motivi:
1-Inesistenza dell'accertamento esecutivo notificato a mezzo pec.
2-Violazione del contraddittorio.
3-Intervenuta decadenza dall'esercizio della azione accertatrice.
4-Omessa allegazione del PV.
5-Inesistenza dei presupposti per il recupero di ricavi escludendo il regime agevolativo.
6-Omessa ricostruzione analitica del reddito.
7-Omessa detrazione dell'IVA sugli acquisti.
Ricorrente_18-Difetto di responsabilità del (il quale ha assunto la carica di Presidente solo a far tempo dal 06.05.2017).
9-Sproporzione delle sanzioni irrogate.
10-Invalidità della sottoscrizione.
Il giudizio è stato iscritto sub n. 3378/2024 RG .
Sollevando analoghe censure le stesse parti hanno proposto altresì ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TV04PF02603 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari , sempre in ragione dei medesimi rilievi, ha proceduto al recupero delle imposte dovute sul maggior reddito accertato per l'anno di imposta 2018, sempre escluso il regime agevolativo della ASD, determinando ricavi per Euro 46.174,56 ed IVA per Euro 6.471,39.
Il giudizio è stato iscritto sub n. 1087/2025 RG .
In entrambi i giudizi si è costituita la Agenzia delle Entrate di Bari, confermando la legittimità del proprio operato e la fondatezza delle pretese. Riuniti i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, all'esito della udienza del 01.12.2025, questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo (comune ai due ricorsi) si osserva che, siccome rappresentato dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/2012, punto 9.1 (con argomentazioni che si condividono) la possibilità per gli Uffici Finanziari di provvedere alla notifica diretta degli atti tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi, è prevista – in alternativa alle altre forme di notifica contenute innanzitutto nella disciplina di riferimento in tema di notifiche (art. 60, DPR n. 600/1973)- dall'art. 14 della Legge n. 890/1982, che consente la notifica postale diretta –vale a dire senza intermediazione di un agente notificatore, quale l'ufficiale giudiziario, il messo comunale o il messo speciale dell'ufficio finanziario- con riguardo a tutti “gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”- nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge , laddove tale modalità di notifica “analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario”.
Ne consegue la legittimità e la validità della notifica degli atti qui impugnati siccome eseguita, in ogni caso sanata dalla intervenuta tempestiva proposizione dei ricorsi, giammai potendosi ravvisare nelle circostanze censurate una ipotesi di inesistenza della notifica, ravvisabile solo nella residuale e diversa ipotesi di utilizzo di procedimento in toto difforme da quello previsto dal legislatore (cfr. ex multis Cass. n. 16610/2015, n. 5898/2015, n. 5057/2015, n. 1238/2014, n. 654/2014, n. 13852/2010, la quale ha precisato che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata , a norma dell'art. 156, 2 comma, cpc, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario , può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione , ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato;
costituendo la notificazione dell'atto di imposizione tributaria una condizione integrativa e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, sia il vizio di nullità della notifica sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti ove l'atto abbia raggiunto lo scopo ).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si osserva, ancora, che, senza decampare dalla notifica del PV redatto in contraddittorio con la parte dai funzionari SIAE, la emissione e la notifica degli accertamenti è stata preceduta:
° per l'accertamento relativo all'anno di imposta 2017 da invito a comparire ex art. 5 ter DLgs n. 218/1997, cui la parte ha dato riscontro con la produzione di memorie, e da successivo procedimento di accertamento con adesione, nel corso del quale la parte ha depositato documentazione;
° per l'accertamento relativo all'anno di imposta 2018, da schema d'atto ex art. 6 bis Statuto Contribuente, cui la parte non ha ritenuto di dare riscontro.
Il motivo è pertanto infondato. -In ordine al terzo motivo si precisa che l'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, convertito con Legge n.
27/2020 , in considerazione della emergenza epidemiologica Covid 19, ha previsto la sospensione
(generica ed incondizionata) dei termini di accertamento (e non già della attività diretta alla adozione dell'accertamento) per la durata di 85 giorni (dal 05.03.2020 all'11.05.2020) .
La prefata sospensione, siccome, ripetesi, genericamente ed incondizionatamente disciplinata, va , pertanto, considerata applicabile a tutti i termini accertativi o prescrizionali in corso (comprensivi delle attività propedeutiche alla adozione degli atti impositivi inderogabilmente previste dalla legge) e non unicamente a quelli ricadenti nel 2020 (in tal senso già Risoluzione MEF n. 6/DF del
15.6.2020 e Circ. AdE n. 11/E del 06.06.2020): a conferma della correttezza della superiore interpretazione il decreto della Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione intervenuto in data l 23.01.2025.
Orbene:
° per l'accertamento relativo all'anno 2017 , in ragione della superiore proroga ,il termine per la notifica dell'accertamento de quo andava a scadere il 26.03.2024: da qui la tempestività della notifica dell'atto impugnato, eseguita il 08.07.2024 , a seguito della notifica dell'invito a comparire ex art. 5 ter DL n. 218/1997, notificato il 13.3.2024, che ha differito di 120 giorni la notifica dell'atto impositivo ex art.
4-octies , comma 1, lett. a) e c) DL 30.4.2019;
° per l'accertamento relativo all'anno 2018, in ragione della superiore proroga ,il termine per la notifica dell'accertamento de quo andava a scadere il 26.03.2025: da qui la tempestività della notifica dell'atto impugnato, eseguita il 31.01.2025.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quarto motivo si rileva che , per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr.,da ultimo, Cass. , ord. 27.02.2025 n. 5112) l'obbligo di allegazione riguarda solo i documenti non già pervenuti nella conoscenza del contribuente o il cui contenuto principale non sia riprodotto nell'atto impositivo.
Nella specie la parte il PV è stato notificato alla parte il 09.12.2019 ed il relativo contenuto principale è comunque riprodotto negli atti impositivi.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quinto ed al sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che:
° Vale premettere che , tenuto conto della istruttoria che ha preceduto la emissione dei due atti impositivi, vale in questa sede la preclusione ex art. 32 DPR n. 600/1973 di produzione di documentazione non esibita nel precedente esperito contraddittorio. ° Contrariamente a quanto asserito dalla parte, la mancata esibizione e produzione del rendiconto è evidenziata nel PV (cfr pagg. 2. 4 e 7 PV.
Per l'anno di imposta 2017, soltanto in sede di adesione la parte ha prodotto un documento , composto da una pagina, priva di data certa, unitamente a fatture per complessivi Euro 9.827,22, a fronte di costi indicati per Euro 51.631,36 (peraltro in parte riferiti a spese per alimenti e/o beni personali).
Pe l'anno di imposta 2018 la parte non ha neppure dato risconto allo schema d'atto notificatogli dall'Ufficio.
A riguardo va evidenziato che la mancata redazione ed approvazione di rendiconto annuale da parte della assemblea (ovvero di elemento finalizzato a garantire la trasparenza ed il controllo della attività) esclude già ex la applicabilità della normativa prevista per gli enti non commerciali.
A tanto nella specie si aggiunge la produzione solo parziale della documentazione per il 2017 (peraltro non ordinata e numerata progressivamente) e la mancata produzione della documentazione per il 2018.
Ne consegue la legittimità dell'operato dell'Ufficio che, alla luce delle superiori carenze , escluso il regime agevolativo, applicando la percentuale di redditività nella misura del 25%, prevista dall'art. 145 TUIR per la determinazione forfettaria dei redditi degli enti non commerciali :
° per l'anno 2017 ha determinato ricavi per Euro 54.083,63 e, comunque riconoscendo costi per Euro 40.562,72 (pari alla non indifferente misura di ben il 75% dei ricavi accertati) ha quantificato in Euro 13.520,91 il reddito da attività commerciale;
° per l'anno 2018 ha determinato ricavi per Euro 46.174,56 e, comunque riconoscendo costi per Euro 34.630,92 (sempre pari alla non indifferente misura di ben il 75% dei ricavi accertati) ha quantificato in Euro 11.543,73 il reddito da attività commerciale.
I motivi sono pertanto infondati.
-In ordine al settimo motivo si osserva che non poteva e non può essere operata alcuna detrazione Iva sugli acqusiti in difetto di presentazione di dichiarazione IVA e di regolare tenuta della contabilità .
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine all'ottavo motivo si osserva che la responsabilità del Ricorrente_1 deriva ex lege dalla qualità di legale rappresentante dallo stesso rivestita al momento della presentazione delle rispettive dichiarazioni.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al nono motivo si rileva che le sanzioni, siccome dettagliatamente indicate negli atti impositivi, sono state irrogate in linea con le previsioni normative in relazione alle violazioni contestate.
Il motivo è pertanto infondato. -In ordine al decimo motivo, si osserva, infine, che, come affermato dal giudice di legittimità , anche ove l'atto rechi solo la mera indicazione nominativa del firmatario, diverso dal capo dell'ufficio, in caso di contestazione, all'Ufficio è comunque consentito fornire nel corso del giudizio la prova della qualifica “visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale” (cfr. Cass. 10.07.2013 n. 17044).
Ciò posto , vale evidenziare che nessuna rilevanza assume la qualifica dirigenziale o meno del delegato, dal momento che il responsabile di un Ufficio interno alla Direzione Provinciale non sottoscrive l'atto in virtù dell'incarico ricevuto, ma per effetto della delega di firma del Direttore, sicchè il potere di rappresentanza della Direzione Provinciale spetta al suo Direttore, mentre i responsabili delle articolazioni interne o gli altri dipendenti in servizio presso la Direzione necessitano di delega del Direttore (cfr. Cass. ord. 30.06.2021 n. 18474(.
E vale aggiungere che , già con la risalente sentenza 21.10-09.11.2015 n. 22810, la Suprema Corte ha finanche sostenuto che, in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica ed agli accertamenti d'ufficio , il DPR n. 600 del 1973, art. 42, impone, sotto pena di nullità, che l'atto sia sottoscritto dal
“capo dell'ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale, ancorchè una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.
Orbene, nella specie , siccome si evince dalla produzione dell'Ufficio, gli accertamenti sono stati Nominativo_2sottoscritti dal Dott. , appartenente alla III Area , su delega conferita dal Nominativo_3Direttore Provinciale pro-tempore della AdE, Dott. con ordine di servizio n. 35/2020-prot. 4728 aggiornato al 02.04.2024 (accertamento anno 2017) ed ordine di servizio n. 35/2020-prot. 14990 aggiornato al 01.12.2024 (accertamento anno 2018)
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta i ricorsi riuniti.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese dei giudizi riuniti , liquidate in Euro 3.600,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta i ricorsi riuniti.
-Condanna i ricorrenti al pagamento in solido in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese dei giudizi riuniti , liquidate in Euro 3.600,00.
Così deciso in Bari il 01.12.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)