Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 614 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
24 Giugno 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 614/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Ripetizione di indebito assistenziale;
T R A
, (CF: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Caterina Simonetta;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.2.2024 la ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento CP_ dell' di Reggio Calabria del 28.12.2023 avente ad oggetto “sollecito pagamento di somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07078937”, con il quale era stato chiesto “il pagamento di euro 827,09 per indebita percezione dell'indennità di accompagno”.
Dopo aver premesso che la richiesta di restituzione si basa sulla revoca della predetta indennità di accompagnamento disposta dall'ente previdenziale a seguito di visita di verifica effettuata dalla
Commissione medica in data 9 marzo del 2015, allorché tale prestazione era stata sostituita dall'indennità di frequenza, ha sottolineato che già con lettera del 10 febbraio 2016 era stata informata CP_ che, a partire dal mese di aprile 2016, l' avrebbe effettuato una trattenuta pari al 20% sulla sua pensione, a scomputo di un indebito accertato in euro 1.813,63, così come accadde nei mesi successivi per un totale di euro 986,54.
Evidenziando la propria perfetta buona fede, continuando a percepire la prestazione mensile nella convinzione che - in assenza di qualsiasi comunicazione formale di revoca dell'indennità di accompagnamento, prima di quella del 10 febbraio del 2016 - la stessa era dovuta sia pure a titolo di indennità di frequenza, ha eccepito l'illegittimità della ripetizione di indebito giacché, per disposizione di legge, quanto già corrisposto in termini di prestazioni assistenziali non è ripetibile.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito e, specificamente, l'accertamento del diritto ad ottenere la restituzione di quanto trattenuto sulle prestazioni previdenziali e a non pagare quanto richiesto per il residuo nella lettera di sollecito del 28.12.2023 CP_ Si è costituito in giudizio l' che, dopo avere eccepito - con mera formula di stile e senza alcuna specificazione - la decadenza, la prescrizione e l'improcedibilità della domanda, ha sottolineato – nel merito – che nel caso di specie, poiché l'indebito era connesso alla revoca dell'indennità di accompagnamento a seguito del venir meno del requisito sanitario, lo stesso è sempre ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Ha concluso di conseguenza domandando il rigetto del ricorso.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento. CP_ Il thema decidendum ha ad aggetto un'azione di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere le somme erogate a titolo di pensione di accompagnamento, per un totale di euro
1.813,63, già richiesto con lettera del 10.02.2016, di cui euro 986,54 già trattenuti in precedenza.
1. Osserva innanzitutto il decidente che non risultano fondate le eccezioni di improcedibilità, decadenza e prescrizione avanzate da parte resistente.
Non è infatti applicabile al ricorso avverso il provvedimento di ripetizione di indebito,
l'obbligo del preventivo ricorso amministrativo così come previsto dall'art. 443 c.p.c. e dalle norme speciali richiamate (Cassazione civile sez. III, 29/02/2008, n.5520): infatti, tale obbligo sussiste in relazione alle decisioni (ovviamente, di rigetto) adottate dall'Ente di previdenza in merito alle domande amministrative proposte per ottenere in via principale il riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, mentre rimangono fuori dall'elenco i provvedimenti emanati a seguito dell'accertamento del pagamento indebito di prestazioni, che costituiscono soltanto atti provvedimentali secondari e successivi all'avvenuto pregresso riconoscimento e pagamento di dette prestazioni.
Quanto all'eccezione di prescrizione, che deve ritenersi decennale (art. 2946 c.c.) e decorrente dal momento in cui al ricorrente fu comunicato l'indebito, ossia – nel caso in esame - al più presto il 10.2.2016, la sua infondatezza emerge per tabulas dal semplice esame della data di proposizione del ricorso giudiziale.
2. Nel merito, la domanda di accertamento negativo dell'indebito è fondata.
Essendo pacifico che l'indennità di accompagnamento, scevra da qualsiasi requisito contributivo costituisce misura assistenziale, va premesso - in punto di diritto - che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato non si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, da tempo sostenuto che invece lo stesso è soggetto a regole diverse.
Specificamente, di recente la Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022,
n.24180) ha statuito che: "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Dunque, il principio cardine che governa la materia sancisce l'irripetibilità dell'indebito assistenziale in assenza di dolo dell'accipiens, se non a partire dal momento dall'accertamento dell'assenza dei presupposti: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile
(Cassazione civ. sez. Lavoro 30.06.2020 n. 13223)”.
Nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura - come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento - (Cassazione civile, Sez. Lav n. 29419 del 2018).
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale fondato sul venir meno del requisito sanitario, pacifica giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “L'indebito assistenziale che si
è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente (Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180)”. CP_ Ebbene, nel caso in esame, l' non ha documentato in alcun modo se e quando era stata effettuata la notifica all'interessato del verbale di accertamento sanitario implicante il venir meno del diritto all'indennità di accompagnamento.
Infatti il primo provvedimento che, con certezza, è stato portato a conoscenza del ricorrente
è quello del 16.2.2016, con cui era stato determinato e comunicato un indebito già prodotto e previamente esistente e preannunciate le trattenute sulle prestazioni in essere.
Ne discende che non potendosi determinare il momento in cui l'esito dell'accertamento sia stato comunicato al percipiente e, quindi, il momento a partire dal quale le erogazioni non dovute siano da ritenere ripetibili, l'intero debito deve ritenersi irripetibile con conseguente diritto alla CP_ restituzione di quanto già trattenuto dall' e insussistenza dell'obbligo di pagare la somma residua.
3. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali per spese documentate e per compensi al Difensore, che andranno liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (fino a euro 5.200,00) e dei valori medi decurtati del 50% (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non ripetibili le somme richieste alla ricorrente e corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento, quantificate in euro 827,09, e il diritto alla CP_ restituzione di quanto già trattenuto dall' nella misura di euro 986,54. CP_ Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di
€ 1.314,00, oltre accessori come per legge e spese documentate.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 25/06/2025
Il Giudice
Francesco De Leo