TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/04/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N.9982/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9982/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015
TRA
p.iva in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., nonché il sig. , c.f. Parte_2
, tutti rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
MARIAPIA CERRI, con studio legale in Battipaglia (SA) alla via Adige, 90;
OPPONENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., c.f. e p.iva Controparte_1
rapp.ta e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv. POLIZIO; P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a d.i..
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società
[...]
(di seguito “ ”), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Pt_1
nonché il sig. (in qualità di fideiussore) proponevano opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2514/2015, reso dal Tribunale di Salerno su ricorso della (di seguito “ ), in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 Pt_3
il quale si ingiungeva il pagamento, in favore di quest'ultima, la somma complessiva di €. 33.203,65, oltre interessi, derivante dall'inadempimento dell'obbligo di rimborsare le rate dalla n. 36 alla n. 45 del contratto di finanziamento (anticipazione a m/t) del 03 giugno 2011 intercorso tra gli stessi, lamentando, tra l'altro, l'illegittimità
delle clausole in esso contenute, l'usurarietà dei tassi applicati, l'illegittima capitalizzazione degli interessi e concludendo per la revoca del provvedimento contestato.
Con comparsa di risposta si costitutiva in giudizio la contestando la pretesa Pt_3
avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, il Giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviava la causa all'udienza del 23 novembre
2016, al fine di consentirne l'espletamento; quindi, conclusosi negativamente il procedimento mediazione, all'udienza all'uopo fissata il decidente concedeva i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, depositate le memorie, dopo una serie di rinvii,
all'udienza del 01 ottobre 2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (Cfr. tra le molte, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05
n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08
n 4791).
Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società convenuta
(avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè
a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano e gli altri documentiche rilevano nel caso specifico (cfr. Trib. Bari sentenza n. 819/2024).
Applicando tali principi nella vicenda in esame, è agevole desumere come l'istituto di credito opposto abbia adempiuto all'onere della prova su di esso gravante mediante la produzione del contratto di finanziamento posto alla base del decreto opposto e, in generale, della documentazione già allegata in sede in sede monitoria, nonché della fideiussione sottoscritta dal Sig. e gli estratti di conto corrente di Parte_2
regolamentazione del mutuo.
Diversamente, parte opponente non ha dato alcuna prova contraria.
Sul punto, è d'uopo precisare che qualora il debitore lamenti l'applicazione di interessi usurari, egli è tenuto ad indicare il tasso concordato e quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, il periodo di superamento del tasso soglia, i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento e l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura, nonché le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Ed infatti, gli opponenti -come si evince dal motivo di opposizione di cui al n. 1, lett.
c), dell'atto di citazione- si sono limitati ad affermare l'illegittimità del tasso applicato dalla senza indicare, però, le modalità ed i termini con cui sarebbe avvenuto Pt_3
siffatto superamento, in spregio alla regola secondo cui la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale: dopodichè può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che “ (…) per
quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio (…), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento
dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare
l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad
ottenere un accertamento giudiziale sul punto, (…) art. 100 c.p.c.”. In buona sostanza,
non si “esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la
nullità contrattuale dedotta” (Cass. Civ. sentenza n. 8883/2020).
Ed invero, per le medesime motivazioni si appalesano infondate le doglianze concernenti la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e la dedotta nullità della fideiussione prestata dal Sig. . Parte_4
Quanto al primo aspetto, è sufficiente richiamare il principio in forza del quale qualora
in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della
capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli
interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica
contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza
indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo
documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (Cfr.
Tribunale Monza, 20 ottobre 2006).
Quanto al secondo aspetto, invero, occorre svolgere una precisazione. In ordine alla presunta nullità delle fideiussioni in quanto riproduttive dello schema contrattuale vietato con il provvedimento 55/2005, va osservato che le controversie relative a fideiussioni successive al provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, non possono giovarsi del provvedimento stesso ai fini dell'accertamento dell'illecito
antitrust.
Pertanto, è onere dell'opponente allegare e provare che, al momento della stipula della fideiussione (18 giugno 2011), vi sia stata una intesa anticoncorrenziale fra banche tesa ad applicare in modo uniforme le tre clausole dello schema ABI censurate della Banca
d'Italia nel 2005 per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la propria domanda e, pertanto, esso deve'essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 cc: “compete all'attore che
deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume
essere oggetto dell'intesa stessa” (Cfr. Cass. Civ. n.13846/2019).
Nel caso in esame gli attori si sono limitati ad eccepire la nullità della fideiussione
omnibus del 18 giugno 2011 in quanto contenente le clausole 2, 6 e 8 dello schema
ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005 senza,
tuttavia, dedurre alcun elemento di fatto idoneo a dar conto, pur in via indiziaria,
dell'esistenza, all'epoca della stipulazione della fideiussione, di un'intesa collusiva anticoncorrenziale “a monte” tra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole censurate dalla Banca d'Italia nel 2005 (Cfr. Trib. Milano 23/06/2016 n.7796; Corte
Appello Milano, 06/10/2020 n.2484).
A ciò aggiungasi che la fideiussione de qua, più correttamente, andrebbe riqualificata in termini di “contratto autonomo di garanzia”.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU
n.3947/2010) che ha elaborato i tratti distintivi tra le varie tipologie contrattuali,
attribuendo particolare rilevanza, ai fini della qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia, alle ipotesi in cui l'obbligazione del garante risulti scollegata da quella dell'obbligato principale, con previsione di escussione a semplice richiesta scritta e con rinuncia alle eccezioni proponibili dall'obbligato principale.
Calando tali principi nel caso di specie, l'art. 7 del contratto di garanzia espressamente prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all' di credito, Pt_5
a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole
per capitale, interessi, spese tasse e ogni altro accessorio” (…).
Sussistono, pertanto, i requisiti per identificare il contratto autonomo ossia il pagamento “a prima richiesta” a nulla rilevando il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, il quale preclude una differente qualificazione giuridica effettuata dal giudicante (Cfr. Cass. Civ. n. 24011.2021).
Di qui, il rigetto dell'opposizioni e la conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2514/2015;
pone le spese di lite, in solido, in capo agli opponenti, che si liquidano in € 3.809,00
per compensi, € 259,00 per c.u., oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese
generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 28 dicembre 2024
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9982/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015
TRA
p.iva in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., nonché il sig. , c.f. Parte_2
, tutti rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
MARIAPIA CERRI, con studio legale in Battipaglia (SA) alla via Adige, 90;
OPPONENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., c.f. e p.iva Controparte_1
rapp.ta e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv. POLIZIO; P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a d.i..
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società
[...]
(di seguito “ ”), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Pt_1
nonché il sig. (in qualità di fideiussore) proponevano opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2514/2015, reso dal Tribunale di Salerno su ricorso della (di seguito “ ), in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 Pt_3
il quale si ingiungeva il pagamento, in favore di quest'ultima, la somma complessiva di €. 33.203,65, oltre interessi, derivante dall'inadempimento dell'obbligo di rimborsare le rate dalla n. 36 alla n. 45 del contratto di finanziamento (anticipazione a m/t) del 03 giugno 2011 intercorso tra gli stessi, lamentando, tra l'altro, l'illegittimità
delle clausole in esso contenute, l'usurarietà dei tassi applicati, l'illegittima capitalizzazione degli interessi e concludendo per la revoca del provvedimento contestato.
Con comparsa di risposta si costitutiva in giudizio la contestando la pretesa Pt_3
avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, il Giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviava la causa all'udienza del 23 novembre
2016, al fine di consentirne l'espletamento; quindi, conclusosi negativamente il procedimento mediazione, all'udienza all'uopo fissata il decidente concedeva i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, depositate le memorie, dopo una serie di rinvii,
all'udienza del 01 ottobre 2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (Cfr. tra le molte, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05
n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08
n 4791).
Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società convenuta
(avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè
a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano e gli altri documentiche rilevano nel caso specifico (cfr. Trib. Bari sentenza n. 819/2024).
Applicando tali principi nella vicenda in esame, è agevole desumere come l'istituto di credito opposto abbia adempiuto all'onere della prova su di esso gravante mediante la produzione del contratto di finanziamento posto alla base del decreto opposto e, in generale, della documentazione già allegata in sede in sede monitoria, nonché della fideiussione sottoscritta dal Sig. e gli estratti di conto corrente di Parte_2
regolamentazione del mutuo.
Diversamente, parte opponente non ha dato alcuna prova contraria.
Sul punto, è d'uopo precisare che qualora il debitore lamenti l'applicazione di interessi usurari, egli è tenuto ad indicare il tasso concordato e quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, il periodo di superamento del tasso soglia, i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento e l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura, nonché le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Ed infatti, gli opponenti -come si evince dal motivo di opposizione di cui al n. 1, lett.
c), dell'atto di citazione- si sono limitati ad affermare l'illegittimità del tasso applicato dalla senza indicare, però, le modalità ed i termini con cui sarebbe avvenuto Pt_3
siffatto superamento, in spregio alla regola secondo cui la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale: dopodichè può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che “ (…) per
quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio (…), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento
dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare
l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad
ottenere un accertamento giudiziale sul punto, (…) art. 100 c.p.c.”. In buona sostanza,
non si “esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la
nullità contrattuale dedotta” (Cass. Civ. sentenza n. 8883/2020).
Ed invero, per le medesime motivazioni si appalesano infondate le doglianze concernenti la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e la dedotta nullità della fideiussione prestata dal Sig. . Parte_4
Quanto al primo aspetto, è sufficiente richiamare il principio in forza del quale qualora
in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della
capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli
interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica
contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza
indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo
documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (Cfr.
Tribunale Monza, 20 ottobre 2006).
Quanto al secondo aspetto, invero, occorre svolgere una precisazione. In ordine alla presunta nullità delle fideiussioni in quanto riproduttive dello schema contrattuale vietato con il provvedimento 55/2005, va osservato che le controversie relative a fideiussioni successive al provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, non possono giovarsi del provvedimento stesso ai fini dell'accertamento dell'illecito
antitrust.
Pertanto, è onere dell'opponente allegare e provare che, al momento della stipula della fideiussione (18 giugno 2011), vi sia stata una intesa anticoncorrenziale fra banche tesa ad applicare in modo uniforme le tre clausole dello schema ABI censurate della Banca
d'Italia nel 2005 per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la propria domanda e, pertanto, esso deve'essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 cc: “compete all'attore che
deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume
essere oggetto dell'intesa stessa” (Cfr. Cass. Civ. n.13846/2019).
Nel caso in esame gli attori si sono limitati ad eccepire la nullità della fideiussione
omnibus del 18 giugno 2011 in quanto contenente le clausole 2, 6 e 8 dello schema
ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005 senza,
tuttavia, dedurre alcun elemento di fatto idoneo a dar conto, pur in via indiziaria,
dell'esistenza, all'epoca della stipulazione della fideiussione, di un'intesa collusiva anticoncorrenziale “a monte” tra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole censurate dalla Banca d'Italia nel 2005 (Cfr. Trib. Milano 23/06/2016 n.7796; Corte
Appello Milano, 06/10/2020 n.2484).
A ciò aggiungasi che la fideiussione de qua, più correttamente, andrebbe riqualificata in termini di “contratto autonomo di garanzia”.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU
n.3947/2010) che ha elaborato i tratti distintivi tra le varie tipologie contrattuali,
attribuendo particolare rilevanza, ai fini della qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia, alle ipotesi in cui l'obbligazione del garante risulti scollegata da quella dell'obbligato principale, con previsione di escussione a semplice richiesta scritta e con rinuncia alle eccezioni proponibili dall'obbligato principale.
Calando tali principi nel caso di specie, l'art. 7 del contratto di garanzia espressamente prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all' di credito, Pt_5
a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole
per capitale, interessi, spese tasse e ogni altro accessorio” (…).
Sussistono, pertanto, i requisiti per identificare il contratto autonomo ossia il pagamento “a prima richiesta” a nulla rilevando il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, il quale preclude una differente qualificazione giuridica effettuata dal giudicante (Cfr. Cass. Civ. n. 24011.2021).
Di qui, il rigetto dell'opposizioni e la conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2514/2015;
pone le spese di lite, in solido, in capo agli opponenti, che si liquidano in € 3.809,00
per compensi, € 259,00 per c.u., oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese
generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 28 dicembre 2024
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.