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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ED IV
PP, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15273 /2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to DI MARCO DAVIDE e Avv. Piccirillo Annamaria Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
CONTRO
con sede in Napoli, in persona del dirigente generale p.t. della CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dalla Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: Ricorso ex art. 442 per riconoscimento natura professionale della patologia contratta e CP_ condanna alle relative provvidenze
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 parte ricorrente, nel premettere di essere dipendente di vari parchi commerciali e supermercati (da ultimo “ ) dall'1.8.1991 ad oggi, con mansioni di Parte_2 responsabile gastronomia addetto al banco nei servizi di ristorazione, conveniva in giudizio l'Istituto comparente, per il riconoscimento di una presunta patologia professionale di tipo lombare, denunciata il
27.9.23 con richiesta postumi invalidanti del 12% dovuta, a suo dire, a combinati fattori, come la movimentazione manuale di carichi nonchè le posture incongrue che lo vedevano impegnato per 8/10 ore al giorno con due ore di pausa pranzo, con conseguente stress biomeccanico responsabile di “ernie e protusioni discali”. Si costituiva resisteva in giudizio l' contestando la percentuale richiesta. CP_1
La causa veniva istruita con l'esperimento di una CTU medico-legale, affidata al dott. e Persona_1 anche alla luce delle produzioni documentali delle parti, veniva decisa come da motivazioni che seguono.
La domanda deve essere parzialmente accolta.
1 Il ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto il CTU nominato da questo Tribunale ha accertato, sulla base dell'allegata documentazione medico- sanitaria, della storia clinica e dell'esame obiettivo, che “il ricorrente soffre di Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12%; Prendendo in riferimento detta voce tabellare e procedendo con criterio analogico proporzionale, tenendo in considerazione che trattasi di protusioni discali associate ad un'ernie, appare giustificato giungere ad una valutazione complessiva del danno biologico nella misura del 6%.”
Tali conclusioni a cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente CP_1
l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6% (cfr. documentazione allegata), oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
CP_ Le spese di lite sono a carico dell' e si liquidano come da dispositivo;
le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI NORD, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ED IV
PP, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6% dal 27.9.23 , oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di ctu come da separato decreto nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.618,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione
Aversa , 27/10/2025
Il Giudice
(d.ssa ED IV PP)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ED IV
PP, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15273 /2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to DI MARCO DAVIDE e Avv. Piccirillo Annamaria Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
CONTRO
con sede in Napoli, in persona del dirigente generale p.t. della CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dalla Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: Ricorso ex art. 442 per riconoscimento natura professionale della patologia contratta e CP_ condanna alle relative provvidenze
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 parte ricorrente, nel premettere di essere dipendente di vari parchi commerciali e supermercati (da ultimo “ ) dall'1.8.1991 ad oggi, con mansioni di Parte_2 responsabile gastronomia addetto al banco nei servizi di ristorazione, conveniva in giudizio l'Istituto comparente, per il riconoscimento di una presunta patologia professionale di tipo lombare, denunciata il
27.9.23 con richiesta postumi invalidanti del 12% dovuta, a suo dire, a combinati fattori, come la movimentazione manuale di carichi nonchè le posture incongrue che lo vedevano impegnato per 8/10 ore al giorno con due ore di pausa pranzo, con conseguente stress biomeccanico responsabile di “ernie e protusioni discali”. Si costituiva resisteva in giudizio l' contestando la percentuale richiesta. CP_1
La causa veniva istruita con l'esperimento di una CTU medico-legale, affidata al dott. e Persona_1 anche alla luce delle produzioni documentali delle parti, veniva decisa come da motivazioni che seguono.
La domanda deve essere parzialmente accolta.
1 Il ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto il CTU nominato da questo Tribunale ha accertato, sulla base dell'allegata documentazione medico- sanitaria, della storia clinica e dell'esame obiettivo, che “il ricorrente soffre di Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12%; Prendendo in riferimento detta voce tabellare e procedendo con criterio analogico proporzionale, tenendo in considerazione che trattasi di protusioni discali associate ad un'ernie, appare giustificato giungere ad una valutazione complessiva del danno biologico nella misura del 6%.”
Tali conclusioni a cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente CP_1
l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6% (cfr. documentazione allegata), oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
CP_ Le spese di lite sono a carico dell' e si liquidano come da dispositivo;
le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI NORD, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ED IV
PP, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6% dal 27.9.23 , oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di ctu come da separato decreto nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.618,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione
Aversa , 27/10/2025
Il Giudice
(d.ssa ED IV PP)
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