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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 13-5-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 10-
4-2025, in data 9 giugno 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18176/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...] Marinare, n.214 (C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. C.F._1
Pasquale Biondi (C.F. ), con cui elettivamente domicilia C.F._2
Ricorrente
E
P.I. ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Pasquale Allocca, con cui elett.te domicilia in Napoli al corso Garibaldi 387
Convenuto
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €39.588,48 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto” per parte convenuta:
“A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
1 B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso.
Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e) e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 31-7-2024 il ricorrente esponeva di avere prestato la propria attività alle dipendenze dell' in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato full time (pari a 39 ore settimanali) dal 01/01/2013; di essere sempre stato inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 a tutt'oggi, nel profilo professionale di macchinista, con parametro retributivo 190 del CCNL autoferrotranvieri e dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
di essere attualmente in servizio presso l'impianto di Napoli;
di avere sempre prestato nel corso del rapporto lavorativo lavoro straordinario diurno e notturno in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Controparte_2
28/11/2015 dal 01/01/2016).
Precisava che nel periodo 01/01/2013-31/12/2023 aveva prestato le seguenti ore di lavoro straordinario: nell'anno 2013 n. 256,93 ore di straordinario;
nell'anno 2014 n. 282,02 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 136,84 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 424,35 ore;
nell'anno 2017 n. 528,99 ore;
nell'anno 2018 n. 854,35 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 861,83 ore;
nell'anno 2020 n. 701,84 ore;
nell'anno 2021 n. 447,93 ore;
nell'anno 2022 n. 599,79 ore;
nell'anno
2023 n. 549,12 ore, per un totale di n. 5.643,99 ore di straordinario, a cui andavano sottratte le 250 ore annue consentite fino al 31.12.2015 dall'art. 5 co.3 D.Lgs 66/2003 e le 300 ore annue consentite a far data dal 1.1.2016 dal CCNL. Lamentava la violazione della normativa disciplinante la materia e il conseguente danno da usura psico-fisica, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Contr Si è tempestivamente costituito in giudizio che, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione del credito azionato, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. Ha eccepito la sussistenza delle eccezionali ragioni organizzative legittimanti la deroga ai limiti ordinari di legge e di CCNL, nonché l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare lo stesso come danno in re ipsa. Da ultimo ha dettagliatamente contestato i conteggi formulati dal ricorrente.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, si rinviava per la discussione, con termine per note illustrative, all'udienza del 13-5-2025. A tale data, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
2 **** Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della domanda attorea, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta. Quanto al merito della pretesa, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che il ricorrente assume in virtù dell'eccessivo lavoro straordinario espletato dal 1-1-2013 al 31-12-2023.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore.
3 Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne
“voce” e “descrizione”). Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore. Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni.
Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali (rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 del CCNL. Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve comunque fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa.
A questo riguardo - condividendosi le argomentazioni di altri precedenti di codesto Tribunale (vd. sentenza Giud. Cardellicchio n. 7748/2024 pubbl. il 14/11/2024 e sentenza Giud. Bile n. 3995/2025 pubbl. il 22/5/2025), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. -, deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
4 Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto.
Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo Contr dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali , , CP_4 CP_5
e , versato in atti da parte convenuta (all. 13). CP_6 CP_7 CP_8 Contr Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL del 28/11/2015. Controparte_2
Applicando tale parametro al caso concreto, e prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel 2023 per il lavoro straordinario (come indicato nel cedolino paga di dicembre 2023: vd. all 2 al ricorso), pari a € 16,20, si determina un importo orario addizionale di € 2,43 (15% di € 16,20). Ai fini della quantificazione, occorre considerare la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Trattasi di prescrizione decennale, e non quinquennale, atteso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e, come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Pertanto, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 18 dicembre 2024 (come dedotto da parte convenuta e non contestato dal ricorrente), il risarcimento del danno andrà rapportato alle sole ore di straordinario in eccesso prestate nel periodo dal 19-12-2014 al 31-12-2023. Come documentato dai cedolini paga, nel periodo dall'1-1-2013 al 31-12-2023 il ricorrente ha prestato n. 5.643,99 ore di straordinario, cui vanno sottratte le 250 ore annue consentite fino al 31.12.2015 dall'art. 5 co.3 D.Lgs 66/2003 e le 300 ore annue consentite a far data dal 1.1.2016 dal CCNL, per un totale di n. 2.583,38 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto.
Considerando che dalle n. 2.583,38 ore di straordinario svolte nel periodo dal 1-1-2013 al 31-12-2023 vanno detratte le ore in eccesso prestate sino al 18-12-2014 (pari a n. 38,95), il risarcimento del danno va rapportato a un totale di ore pari a n. 2.544,43 e può essere quantificato nella misura di Euro 6.182,96 (2.544,43 ore x euro 2,43 l'ora). Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di oltre duemila ore di straordinario nell'arco di 10 anni.
Trattandosi di un importo già attualizzato alla retribuzione in godimento nel 2023, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del carattere seriale della controversia, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico del convenuto soccombente e liquidate come in dispositivo, comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, da quantificarsi nel 10%.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 31-7-2024, ogni diversa istanza disattesa, così Parte_1 decide:
5 a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro
6.182,96 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, oltre interessi legali a far data dal deposito del presente provvedimento al saldo;
b) Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 2.960,00, oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali e rimborso
Contributo Unificato di euro 259,00, con distrazione in favore in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Napoli, 9 giugno 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 13-5-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 10-
4-2025, in data 9 giugno 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18176/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...] Marinare, n.214 (C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. C.F._1
Pasquale Biondi (C.F. ), con cui elettivamente domicilia C.F._2
Ricorrente
E
P.I. ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Pasquale Allocca, con cui elett.te domicilia in Napoli al corso Garibaldi 387
Convenuto
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €39.588,48 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto” per parte convenuta:
“A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
1 B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso.
Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e) e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 31-7-2024 il ricorrente esponeva di avere prestato la propria attività alle dipendenze dell' in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato full time (pari a 39 ore settimanali) dal 01/01/2013; di essere sempre stato inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 a tutt'oggi, nel profilo professionale di macchinista, con parametro retributivo 190 del CCNL autoferrotranvieri e dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
di essere attualmente in servizio presso l'impianto di Napoli;
di avere sempre prestato nel corso del rapporto lavorativo lavoro straordinario diurno e notturno in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Controparte_2
28/11/2015 dal 01/01/2016).
Precisava che nel periodo 01/01/2013-31/12/2023 aveva prestato le seguenti ore di lavoro straordinario: nell'anno 2013 n. 256,93 ore di straordinario;
nell'anno 2014 n. 282,02 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 136,84 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 424,35 ore;
nell'anno 2017 n. 528,99 ore;
nell'anno 2018 n. 854,35 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 861,83 ore;
nell'anno 2020 n. 701,84 ore;
nell'anno 2021 n. 447,93 ore;
nell'anno 2022 n. 599,79 ore;
nell'anno
2023 n. 549,12 ore, per un totale di n. 5.643,99 ore di straordinario, a cui andavano sottratte le 250 ore annue consentite fino al 31.12.2015 dall'art. 5 co.3 D.Lgs 66/2003 e le 300 ore annue consentite a far data dal 1.1.2016 dal CCNL. Lamentava la violazione della normativa disciplinante la materia e il conseguente danno da usura psico-fisica, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Contr Si è tempestivamente costituito in giudizio che, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione del credito azionato, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. Ha eccepito la sussistenza delle eccezionali ragioni organizzative legittimanti la deroga ai limiti ordinari di legge e di CCNL, nonché l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare lo stesso come danno in re ipsa. Da ultimo ha dettagliatamente contestato i conteggi formulati dal ricorrente.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, si rinviava per la discussione, con termine per note illustrative, all'udienza del 13-5-2025. A tale data, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
2 **** Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della domanda attorea, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta. Quanto al merito della pretesa, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che il ricorrente assume in virtù dell'eccessivo lavoro straordinario espletato dal 1-1-2013 al 31-12-2023.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore.
3 Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne
“voce” e “descrizione”). Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore. Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni.
Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali (rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 del CCNL. Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve comunque fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa.
A questo riguardo - condividendosi le argomentazioni di altri precedenti di codesto Tribunale (vd. sentenza Giud. Cardellicchio n. 7748/2024 pubbl. il 14/11/2024 e sentenza Giud. Bile n. 3995/2025 pubbl. il 22/5/2025), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. -, deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
4 Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto.
Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo Contr dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali , , CP_4 CP_5
e , versato in atti da parte convenuta (all. 13). CP_6 CP_7 CP_8 Contr Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL del 28/11/2015. Controparte_2
Applicando tale parametro al caso concreto, e prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel 2023 per il lavoro straordinario (come indicato nel cedolino paga di dicembre 2023: vd. all 2 al ricorso), pari a € 16,20, si determina un importo orario addizionale di € 2,43 (15% di € 16,20). Ai fini della quantificazione, occorre considerare la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Trattasi di prescrizione decennale, e non quinquennale, atteso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e, come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Pertanto, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 18 dicembre 2024 (come dedotto da parte convenuta e non contestato dal ricorrente), il risarcimento del danno andrà rapportato alle sole ore di straordinario in eccesso prestate nel periodo dal 19-12-2014 al 31-12-2023. Come documentato dai cedolini paga, nel periodo dall'1-1-2013 al 31-12-2023 il ricorrente ha prestato n. 5.643,99 ore di straordinario, cui vanno sottratte le 250 ore annue consentite fino al 31.12.2015 dall'art. 5 co.3 D.Lgs 66/2003 e le 300 ore annue consentite a far data dal 1.1.2016 dal CCNL, per un totale di n. 2.583,38 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto.
Considerando che dalle n. 2.583,38 ore di straordinario svolte nel periodo dal 1-1-2013 al 31-12-2023 vanno detratte le ore in eccesso prestate sino al 18-12-2014 (pari a n. 38,95), il risarcimento del danno va rapportato a un totale di ore pari a n. 2.544,43 e può essere quantificato nella misura di Euro 6.182,96 (2.544,43 ore x euro 2,43 l'ora). Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di oltre duemila ore di straordinario nell'arco di 10 anni.
Trattandosi di un importo già attualizzato alla retribuzione in godimento nel 2023, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del carattere seriale della controversia, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico del convenuto soccombente e liquidate come in dispositivo, comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, da quantificarsi nel 10%.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 31-7-2024, ogni diversa istanza disattesa, così Parte_1 decide:
5 a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro
6.182,96 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, oltre interessi legali a far data dal deposito del presente provvedimento al saldo;
b) Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 2.960,00, oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali e rimborso
Contributo Unificato di euro 259,00, con distrazione in favore in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Napoli, 9 giugno 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
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