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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 2 luglio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 746/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti E. Domenighini e P. Zanardini)
CONTRO
Controparte_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 6.029,62, di cui € 1.789,09 a titolo di TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di essere stata dipendente della convenuta dal 25.9.2023 al 7.8.2024, in forza di contratto di assunzione part-time al 75% ed a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di addetta alle pulizie inquadrata al livello 5 CCNL pulizia ed industria multiservizi, deduceva il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio ed agosto 2024, nonché dei ratei di fine rapporto e del TFR nella misura complessiva di € 6.029,62, di cui € 1.789,09 a titolo di
TFR. Rassegnava le sopra indicate conclusioni. La parte convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, è stata dipendente della resistente dal 25.9.2023 al 7.8.2024, in forza di contratto di assunzione part- time al 75% ed a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di addetta alle pulizie inquadrata al livello 5 CCNL pulizia ed industria multiservizi (v. doc.
1-4 fasc. ricorrente).
La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle retribuzioni di luglio ed agosto 2024, nonché del TFR maturato e dei ratei di fine rapporto.
L'istante, attraverso le produzioni suindicate, ha dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari a complessivi €
6.029,62, di cui € 1.789,09 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 746/2025 R.G.:
1) condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 6.029,62, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
2) condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese processuali, Parte_1
liquidate in complessivi € 1.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 2 luglio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 746/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti E. Domenighini e P. Zanardini)
CONTRO
Controparte_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 6.029,62, di cui € 1.789,09 a titolo di TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di essere stata dipendente della convenuta dal 25.9.2023 al 7.8.2024, in forza di contratto di assunzione part-time al 75% ed a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di addetta alle pulizie inquadrata al livello 5 CCNL pulizia ed industria multiservizi, deduceva il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio ed agosto 2024, nonché dei ratei di fine rapporto e del TFR nella misura complessiva di € 6.029,62, di cui € 1.789,09 a titolo di
TFR. Rassegnava le sopra indicate conclusioni. La parte convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, è stata dipendente della resistente dal 25.9.2023 al 7.8.2024, in forza di contratto di assunzione part- time al 75% ed a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di addetta alle pulizie inquadrata al livello 5 CCNL pulizia ed industria multiservizi (v. doc.
1-4 fasc. ricorrente).
La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle retribuzioni di luglio ed agosto 2024, nonché del TFR maturato e dei ratei di fine rapporto.
L'istante, attraverso le produzioni suindicate, ha dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari a complessivi €
6.029,62, di cui € 1.789,09 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 746/2025 R.G.:
1) condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 6.029,62, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
2) condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese processuali, Parte_1
liquidate in complessivi € 1.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini