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Articolo 4 della Legge 9 aprile 1952, n. 530
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Articolo 3
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Legge 9 aprile 1952, n. 530
Articolo 4 della Legge 9 aprile 1952, n. 530
Versione
30 maggio 1952
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 30 maggio 1952
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