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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/07/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 134 /2025 RG Prev
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 07/07/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. CARLO LA GATTA in sostituzione dell'Avv. VACCARO MARINA , per la parte
, chiede che la causa venga decisa con pronuncia di cessazione della Parte_1
materia del contendere con condanna alle spese l'Avv. CARLA TRAFICANTE ,in sostituzione, per la parte si riporta alla memoria di Pt_2
costituzione e si associa alla richiesta con compensazione di spese.
Si dà quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N. 134 /2025 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 134 dell'anno 2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. VACCARO MARINA giusta delega Parte_1 in atti;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Pierpaolo Di Gregorio e Pt_2
Avv. Luisa De Tullio , giusta delega in atti;
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
provvedeva a presentare ricorso al fine di ottenere il riconoscimento Parte_1 dell'infortunio sul lavoro e chiedendo la condanna dell' alla concessione della indennità Pt_2 sostitutiva della retribuzione per inabilità temporanea assoluta al lavoro relativo al periodo dalla data dell'infortunio 20.10.2020 sino a tutto il 18.03.2021 in misura di euro 2.209,68 oltre interessi dalla data al soddisfo e/o ha diritto per la menomazione da quantificarsi nel 7% e al relativo indennizzo pari ad euro 7.812,93 oltre interessi da parte nella misura da stabilirsi Pt_2 anche a mezzo ctu, con condanna dell'istituto alla con vittoria delle spese processuali.
Il ricorrente, detenuto, aveva inoltrato più volte inoltrato richiesta all' al fine di vedersi Pt_2 liquidato l'infortunio sul lavoro, senza ricevere risposta, e pertanto aveva provveduto al deposito del presente ricorso. Si costituiva in giudizio l' , rilevando che aveva provveduto a richiedere al datore di Pt_2
lavoro del ricorrente la documentazione medica relativa all'infortunio, Parte_3 senza ricevere risposta pertanto provvedeva a richiedere alla struttura ospedaliera la documentazione al fine di definire la pratica di infortunio.
La struttura ospedaliera provvedeva ad inviare la documentazione a seguito della quale l' in Pt_2
data 01.04.2025 provvedeva ad accogliere la richiesta. Pertanto visto che il ritardo della definizione della pratica di infortunio non poteva essere attribuita all' ma al mancato Pt_2 riscontro del , chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con Parte_3
compensazione delle spese.
Il ricorrente aderiva a tale richiesta chiedendo la condanna alle spese rilevato che la domanda era stata accettata ma dopo l'inoltro del ricorso.
Essendo la causa documentale, veniva rinviata per la discussione.
Rileva il giudicante come la richiesta congiunta di dichiarazione di cessata materia del contendere impedisce al giudicante di entrare nel merito del giudizio, ma decidere sulle spese.
Rilevato che la visita collegiale non poteva essere espletata se non dopo la proposizione dell'opposizione ex art 104 TU 1q124/1965 che risulta avanzata da controparte dopo 4 anni dall'infortunio e che la definizione è avvenuta dall' a distanza di 6 mesi dalla stessa e rilevato Pt_2
che il ritardo nella definizione della pratica di infortunio è dipeso dal mancato riscontro dell'infortunio da parte del Ministero, datore di lavoro del ricorrente, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Pt_2 così decide
• Dichiara cessata la materia del contendere
• Compensa le spese tra le parti
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 07/07/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 07/07/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. CARLO LA GATTA in sostituzione dell'Avv. VACCARO MARINA , per la parte
, chiede che la causa venga decisa con pronuncia di cessazione della Parte_1
materia del contendere con condanna alle spese l'Avv. CARLA TRAFICANTE ,in sostituzione, per la parte si riporta alla memoria di Pt_2
costituzione e si associa alla richiesta con compensazione di spese.
Si dà quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N. 134 /2025 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 134 dell'anno 2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. VACCARO MARINA giusta delega Parte_1 in atti;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Pierpaolo Di Gregorio e Pt_2
Avv. Luisa De Tullio , giusta delega in atti;
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
provvedeva a presentare ricorso al fine di ottenere il riconoscimento Parte_1 dell'infortunio sul lavoro e chiedendo la condanna dell' alla concessione della indennità Pt_2 sostitutiva della retribuzione per inabilità temporanea assoluta al lavoro relativo al periodo dalla data dell'infortunio 20.10.2020 sino a tutto il 18.03.2021 in misura di euro 2.209,68 oltre interessi dalla data al soddisfo e/o ha diritto per la menomazione da quantificarsi nel 7% e al relativo indennizzo pari ad euro 7.812,93 oltre interessi da parte nella misura da stabilirsi Pt_2 anche a mezzo ctu, con condanna dell'istituto alla con vittoria delle spese processuali.
Il ricorrente, detenuto, aveva inoltrato più volte inoltrato richiesta all' al fine di vedersi Pt_2 liquidato l'infortunio sul lavoro, senza ricevere risposta, e pertanto aveva provveduto al deposito del presente ricorso. Si costituiva in giudizio l' , rilevando che aveva provveduto a richiedere al datore di Pt_2
lavoro del ricorrente la documentazione medica relativa all'infortunio, Parte_3 senza ricevere risposta pertanto provvedeva a richiedere alla struttura ospedaliera la documentazione al fine di definire la pratica di infortunio.
La struttura ospedaliera provvedeva ad inviare la documentazione a seguito della quale l' in Pt_2
data 01.04.2025 provvedeva ad accogliere la richiesta. Pertanto visto che il ritardo della definizione della pratica di infortunio non poteva essere attribuita all' ma al mancato Pt_2 riscontro del , chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con Parte_3
compensazione delle spese.
Il ricorrente aderiva a tale richiesta chiedendo la condanna alle spese rilevato che la domanda era stata accettata ma dopo l'inoltro del ricorso.
Essendo la causa documentale, veniva rinviata per la discussione.
Rileva il giudicante come la richiesta congiunta di dichiarazione di cessata materia del contendere impedisce al giudicante di entrare nel merito del giudizio, ma decidere sulle spese.
Rilevato che la visita collegiale non poteva essere espletata se non dopo la proposizione dell'opposizione ex art 104 TU 1q124/1965 che risulta avanzata da controparte dopo 4 anni dall'infortunio e che la definizione è avvenuta dall' a distanza di 6 mesi dalla stessa e rilevato Pt_2
che il ritardo nella definizione della pratica di infortunio è dipeso dal mancato riscontro dell'infortunio da parte del Ministero, datore di lavoro del ricorrente, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Pt_2 così decide
• Dichiara cessata la materia del contendere
• Compensa le spese tra le parti
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 07/07/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis