Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 184
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza dell'accertamento esecutivo notificato a mezzo pec

    La Corte ha ritenuto legittima e valida la notifica degli atti impugnati, anche se effettuata via PEC, poiché tale modalità assicura la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e, in ogni caso, la tempestiva proposizione dei ricorsi ha sanato eventuali vizi di notifica.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato rispettato, citando l'invito a comparire ex art. 5 ter DLgs n. 218/1997 per l'anno 2017 e lo schema d'atto ex art. 6 bis Statuto Contribuente per l'anno 2018, a cui i ricorrenti hanno dato seguito o non hanno dato riscontro.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza dall'esercizio della azione accertatrice

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo tempestiva la notifica degli avvisi di accertamento anche a seguito della sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19. Per il 2017, il termine scadeva il 26.03.2024 e la notifica è avvenuta il 08.07.2024, dopo l'invito a comparire del 13.3.2024. Per il 2018, il termine scadeva il 26.03.2025 e la notifica è avvenuta il 31.01.2025.

  • Rigettato
    Omessa allegazione del PV

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché il PV è stato notificato ai contribuenti il 09.12.2019 e il suo contenuto principale è riprodotto negli atti impositivi.

  • Rigettato
    Inesistenza dei presupposti per il recupero di ricavi escludendo il regime agevolativo

    La Corte ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio. La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale esclude l'applicabilità della normativa per gli enti non commerciali. La produzione parziale della documentazione per il 2017 e la mancata produzione per il 2018 hanno portato l'Ufficio a escludere il regime agevolativo e applicare la percentuale di redditività del 25% prevista dall'art. 145 TUIR.

  • Rigettato
    Omessa ricostruzione analitica del reddito

    La Corte ha ritenuto che, a fronte delle carenze documentali e della mancata approvazione del rendiconto, l'Ufficio abbia legittimamente determinato forfettariamente il reddito applicando la percentuale di redditività del 25% prevista dall'art. 145 TUIR.

  • Rigettato
    Omessa detrazione dell'IVA sugli acquisti

    La Corte ha rigettato il motivo, affermando che non poteva essere operata alcuna detrazione IVA sugli acquisti in difetto di presentazione di dichiarazione IVA e di regolare tenuta della contabilità.

  • Rigettato
    Difetto di responsabilità del legale rappresentante

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità del ricorrente deriva ex lege dalla qualità di legale rappresentante rivestita al momento della presentazione delle dichiarazioni.

  • Rigettato
    Sproporzione delle sanzioni irrogate

    La Corte ha ritenuto che le sanzioni siano state irrogate in linea con le previsioni normative in relazione alle violazioni contestate.

  • Rigettato
    Invalidità della sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto che, anche in caso di delega di firma, l'atto è valido se sottoscritto da un funzionario delegato dal Direttore Provinciale, come avvenuto nel caso di specie, con riferimento agli ordini di servizio prodotti dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'accertamento esecutivo notificato a mezzo pec

    La Corte ha ritenuto legittima e valida la notifica degli atti impugnati, anche se effettuata via PEC, poiché tale modalità assicura la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e, in ogni caso, la tempestiva proposizione dei ricorsi ha sanato eventuali vizi di notifica.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato rispettato, citando l'invito a comparire ex art. 5 ter DLgs n. 218/1997 per l'anno 2017 e lo schema d'atto ex art. 6 bis Statuto Contribuente per l'anno 2018, a cui i ricorrenti hanno dato seguito o non hanno dato riscontro.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza dall'esercizio della azione accertatrice

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo tempestiva la notifica degli avvisi di accertamento anche a seguito della sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19. Per il 2017, il termine scadeva il 26.03.2024 e la notifica è avvenuta il 08.07.2024, dopo l'invito a comparire del 13.3.2024. Per il 2018, il termine scadeva il 26.03.2025 e la notifica è avvenuta il 31.01.2025.

  • Rigettato
    Omessa allegazione del PV

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché il PV è stato notificato ai contribuenti il 09.12.2019 e il suo contenuto principale è riprodotto negli atti impositivi.

  • Rigettato
    Inesistenza dei presupposti per il recupero di ricavi escludendo il regime agevolativo

    La Corte ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio. La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale esclude l'applicabilità della normativa per gli enti non commerciali. La produzione parziale della documentazione per il 2017 e la mancata produzione per il 2018 hanno portato l'Ufficio a escludere il regime agevolativo e applicare la percentuale di redditività del 25% prevista dall'art. 145 TUIR.

  • Rigettato
    Omessa ricostruzione analitica del reddito

    La Corte ha ritenuto che, a fronte delle carenze documentali e della mancata approvazione del rendiconto, l'Ufficio abbia legittimamente determinato forfettariamente il reddito applicando la percentuale di redditività del 25% prevista dall'art. 145 TUIR.

  • Rigettato
    Omessa detrazione dell'IVA sugli acquisti

    La Corte ha rigettato il motivo, affermando che non poteva essere operata alcuna detrazione IVA sugli acquisti in difetto di presentazione di dichiarazione IVA e di regolare tenuta della contabilità.

  • Rigettato
    Difetto di responsabilità del legale rappresentante

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità del ricorrente deriva ex lege dalla qualità di legale rappresentante rivestita al momento della presentazione delle dichiarazioni.

  • Rigettato
    Sproporzione delle sanzioni irrogate

    La Corte ha ritenuto che le sanzioni siano state irrogate in linea con le previsioni normative in relazione alle violazioni contestate.

  • Rigettato
    Invalidità della sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto che, anche in caso di delega di firma, l'atto è valido se sottoscritto da un funzionario delegato dal Direttore Provinciale, come avvenuto nel caso di specie, con riferimento agli ordini di servizio prodotti dall'Ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 184
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 184
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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