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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 253/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Mirto Paola); Parte_1
CONTRO
, nato in [...] il [...]; NT
E NEI CONFRONTI DI avv. n.q. di curatrice speciale di nata a [...] TR TR il 28/04/2021;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Disconoscimento di paternità
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 05/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nell'interesse della figlia Parte_1
minore , ha citato in giudizio al fine di TR NT
far acclarare l'insussistenza del rapporto di filiazione biologica del convenuto nei confronti della minore.
In particolare, l'attrice ha dedotto di avere contratto matrimonio con NT
, in Palermo il 14/02/2008 e che, a causa dei comportamenti aggressivi di
[...] quest'ultimo, dei suoi tradimenti e della sua incapacità di rispettare i doveri derivanti dal matrimonio, i due si separavano d'apprima solo di fatto e poi consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Palermo del 12 luglio 2022.
Parte attrice ha dedotto che in costanza di matrimonio nasceva, a Palermo in data
28/04/2021, la minore . TR
Parte attrice ha, inoltre, specificato di avere avuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, durante il periodo di separazione di fatto della coppia, e che detta circostanza, unitamente alle caratteristiche della minore difformi rispetto a quelle del convenuto, l'avevano indotta a dubitare della reale sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il convenuto e la bambina. CP_1
Parte attrice, pertanto, rappresentava al convenuto la convinzione che la bambina in realtà non fosse sua figlia biologica.
L'attrice ha, poi, precisato che, nonostante le rassicurazioni del convenuto, lo stesso non si adoperava per gli accertamenti relativi alla sua paternità biologica e, altresì, non corrispondeva il contributo per il mantenimento della minore previsto in sede di separazione.
Si è costituita in giudizio l'avv. , n.q. di curatrice speciale della minore TR
, aderendo alla richiesta di CTU. TR
, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. NT
Il Pubblico Ministero, reso edotto del procedimento, nulla ha osservato.
La causa è stata istruita attraverso una consulenza tecnica d'ufficio al fine confrontare il corredo genetico della minore con quello del convenuto TR
, per accertare la sussistenza o meno di un rapporto di NT
paternità genetica tra i medesimi.
Con comparsa conclusionale, depositata in data 07/01/2025, ha Parte_1 insistito per l'accoglimento della domanda principale e ha chiesto la sostituzione del cognome della minore, “ , con quello materno, . CP_1 Pt_1
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, NT
sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito va rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 235, comma 1, n. 3, c.c. (nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordinava l'esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con il presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie) sancita dalla
Corte Costituzionale con la pronuncia n. 266/2006, mentre non è necessaria la previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, è invece indispensabile procedere a prove di compatibilità genetica.
Nel corso del giudizio, le parti si sono sottoposte all'estrazione del DNA attraverso cui si è accertato, in definitiva, che possiede un patrimonio genetico TR incompatibile con il convenuto.
In particolare, il c.t.u. dott. , in applicazione delle più aggiornate Persona_1
tecniche di analisi del patrimonio genetico contemplate dalla moderna scienza medica, quali specificate nella relazione di consulenza tecnica depositata il 23/04/2024, ha escluso con certezza che sia il padre biologico della minore NT
. TR
All'esito di dette indagini, in particolare, il c.t.u. ha concluso affermando testualmente:
«I dati genetici riportati in tabella mostrano che tra il DNA del Sig. NT ed il DNA della minore è stata riscontrata incompatibilità a livello dei TR seguenti loci polimorfici: D3S1358, D1S1656, D13S317, Penta E, D16S539, D2S1338, Penta
D, vWA, D7S820 e D12S391.
Pertanto, si ESCLUDE che il Sig. e la minore NT TR siano in rapporto padre-figlia» (cfr. relazione di consulenza tecnica in atti).
Le superiori valutazioni, per il rigore scientifico che le sorregge, appaiono pienamente condivisibili e idonee a suffragare sotto il profilo istruttorio la presente decisione.
Deve, pertanto, necessariamente concludersi per l'accoglimento della domanda di disconoscimento promossa dalla madre . Parte_1
Deve, inoltre, disporsi che il competente ufficiale dello stato civile proceda alle relative annotazioni a margine all'atto di nascita di nata a [...] il TR
28/04/2021.
Quanto alla domanda avanzata da in comparsa conclusionale, la quale Parte_1 ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale, di sostituire il cognome della minore (“ ) con il cognome materno (“ ), va rilevata CP_1 Pt_1 la tardività e conseguente inammissibilità della medesima.
La particolare natura delle statuizioni adottate rende opportuna l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Le spese di ctu vanno poste a carico delle parti, in misura uguale tra loro nei rapporti interni, ponendone il pagamento a carico dell'Erario, data l'ammissione delle parti al
Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, nella contumacia di , sentiti i procuratori delle parti: NT
- dichiara che , nata in [...] il [...], non è figlia di TR
, nato in [...] il [...]; NT
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo, per le conseguenti annotazioni a margine all'atto di nascita della minore
, nata in [...] il [...], e gli ulteriori adempimenti di TR
competenza;
- spese compensate;
- pone le spese di ctu a carico delle parti, in misura uguale tra loro nei rapporti interni, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 253/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Mirto Paola); Parte_1
CONTRO
, nato in [...] il [...]; NT
E NEI CONFRONTI DI avv. n.q. di curatrice speciale di nata a [...] TR TR il 28/04/2021;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Disconoscimento di paternità
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 05/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nell'interesse della figlia Parte_1
minore , ha citato in giudizio al fine di TR NT
far acclarare l'insussistenza del rapporto di filiazione biologica del convenuto nei confronti della minore.
In particolare, l'attrice ha dedotto di avere contratto matrimonio con NT
, in Palermo il 14/02/2008 e che, a causa dei comportamenti aggressivi di
[...] quest'ultimo, dei suoi tradimenti e della sua incapacità di rispettare i doveri derivanti dal matrimonio, i due si separavano d'apprima solo di fatto e poi consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Palermo del 12 luglio 2022.
Parte attrice ha dedotto che in costanza di matrimonio nasceva, a Palermo in data
28/04/2021, la minore . TR
Parte attrice ha, inoltre, specificato di avere avuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, durante il periodo di separazione di fatto della coppia, e che detta circostanza, unitamente alle caratteristiche della minore difformi rispetto a quelle del convenuto, l'avevano indotta a dubitare della reale sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il convenuto e la bambina. CP_1
Parte attrice, pertanto, rappresentava al convenuto la convinzione che la bambina in realtà non fosse sua figlia biologica.
L'attrice ha, poi, precisato che, nonostante le rassicurazioni del convenuto, lo stesso non si adoperava per gli accertamenti relativi alla sua paternità biologica e, altresì, non corrispondeva il contributo per il mantenimento della minore previsto in sede di separazione.
Si è costituita in giudizio l'avv. , n.q. di curatrice speciale della minore TR
, aderendo alla richiesta di CTU. TR
, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. NT
Il Pubblico Ministero, reso edotto del procedimento, nulla ha osservato.
La causa è stata istruita attraverso una consulenza tecnica d'ufficio al fine confrontare il corredo genetico della minore con quello del convenuto TR
, per accertare la sussistenza o meno di un rapporto di NT
paternità genetica tra i medesimi.
Con comparsa conclusionale, depositata in data 07/01/2025, ha Parte_1 insistito per l'accoglimento della domanda principale e ha chiesto la sostituzione del cognome della minore, “ , con quello materno, . CP_1 Pt_1
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, NT
sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito va rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 235, comma 1, n. 3, c.c. (nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordinava l'esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con il presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie) sancita dalla
Corte Costituzionale con la pronuncia n. 266/2006, mentre non è necessaria la previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, è invece indispensabile procedere a prove di compatibilità genetica.
Nel corso del giudizio, le parti si sono sottoposte all'estrazione del DNA attraverso cui si è accertato, in definitiva, che possiede un patrimonio genetico TR incompatibile con il convenuto.
In particolare, il c.t.u. dott. , in applicazione delle più aggiornate Persona_1
tecniche di analisi del patrimonio genetico contemplate dalla moderna scienza medica, quali specificate nella relazione di consulenza tecnica depositata il 23/04/2024, ha escluso con certezza che sia il padre biologico della minore NT
. TR
All'esito di dette indagini, in particolare, il c.t.u. ha concluso affermando testualmente:
«I dati genetici riportati in tabella mostrano che tra il DNA del Sig. NT ed il DNA della minore è stata riscontrata incompatibilità a livello dei TR seguenti loci polimorfici: D3S1358, D1S1656, D13S317, Penta E, D16S539, D2S1338, Penta
D, vWA, D7S820 e D12S391.
Pertanto, si ESCLUDE che il Sig. e la minore NT TR siano in rapporto padre-figlia» (cfr. relazione di consulenza tecnica in atti).
Le superiori valutazioni, per il rigore scientifico che le sorregge, appaiono pienamente condivisibili e idonee a suffragare sotto il profilo istruttorio la presente decisione.
Deve, pertanto, necessariamente concludersi per l'accoglimento della domanda di disconoscimento promossa dalla madre . Parte_1
Deve, inoltre, disporsi che il competente ufficiale dello stato civile proceda alle relative annotazioni a margine all'atto di nascita di nata a [...] il TR
28/04/2021.
Quanto alla domanda avanzata da in comparsa conclusionale, la quale Parte_1 ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale, di sostituire il cognome della minore (“ ) con il cognome materno (“ ), va rilevata CP_1 Pt_1 la tardività e conseguente inammissibilità della medesima.
La particolare natura delle statuizioni adottate rende opportuna l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Le spese di ctu vanno poste a carico delle parti, in misura uguale tra loro nei rapporti interni, ponendone il pagamento a carico dell'Erario, data l'ammissione delle parti al
Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, nella contumacia di , sentiti i procuratori delle parti: NT
- dichiara che , nata in [...] il [...], non è figlia di TR
, nato in [...] il [...]; NT
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo, per le conseguenti annotazioni a margine all'atto di nascita della minore
, nata in [...] il [...], e gli ulteriori adempimenti di TR
competenza;
- spese compensate;
- pone le spese di ctu a carico delle parti, in misura uguale tra loro nei rapporti interni, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.