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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/07/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1972/2023 di R.G. promossa da
Parte_1
), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e P.IVA_1 domicilio eletto in Milano via Freguglia 1
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GI GI AN e domicilio eletto in Paderno Dugnano via Cottolengo 9
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 23.10.2023, l'
[...]
esponeva quanto segue: Parte_1
“con provvedimento datoriale prot. n. 192134 del 15 novembre 2022 la resistente è stata trasferita, ai sensi dell'art. 2103 c.c., dall'Ufficio Territoriale di Desio all'Ufficio Provinciale di Lecco a far data dal 2 dicembre 2022. Come emerge dal predetto provvedimento, lo stesso è stato adottato dopo la somministrazione ai danni della sig.ra della sanzione disciplinare della sospensione CP_1 dal servizio per sei mesi dal 1° giugno al 1° dicembre 2022 per il reiterato utilizzo indebito della banca dati SER.P.I.CO. La dipendente, infatti, ha effettuato un abnorme e spregiudicato numero di interrogazioni indebite al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria SER.P.I.CO. In particolare, l'Ufficio Audit ha accertato ben 82.413 interrogazioni indebite nei confronti di 7.778 contribuenti, effettuate in due anni, nel periodo tra il 7 gennaio 2019 e il 28 gennaio 2021. Questo comportamento, nel periodo contestato, è stato reiterato quotidianamente ed era volto alla consultazione sistematica di dati riservati (dati anagrafici, redditi percepiti, atti del registro, proprietà immobiliari, spese mediche) di contribuenti, oltre che di colleghi e in alcuni casi anche della cerchia familiare di quest'ultimi. La dipendente, come dalla stessa ammesso, ha utilizzato il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria per soddisfare interessi personali, contravvenendo al rigoroso rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali che garantiscono i contribuenti da accessi illegittimi o non autorizzati e all'osservanza delle disposizioni impartite in merito alle modalità di corretto accesso e utilizzo delle banche dati da parte dei dipendenti dell' . Parte_1 La condotta che ha portato sia alla sospensione dal servizio della resistente sia al trasferimento per cui è causa è stata anche doverosamente comunicata dall'Amministrazione alla Procura della Repubblica di Monza e alla Procura della Corte dei Conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità penale e contabile. L'Amministrazione, pertanto, valutate le circostanze di fatto e il contesto lavorativo di riferimento, ha ritenuto che si fosse creata una situazione di incompatibilità ambientale che non consentiva la permanenza della resistente presso la struttura di Desio. Ciò in quanto, a seguito dei fatti occorsi, la resistente non poteva più essere adibita a mansioni che implicassero l'utilizzo della predetta banca dati. L'Amministrazione, quindi, effettuata un'indagine volta ad individuare quale potesse essere la collocazione della sig.ra , ha accertato che presso la struttura di Desio l'utilizzo di CP_1
SER.P.I.CO. fosse indispensabile con riferimento a qualsiasi altra attività compatibile con il livello di inquadramento della . Pertanto, l'Amministrazione ha individuato la sede di
CP_1 Lecco come la più idonea a garantire un equo contemperamento tra esigenze organizzative e di buon andamento dell'Amministrazione e di tutela delle esigenze della dipendente. La decisione è stata, infatti, assunta sia tenendo conto della distanza rispetto all'abitazione della resistente, sia della carenza di organico della sede di Lecco, sia del fatto che lì vi era la possibilità di adibire la a mansioni compatibili con il proprio livello di
CP_1 inquadramento che non implicassero l'utilizzo della banca dati predetta. Di tutto ciò si dà compiutamente conto nel provvedimento di trasferimento oggetto di causa. Il provvedimento di trasferimento, tuttavia, è stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Lecco all'esito del procedimento cautelare promosso dalla e, attualmente, la stessa è
CP_1 tornata a prestare servizio presso la sede di Desio”. Formulava quindi le seguenti conclusioni: “accertare la legittimità del provvedimento datoriale prot. n. 192134 del 15 novembre 2022 con il quale la sig.ra è stata trasferita
CP_1 dall'Ufficio Territoriale di Desio all'Ufficio Territorio di Lecco a far data dal 2 dicembre 2022”.
si costituiva con memoria difensiva, nella quale contestava Controparte_1 argomentazioni e deduzioni avversarie, formulando le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la nullità dell'atto dispositivo di trasferimento ex art. 2103 c.c. (atto protocollo n. 0192134 del 15/11/22) perché adottato per determinante motivo illecito, discriminatorio, punitivo, ritorsivo e di rappresaglia o, in subordine accertata e dichiarata l'illegittimità dell'atto del suddetto atto di trasferimento perché adottato in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2103 c.c. e in, ogni caso, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, per l'effetto: - confermare, anche con diversa motivazione, l'Ordinanza cautelare del 2/03/23 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecco nel procedimento RG 661/2022, l'Ordinanza del 3/04/2023 emessa dal Collegio del Tribunale di Lecco nel procedimento RG n. 70/2023 e la conseguente illegittimità dell'atto dispositivo di trasferimento;
- condannare l a Parte_1 mantenere in servizio la resistente presso Ufficio Territoriale di Desio;
accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. condannare la ricorrente al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, in favore della resistente, che si quantificano in via equitativa in € 2.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia”. Attesa la natura documentale della causa, senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 17.7.2025 veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e perciò non può essere accolto. Come ivi espressamente enunciato, quella proposta dalla ricorrente,
[...]
, costituisce azione di accertamento susseguente agli Parte_1 esiti del procedimento cautelare instaurato dalla resistente, , avanti al Controparte_1
Tribunale di Lecco al fine di ottenere in via di urgenza l'annullamento - e rimozione dei relativi effetti - del provvedimento emesso in data 15.11.2022 dalla menzionata Amministrazione. Trattasi, segnatamente, dell'atto prot. Nr. 0192134, con il quale veniva disposto il suo trasferimento dalla sede lavorativa dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Desio all'Ufficio Provinciale – Territorio di Lecco. Il contenuto di tale provvedimento è il seguente: “con atto protocollo nr.98595 del 31.5.2022 le è stata irrogata la massima sanzione disciplinare conservativa prevista dal CCNL FC in vigore (sospensione del servizio per sei mesi dal I° giugno al I° dicembre 2022) per il reiterato utilizzo indebito della banca dati SER.P.I.CO. La sua condotta, comunicata alla Procura della Repubblica di Monza e alla Procura della Corte dei Conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità penale e contabile, ha generato, ad avviso della scrivente, un contesto non idoneo né opportuno, con riguardo alla sua permanenza nella attuale struttura provinciale di appartenenza. Per garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, la destino, pertanto, ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, a prestare servizio presso l'Ufficio , assegnandola a svolgere attività che non Controparte_2 presuppongano l'accesso alle banche dati SER.P.I.CO. La sede idonea disponibile, valutate le esigenze organizzative e il suo attuale domicilio, è l'Ufficio provinciale-Territorio di Lecco, posto che nel territorio della provincia di Monza e della Brianza non esistono sedi dell' in cui si svolgono tali attività. Le mansioni assegnate saranno corrispondenti al Pt_1 suo attuale inquadramento giuridico ed economico e, se necessario, le sarà garantita adeguata attività formativa, ma non potrà essere abilitata in nessun caso all'accesso alla banca dati SER.P.I.CO”. In sede cautelare, il provvedimento, a seguito del giudizio instaurato avanti al Tribunale di Lecco, è stato oggetto di disamina in senso favorevole alle istanze dell'odierna resistente, confluendo nell'ordinanza emessa in data 2.2.2023, in cui l Parte_1
è stata condannata a riammettere in servizio la predetta presso
[...] l'Ufficio Territoriale di Desio. Il medesimo Tribunale ha, altresì rigettato con ordinanza in data 21.3.2023 il reclamo proposto. Gli argomenti, sostanzialmente condivisi nelle rispettive ordinanze, possono essere posti e ulteriormente sviluppati nel presente giudizio, ove l'Amministrazione con il ricorso ex art. 414 c.p.c. non risulta aver validamente confutato ovvero introdotto elementi idonei a superarne la validità, nel senso di ritenere legittimo l'atto dispositivo del trasferimento in oggetto. Invero, si osserva – con richiamo al tenore letterale sopra trascritto – la natura non lineare e non adeguatamente specifica dello stesso, che muove in più direzioni senza le necessarie puntualizzazioni e delimitazioni. Quella relativa all'addebito disciplinare, elevato nei confronti della resistente, cui è stato contestato, nell'esercizio dell'attività lavorativa, “il reiterato utilizzo indebito della banca dati SER.P.I.CO”, e quindi irrogata (nonché interamente eseguita) la sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi, non può evidentemente costituire il fondamento del disposto trasferimento presso altra sede. Il potere disciplinare, correlato alle operazioni contestate, è stato infatti esercitato, e si è interamente esaurito con l'applicazione della sanzione, consistita nella sospensione dal servizio e nella privazione della retribuzione per il periodo corrispondente. Viene piuttosto in considerazione la finalità di tutela e salvaguardia del “buon andamento della azione amministrativa”, pregiudicata dalla condotta – già sanzionata – della dipendente sotto il profilo, espressamente evocato, della induzione di “un contesto non idoneo né opportuno con riguardo alla permanenza nella attuale struttura provinciale di appartenenza”. Si delinea, pertanto, quella che in sede cautelare è stata configurata come “incompatibilità ambientale”, che si sarebbe creata in ambito lavorativo per effetto dei comportamenti ritenuti illegittimi e sfociati nella sanzione disciplinare. E già in quella sede è stata rilevata e stigmatizzata l'assoluta genericità di questo aspetto, peraltro affrontato dalla stessa Amministrazione con modalità contradittorie e incongruenti. E' infatti circostanza, emergente dagli atti, che la dott.ssa , una volta avviata CP_1 l'indagine conoscitiva sull'utilizzo della banca dati SER.P.I.CO, cui la medesima avrebbe intrapreso una serie di accessi per ragioni estranei all'attività e ai compiti assegnatile, anziché essere destinataria di una immediata sospensione dalle prestazioni implicanti tale accesso, a far tempo dall'8.2.2021 continuava ad operare attraverso tutte le abilitazioni informatiche conferitele. Il riferimento temporale è significativo, poiché da quella data la Direzione Centrale Audit trasmetteva al Capo Settore Nord Ovest “… i tracciamenti (all.15) della dipendente al Sistema Informativo Anagrafe Tributaria, le Controparte_1 ricorrenze e le eventuali canalizzazioni delle lavorazioni eseguite (sgravi, correttivi, SIAT), relativamente al periodo intercorrente dal 01/01/2019 a data corrente, nonché l'analisi singolo dipendente per le annualità eventualmente disponibili” (doc. 4 resist.). A fronte di queste risultanze, anche solo in termini di dubbio e conseguente necessità di verifica, quelle stesse esigenze di tutela del buon andamento dell'azione amministrativa avrebbero imposto l'adozione di misure cautelative immediate, quando invece – in prospettiva contrastante con le ragioni poste a base del trasferimento ad altra sede – la dott.ssa manteneva le abilitazioni informatiche, anche relative alla banca dati CP_1 SER.P.I.CO, sino a dicembre 2021; arco di tempo, in cui la predetta ha continuato a svolgere presso l'Ufficio Territoriale di Desio operazioni implicanti l'uso di tale banca dati (circostanza acclarata e riportata nell'ordinanza del Tribunale di Lecco 2.2.2023). Risulta altresì che, oltre alla mantenuta e non interdetta possibilità di accedere alle banche dati, tra cui quella di interesse, le abilitazioni della resistente subivano un ulteriore incremento con atto interno dell'Amministrazione in data 7.3.2022, allorchè le venivano conferite deleghe di firma e abilitazioni implicanti l'utilizzo di software e applicativi, con autorizzazione a svolgere attività munite di rilevanza esterna, quali archiviazioni, iscrizioni e controlli. Tali attività non potevano che sottintendere la piena affidabilità della dipendente, pur dopo e in concomitanza degli accertamenti sugli illeciti contestati, specificatamente afferenti all'utilizzo di servizi e dispositivi informatici;
e ciò in aperta distonia con l'assunto della “inidoneità e inopportunità” a rimanere nel medesimo contesto ambientale. Oltre a incongruenze del descritto tenore, se ne colgono di ulteriori nella determinazione di trasferire la dipendente per ragioni riconducibili all'intervenuta incompatibilità ambientale e conseguente necessità di spostamento presso altro Uffici,o territorialmente distinto e diversamente ubicato. Se infatti ragione sottesa era quella di precludere alla resistente l'accesso al sistema SER.P.I.CO, in quanto fatto oggetto delle contestate azioni abusive, innegabile è altresì la circostanza che l'operatività di tale sistema era presente anche presso l'Ufficio Territoriale di Lecco, tanto da prevedere in sede di trasferimento l'esplicita esclusione dallo svolgimento di attività implicanti l'utilizzo di questo sistema informativo. A questa stregua, è evidente che la medesima esclusione poteva valere ed essere concretamente applicata anche presso l'Ufficio di provenienza, ovvero altri Uffici inclusi nell'ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza, in cui è ricompresa quella di originaria appartenenza. Sul punto, l'atto di trasferimento si limita genericamente a riportare il dato che nel territorio della provincia di Monza e Brianza non esisterebbero attività, che non comporterebbero l'accesso alle banche dati SER.P.I.CO. L'asserzione è assolutamente generica, considerata sia l'ampiezza del territorio, sia la varietà di Uffici ivi operanti, che non vengono menzionati al fine di giustificare l'opzione per una sede collocata altrove, dove peraltro quella banca dati poteva essere utilizzata da altri dipendenti (cfr. ord. Tribunale di Lecco), e dove, in ogni caso, non può ragionevolmente ritenersi assente qualsivoglia sistema informatico di accesso ai dati. Al riguardo, si osserva che, proprio in funzione della supposta incompatibilità ambientale e della inidoneità della sede di servizio originaria, un intervento coerente, tenuto conto delle condotte che l'avrebbero generate, si sarebbe dovuto risolvere in una generalizzata esclusione della dipendente dallo svolgimento di qualsivoglia mansione implicante il ricorso a dispositivi di accesso a banche dati. Diversamente, la resistente ha proseguito nel compiere operazioni che richiedevano sinanche l'accesso al dispositivo SER.P.I.CO, dopo l'avvio dell'indagine amministrativa nei suoi confronti e per un apprezzabile arco di tempo;
e, pur nella dichiarata premessa motivazionale dell'essersi venuto a creare un “contesto non idoneo e inopportuno”, il trasferimento è stato disposto senza alcuna specificazione in ordine all'assenza, presso la sede alternativa, di funzioni che comportassero l'utilizzo di banche contenenti dati riservati e sensibili, le quali non si esauriscono evidentemente nella sola banca SER.P.I.CO. In altri termini, se la ragione giustificativa del provvedimento era quella di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, intervenendo in presenza di un contesto ambientale negativo e pregiudizievole, cagionato da condotte assunte proprio con l'accesso indebito a sistemi di rilevazione ed estrazione di quei dati, l'esclusione avrebbe dovuto riguardare ogni attività – astrattamente a rischio – che quell'accesso e utilizzo avesse reso possibile. L'obiezione, al riguardo, di parte resistente appare condivisibile, incentrandosi sulla contraddizione insita nella determinazione del trasferimento per le dichiarate finalità, e nell'attuale destinazione della dott.ssa , adibita presso l'Ufficio Territoriale di Lecco CP_1
a servizi ove è previsto l'accesso a banche dati (nella specie, Catasto, Servizi di Pubblicità Immobiliare), e dove tuttavia non è stata rilevato alcun profilo di inidoneità per comportamenti, che si erano tradotti nell'operatività non consentita di sistemi informativi di questa natura. Nuovamente, si ribadisce l'incongruenza e genericità dell'atto di trasferimento, ove, in ottica di salvaguardia del buon andamento della Pubblica Amministrazione, vengono addotti profili di inopportunità e sottintesa disfunzionalità, non altrimenti individuati e delineati, ma anzi collidenti con situazioni di fatto, del tipo illustrato con la disamina che precede. Ci si può quindi ricollegare all'analisi di parte ricorrente sulle peculiarità, che caratterizzano l'iniziativa della Pubblica Amministrazione in tema di trasferimento del dipendente, rispetto alla quale l'Ente dispone sì di discrezionalità, la quale tuttavia non si sottrae al sindacato giurisdizionale, ove si tratti di verificare “la corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità che la P.A. datrice di lavoro ha posto a suo fondamento”. Sullo sfondo di tale accertamento vi è pur sempre il requisito della ragionevolezza e della buona fede, il quale deve connotare l'azione amministrativa, non soltanto quando l'Amministrazione opera jure privatorum, ma anche quando pone in essere la sua attività tipicamente autoritativa. In altri termini, anche in caso di attività discrezionale, non si può prescindere dai principi di logica, imparzialità e ragionevolezza, che nella situazione in esame sono risultati disattesi, a fronte delle motivazioni addotte a giustificazione dell'atto. Queste, che dal tenore del provvedimento adottato, si identificano in una evocata incompatibilità ambientale, oltre a non essere state chiaramente esplicitate e dimostrate sotto il profilo di effettive disfunzioni e alterazioni arrecate all'ambiente di lavoro, hanno sinanche fatto emergere contraddizioni e incongruenze, inevitabilmente stridenti con i parametri suddetti. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo ai sensi del DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 3.689,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza, 17.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1972/2023 di R.G. promossa da
Parte_1
), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e P.IVA_1 domicilio eletto in Milano via Freguglia 1
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GI GI AN e domicilio eletto in Paderno Dugnano via Cottolengo 9
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 23.10.2023, l'
[...]
esponeva quanto segue: Parte_1
“con provvedimento datoriale prot. n. 192134 del 15 novembre 2022 la resistente è stata trasferita, ai sensi dell'art. 2103 c.c., dall'Ufficio Territoriale di Desio all'Ufficio Provinciale di Lecco a far data dal 2 dicembre 2022. Come emerge dal predetto provvedimento, lo stesso è stato adottato dopo la somministrazione ai danni della sig.ra della sanzione disciplinare della sospensione CP_1 dal servizio per sei mesi dal 1° giugno al 1° dicembre 2022 per il reiterato utilizzo indebito della banca dati SER.P.I.CO. La dipendente, infatti, ha effettuato un abnorme e spregiudicato numero di interrogazioni indebite al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria SER.P.I.CO. In particolare, l'Ufficio Audit ha accertato ben 82.413 interrogazioni indebite nei confronti di 7.778 contribuenti, effettuate in due anni, nel periodo tra il 7 gennaio 2019 e il 28 gennaio 2021. Questo comportamento, nel periodo contestato, è stato reiterato quotidianamente ed era volto alla consultazione sistematica di dati riservati (dati anagrafici, redditi percepiti, atti del registro, proprietà immobiliari, spese mediche) di contribuenti, oltre che di colleghi e in alcuni casi anche della cerchia familiare di quest'ultimi. La dipendente, come dalla stessa ammesso, ha utilizzato il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria per soddisfare interessi personali, contravvenendo al rigoroso rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali che garantiscono i contribuenti da accessi illegittimi o non autorizzati e all'osservanza delle disposizioni impartite in merito alle modalità di corretto accesso e utilizzo delle banche dati da parte dei dipendenti dell' . Parte_1 La condotta che ha portato sia alla sospensione dal servizio della resistente sia al trasferimento per cui è causa è stata anche doverosamente comunicata dall'Amministrazione alla Procura della Repubblica di Monza e alla Procura della Corte dei Conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità penale e contabile. L'Amministrazione, pertanto, valutate le circostanze di fatto e il contesto lavorativo di riferimento, ha ritenuto che si fosse creata una situazione di incompatibilità ambientale che non consentiva la permanenza della resistente presso la struttura di Desio. Ciò in quanto, a seguito dei fatti occorsi, la resistente non poteva più essere adibita a mansioni che implicassero l'utilizzo della predetta banca dati. L'Amministrazione, quindi, effettuata un'indagine volta ad individuare quale potesse essere la collocazione della sig.ra , ha accertato che presso la struttura di Desio l'utilizzo di CP_1
SER.P.I.CO. fosse indispensabile con riferimento a qualsiasi altra attività compatibile con il livello di inquadramento della . Pertanto, l'Amministrazione ha individuato la sede di
CP_1 Lecco come la più idonea a garantire un equo contemperamento tra esigenze organizzative e di buon andamento dell'Amministrazione e di tutela delle esigenze della dipendente. La decisione è stata, infatti, assunta sia tenendo conto della distanza rispetto all'abitazione della resistente, sia della carenza di organico della sede di Lecco, sia del fatto che lì vi era la possibilità di adibire la a mansioni compatibili con il proprio livello di
CP_1 inquadramento che non implicassero l'utilizzo della banca dati predetta. Di tutto ciò si dà compiutamente conto nel provvedimento di trasferimento oggetto di causa. Il provvedimento di trasferimento, tuttavia, è stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Lecco all'esito del procedimento cautelare promosso dalla e, attualmente, la stessa è
CP_1 tornata a prestare servizio presso la sede di Desio”. Formulava quindi le seguenti conclusioni: “accertare la legittimità del provvedimento datoriale prot. n. 192134 del 15 novembre 2022 con il quale la sig.ra è stata trasferita
CP_1 dall'Ufficio Territoriale di Desio all'Ufficio Territorio di Lecco a far data dal 2 dicembre 2022”.
si costituiva con memoria difensiva, nella quale contestava Controparte_1 argomentazioni e deduzioni avversarie, formulando le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la nullità dell'atto dispositivo di trasferimento ex art. 2103 c.c. (atto protocollo n. 0192134 del 15/11/22) perché adottato per determinante motivo illecito, discriminatorio, punitivo, ritorsivo e di rappresaglia o, in subordine accertata e dichiarata l'illegittimità dell'atto del suddetto atto di trasferimento perché adottato in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2103 c.c. e in, ogni caso, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, per l'effetto: - confermare, anche con diversa motivazione, l'Ordinanza cautelare del 2/03/23 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecco nel procedimento RG 661/2022, l'Ordinanza del 3/04/2023 emessa dal Collegio del Tribunale di Lecco nel procedimento RG n. 70/2023 e la conseguente illegittimità dell'atto dispositivo di trasferimento;
- condannare l a Parte_1 mantenere in servizio la resistente presso Ufficio Territoriale di Desio;
accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. condannare la ricorrente al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, in favore della resistente, che si quantificano in via equitativa in € 2.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia”. Attesa la natura documentale della causa, senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 17.7.2025 veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e perciò non può essere accolto. Come ivi espressamente enunciato, quella proposta dalla ricorrente,
[...]
, costituisce azione di accertamento susseguente agli Parte_1 esiti del procedimento cautelare instaurato dalla resistente, , avanti al Controparte_1
Tribunale di Lecco al fine di ottenere in via di urgenza l'annullamento - e rimozione dei relativi effetti - del provvedimento emesso in data 15.11.2022 dalla menzionata Amministrazione. Trattasi, segnatamente, dell'atto prot. Nr. 0192134, con il quale veniva disposto il suo trasferimento dalla sede lavorativa dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Desio all'Ufficio Provinciale – Territorio di Lecco. Il contenuto di tale provvedimento è il seguente: “con atto protocollo nr.98595 del 31.5.2022 le è stata irrogata la massima sanzione disciplinare conservativa prevista dal CCNL FC in vigore (sospensione del servizio per sei mesi dal I° giugno al I° dicembre 2022) per il reiterato utilizzo indebito della banca dati SER.P.I.CO. La sua condotta, comunicata alla Procura della Repubblica di Monza e alla Procura della Corte dei Conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità penale e contabile, ha generato, ad avviso della scrivente, un contesto non idoneo né opportuno, con riguardo alla sua permanenza nella attuale struttura provinciale di appartenenza. Per garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, la destino, pertanto, ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, a prestare servizio presso l'Ufficio , assegnandola a svolgere attività che non Controparte_2 presuppongano l'accesso alle banche dati SER.P.I.CO. La sede idonea disponibile, valutate le esigenze organizzative e il suo attuale domicilio, è l'Ufficio provinciale-Territorio di Lecco, posto che nel territorio della provincia di Monza e della Brianza non esistono sedi dell' in cui si svolgono tali attività. Le mansioni assegnate saranno corrispondenti al Pt_1 suo attuale inquadramento giuridico ed economico e, se necessario, le sarà garantita adeguata attività formativa, ma non potrà essere abilitata in nessun caso all'accesso alla banca dati SER.P.I.CO”. In sede cautelare, il provvedimento, a seguito del giudizio instaurato avanti al Tribunale di Lecco, è stato oggetto di disamina in senso favorevole alle istanze dell'odierna resistente, confluendo nell'ordinanza emessa in data 2.2.2023, in cui l Parte_1
è stata condannata a riammettere in servizio la predetta presso
[...] l'Ufficio Territoriale di Desio. Il medesimo Tribunale ha, altresì rigettato con ordinanza in data 21.3.2023 il reclamo proposto. Gli argomenti, sostanzialmente condivisi nelle rispettive ordinanze, possono essere posti e ulteriormente sviluppati nel presente giudizio, ove l'Amministrazione con il ricorso ex art. 414 c.p.c. non risulta aver validamente confutato ovvero introdotto elementi idonei a superarne la validità, nel senso di ritenere legittimo l'atto dispositivo del trasferimento in oggetto. Invero, si osserva – con richiamo al tenore letterale sopra trascritto – la natura non lineare e non adeguatamente specifica dello stesso, che muove in più direzioni senza le necessarie puntualizzazioni e delimitazioni. Quella relativa all'addebito disciplinare, elevato nei confronti della resistente, cui è stato contestato, nell'esercizio dell'attività lavorativa, “il reiterato utilizzo indebito della banca dati SER.P.I.CO”, e quindi irrogata (nonché interamente eseguita) la sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi, non può evidentemente costituire il fondamento del disposto trasferimento presso altra sede. Il potere disciplinare, correlato alle operazioni contestate, è stato infatti esercitato, e si è interamente esaurito con l'applicazione della sanzione, consistita nella sospensione dal servizio e nella privazione della retribuzione per il periodo corrispondente. Viene piuttosto in considerazione la finalità di tutela e salvaguardia del “buon andamento della azione amministrativa”, pregiudicata dalla condotta – già sanzionata – della dipendente sotto il profilo, espressamente evocato, della induzione di “un contesto non idoneo né opportuno con riguardo alla permanenza nella attuale struttura provinciale di appartenenza”. Si delinea, pertanto, quella che in sede cautelare è stata configurata come “incompatibilità ambientale”, che si sarebbe creata in ambito lavorativo per effetto dei comportamenti ritenuti illegittimi e sfociati nella sanzione disciplinare. E già in quella sede è stata rilevata e stigmatizzata l'assoluta genericità di questo aspetto, peraltro affrontato dalla stessa Amministrazione con modalità contradittorie e incongruenti. E' infatti circostanza, emergente dagli atti, che la dott.ssa , una volta avviata CP_1 l'indagine conoscitiva sull'utilizzo della banca dati SER.P.I.CO, cui la medesima avrebbe intrapreso una serie di accessi per ragioni estranei all'attività e ai compiti assegnatile, anziché essere destinataria di una immediata sospensione dalle prestazioni implicanti tale accesso, a far tempo dall'8.2.2021 continuava ad operare attraverso tutte le abilitazioni informatiche conferitele. Il riferimento temporale è significativo, poiché da quella data la Direzione Centrale Audit trasmetteva al Capo Settore Nord Ovest “… i tracciamenti (all.15) della dipendente al Sistema Informativo Anagrafe Tributaria, le Controparte_1 ricorrenze e le eventuali canalizzazioni delle lavorazioni eseguite (sgravi, correttivi, SIAT), relativamente al periodo intercorrente dal 01/01/2019 a data corrente, nonché l'analisi singolo dipendente per le annualità eventualmente disponibili” (doc. 4 resist.). A fronte di queste risultanze, anche solo in termini di dubbio e conseguente necessità di verifica, quelle stesse esigenze di tutela del buon andamento dell'azione amministrativa avrebbero imposto l'adozione di misure cautelative immediate, quando invece – in prospettiva contrastante con le ragioni poste a base del trasferimento ad altra sede – la dott.ssa manteneva le abilitazioni informatiche, anche relative alla banca dati CP_1 SER.P.I.CO, sino a dicembre 2021; arco di tempo, in cui la predetta ha continuato a svolgere presso l'Ufficio Territoriale di Desio operazioni implicanti l'uso di tale banca dati (circostanza acclarata e riportata nell'ordinanza del Tribunale di Lecco 2.2.2023). Risulta altresì che, oltre alla mantenuta e non interdetta possibilità di accedere alle banche dati, tra cui quella di interesse, le abilitazioni della resistente subivano un ulteriore incremento con atto interno dell'Amministrazione in data 7.3.2022, allorchè le venivano conferite deleghe di firma e abilitazioni implicanti l'utilizzo di software e applicativi, con autorizzazione a svolgere attività munite di rilevanza esterna, quali archiviazioni, iscrizioni e controlli. Tali attività non potevano che sottintendere la piena affidabilità della dipendente, pur dopo e in concomitanza degli accertamenti sugli illeciti contestati, specificatamente afferenti all'utilizzo di servizi e dispositivi informatici;
e ciò in aperta distonia con l'assunto della “inidoneità e inopportunità” a rimanere nel medesimo contesto ambientale. Oltre a incongruenze del descritto tenore, se ne colgono di ulteriori nella determinazione di trasferire la dipendente per ragioni riconducibili all'intervenuta incompatibilità ambientale e conseguente necessità di spostamento presso altro Uffici,o territorialmente distinto e diversamente ubicato. Se infatti ragione sottesa era quella di precludere alla resistente l'accesso al sistema SER.P.I.CO, in quanto fatto oggetto delle contestate azioni abusive, innegabile è altresì la circostanza che l'operatività di tale sistema era presente anche presso l'Ufficio Territoriale di Lecco, tanto da prevedere in sede di trasferimento l'esplicita esclusione dallo svolgimento di attività implicanti l'utilizzo di questo sistema informativo. A questa stregua, è evidente che la medesima esclusione poteva valere ed essere concretamente applicata anche presso l'Ufficio di provenienza, ovvero altri Uffici inclusi nell'ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza, in cui è ricompresa quella di originaria appartenenza. Sul punto, l'atto di trasferimento si limita genericamente a riportare il dato che nel territorio della provincia di Monza e Brianza non esisterebbero attività, che non comporterebbero l'accesso alle banche dati SER.P.I.CO. L'asserzione è assolutamente generica, considerata sia l'ampiezza del territorio, sia la varietà di Uffici ivi operanti, che non vengono menzionati al fine di giustificare l'opzione per una sede collocata altrove, dove peraltro quella banca dati poteva essere utilizzata da altri dipendenti (cfr. ord. Tribunale di Lecco), e dove, in ogni caso, non può ragionevolmente ritenersi assente qualsivoglia sistema informatico di accesso ai dati. Al riguardo, si osserva che, proprio in funzione della supposta incompatibilità ambientale e della inidoneità della sede di servizio originaria, un intervento coerente, tenuto conto delle condotte che l'avrebbero generate, si sarebbe dovuto risolvere in una generalizzata esclusione della dipendente dallo svolgimento di qualsivoglia mansione implicante il ricorso a dispositivi di accesso a banche dati. Diversamente, la resistente ha proseguito nel compiere operazioni che richiedevano sinanche l'accesso al dispositivo SER.P.I.CO, dopo l'avvio dell'indagine amministrativa nei suoi confronti e per un apprezzabile arco di tempo;
e, pur nella dichiarata premessa motivazionale dell'essersi venuto a creare un “contesto non idoneo e inopportuno”, il trasferimento è stato disposto senza alcuna specificazione in ordine all'assenza, presso la sede alternativa, di funzioni che comportassero l'utilizzo di banche contenenti dati riservati e sensibili, le quali non si esauriscono evidentemente nella sola banca SER.P.I.CO. In altri termini, se la ragione giustificativa del provvedimento era quella di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, intervenendo in presenza di un contesto ambientale negativo e pregiudizievole, cagionato da condotte assunte proprio con l'accesso indebito a sistemi di rilevazione ed estrazione di quei dati, l'esclusione avrebbe dovuto riguardare ogni attività – astrattamente a rischio – che quell'accesso e utilizzo avesse reso possibile. L'obiezione, al riguardo, di parte resistente appare condivisibile, incentrandosi sulla contraddizione insita nella determinazione del trasferimento per le dichiarate finalità, e nell'attuale destinazione della dott.ssa , adibita presso l'Ufficio Territoriale di Lecco CP_1
a servizi ove è previsto l'accesso a banche dati (nella specie, Catasto, Servizi di Pubblicità Immobiliare), e dove tuttavia non è stata rilevato alcun profilo di inidoneità per comportamenti, che si erano tradotti nell'operatività non consentita di sistemi informativi di questa natura. Nuovamente, si ribadisce l'incongruenza e genericità dell'atto di trasferimento, ove, in ottica di salvaguardia del buon andamento della Pubblica Amministrazione, vengono addotti profili di inopportunità e sottintesa disfunzionalità, non altrimenti individuati e delineati, ma anzi collidenti con situazioni di fatto, del tipo illustrato con la disamina che precede. Ci si può quindi ricollegare all'analisi di parte ricorrente sulle peculiarità, che caratterizzano l'iniziativa della Pubblica Amministrazione in tema di trasferimento del dipendente, rispetto alla quale l'Ente dispone sì di discrezionalità, la quale tuttavia non si sottrae al sindacato giurisdizionale, ove si tratti di verificare “la corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità che la P.A. datrice di lavoro ha posto a suo fondamento”. Sullo sfondo di tale accertamento vi è pur sempre il requisito della ragionevolezza e della buona fede, il quale deve connotare l'azione amministrativa, non soltanto quando l'Amministrazione opera jure privatorum, ma anche quando pone in essere la sua attività tipicamente autoritativa. In altri termini, anche in caso di attività discrezionale, non si può prescindere dai principi di logica, imparzialità e ragionevolezza, che nella situazione in esame sono risultati disattesi, a fronte delle motivazioni addotte a giustificazione dell'atto. Queste, che dal tenore del provvedimento adottato, si identificano in una evocata incompatibilità ambientale, oltre a non essere state chiaramente esplicitate e dimostrate sotto il profilo di effettive disfunzioni e alterazioni arrecate all'ambiente di lavoro, hanno sinanche fatto emergere contraddizioni e incongruenze, inevitabilmente stridenti con i parametri suddetti. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo ai sensi del DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 3.689,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza, 17.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta