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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/08/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 132/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 132/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
30.01.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in UA Cattaneo (PG), Loc. Marcellano, Via Villarode n. 28/2; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Mannaioli ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via F. Morvillo n. 11, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in UA Cattaneo in data 23.09.2007 (n. 28, parte
II, serie A, anno 2007);
con la figlia: nata il [...], minorenne;
Per_1
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 30.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nella casa familiare.
2) Il padre potrà tener con sé la minore quando vorrà, in considerazione degli orari di lavoro di quest'ultimo e degli impegni scolastici e sportivi della figlia, previo accordo con la madre, e considerando fin d'ora un pomeriggio infrasettimanale ed un fine settimana alternato tra i genitori,
3) I genitori potranno tenere con sé la minore, nel periodo estivo almeno per 15 giorni, anche non consecutivi.
La figlia trascorrerà le festività di Natale e di Santo Stefano, del 31 dicembre e de 1° gennaio così come quelle di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza con la madre;
parimenti le altre festività nazionali e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori.
4) L'abitazione coniugale sita in loc. San Terenziano – Via Roma, 44 – di proprietà esclusiva della
SI.ra , rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultima la quale si assumerà Parte_1 ogni onere relativo al pagamento delle relative utenze. Tutti gli arredi o suppellettili saranno lasciati presso l'abitazione coniugale a disposizione della SI.ra e della minore. Il SI. ha Parte_1 Parte_2 già provveduto a prelevare i propri effetti personali.
5) A titolo di mantenimento per la figlia minore, il SI. si obbliga a versare la somma Parte_2 mensile di euro 300,00 (trecento) entro il 10 (dieci) di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.
Gli assegni di famiglia (attualmente assegno unico) saranno percepiti interamente dalla SI.ra
, ed il SI. si impegna fin d'ora a sottoscrivere qualsivoglia Parte_1 Parte_2 autorizzazione si rendesse necessaria.
6) Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore al 50% e, in accordo con quanto stabilito dalle Linee Guida del CFN, la qualificazione delle spese straordinarie extra assegno che dovranno essere debitamente documentate ed inviate tramite Whatsapp o SMS, è la seguente:
a) spese extra assegno obbligatorie, per le quali è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontistiche, pagina 2 di 4 oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo della terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, rette di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre – scuola, doposcuola, servizio di babysitting, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
- spese di natura ludica o parascolstica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola provate.
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, analisi cliniche e visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
7) Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, e di non avere nulla altro da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione.
8) Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei propri personali passaporti, nonché del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per la propria figlia minore.
Resta inteso che per ogni viaggio all'estero con la figlia, sarà necessario il preventivo assenzo dell'altro genitore.
9) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.”.
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 4 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in UA Cattaneo in data 23.09.2007 trascritto nei Registri degli atti Parte_2 di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2007;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UA Cattaneo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 1.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 132/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
30.01.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in UA Cattaneo (PG), Loc. Marcellano, Via Villarode n. 28/2; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Mannaioli ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via F. Morvillo n. 11, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in UA Cattaneo in data 23.09.2007 (n. 28, parte
II, serie A, anno 2007);
con la figlia: nata il [...], minorenne;
Per_1
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 30.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nella casa familiare.
2) Il padre potrà tener con sé la minore quando vorrà, in considerazione degli orari di lavoro di quest'ultimo e degli impegni scolastici e sportivi della figlia, previo accordo con la madre, e considerando fin d'ora un pomeriggio infrasettimanale ed un fine settimana alternato tra i genitori,
3) I genitori potranno tenere con sé la minore, nel periodo estivo almeno per 15 giorni, anche non consecutivi.
La figlia trascorrerà le festività di Natale e di Santo Stefano, del 31 dicembre e de 1° gennaio così come quelle di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza con la madre;
parimenti le altre festività nazionali e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori.
4) L'abitazione coniugale sita in loc. San Terenziano – Via Roma, 44 – di proprietà esclusiva della
SI.ra , rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultima la quale si assumerà Parte_1 ogni onere relativo al pagamento delle relative utenze. Tutti gli arredi o suppellettili saranno lasciati presso l'abitazione coniugale a disposizione della SI.ra e della minore. Il SI. ha Parte_1 Parte_2 già provveduto a prelevare i propri effetti personali.
5) A titolo di mantenimento per la figlia minore, il SI. si obbliga a versare la somma Parte_2 mensile di euro 300,00 (trecento) entro il 10 (dieci) di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.
Gli assegni di famiglia (attualmente assegno unico) saranno percepiti interamente dalla SI.ra
, ed il SI. si impegna fin d'ora a sottoscrivere qualsivoglia Parte_1 Parte_2 autorizzazione si rendesse necessaria.
6) Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore al 50% e, in accordo con quanto stabilito dalle Linee Guida del CFN, la qualificazione delle spese straordinarie extra assegno che dovranno essere debitamente documentate ed inviate tramite Whatsapp o SMS, è la seguente:
a) spese extra assegno obbligatorie, per le quali è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontistiche, pagina 2 di 4 oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo della terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, rette di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre – scuola, doposcuola, servizio di babysitting, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
- spese di natura ludica o parascolstica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola provate.
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, analisi cliniche e visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
7) Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, e di non avere nulla altro da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione.
8) Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei propri personali passaporti, nonché del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per la propria figlia minore.
Resta inteso che per ogni viaggio all'estero con la figlia, sarà necessario il preventivo assenzo dell'altro genitore.
9) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.”.
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 4 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in UA Cattaneo in data 23.09.2007 trascritto nei Registri degli atti Parte_2 di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2007;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UA Cattaneo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 1.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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