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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/07/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. EL Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1248 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...] la NA (SPAGNA), il 07/12/1987, elettivamente Parte_1
domiciliata in PIAZZA MARTINI, n. 11 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. CASULA
VALENTINO che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al presente ricorso congiunto e
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
LEONARDO DA VINCI n. 40 in NUORO, presso lo studio dell'Avv. che Parte_2
lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al presente ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni della separazione”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia
Pagina 1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro CP_1
proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, i ricorrenti e Parte_1 CP_1
hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni in quella sede più compiutamente riportate e da intendersi ivi richiamate.
A fondamento di quanto domandato i coniugi hanno attestato di avere contratto matrimonio concordatario il 03/09/2016 in ORISTANO (Atto n. 29, Parte II, Serie A, Anno 2016).
Dall'unione coniugale sono nati i figli e EL, nati rispettivamente il 24/02/2019, in Per_1
Oristano, e il 02/05/2021, in San Gavino Monreale.
frequenta la Scuola dell'Infanzia sita in Oristano in Via Lanusei (dal lunedì al venerdì dalle Per_1
ore 07:45 alle ore 16:00, e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00), usufruendo della mensa scolastica, per un costo pari ad euro 50,00 mensili;
EL frequenta l'asilo nido di Via Libeccio in Oristano, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:00.
Il Tribunale di Oristano riunito in Camera di Consiglio, con la sentenza n. 42/2024, emessa in data
09.07.2024, ha pronunciato nell'ambito di questo procedimento la separazione tra i coniugi alle condizioni che ivi si riportano:
“1) I coniugi concordano sull'affido condiviso di e EL che avranno la residenza Per_1
anagrafica presso la madre nel domicilio di Vico Tirso n.15 in Oristano. Quanto ai tempi di permanenza i minori trascorreranno con il padre: a) tre pomeriggi infrasettimanali ovvero il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola sino all'indomani mattina quando il padre si occuperà di riportarli a scuola;
nel periodo extrascolastico, i bambini staranno con il padre nei suindicati tempi di permanenza da fine giugno ad agosto, ed in ragione ed a causa degli impegni lavorativi di entrambi i genitori costoro si attiveranno per organizzare la loro accoglienza e permanenza in laboratori estivi, centri di accoglienza “extrascolastici” al fine di garantirne l'accudimento. I minori staranno con il padre anche 2 weekend al mese, ovvero il 1°ed il 3° e, se intercorso diverso accordo tra i genitori, in alternativa, il 2° ed il 4° con impegno del padre a prenderli il sabato mattina da casa della madre e riportandoli a scuola il lunedì, salvo diverso accordo. Nella settimana in cui i bambini trascorreranno con il padre l'intero weekend, rimarranno con la madre anche nella giornata del venerdì antecedente lo stesso e viceversa. I genitori, nelle predette giornate si adopereranno anche nell'accompagnamento dei minori per lo
Pagina 2 svolgimento di attività extra-scolastiche, ludiche e/o sportive scelte sulla base dei piaceri, delle attitudini e persino delle esigenze dei minori stessi. In considerazione del lavoro di agente di Con commercio svolto dal per il quale lo stesso necessita di spostarsi nella penisola ed all'estero per 10 giorni consecutivi ogni mese, la si occuperà della gestione dei bambini anche nei Pt_1
giorni in cui gli stessi spetterebbero al padre. Quando i bambini staranno con il padre, lo stesso potrà anche tenerli presso la casa familiare sita in Oristano alla Via Tirso n. 15, essendo sin d'ora autorizzato dalla a starvi e dimorarvi nelle predette occasioni siano esse di giorno che di Pt_1
notte, trasferendosi ella in tal caso in altra abitazione. b) Quanto alle festività, secondo la consueta e tradizionale alternanza, quando i minori trascorreranno il 24/12, l'1/1, il 5/1, la vigilia di Pasqua
e Pasqua con il padre, trascorreranno con la madre il 25/12 ed il 26/12, il 31/12, il 6/1 ed il giorno di Pasquetta e così le predette festività negli anni successivi. e EL inoltre Per_1
trascorreranno alternativamente con i genitori anche le altre festività religiose e quelle civili, ovvero l'1/11 con uno, il 2/11 con l'altro, alternativamente il giorno dell' e così Per_2 alternativamente anche il 25/4 con uno ed l'1/5 con l'altro e viceversa negli anni successivi. c) quanto al periodo estivo, i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il padre ovvero una settimana a luglio ed una ad agosto, settimane da individuarsi, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori, entro il 1° giugno di ogni anno;
i genitori concordano altresì che quando la prole trascorrerà con la madre la Vigilia ed il giorno di
Ferragosto (così iniziando dal prossimo agosto 2024), trascorrerà poi l'anno successivo la vigilia ed il Ferragosto con il padre e così, di seguito, ad anni alterni.
Con 2) il si obbliga al pagamento, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, dell'assegno mensile di € 300,00 ciascuno e, dunque, in totale € 600,00 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da versarsi sul conto corrente intestato alla , quale Parte_1
collocataria dei minori, avente iban IT27 Y032 9601 6010 0006 6514 038 – il 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di Maggio (nel quantum sono compresi secondo le modalità di mantenimento dei figli adottate dal CNF a novembre 2017: vitto, contributo per spese dell'abitazione -comprese le utenze-, il materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco -comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali-, spese di trasporto urbano -tessera autobus e metro-, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici -parrucchiere, estetista-, attività ricreative abituali - cinema, feste ed attività conviviali-, spese per la cura degli
Pagina 3 animali domestici dei figli - salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio-. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50 %, ovvero quelle relative alla mensa scolastica, il vestiario, le tasse scolastiche e/o universitarie, i libri scolastici, le spese sanitarie non coperte da SSN, e comunque urgenti ed indifferibili, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, le spese ortodontiche, oculistiche, le spese protesiche, per interventi chirurgici, le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, quelle per la pratica dell' attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica scelto sulla base delle attitudini e desideri dei figli, nonché altre eventuali diverse spese per attività ricreative e/o per l'ospitalità in strutture e/o centri estivi di accoglienza nel periodo extra scolastico, e/o viaggi di istruzione non in ambito giornaliero, Con stage linguistici, con impegno del a rimborsare quanto eventualmente anticipato per le stesse dalla e/o viceversa. Tutte le scelte che comportano spese straordinarie dovranno essere Pt_1
preventivamente concordate tra le parti e approvate dalle stesse ed il rimborso avverrà dietro presentazione di ricevute / scontrini fiscali cartacei o fatture.
3) L'Assegno Unico Universale erogato a favore dei figli sarà corrisposto nella misura del 50% per coniuge mentre la rinuncia all'assegno di mantenimento. La detrazione delle spese Pt_1
straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
4) Quanto ai beni immobili, l'appartamento ad uso civile abitazione ubicato in Oristano alla Vico
Tirso n.15, posto al piano quinto del maggior fabbricato, denominato "Edificio A", con pertinenza di un posto auto coperto al piano interrato, censite, rispettivamente, al Catasto Fabbricati: - foglio
7 (sette), mappale 2408 (duemilaquattrocentootto), sub. 23 (ventitre), Vicolo Tirso, piani S1 e 5,
Zona censuaria 1, Cat. A/2, Cl. 3, consistenza vani 5,5 (cinque virgola cinque), superficie catastale metri quadri 97 (novantasette), ove oggi i coniugi ed i minori risiedono, è intestato alla Pt_1
giusto atto di compravendita del Notaio che si allega (doc.3). Il prezzo è stato dalla Persona_3
Con medesima corrisposto mediante provvista interamente fornita dal e, pertanto, i coniugi di comune accordo hanno già formalizzato il trasferimento della proprietà del predetto immobile e Con della relativa pertinenza dalla al costituendo tale trasferimento, condizione Pt_1
Pagina 4 imprescindibile degli accordi patrimoniali tra coniugi, fermo restando il diritto della Pt_1
quale collocataria dei figli minori, a ivi dimorare per i prossimi dieci anni o sino alla sua totale indipendenza economica tale da poterle permettere l'acquisto di una abitazione propria e, in ogni caso, non oltre il compimento della maggiore età dei figli qualora questi sino ad allora dovessero restare collocati presso di lei. A decorrere dal mese di Maggio 2024 le spese dell'immobile saranno così ripartite: tutte le spese condominiali di natura ordinaria saranno interamente a carico della unitamente a tutte le spese per le utenze, quali, a mero titolo esemplificativo e non Pt_1
esaustivo, il gas, la luce, l'acqua, il telefono, i rifiuti, l'accesso alla rete internet e alla pay tv mentre le spese condominiali di natura straordinaria saranno ripartite, in parti uguali tra la e il Pt_1
Con Essendo stato effettuato il trasferimento della proprietà del predetto immobile e della relativa
Con pertinenza dalla al i coniugi dichiarano di non aver nulla da pretendere l'un l'altro”. Pt_1
Il medesimo Tribunale (vista la sopracitata sentenza con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, considerata la domanda cumulativa di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc e la necessità di attenderne il passaggio in giudicato) ai fini della decisione in ordine al divorzio ha disposto, con separata ordinanza del 09.07.2024, il rinvio della causa all'udienza del 25.03.2025.
Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte di trattazione per mezzo delle quali le parti, rinunciando all'udienza di comparizione, hanno fatto presente che dalla separazione non vi è stata alcuna ripresa della convivenza e hanno altresì confermato le conclusioni di cui al ricorso cumulativo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Dagli atti del processo, difatti, risultano regolarmente decorsi i termini di legge per poter considerare procedibile la domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché quelli previsti per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi. Come, anticipato, infatti, la sentenza di separazione è stata pubblicata, in accoglimento delle conclusioni conformi delle parti, in data 09.07.2024.
Opera, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Pagina 5 Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
Le ulteriori condizioni sono le medesime già concordate in sede di separazione e recepite dal
Tribunale con la sentenza n. 42/2024. In assenza di motivi sopravvenuti che rendano necessario modificare quanto recentemente stabilito con la sentenza di separazione e non avendo nulla allegato sul punto le parti (le quali, anzi, si sono richiamate alle conclusioni inizialmente formulate), non sussistono motivi per non richiamarsi integralmente a quanto già disposto.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ORISTANO il 03/09/2016 tra , nata a [...] la NA (SPAGNA) il 07/12/1987, e Parte_1
nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello CP_1
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto n. 29, Parte II, Serie A, Anno 2016
Comune di ORISTANO).
Sull'accordo tra le parti:
- conferma tutte le ulteriori condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 42/2024 del 9.7.2024.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. EL Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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