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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 996/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente e Relatore
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice
LI TE VI EUG, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2253/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ligato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47571 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Palmi per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo ad IMU anno 2019.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'Ente ed il difetto di motivazione in relazione alla base di calcolo dell'imposta.
Il ricorrente ha rappresentato di essere titolare dei diritti sugli immobili per i quali era stata applicata la sanzione per averli ereditati dal proprio genitore Nominativo_2 e ciò unitamente alla madre Sig.ra Nominativo_3 quale coniuge superstite, secondo le quote assegnate dalla legge.
La Sig.ra Nominativo_3, tuttavia, dopo la presentazione della denuncia di successione del defunto Nominativo_2 aveva formalizzato atto di rinuncia all'eredità accrescendo la quota dell'altro coerede.
La decorrenza della revisione del Sig. Nominativo_2 aveva una decorrenza dal mese di Marzo 2019 allorquando le quote del Sig. Ricorrente_1 avevano acquisito l'entità richiamata nell'atto impositivo impugnato.
L'atto impugnato era quindi privo della necessaria motivazione nonché erroneo nel calcolo degli importi accertati in quanto: a) considerava per l'intero anno il titolo di possesso in capo al ricorrente Ricorrente_1; b) applicava all'intero anno l'imposta con una base imponibile non posseduta per l'intero anno nelle percentuali indicate nell'avviso di accertamento.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21908 del 02/08/2024, aveva confermato che l'effetto delle variazioni catastali in ambito IMU decorrono dall'anno successivo, fatte salve variazioni conseguenti a errori materiali oppure derivanti da modifiche della consistenza o della destinazione dell'immobile.
Pertanto, l'imposta accertata per l'intero anno 2019 avrebbe dovuto essere calcolata su percentuali di possesso inferiori rispetto a quelle indicate nell'avviso di accertamento.
Ha così concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Palmi che ha innanzitutto escluso qualsiasi decadenza.
Ha dedotto che l'art 11 della legge n. 504 del 1992 e il comma 161 della legge 296/2006 stabiliscono che nel caso di omesso/parziale versamento dell'imposta o di omessa presentazione della dichiarazione ai fini
I.M.U., l'avviso d'accertamento dev'essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e nel caso di specie, il Comune di
Palmi, entro il predetto termine, aveva notificato l'avviso di accertamento IMU 2019 al Signor Ricorrente_1.
Nello specifico, l'avviso di accertamento prot. n. 47571 del 19 dicembre 2024, n. provv. 107335, relativo all'I.
M.U. anno 2019 era stato consegnato alla Società Post & Post, per la notifica a mezzo posta al Signor Nominativo_1, con Raccomandata AG n. RC02 001A AG1 0000000331, in data 23 dicembre 2024, per come risultava dall'avviso di ricevimento e dal dettaglio di spedizione (Allegato n. 3).
Il plico, poi, era stato ricevuto dall'interessato in data 27 gennaio 2025. In ogni caso, il ricorrente non aveva mai presentato al Comune di Palmi, successivamente all'anno 1992, nei termini di legge, denuncia o dichiarazione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e/o del D.M. 30 ottobre 2012.
Perciò l'avviso di accertamento era fondato sulle visure catastali ufficiali dalle quali risultava che il ricorrente, nell'anno 2019, era proprietario esclusivo e/o comproprietario di tutti gli immobili elencati nell'avviso di accertamento (Allegato n. 5) e come tale era legittimato passivo IMU 2019 ed era obbligato a versare la propria parte dell'imposta in relazione alle quote di proprietà indicate nell'avviso impugnato. Riguardo la deduzione del ricorrente secondo cui l'IMU 2019 avrebbe dovuto essere calcolata su percentuali di possesso inferiori rispetto a quelle indicate nell'avviso, ha dedotto l'infondatezza della tesi poiché la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo, significando che chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità e non risponde dei debiti ereditari, anche tributari, e degli adempimenti. Conseguentemente, anche l'accrescimento delle quote di proprietà del Signor Ricorrente_1, in seguito alla rinuncia della propria madre, aveva effetto sin dal momento dell'apertura della successione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Non si è verificata alcuna decadenza in base alla produzione documentale del Comune, atteso che l'esercizio del potere di accertamento, ovvero la spedizione dell'avviso, è avvenuto nel termine di legge, indifferente essendo la data di ricevimento dell'atto.
Nel merito poi, è chiaro che la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo di consolidamento in capo al ricorrente di tutte le altre quote del patrimonio ereditario.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Palmi convenuto, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente e Relatore
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice
LI TE VI EUG, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2253/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ligato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47571 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Palmi per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo ad IMU anno 2019.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'Ente ed il difetto di motivazione in relazione alla base di calcolo dell'imposta.
Il ricorrente ha rappresentato di essere titolare dei diritti sugli immobili per i quali era stata applicata la sanzione per averli ereditati dal proprio genitore Nominativo_2 e ciò unitamente alla madre Sig.ra Nominativo_3 quale coniuge superstite, secondo le quote assegnate dalla legge.
La Sig.ra Nominativo_3, tuttavia, dopo la presentazione della denuncia di successione del defunto Nominativo_2 aveva formalizzato atto di rinuncia all'eredità accrescendo la quota dell'altro coerede.
La decorrenza della revisione del Sig. Nominativo_2 aveva una decorrenza dal mese di Marzo 2019 allorquando le quote del Sig. Ricorrente_1 avevano acquisito l'entità richiamata nell'atto impositivo impugnato.
L'atto impugnato era quindi privo della necessaria motivazione nonché erroneo nel calcolo degli importi accertati in quanto: a) considerava per l'intero anno il titolo di possesso in capo al ricorrente Ricorrente_1; b) applicava all'intero anno l'imposta con una base imponibile non posseduta per l'intero anno nelle percentuali indicate nell'avviso di accertamento.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21908 del 02/08/2024, aveva confermato che l'effetto delle variazioni catastali in ambito IMU decorrono dall'anno successivo, fatte salve variazioni conseguenti a errori materiali oppure derivanti da modifiche della consistenza o della destinazione dell'immobile.
Pertanto, l'imposta accertata per l'intero anno 2019 avrebbe dovuto essere calcolata su percentuali di possesso inferiori rispetto a quelle indicate nell'avviso di accertamento.
Ha così concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Palmi che ha innanzitutto escluso qualsiasi decadenza.
Ha dedotto che l'art 11 della legge n. 504 del 1992 e il comma 161 della legge 296/2006 stabiliscono che nel caso di omesso/parziale versamento dell'imposta o di omessa presentazione della dichiarazione ai fini
I.M.U., l'avviso d'accertamento dev'essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e nel caso di specie, il Comune di
Palmi, entro il predetto termine, aveva notificato l'avviso di accertamento IMU 2019 al Signor Ricorrente_1.
Nello specifico, l'avviso di accertamento prot. n. 47571 del 19 dicembre 2024, n. provv. 107335, relativo all'I.
M.U. anno 2019 era stato consegnato alla Società Post & Post, per la notifica a mezzo posta al Signor Nominativo_1, con Raccomandata AG n. RC02 001A AG1 0000000331, in data 23 dicembre 2024, per come risultava dall'avviso di ricevimento e dal dettaglio di spedizione (Allegato n. 3).
Il plico, poi, era stato ricevuto dall'interessato in data 27 gennaio 2025. In ogni caso, il ricorrente non aveva mai presentato al Comune di Palmi, successivamente all'anno 1992, nei termini di legge, denuncia o dichiarazione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e/o del D.M. 30 ottobre 2012.
Perciò l'avviso di accertamento era fondato sulle visure catastali ufficiali dalle quali risultava che il ricorrente, nell'anno 2019, era proprietario esclusivo e/o comproprietario di tutti gli immobili elencati nell'avviso di accertamento (Allegato n. 5) e come tale era legittimato passivo IMU 2019 ed era obbligato a versare la propria parte dell'imposta in relazione alle quote di proprietà indicate nell'avviso impugnato. Riguardo la deduzione del ricorrente secondo cui l'IMU 2019 avrebbe dovuto essere calcolata su percentuali di possesso inferiori rispetto a quelle indicate nell'avviso, ha dedotto l'infondatezza della tesi poiché la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo, significando che chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità e non risponde dei debiti ereditari, anche tributari, e degli adempimenti. Conseguentemente, anche l'accrescimento delle quote di proprietà del Signor Ricorrente_1, in seguito alla rinuncia della propria madre, aveva effetto sin dal momento dell'apertura della successione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Non si è verificata alcuna decadenza in base alla produzione documentale del Comune, atteso che l'esercizio del potere di accertamento, ovvero la spedizione dell'avviso, è avvenuto nel termine di legge, indifferente essendo la data di ricevimento dell'atto.
Nel merito poi, è chiaro che la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo di consolidamento in capo al ricorrente di tutte le altre quote del patrimonio ereditario.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Palmi convenuto, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, 23.1.2026