CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 39139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39139 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE CC - 11/11/2025 R.G.N. 24805/2025 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. da NI IC RT in relazione ai fatti giudicati con due sentenze e ha rideterminato la pena finale complessiva in quindici anni e otto mesi di reclusione.
2. Ricorre NI IC RT,a mezzo dell’avv. Salvatore Silvestro, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l’aumento di pena per il reato satellite giudicato con la seconda sentenza è stato determinato in modo apodittico.
3. Come correttamente segnala il Procuratore generale, il ricorso, che attiene unicamente alla determinazione della porzione di pena per il reato satellite, è fondato.
3.1. Il giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso di indicare i criteri e i parametri che lo hanno indotto a quantificare in tre anni di reclusione l’aumento di pena per il delitto associativo giudicato con la seconda sentenza. Nel giudizio di rinvio il giudice dell’esecuzione, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013), si atterrà al seguente principio di diritto «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01), ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito.
P.Q.M
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39139 Anno 2025 Presidente: BO IC Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 11/11/2025 Annulla l'ordinanza impugnata con riguardo alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE IC BO 2
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. da NI IC RT in relazione ai fatti giudicati con due sentenze e ha rideterminato la pena finale complessiva in quindici anni e otto mesi di reclusione.
2. Ricorre NI IC RT,a mezzo dell’avv. Salvatore Silvestro, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l’aumento di pena per il reato satellite giudicato con la seconda sentenza è stato determinato in modo apodittico.
3. Come correttamente segnala il Procuratore generale, il ricorso, che attiene unicamente alla determinazione della porzione di pena per il reato satellite, è fondato.
3.1. Il giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso di indicare i criteri e i parametri che lo hanno indotto a quantificare in tre anni di reclusione l’aumento di pena per il delitto associativo giudicato con la seconda sentenza. Nel giudizio di rinvio il giudice dell’esecuzione, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013), si atterrà al seguente principio di diritto «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01), ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito.
P.Q.M
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39139 Anno 2025 Presidente: BO IC Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 11/11/2025 Annulla l'ordinanza impugnata con riguardo alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE IC BO 2