Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/1987, n. 1059
CASS
Sentenza 4 febbraio 1987

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Qualora la legge n. 176 del 1978 - che prevede, per il concedente che agisce per la cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 1, lett. A) del d.l.G.C.P.S. n. 273 del 1947, l'ulteriore requisito dell'Esercizio dell'attività di coltivatore diretto per almeno due anni nello ultimo decennio - sia entrata in vigore nella pendenza del giudizio di primo grado, la carenza di detta condizione non può essere fatta valere per la prima volta in Sede di legittimità, comportando la sua mancata deduzione con l'appello il formarsi del giudicato circa la sussistenza di quel requisito. ( Conf 3910/84, mass n 435859).*

Ai fini della cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, nel caso in cui il concedente dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, a norma dell'art. 1, lett. A), d.l.G.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176, è sufficiente per la sussistenza in capo al concedente della qualità di coltivatore diretto l'espletamento di una attività agricola, abituale e permanente, anche se non professionale o qualificata da capacità tecniche e non esclusiva. ( Conf 892/82, mass n 418743; ( Conf 4792/83, mass n 429680).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/1987, n. 1059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1059
    Data del deposito : 4 febbraio 1987

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