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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3855/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3855/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVA ANGELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con la Curatrice Speciale avv. Controparte_1 C.F._2
GIANQUINTIERI MICOL RAFFAELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 20 maggio 2025
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, con ricorso depositato il 21.9.2023, chiedeva l'affido esclusivo “nella misura più ampia possibile” (da intendersi quindi come affido superesclusivo, come specificato negli atti depositati successivamente) e il collocamento del figlio , nato il [...] da una relazione Per_1
sentimentale con la resistente.
A sostegno della propria domanda deduceva che, in data 29 luglio 2023, la Sig.ra si era CP_1
presentata presso il luogo di lavoro del Sig. e aveva chiesto a quest'ultimo di seguirla nel Pt_1
piazzale, ove la stessa aveva parcheggiato l'auto e, aprendo la portiera, aveva estratto dapprima una scatola di cartone contenente un arco in legno, dicendo che era un regalo per il bambino, e lo aveva consegnato al ricorrente. Improvvisamente -e del tutto inaspettatamente,- la afferrava dalla CP_1
propria auto una balestra, mirava al petto del e, dalla distanza di circa un metro e mezzo, Pt_1
sparava. La freccia, fortunatamente rallentata dalla scatola di cartone, attingeva allo sterno il Sig. che si recava al PS di LA da cui, dopo gli accertamenti, veniva dimesso con una diagnosi Pt_1
di “trauma sternale da freccia di balestra” e una prognosi di gg. 8.
La veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso di Varese e successivamente presso il reparto CP_1
di psichiatria dell'Ospedale di Circolo di Varese.
Alla resistente veniva diagnosticato un “disturbo delirante” noto in psichiatria come Sindrome di
Capgras. La stessa, infatti, riteneva che sia l'ex compagno che il figlio fossero stati sostituiti Per_1
da “cloni” e che dovessero, pertanto, essere “eliminati”.
Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, riconosciuta l'incapacità di intendere e di volere della CP_1
riconosciuta la pericolosità sociale perdurante e la possibilità che la indagata reiterasse le condotte criminose ai danni della persona offesa, applicava in via provvisoria la misura di sicurezza della libertà vigilata, con affidamento al D.S.M.D della ed inserimento della predetta in una Controparte_2
struttura comunitaria (all. 5).
Il padre, nonostante detti eventi, non si opponeva alla frequentazione madre/ figlio, ma domandava che questa avvenisse in modalità protetta. Chiedeva, inoltre, di porre a carico della Sig.ra Controparte_1
una somma di denaro mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio.
Successivamente, precisava di non avere pretese economiche nei confronti della sig.ra per il CP_1
mantenimento del minore.
Ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., veniva disposto l'affido super esclusivo del minore al padre e venivano sospese le visite con la madre.
pagina 2 di 5 La resistente non si costituiva. Il precedente Giudice delegato disponeva incontri in SN fra madre e figlio.
A febbraio 2025 il fascicolo veniva riassegnato alla scrivente Giudice estensore. Veniva, quindi, nominata come CS della madre l'avv. MI LL GI.
Quest'ultima si costituiva e dichiarava di condividere le domande paterne (ad eccezione dell'originaria domanda di contributo economico) e chiedeva un aumento del numero degli incontri madre/figlio a due al mese.
All'udienza del 20 maggio 2025 il ricorrente precisava di condividere le conclusioni del CS ed entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice di prevedere un contributo a carico della madre di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie ove la reperisse un'attività CP_1
lavorativa. La causa veniva rimessa in decisione previa rinuncia ad opera delle parti ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria non si possono che confermare l'affido super esclusivo del minore al padre ed il suo collocamento presso quest'ultimo.
La ricostruzione degli eventi di luglio 2023 fornita dal padre trovava conferma non solo nella Co documentazione da quest'ultimo offerta (doc. 4 e 5), ma non veniva contestata nemmeno dalla che chiariva che la si trovava ancora in una comunità, di Cunardo. CP_1 Per_2
La CS precisava: “Segue il percorso terapeutico individuato dai medici, seppur rifiuti le terapie psichiatriche farmacologiche per asseriti effetti collaterali. Nonostante detto rifiuto non sono emersi segnali preoccupanti ed anzi, per quanto riferito dal medico curante, la situazione appare stabile come quando detti farmaci venivano assunti. Al momento i sanitari riferiscono quindi che la resistente abbia un buon compenso psichico ma che rimane in ogni caso oggetto di osservazione…la sig.ra si CP_1
è resa conto che la sua collocazione in comunità non consente alla stessa di poter esercitare adeguatamente il proprio compito genitoriale e pertanto, al momento, nulla oppone a che Per_1 venga affidato in via esclusiva al padre ricorrente, con collocamento presso lo stesso”.
Il percorso della madre, quindi, non risulta ancora concluso e questi non si è ancora completamente ristabilita. Pertanto, allo stato, non si ravvisano i presupposti per l'affido condiviso.
Il padre, invece, appare avere piena idoneità genitoriale, tanto che, nonostante l'evento occorso, non si
è mai opposto ad un riavvicinamento madre/figlio, pur legittimamente domandando che questo avvenisse in un contesto tutelante per il minore.
I SS, nella relazione di maggio 2025, evidenziavano che il padre aveva sempre portato il minore agli incontri con la madre e si era rapportato con quest'ultima in modo sereno e rispettoso.
pagina 3 di 5 Quanto alla frequentazione madre/figlio, si conferma il mandato ai SS di regolare i rapporti madre/figlio, dapprima in SN con cadenza almeno ogni quindici giorni, con progressiva liberalizzazione ove ve ne siano i presupposti (nella relazione di maggio 2025 si riteneva già possibile avviare degli incontri al di fuori della struttura e con un educatore, visti gli esiti positivi degli incontri fra e la madre). Per_1
Si precisa che detto mandato non comporta una limitazione della responsabilità genitoriale paterna (non si tratta, quindi, di un affido all'ente).
Ad oggi, gli incontri risultano gestiti dai SS di NA (competenti per la madre). Si dispone che questi proseguano nel mandato coordinandosi con i SS di LA (competenti per il padre e il minore) e che questi ultimi provvedano ad attivare eventuali interventi a sostegno del minore ove ne ravvisino una difficoltà.
Si ritiene, infine, di aprire una vigilanza.
In relazione all'aspetto economico, si evidenzia che il padre, quale affidatario, ha diritto a percepire integralmente l'AUU per . Per_1
Allo stato, considerato che la madre non ha redditi, al di fuori di un canone di locazione pari ad € 300 al mese, si ritiene di non prevedere un contributo a suo carico (non richiesto nemmeno dal padre).
Dal momento in cui uscirà dalla struttura e troverà un impiego, invece, deve essere previsto a suo carico un contributo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*
Le spese di lite devono essere integralmente compensate considerata la specificità di questa vicenda. La resistente, infatti, veniva dichiarata incapace di intendere e di volere e tale stato non risulta causalmente connesso ad una sua condotta sregolata.
Co Inoltre la sostanzialmente aderiva alle domande del padre.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dispone l'affido super -esclusivo del minore al padre, affidando ai Servizi Sociali di NA e
LA la regolamentazione dei rapporti madre/figlio come in parte motiva, senza limitazione della responsabilità genitoriale del padre in detto ambito;
2) dispone il collocamento del minore presso il padre in LA, via Mameli n.5;
3) dispone che il padre percepisca integralmente l'AUU;
4) dispone che, da quando reperirà un'attività lavorativa, la madre versi al padre, entro il 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00, oltre rivalutazione annuale, a titolo di contributo per il pagina 4 di 5 mantenimento di e le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte Per_1
d'Appello di Milano, siano ripartite al 50%;
5) compensa le spese di lite;
6) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di nato il Persona_3
16.10.2010;
7) dispone che i SS del Comune di LA e di NA relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31 novembre 2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di NA e di LA nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3855/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVA ANGELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con la Curatrice Speciale avv. Controparte_1 C.F._2
GIANQUINTIERI MICOL RAFFAELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 20 maggio 2025
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, con ricorso depositato il 21.9.2023, chiedeva l'affido esclusivo “nella misura più ampia possibile” (da intendersi quindi come affido superesclusivo, come specificato negli atti depositati successivamente) e il collocamento del figlio , nato il [...] da una relazione Per_1
sentimentale con la resistente.
A sostegno della propria domanda deduceva che, in data 29 luglio 2023, la Sig.ra si era CP_1
presentata presso il luogo di lavoro del Sig. e aveva chiesto a quest'ultimo di seguirla nel Pt_1
piazzale, ove la stessa aveva parcheggiato l'auto e, aprendo la portiera, aveva estratto dapprima una scatola di cartone contenente un arco in legno, dicendo che era un regalo per il bambino, e lo aveva consegnato al ricorrente. Improvvisamente -e del tutto inaspettatamente,- la afferrava dalla CP_1
propria auto una balestra, mirava al petto del e, dalla distanza di circa un metro e mezzo, Pt_1
sparava. La freccia, fortunatamente rallentata dalla scatola di cartone, attingeva allo sterno il Sig. che si recava al PS di LA da cui, dopo gli accertamenti, veniva dimesso con una diagnosi Pt_1
di “trauma sternale da freccia di balestra” e una prognosi di gg. 8.
La veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso di Varese e successivamente presso il reparto CP_1
di psichiatria dell'Ospedale di Circolo di Varese.
Alla resistente veniva diagnosticato un “disturbo delirante” noto in psichiatria come Sindrome di
Capgras. La stessa, infatti, riteneva che sia l'ex compagno che il figlio fossero stati sostituiti Per_1
da “cloni” e che dovessero, pertanto, essere “eliminati”.
Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, riconosciuta l'incapacità di intendere e di volere della CP_1
riconosciuta la pericolosità sociale perdurante e la possibilità che la indagata reiterasse le condotte criminose ai danni della persona offesa, applicava in via provvisoria la misura di sicurezza della libertà vigilata, con affidamento al D.S.M.D della ed inserimento della predetta in una Controparte_2
struttura comunitaria (all. 5).
Il padre, nonostante detti eventi, non si opponeva alla frequentazione madre/ figlio, ma domandava che questa avvenisse in modalità protetta. Chiedeva, inoltre, di porre a carico della Sig.ra Controparte_1
una somma di denaro mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio.
Successivamente, precisava di non avere pretese economiche nei confronti della sig.ra per il CP_1
mantenimento del minore.
Ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., veniva disposto l'affido super esclusivo del minore al padre e venivano sospese le visite con la madre.
pagina 2 di 5 La resistente non si costituiva. Il precedente Giudice delegato disponeva incontri in SN fra madre e figlio.
A febbraio 2025 il fascicolo veniva riassegnato alla scrivente Giudice estensore. Veniva, quindi, nominata come CS della madre l'avv. MI LL GI.
Quest'ultima si costituiva e dichiarava di condividere le domande paterne (ad eccezione dell'originaria domanda di contributo economico) e chiedeva un aumento del numero degli incontri madre/figlio a due al mese.
All'udienza del 20 maggio 2025 il ricorrente precisava di condividere le conclusioni del CS ed entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice di prevedere un contributo a carico della madre di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie ove la reperisse un'attività CP_1
lavorativa. La causa veniva rimessa in decisione previa rinuncia ad opera delle parti ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria non si possono che confermare l'affido super esclusivo del minore al padre ed il suo collocamento presso quest'ultimo.
La ricostruzione degli eventi di luglio 2023 fornita dal padre trovava conferma non solo nella Co documentazione da quest'ultimo offerta (doc. 4 e 5), ma non veniva contestata nemmeno dalla che chiariva che la si trovava ancora in una comunità, di Cunardo. CP_1 Per_2
La CS precisava: “Segue il percorso terapeutico individuato dai medici, seppur rifiuti le terapie psichiatriche farmacologiche per asseriti effetti collaterali. Nonostante detto rifiuto non sono emersi segnali preoccupanti ed anzi, per quanto riferito dal medico curante, la situazione appare stabile come quando detti farmaci venivano assunti. Al momento i sanitari riferiscono quindi che la resistente abbia un buon compenso psichico ma che rimane in ogni caso oggetto di osservazione…la sig.ra si CP_1
è resa conto che la sua collocazione in comunità non consente alla stessa di poter esercitare adeguatamente il proprio compito genitoriale e pertanto, al momento, nulla oppone a che Per_1 venga affidato in via esclusiva al padre ricorrente, con collocamento presso lo stesso”.
Il percorso della madre, quindi, non risulta ancora concluso e questi non si è ancora completamente ristabilita. Pertanto, allo stato, non si ravvisano i presupposti per l'affido condiviso.
Il padre, invece, appare avere piena idoneità genitoriale, tanto che, nonostante l'evento occorso, non si
è mai opposto ad un riavvicinamento madre/figlio, pur legittimamente domandando che questo avvenisse in un contesto tutelante per il minore.
I SS, nella relazione di maggio 2025, evidenziavano che il padre aveva sempre portato il minore agli incontri con la madre e si era rapportato con quest'ultima in modo sereno e rispettoso.
pagina 3 di 5 Quanto alla frequentazione madre/figlio, si conferma il mandato ai SS di regolare i rapporti madre/figlio, dapprima in SN con cadenza almeno ogni quindici giorni, con progressiva liberalizzazione ove ve ne siano i presupposti (nella relazione di maggio 2025 si riteneva già possibile avviare degli incontri al di fuori della struttura e con un educatore, visti gli esiti positivi degli incontri fra e la madre). Per_1
Si precisa che detto mandato non comporta una limitazione della responsabilità genitoriale paterna (non si tratta, quindi, di un affido all'ente).
Ad oggi, gli incontri risultano gestiti dai SS di NA (competenti per la madre). Si dispone che questi proseguano nel mandato coordinandosi con i SS di LA (competenti per il padre e il minore) e che questi ultimi provvedano ad attivare eventuali interventi a sostegno del minore ove ne ravvisino una difficoltà.
Si ritiene, infine, di aprire una vigilanza.
In relazione all'aspetto economico, si evidenzia che il padre, quale affidatario, ha diritto a percepire integralmente l'AUU per . Per_1
Allo stato, considerato che la madre non ha redditi, al di fuori di un canone di locazione pari ad € 300 al mese, si ritiene di non prevedere un contributo a suo carico (non richiesto nemmeno dal padre).
Dal momento in cui uscirà dalla struttura e troverà un impiego, invece, deve essere previsto a suo carico un contributo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*
Le spese di lite devono essere integralmente compensate considerata la specificità di questa vicenda. La resistente, infatti, veniva dichiarata incapace di intendere e di volere e tale stato non risulta causalmente connesso ad una sua condotta sregolata.
Co Inoltre la sostanzialmente aderiva alle domande del padre.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dispone l'affido super -esclusivo del minore al padre, affidando ai Servizi Sociali di NA e
LA la regolamentazione dei rapporti madre/figlio come in parte motiva, senza limitazione della responsabilità genitoriale del padre in detto ambito;
2) dispone il collocamento del minore presso il padre in LA, via Mameli n.5;
3) dispone che il padre percepisca integralmente l'AUU;
4) dispone che, da quando reperirà un'attività lavorativa, la madre versi al padre, entro il 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00, oltre rivalutazione annuale, a titolo di contributo per il pagina 4 di 5 mantenimento di e le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte Per_1
d'Appello di Milano, siano ripartite al 50%;
5) compensa le spese di lite;
6) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di nato il Persona_3
16.10.2010;
7) dispone che i SS del Comune di LA e di NA relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31 novembre 2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di NA e di LA nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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