Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 669/2023
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell' udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.669/2023 r.g.a.c., promossa da
, rappr e difeso dall' avv Frigoli Giorgio Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del direttore p.t., rappr e difeso dagli avv S. CP_1
Graziuso e G. Basile
RESISTENTE
nonchè
, in persona del direttore pro tempore, Controparte_2 con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n 14.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito n 35920220003299759000
(contributi IVS eccedenti il minimale 1/2015-12/2015)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.1.2023 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35920220003299759000 emesso dall' per contributi IVS gestione commercianti sul reddito CP_1 eccedente il minimale in relazione al periodo da 1/2015 a 12/2015 per la complessiva somma di euro 24.505,59.
A fondamento del ricorso eccepiva la prescrizione del credito preteso dall'
e l' infondatezza della pretesa atteso che il ricorrente aveva CP_1 esercitato attività commerciale fino alla data del 1 luglio 2015 allorquando mediante atto di cessione di azienda aveva ceduto e trasferito a terzi la piena proprietà dell' azienda commerciale nella propria
Con memoria di costituzione depositata in data 15.3.2024 si costituiva l' il quale contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto CP_1 del ricorso.
Istruita la causa, all'udienza del 14.5.2025 la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
L' avviso di addebito impugnato ha ad oggetto il versamento di contributi gestione commercianti IVS sul reddito eccedente il minimale afferenti l' anno 2015 per il quale l' ha richiesto al contribuente il versamento CP_1 della somma di euro 24.505.59 sulla base del maggior reddito accertato dall' in base ai controlli (c.d. accertamenti Controparte_2 unificati studi di settore e parametri) effettuati sulle dichiarazioni dei redditi.
Ed invero va preliminarmente rilevato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l' opposizione avverso l' avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio ove l' accertamento di tale rapporto
è soggetto alle ordinarie regole relative alla ripartizione dell' onere della prova, alla stregua delle quali grava sull' ente previdenziale (quale attore sostanziale) l' onere di provare i fatti costitutivi dell' obbligo contributivo e sulla controparte l' onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
In conformità a tali principi si pone l' orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di ricossione di contributi previdenziali, l' opposizione avverso la cartella di pagamento (…) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l' eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all' iscrizione a ruolo non pregiudica l' accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell' onere della prova, alla stregua delle quali grava sull' ente previdenziale l' onere di provare i fatti costitutivi del' obbligo contributivo e sulla controparte l' onere di contestare i fatti costitutivi del credito(cfr. Cass. sez. lav. 06.11.2009 n. 23600)”. Con particolare riferimento agli studi di settore le Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass., S.U., del 18 dicembre 2009, sentenze nn. 26635,
26636, 26637 e 26638 e, da ultimo, Sez. trib., del 6 luglio 2010, ordinanza n. 15905) hanno statuito che < mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata in relazione ai soli standards in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento con il contribuente.>>.
La Suprema Corte, inoltre, ha rilevato che gli studi di settore rappresentano degli indici rivelatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale del contribuente, evidenziata dall'eventuale scostamento rispetto ai risultati del software Gerico. Lo scostamento, tuttavia, non deve essere qualsiasi, ma testimoniare una grave incongruenza, come prevede espressamente l'art. 62-sexies, co. 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427.
Quest'ultimo, riportato nella sentenza n. 8643/2007 così dispone: "gli accertamenti di cui agli artt. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (...) possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore".
Il richiamato art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, poi, si compone di due periodi: il primo consente la rettifica della dichiarazione sulla base dell'ispezione delle scritture contabili nonché sulla base dei dati e delle notizie raccolti in seguito ad inviti, accessi, ecc. (rettifiche analitiche); mentre, il secondo periodo consente la rettifica sulla base di presunzioni semplici, purché queste risultino gravi, precise e concordanti. E' chiaro, quindi, in base all'enunciato dettato normativo, avallato anche dalla recente giurisprudenza citata, che il riferimento dell'art. 62-sexies all'art. 39, co. 1, lett. d) vada inteso come rivolto al secondo periodo di tale lettera. Il Legislatore, difatti, oltre ad inquadrare gli accertamenti determinati dagli studi di settore tra quelli basati su presunzioni semplici, ha ulteriormente richiesto, per legittimare l'accertamento, che vi siano "gravi incongruenze" tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli derivanti dagli stessi studi.
Sono tali incongruenze, quindi, a conferire allo scostamento risultante dall'applicazione degli studi di settore i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Per cui, solo laddove l provi la sussistenza delle stesse, sorge CP_3 in capo al contribuente il conseguente onere di fornire la prova contraria, senza alcuna inversione dunque dell'onere della prova a fronte di una presunzione che, per legge ed interpretazione giurisprudenziale, è semplice e non legale.
Quest'ultima, difatti, dovrebbe dispensare da qualunque prova colui a favore del quale essa è stabilita (art. 2728 c.c.), circostanza questa del tutto assente nel caso de quo, in cui, invece, l'Ufficio è sempre tenuto per primo a provare le gravi incongruenze, affinché sorga in capo al contribuente il conseguente onere della prova.
Nella specie l' opponente ha contestato la pretesa creditoria fatta valere con l' avviso di addebito ma l' non ha fornito alcuna prova del CP_1 fondamento di tale credito: i verbali di accertamento infatti, pur costituendo prova idonea ai fini dell' emissione di un decreto ingiuntivo o di una cartella di pagamento, nella fase del procedimento cognitivo conseguente ad impugnazione non sono muniti di efficacia probatoria assoluta e necessitano, se contestati, di idonea prova degli elementi di fatto ivi contenuti.
Nella memoria di costituzione l' si è espressamente riportato al CP_1 contenuto degli accertamenti sul reddito eseguiti dall' CP_2
ma, nonostante abbia iscritto a ruolo reso esecutivo i contributi
[...] previdenziali ritenuti dovuti, non ha prodotto alcuna documentazione relativa agli accertamenti effettuati, né ha chiesto di fornire la prova del fondamento del credito.
Il richiamo di studi di settore non esibiti o dedotti in giudizio costituisce una affermazione di stile, priva di un serio riscontro probatorio, con la conseguenza che, ai fini dell' accertamento di un maggior reddito di impresa e quindi di un maggior onere contributivo, non
è sufficiente il rilievo che il contribuente abbia applicato una percentuale diversa da quella risultante da uno studio di settore, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti, di cui all' art 39 comma 1 lett d) del DPR n 600/1973 (Comm Trib Centrale n 8732 del
7.11.2006).
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione e della Commissione Tributaria Centrale, infatti, deve ritenersi illegittimo l' accertamento in rettifica da parte dell' CP_2 che, in presenza di una contabilità formalmente regolare, ha
[...] desunto l' incompletezza dei ricavi esclusivamente da uno studio di settore che non fornisce alcuna specificazione né alcun dettaglio in merito alla presunzione di evasione e non ha il supporto di nessuna prova concreta
(fra le altre Comm Trib Centrale n 8299/2001 e n 3286/1998).
In ragione di quanto enunciato, pertanto, non è condivisibile attribuire valore di presunzione legale agli studi di settore con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.
In definitiva, in mancanza di prova da parte dell' degli elementi CP_1 costitutivi della pretesa avanzata deve ritenersi ingiustificata la pretesa dell alle somme richieste, sicchè accolto il ricorso in opposizione, CP_1 deve essere annullato l' avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Spese compensate nei confronti della società concessionaria, avendo l' opponente esposto doglianze fondate solo nei confronti dell' Istituto
Previdenziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando su ricorso depositato in data 18.1.2023, così decide:
1) - Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l' avviso di addebito n 35920220003299759000;
2) - condanna l' alla rifusione in favore dell' opponente delle CP_1 spese e competenze di lite, che liquida in complessive euro 2000,00, oltre spese generali IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ai sensi dell'art.93 c.p.c.
3) - Spese compensate nei confronti di . Controparte_2
Lecce, 14.5.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa